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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 novembre 2019
275.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 3.53, 3.067 E 7.03 DELLE RELATRICI

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi di cui al comma 1-bis;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.
  2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità Pag. 93edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
3. 53. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio».
3. 067. Le Relatrici.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente:
  «Art. 35 – 1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel 2009.
  3. In materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del medesimo decreto».
7. 03. Le Relatrici.
(Ritirato)

Pag. 94

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

  Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1. 013. (nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*1. 014. (nuova formulazione) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.
*1. 015. (nuova formulazione) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*1. 016. (nuova formulazione) Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*1. 018. (nuova formulazione) Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento»;
*1. 023. (nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*1. 024. (nuova formulazione) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

Pag. 95

*1. 025. (nuova formulazione) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*1. 026. (nuova formulazione) Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.
*1. 027. (nuova formulazione) Trancassini, Foti, Butti, Prisco.
*1. 028. (nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

  All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso, agli uffici competenti, l’addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.»;
*1. 038. (nuova formulazione) Fregolent, Annibali.
*1. 046. (nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*1. 047. (nuova formulazione) Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) dopo il comma 2-
bis è inserito il seguente:
  «2-ter.
Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti titolati suddetti con modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Resta a carico del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo l'obbligo di dimostrare di aver avvisato gli altri proprietari o soggetti titolati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata».
**2. 5. (nuova formulazione) Trancassini, Prisco, Acquaroli, Butti.
**2. 6. (nuova formulazione) Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.
*2. 7. (nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*2. 8. (nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Pag. 96Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*2. 9. (nuova formulazione) D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.
*2. 10. (nuova formulazione) Buratti, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   «a) al comma 1, lettera
a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, le superfici utili sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm»;
   b) al comma 2, capoverso 3.1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In ogni caso la destinazione urbanistica di dette aree deve rimanere ad uso pubblico o di pubblica utilità».»
*2. 16. (nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*2. 17. (nuova formulazione) Fregolent, Occhionero.
*2. 18. (nuova formulazione) Morgoni.
*2. 19. (nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».
3. 049. (nuova formulazione) Cataldi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.