ALLEGATO 1
5-03002 Zucconi: Sulla crisi aziendale della SANAC Spa.
TESTO DELLA RISPOSTA
Come si è avuto modo di rappresentare in questa stessa sede (QT On. Nardi 5.2810 seduta del 3 ottobre 2019), le vicende riguardanti la Sanac S.p.A. sono, già da tempo, all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico.
Com’è noto, i complessi aziendali facenti capo alla citata società in Amministrazione Straordinaria sono stati aggiudicati, all'esito della procedura competitiva esperita dall'organo commissariale, al Gruppo ArcelorMittal sulla base dell'offerta vincolante dal medesimo presentata (che prevede, tra l'altro, l'impegno del soggetto acquirente a garantire la prosecuzione dell'attività di impresa).
Il 25 settembre 2019 ArcelorMittal ha evidenziato – con apposita comunicazione – l'esigenza di una tempistica più ampia per il completamento dell'operazione di acquisizione ed ha conseguentemente richiesto di estendere al 20 dicembre prossimo il termine di validità della propria offerta vincolante e della fideiussione bancaria prestata a garanzia del corretto adempimento degli impegni ivi previsti.
Tale richiesta è stata assentita dall'organo commissariale. Si ritiene, quindi, che entro tale termine potrà addivenirsi al perfezionamento della vendita mediante la sottoscrizione del contratto di cessione tra l'amministrazione straordinaria e ArcelorMittal.
Sul piano delle relazioni sociali, nel premettere che l'organo commissariale di Sanac S.p.A. ha sempre tenuto informate le parti sociali in merito al processo di cessione dei complessi aziendali informo, così come comunicato dal Ministero del Lavoro, che la società ha sottoscritto in data 3 ottobre scorso presso la propria Direzione generale dei rapporti di lavoro un accordo per il seguito dell'intervento della CIGS per le sedi di Assemini (CA), Massa Carrara, Savona e Gattinara (Vercelli) per un totale di 343 lavoratori, per il periodo dal 1o novembre 2019 fino alla fine dell'attività dei Commissari straordinari.
In conclusione, rappresento che nel prossimo incontro con la Società, che si terrà a breve al Mise, si potrà fare maggiore chiarezza su quanto espresso, al fine di rendere effettivi gli impegni sottoscritti, da un lato, e di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, dall'altro.
ALLEGATO 2
5-03003 Nardi: Sugli incentivi per l'energia geotermica.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il tema dell'interrogazione è l'incentivazione della produzione elettrica da impianti geotermici.
Gli interroganti rilevano che il decreto cosiddetto Fer1 (DM 4 luglio 2019) non contiene incentivi per l'elettricità da geotermia.
A riguardo, preliminarmente, vorrei rassicurare che il Governo intende con il cd DM Fer2 sostenere la produzione elettrica da fonti rinnovabili innovative, tra cui la geotermia.
L'intendimento di trattare la geotermia in tale secondo decreto deriva dal fatto che il DM Fer1 tratta solo di incentivazione alle fonti e tecnologie più mature.
Per quanto riguarda la geotermia, infatti, sono attualmente possibili, in relazione alle caratteristiche del campo geotermico, due tipologie di impianto:
a) Impianti aventi un assetto riconducibile a quello degli impianti già operativi;
b) Impianti con totale re-iniezione dei fluidi.
Si è ritenuto, pertanto, che entrambi tali tipologie di impianto siano più adatte ad essere trattate nel DM Fer2.
Gli impianti con totale reiniezione dei fluidi sono ancora in fase di sviluppo, come è evidente alla luce della circostanza che in Italia non vi è ancora alcun impianto del genere in esercizio.
Il Governo, poiché gli operatori interessati hanno segnalato difficoltà e rallentamenti delle procedure di autorizzazione menzionate alla costruzione degli impianti citati, sollecitando una proroga del termine di entrata in esercizio, ha valutato favorevolmente la norma di proroga di 24 mesi, contenuta nell'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91.
Per tali impianti, dunque, si è in attesa che maturino le condizioni per l'autorizzazione e che si proceda alle prime realizzazioni. Si è tuttavia consapevoli delle potenzialità di questa tecnologia e dell'interesse di diversi operatori, e pertanto, si è orientati a sostenerli, con il DM Fer2.
Anche per gli impianti geotermici aventi un assetto riconducibile a quello degli impianti già ad oggi operativi, ribadisco che l'intendimento è quello di sostenerli con il successivo DM Fer2, tuttavia, con una spinta volta a migliorarne le prestazioni ambientali.
