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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2019
276.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2211, di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   evidenziato come il provvedimento introduca misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
   rilevato come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «protezione civile», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   segnalato come, con riferimento alla conseguente esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali, il provvedimento rinvii, all'articolo 4, all'aggiornamento dei piani regionali l'attuazione delle disposizioni in materia di smaltimento delle macerie e preveda, all'articolo 6, il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell'emanazione del decreto di riparto delle risorse per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture;
   evidenziato altresì come, secondo quanto richiamato nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, rimangano ferme le modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo all'interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata; la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione);
   rilevato come l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge preveda, tra l'altro, il divieto di mutamento della destinazione urbanistica delle aree in cui sono ricostruiti gli edifici scolastici e appaia, pertanto, riconducibile alla materia «governo del territorio», anch'essa attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   richiamato, a tale ultimo proposito, l'articolo 23-ter del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Pag. 30Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, che fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali e, in particolare, il comma 3 del citato articolo 23-ter, il quale stabilisce che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, «il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito»;
   rilevato, inoltre, come, secondo la giurisprudenza costituzionale, debbano considerarsi principi fondamentali della materia «governo del territorio», tra gli altri, quelli espressi dalle disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali, e come lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale sia quello di «esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali», a condizione, però, che tale esemplificazione sia «coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia» (sentenza n. 49 del 2016),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il contenuto della disposizione, che stabilisce il divieto di mutamento della destinazione urbanistica delle aree in cui sono ricostruiti gli edifici scolastici, alla luce dell'articolo 23-ter del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, il quale fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali, e della giurisprudenza costituzionale concernente la definizione dei principi fondamentali e dello spazio di intervento del legislatore regionale nella materia «governo del territorio», rientrante nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.