ALLEGATO 1
DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64 (C. 2107 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2107, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 75 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto – legge 11 luglio 2019, n. 64;
rilevato come il decreto-legge, al comma 1 dell'articolo 1, disponga che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2019;
richiamato come la scadenza del mandato del Collegio dell'Autorità Garante fosse fissata per il 19 giugno 2019 e come, in conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388, sia stato consentito all'attuale Collegio di operare in regime di prorogatio fino al 17 agosto 2019;
rilevato altresì come, anche alla luce del predetto parere del Consiglio di Stato, tale regime di prorogatio non possa avere durata superiore a 60 giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio;
sottolineato quindi come la proroga prevista dal decreto – legge si renda indispensabile per garantire la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio;
preso altresì atto che il disegno di legge di conversione del decreto – legge prevede, al comma 2, una disposizione, inserita dal Senato, che fa salvi gli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, relativo all'esercizio dei poteri speciali del Governo (cosiddetto golden power) in alcuni settori industriali e produttivi e decaduto per la sua mancata conversione in legge;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,
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PARERE FAVOREVOLE.
Pag. 36ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria (C. 1988 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1988, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
rilevato in particolare come il Trattato di estradizione tra Italia e Nigeria intenda promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi;
considerato altresì che il predetto Trattato si inserisca nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata;
segnalato come l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione si sia resa necessaria in conseguenza dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra Italia e Nigeria nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dello sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia;
rilevato, con riferimento all'Accordo italo-nigeriano sul trasferimento delle persone condannate, come esso intenda consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine, in considerazione del fatto che manca sul tema un accordo bilaterale tra i due Paesi e che la Nigeria non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, la quale costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive ed ha l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, permettendo ad uno Pag. 37straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel proprio paese d'origine;
rilevato come tutti e tre gli Accordi di cui si propone la ratifica, essendo stati stipulati successivamente al 6 maggio 2016, assicurano il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riconosce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
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PARERE FAVOREVOLE.
Pag. 38ALLEGATO 3
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina (C. 1989 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1989, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017»;
evidenziato come il Trattato di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di promuovere un'efficace cooperazione nel settore della giustizia tra i due Paesi, consentendo che le sentenze di condanna o relative a misure di sicurezza possano essere eseguite nello Stato di cui le persone sono cittadini;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
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PARERE FAVOREVOLE.