A questo fine, negli ultimi mesi si è svolto, da un lato, un confronto con operatori ed esperti del settore, e dall'altro si è avviato un dialogo con la regione Toscana e i Comuni interessati.
In esito a tali confronti, si è convenuto che con il DM Fer2 si promuoverà anche la realizzazione di impianti geotermici con configurazione riconducibile agli impianti in esercizio, e ciò sia con riferimento alla realizzazione di nuovi impianti che al rifacimento di impianti esistenti. Si è però concordato sul fatto che è opportuno promuovere la realizzazione di nuovi assetti che migliorino sostanzialmente le prestazioni ambientali, poiché sono oggi disponibili soluzioni tecnologiche che consentono tale risultato con un'accettabile maggiorazione degli incentivi.
In conclusione, il DM Fer2 recherà incentivazione agli impianti geotermici, sia a totale reiniezione dei fluidi, sia con assetto tradizionale, ma opportunamente modificato per conseguire un sostanziale abbattimento delle emissioni dai nuovi impianti e da impianti esistenti oggetto di interventi di rifacimento.
ALLEGATO 3
5-03004 Sut: Sul comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della crisi di Mercatone Uno.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il quesito in discussione, l'Onorevole interrogante richiede al Ministero dello sviluppo economico se intenda procedere alla dichiarazione di decadenza del Comitato di Sorveglianza di Mercatone Uno, tenuto conto che la direttiva del 19 luglio 2018 – analogamente, sul punto, alla direttiva del 28 luglio 2016, che da essa è stata sostituita – ha previsto, per quanto attiene ai Comitati di Sorveglianza, la durata triennale delle nomine dei suoi membri.
Orbene, occorre sottolineare, in primo luogo, che la direttiva del 19 luglio 2018 rappresenta un atto amministrativo di carattere generale e ha la funzione di dettare vere e proprie linee guida in relazione alla designazione dei commissari giudiziali e alla nomina dei commissari straordinari e dei componenti dei comitati di sorveglianza.
In base al generale principio di irretroattività della legge (articolo 11 preleggi al codice civile) tale direttiva, invero, non si applicherebbe al passato, bensì produrrebbe effetti solo per l'avvenire.
Dunque, dette disposizioni sulla durata triennale dovrebbero applicarsi a tutti i Comitati nominati a far data dalla direttiva del 28 luglio 2016 (che per prima, come anticipato, ha previsto la durata triennale di tali organi), ma non per quelli nominati in data anteriore, come nel caso di Mercatone Uno (la nomina del cui comitato di sorveglianza è avvenuta in data 6 maggio 2015).
In quest'ultimo caso, dunque, l'incarico parrebbe potersi intendere come conferito sino alla conclusione della procedura di amministrazione straordinaria.
Tuttavia, se ciò è vero in via generale, parrebbe del pari condivisibile l'interpretazione secondo cui il termine triennale previsto – da ultimo – dalla direttiva del 19 luglio 2018 vada ad applicarsi a tutti i Comitati di sorveglianza con incarico in corso di svolgimento (dunque, anche nominati prima dell'entrata in vigore della fonte stessa).
Ciò in quanto il Comitato di sorveglianza svolge la sua funzione in modo duraturo e con effetti non istantanei; di conseguenza, durante il periodo di svolgimento del proprio compito, il Comitato sarebbe assoggettabile ai successivi sviluppi normativi o, comunque, alle determinazioni amministrative successive alla sua istituzione.
Considerato che il quesito si presta ad interpretazioni giuridiche ambivalenti, si sta valutando dunque di avviare ulteriori approfondimenti istruttori, volti ad accertare l'avvenuta scadenza del termine triennale del Comitato di Sorveglianza di Mercatone Uno (tra cui, ad esempio, la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato).
Ove all'esito dell'istruttoria si ritenesse applicabile il citato termine triennale al caso di specie, si procederà allo scioglimento del Comitato, conformemente alle richiamate previsioni normative.
ALLEGATO 4
5-03005 Patassini: Sulle agevolazioni alle imprese site nella zona franca urbana dei comuni colpiti dal sisma del 2016.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il quesito in discussione gli Onorevoli Interroganti fanno riferimento alla Circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 sulle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella «Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia».
In particolare, al punto 10 la Circolare ministeriale specifica che sarebbero state prese in considerazione solo le istanze presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 18 giugno 2019 e sino alle ore 12:00 del 18 luglio 2019.
