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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2019
251.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019. Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati.

PARERE DELLA RELATRICE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati);
   premesso che:
    la Nota provvede ad aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza 2019, alla luce delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico, fornendo l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, lo stato di attuazione delle azioni già avviate, nonché introducendo le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni in risposta alle Raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate dal Consiglio Europeo;
    le previsioni macroeconomiche contenute nel documento in esame presentano una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione del permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali per la seconda parte dell'anno;
    alla luce del mutato contesto internazionale e dei più recenti indicatori congiunturali, la Nota rivede la previsione tendenziale di crescita del PIL, rispetto al quadro programmatico definito nel DEF 2019, allo 0,1 per cento nel 2019, allo 0,4 per cento nel 2020, allo 0,8 per cento nel 2021 e all'1,0 nel biennio 2020-2021;
    nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari allo 0,6 per cento nel 2020, che salirebbe all'1 per cento nel 2021 e nel 2022;
    in tale quadro macroeconomico, la manovra di finanza pubblica per il 2020 comprenderà la disattivazione dell'aumento dell'IVA, il finanziamento delle politiche invariate e il rinnovo di altre politiche in scadenza, oltre che specifiche misure dirette a stimolare la crescita, tra le quali, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il rilancio degli investimenti pubblici, l'aumento delle risorse per istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica, il sostegno e il rafforzamento del sistema sanitario universale;
   rilevato che:
    per quanto concerne il settore agricolo, la Nota fa riferimento alla necessità di svolgere politiche rivolte alla filiera agricola e alimentare, alla promozione della ricerca in agricoltura, anche al fine di migliorare la sostenibilità ambientale del settore e aumentare la resa delle colture tradizionali, alla semplificazione del rapporto tra istituzioni e imprese e al contrasto al lavoro nero e al caporalato. Particolare attenzione è, inoltre, dedicata alla tutela della biodiversità e del paesaggio, valorizzando il ruolo attivo che il settore primario può svolgere nello sviluppo dell'economia circolare e nel contrasto ai cambiamenti climatici;
    tra gli obiettivi ritenuti prioritari dal Governo nel contesto delle politiche agricole figurano altresì il potenziamento degli investimenti e delle risorse per le Pag. 180infrastrutture irrigue e per la prevenzione del dissesto idrogeologico, a partire dalle aree rurali. Sono, inoltre, previste misure dirette all'incentivazione dell'agricoltura di precisione e allo sviluppo dell'agricoltura biologica, anche attraverso una maggiore diffusione delle mense scolastiche biologiche certificate;
   considerato che:
    in linea con il Green Deal europeo annunciato dalla prossima Commissione europea (2019-2024), il Governo intende lanciare un piano pluriennale di investimenti pubblici e privati (Green New Deal), nonché una serie di politiche di supporto basate sulle esigenze territoriali del Paese;
    nell'ambito di tale strategia, saranno posti al centro dell'attenzione il miglioramento dei parametri e dei livelli di inquinamento ambientali, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria;
    l'agricoltura dovrà, pertanto, essere uno dei cardini del Green New Deal, quale settore particolarmente esposto alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In tale contesto, il settore agricolo dovrà essere sostenuto con pratiche e investimenti utili al contrasto dei mutamenti e delle emissioni nocive per l'ambiente;
   valutato che:
    tra le misure a sostegno della competitività del sistema Paese, la NADEF considera prioritarie quelle a sostegno dell’export, considerando il contributo netto positivo che fornisce il commercio con l'estero alla crescita del Paese in un periodo di sostanziale stagnazione economica;
    in questo ambito, a potenziamento delle filiere del Made in Italy, si intende rafforzare, nel settore agroalimentare, l'etichettatura d'origine dei prodotti attraverso un lavoro costante in sede europea e nazionale;
    particolare attenzione dovrà essere dedicata nei prossimi mesi al settore della pesca, in forte difficoltà a causa della riduzione delle risorse alieutiche e alla necessità di provvedere ad una ristrutturazione del comparto maggiormente sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale e economico;
    apprezzato che la Nota indica, tra i provvedimenti che il Governo considera collegati alla manovra economica, il disegno di legge in materia di sostegno all'agricoltura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di attivarsi a tutela dei prodotti italiani che potrebbero essere colpiti dall'aumento dei dazi sul mercato statunitense, con riferimento, in particolare, al parmigiano reggiano, al grana padano e al pecorino romano, aumentando il tetto del Fondo europeo anticrisi o istituendo, in alternativa, un nuovo Fondo dotato delle necessarie risorse finanziarie;
   si consideri, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, l'importanza di mantenere le stesse risorse finanziarie fino ad oggi assicurate al comparto agricolo, contrastando la riduzione prospettata dei fondi destinati alle politiche per lo sviluppo rurale;
   si valuti l'opportunità di meglio definire in ambito europeo i limiti di utilizzazione per la ricerca in campo agricolo del genome editing, al fine di poter dar corso senza incertezze giuridiche di sorta al Piano della ricerca straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura;
   in considerazione della particolarità del settore, esposto alle oscillazioni dei prezzi sui mercati internazionale e condizionato da eventi climatici non prevedibili e non programmabili e alla situazione di crisi produttiva di alcuni comparti, si Pag. 181valuti l'opportunità che nella prossima legge di bilancio vengano mantenute a favore del settore primario le stesse risorse, evitando tagli o riduzioni di sussidi che potrebbero rientrare tra quelli dannosi per l'ambiente;
   in particolare, si consideri di non aumentare l'accisa sul gasolio utilizzata in agricoltura e nella pesca, provvedendo, semmai, ad incentivare, anche attraverso il Fondo istituito presso l'INAIL nel 2016, nei limiti delle risorse finanziarie ancora disponibili, il rinnovo della strumentazione con l'acquisto di macchinari e di imbarcazioni dotati di tecnologie a minor impatto ambientale;
   si valuti l'importanza di promuovere, sia in sede europea che in sede nazionale, un programma di ricambio generazionale nel settore agricolo, prevedendo misure di facilitazione per l'acquisto di terreni e incentivando, altresì, ogni forma di utilizzazione agraria del suolo, con particolare riferimento ai terreni abbandonati e alle politiche di rigenerazione urbana;
   si consideri l'importanza del comparto primario nella realizzazione di un progetto di conversione ambientale dell'intera economia produttiva del Paese, inserendo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra i soggetti istituzionali chiamati a definire, insieme al Ministero dell'ambiente, il piano di investimenti pubblici e privati che si intende avviare con la prossima legge di bilancio;
   si prenda in considerazione l'opportunità di introdurre strumenti volti a stabilizzare il sostegno al reddito dei pescatori, compresi coloro che operano nelle acque interne, provvedendo, nella prossima legge di bilancio, a finanziare strumenti di integrazione salariale che possano sostenere il lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca;
   si valuti, in merito alla lotta al lavoro nero e al contrasto al caporalato, l'opportunità di prevedere apposite risorse finanziare per rendere operative le funzioni di politica attiva del lavoro attribuite alla Rete agricola di qualità, tra le quali rientrano l'organizzazione e la gestione dei flussi di manodopera stagionale, l'assistenza ai lavoratori stranieri immigrati, nonché, attraverso le sezioni territoriali della stessa Rete agricola, l'organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro;
   si consideri, altresì, la necessità di predisporre una normativa specifica per le imprese agricole che intendono avvalersi di alcuni degli incentivi previsti da «Industria 4.0», considerando il particolare regime di tassazione a cui sono le stesse soggette;
   si valuti, infine, la necessità di predisporre campagne di informazione per accrescere la conoscenza dei principi che presiedono ad una corretta alimentazione e configurare iniziative, anche in ambito scolastico, che stimolino la conoscenza del patrimonio enogastronomico del Paese e delle tecniche di lavorazione e preparazione dei prodotti.

