ALLEGATO 1
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (S. 1264, approvato dalla Camera).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo della proposta di legge S. 1264, in materia di introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
rilevato che:
le disposizioni del provvedimento attengono alle norme generali sull'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
in proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200/2009, ha ricondotto infatti alle norme generali sull'istruzione anche la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»;
l'articolo 4, comma 2, opportunamente prevede che siano adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
Pag. 325ALLEGATO 2
Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare (S. 189 e abb.).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge S. 189, recante introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare;
rilevato che:
il provvedimento interviene prevalentemente nelle materie determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e tutela della salute, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; assume inoltre rilievo, con riferimento alla modifica al codice penale proposta dall'articolo 2, la materia ordinamento penale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
l'articolo 3 prevede l'adozione – da parte dello Stato, delle regioni e province autonome – di progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare;
l'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento – da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento – ai fini, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie; per la definizione degli interventi in esame, l'articolo 4 prevede uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, che stabilisca criteri e metodologie;
alla luce del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia sanitaria risulta opportuno prevedere che l'atto di indirizzo e coordinamento sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome provvedendo anche a definire il riparto del finanziamento delle iniziative previste,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «e coordinamento» aggiungere le seguenti: «da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».
ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (S. 1201, approvato dalla Camera).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge S. 1201, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;
richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell’iter alla Camera nella seduta del 13 febbraio 2019;
evidenziato come la proposta rechi disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie;
rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come la materia trattata dalla proposta di legge possa essere ricondotta all'ambito della materia «tutela della salute», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato;
rilevato altresì come l'articolo 1 della proposta qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.