Di conseguenza, gli Onorevoli Interroganti chiedono la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per consentire l'accesso anche alle imprese avviate nel 2019, ma successivamente al termine di presentazione previsto.
In particolare, sul punto va chiarito che tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni, la Circolare individua «le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all'interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019».
Orbene, in continuità con quanto fatto nei precedenti bandi relativi alle Zone Franche Urbane (il cui sportello è stato aperto per circa un mese), anche in tal caso il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto congruo e ragionevole il periodo di apertura dello sportello dal 18 giugno al 18 luglio 2019, in ragione del fatto che – come chiarito dalla stessa Circolare agli articoli 6 e 7 – l'incentivo è rivolto anche nei confronti dei soggetti che si sono impegnati ad avviare una nuova iniziativa economica nella zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, purché costituiti nel termine previsto dal bando (articolo 7, lettera b) circolare del 6 giugno 2019).
In conclusione, dunque, il dubbio manifestato dagli interroganti sembrerebbe risolto dalla circostanza che la circolare non imponeva l'avvio di una iniziativa economica alla data dell'istanza, bensì prevedeva la sola costituzione dell'impresa.
ALLEGATO 5
5-03006 Colucci: Sulla realizzazione di un deposito costiero di GPL nella zona di Manfredonia.
TESTO DELLA RISPOSTA
I quesiti posti dagli Onorevoli interroganti si pongono sulla scia di analoga interrogazione a risposta immediata, che è stata discussa in Aula Camera il 2 ottobre scorso.
Gli Interroganti richiamano ancora una volta l'attenzione sulla vicenda del deposito costiero di prodotti petroliferi e l'annesso gasdotto della società Energas S.p.A., da realizzare nel comune di Manfredonia.
In particolare, il progetto si propone di costituire un polo nazionale per l'approvvigionamento di GPL, potendo disporre delle infrastrutture per la ricezione/esitazione del prodotto via mare, gomma e su rotaie, a fronte di un investimento previsto di circa 30 milioni di euro.
Come noto agli interroganti, sono già state indette tre riunioni della Conferenza dei servizi.
Nonostante il parere favorevole delle amministrazioni coinvolte, il Sindaco di Manfredonia ha manifestato la propria contrarietà all'intervento, e si è anche svolto un referendum consultivo sul tema, con esito nettamente contrario alla realizzazione del deposito. Tali circostanze hanno spinto la Regione Puglia, che aveva espresso parere favorevole nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, ad allinearsi alle determinazioni dell'Ente locale in sede di Conferenza di servizi.
Di conseguenza, l'ultima riunione della Conferenza dei servizi si è conclusa con l'accordo delle Amministrazioni di richiedere formalmente alla Regione Puglia, non presente alla riunione, di esprimere l'intesa, positiva o negativa, comprensiva degli aspetti paesaggistici.
Tuttavia, in data 6 dicembre 2018, la Soprintendenza per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha disposto l'annullamento d'ufficio della propria nota del 4 dicembre 2018, con la quale aveva invece espresso parere favorevole. Conseguentemente, questa iniziativa ha bloccato la conclusione dell'istruttoria e la richiesta di intesa alla Regione Puglia.
Energas S.p.a. ha impugnato al T.A.R. Puglia il provvedimento della Soprintendenza, con richiesta di sospensiva cautelare, e si è tutt'ora in attesa del relativo giudizio.
Come già detto dal Ministro Stefano Patuanelli, l'esito del contenzioso in essere influirà sul procedimento. Solo al termine del contenzioso, infatti, potrà considerarsi conclusa l'istruttoria (e quindi chiedere l'intesa alla Regione) ovvero potrà proseguirsi con un supplemento istruttorio per gli aspetti di competenza della Soprintendenza.
Il MiSE, infatti, avrebbe proceduto con richiesta di intesa alla Regione alla fine dell'ultima riunione della Conferenza dei servizi, se non fosse intervenuta l'autotutela della Soprintendenza e il conseguente contenzioso, posto che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente (ai sensi dell'articolo 146, comma 5 del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» – decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
In conclusione, voglio ribadire ancora una volta che ogni tipo di determinazione politica sarà basata sul contemperamento di due interessi: rispettare il territorio interessato e tutelare i cittadini di quel territorio; e non potrà prescindere dall'esito contrario del referendum consultivo che si è svolto sul tema.