Pag. 182

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella e abb.

ULTERIORE NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 982 GALLINELLA ELABORATO DAL RELATORE

Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 1.
(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)

  1. I contratti, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati in ambito nazionale obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria delle filiere agricole, ippiche e della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.

Art. 2.
(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale».

Art. 3.
(Periodo vendemmiale)

  1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: «1o agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».

Pag. 183

Art. 4.
(Semplificazione in materia di cooperative agricole)

  1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».

Art. 5.
(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

  1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

Art. 6.
(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)

  1. Per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
  2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 7.
(Disposizione per la tutela delle microimprese)

  1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «, agli utenti e alle microimprese».

Art. 8.
(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

  1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile».

Art. 9.
(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

  1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
   «e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»; Pag. 184
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente».

Art. 10.
(Esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

  1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-bis) grassi animali di origine suina».

Art. 11.
(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)

  1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA

Art. 12.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 13.
(Semplificazione in materia di fatturazione)

  1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse.

Art. 14.
(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione».

Art. 15.
(Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)

  1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:
  «3-ter.1. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, Pag. 185alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile».

Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

Art. 16.
(Semplificazioni in materia di controlli)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e agroalimentari»;
   b) al comma 3, primo periodo, la parola: «sola» è soppressa;
   c) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e agroalimentari».

Capo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

Art. 17.
(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;
   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione».

Art. 18.
(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)

  1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
  2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Capo V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECNIA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 19.
(Raccolta dei dati in allevamento)

  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse.

Pag. 186

Art. 20.
(Consulenza aziendale)

  1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati».

Art. 21.
(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

  1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 21 maggio 2008».

Art. 22.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

  All'articolo 19 della legge 11 febbraio1992, n. 157, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. I piani di abbattimento di cui al comma 2 possono essere attuati anche tramite l'utilizzo degli Ausiliari per il controllo faunistico, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale o dei carabinieri Forestali o degli uffici regionali competenti in materia. Detti Ausiliari possono essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non inferiore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo faunistico è stabilito annualmente dalle regioni interessate. Gli Ausiliari sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del concorso frequentano uno specifico corso obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per l'esercizio venatorio. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità in capo a specifiche Regioni che non possono dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio carico, possono attivare le procedure del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui al presente comma per l'attuazione dei piani di azione diretti all'eradicazione della fauna alloctona e con oneri a carico del predetto Ministero».