ALLEGATO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (Atto n. 117).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto del Governo n. 117);
segnalato come lo schema di decreto in esame si inquadri un più ampio progetto di revisione dell'organizzazione e delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
evidenziato come il provvedimento intenda opportunamente attualizzare la struttura organizzativa delle questure e ridisegnare l'articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale, con l'obiettivo di allinearne l'organizzazione tenendo conto della revisione dell'assetto ordinativo delle pertinenti Direzioni centrali;
rilevato in dettaglio come l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, preveda che, nell'ambito dell'ufficio polizia anticrimine opera il «gabinetto provinciale di polizia scientifica», deputato alle attività di sopralluogo e segnalamento foto-dattiloscopico, agli accertamenti tecnici di specifica competenza e all'effettuazione di riprese audio, video e fotografiche, anche nei servizi di ordine pubblico;
rilevato altresì come l'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come a sua volta novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, il quale definisce i compiti e le attribuzioni della «Squadra Mobile» con riferimento allo svolgimento delle attività investigative – di iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria – in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale e per la ricerca e cattura dei latitanti;
considerato che le modifiche apportate al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 dallo schema di decreto in esame sono volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento, superando taluni elementi di rigidità dell'attuale assetto organizzativo;
rilevato in particolare come la funzione dei gabinetti provinciali di polizia scientifica sia di supporto per i servizi di ordine pubblico – compresi i cosiddetti «grandi eventi» –, per i servizi di polizia giudiziaria e per le esigenze connesse al fenomeno dell'immigrazione irregolare e come le metodologie e le procedure tecniche Pag. 38impiegate dalla polizia scientifica nel sempre più importante e trasversale concorso alle attività istituzionali della Polizia di Stato debbano rispondere a standard di qualità definiti a livello internazionale, considerando anche che l'attività dei gabinetti provinciali di polizia scientifica viene svolta in stretto coordinamento tecnico con strutture specialistiche regionali o interregionali di polizia scientifica, a loro volta raccordate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di assicurare l'uniformità operativa;
segnalato come l'assetto delle squadre mobili previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, non faccia menzione delle strutture specializzate di contrasto alla criminalità organizzata, oggi costituite dalle sezioni «criminalità organizzata e catturandi» esistenti presso le Questure dei capoluoghi di distretto di Corte d'appello, istituite con decreto del Ministro dell'interno del 5 giugno 1998, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152;
sottolineato come la criminalità organizzata, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, si sia evoluta, nel corso degli anni, lungo due principali direttrici: la mimetizzazione delle strutture illecite e la progressiva assunzione di sembianze dell'impresa legale, nell'intento, da un lato, di conservare, avvalendosi della caratteristica forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, il monopolio dei mercati illegali e, dall'altro, di reimpiegare i proventi illeciti in attività legali;
evidenziato quindi come il contrasto al crimine organizzato richieda una efficace evoluzione organizzativa e funzionale degli apparati di sicurezza, sia di livello centrale sia livello periferico, che devono essere connotati da una spiccata vocazione investigativa sulla criminalità organizzata e sui correlati fenomeni collusivi, unitamente a un continuo aggiornamento e raffinamento delle tecniche d'indagine;
rilevato come il riordino delle strutture centrali e periferiche del Dipartimento della pubblica sicurezza operata con il provvedimento in esame potrebbe costituire la premessa per una successiva revisione settoriale, mediante modifica del citato decreto del Ministero dell'interno del 5 giugno 2008, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'articolazione dei servizi interprovinciali, nell'ambito della quale potrebbe prevedersi anche il rafforzamento dell'asse funzionale con il Servizio centrale operativo, istituito per effetto del citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 1991,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità, in considerazione dell'elevata specializzazione e della versatilità d'impiego che li connota, di far dipendere direttamente i gabinetti provinciali di polizia scientifica dai gabinetti regionali e interregionali di polizia scientifica, valutando altresì l'utilità di modificare l'attuale denominazione dei suddetti gabinetti provinciali, al fine di valorizzarne la dimensione territoriale operativa;
b) valuti il Governo l'opportunità di procedere a una revisione della struttura e delle articolazioni dei servizi interprovinciali determinati con il decreto del Ministero dell'interno del 5 giugno 1998, prevedendo l'istituzione di strutture investigative, a competenza territoriale interprovinciale o interregionale, cui sia attribuita competenza in materia di contrasto delle organizzazioni più radicate e complesse di criminalità organizzate, nell'ambito dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e che costituiscano articolazioni periferiche del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.