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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 novembre 2019
281.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite II Giustizia e XI Lavoro,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia (Atto n. 120), che dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge n. 6 del 2018, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia»;
   constatato che:
    l'articolo 3 prevede l'accesso al programma di assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), non solo di coloro ai quali non è stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) della medesima legge, ma anche di coloro ai quali non sono state applicate, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e che non abbiano altrimenti riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi;
   rilevato che:
    l'articolo 7 della legge n. 6 del 2018 prevede misure di reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia, tra le quali figura l'accesso a un programma di assunzioni presso la pubblica amministrazione con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, «in alternativa alla capitalizzazione e qualora [il testimone di giustizia] non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica» (comma 1, lettera h));
    lo stesso articolo 7 prevede peraltro che possano accedere al programma di assunzioni in una pubblica amministrazione anche testimoni di giustizia che abbiano assunto tale status prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 6 del 2018 ( «...anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991»);
    si tratta quindi di testimoni di giustizia in relazione ai quali la disposizione sopra richiamata non parrebbe richiedere il requisito del mancato godimento della capitalizzazione ai fini dell'accesso al programma di assunzioni, come invece previsto pro futuro;
    l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, recante la normativa preesistente alla legge n. 6 del 2018, infatti prevedeva l'accesso a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione Pag. 16non in modo alternativo alla misura della capitalizzazione;
   considerato che:
    l'articolo 6 della legge n. 6 del 2018 prevede misure di sostegno economico ai testimoni di giustizia e agli altri protetti al fine di assicurare agli stessi «una condizione economica equivalente a quella preesistente»;
    l'equivalenza della condizione economica del testimone di giustizia al termine del programma rispetto a quella preesistente, sia da considerarsi un principio generale che presidia tutte le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, e quindi sia le misure di sostegno economico che quelle di reinserimento sociale e lavorativo;
    il requisito dell'alternatività tra la capitalizzazione e l'accesso all'assunzione presso una pubblica amministrazione andrebbe pertanto declinato alla luce del principio di equivalenza tra le condizioni economiche ante e quelle post programma di protezione;
    l'articolo 7 della legge n. 6 del 2018, in un'ottica interpretativa alla luce del principio di equivalenza, andrebbe letto nel senso della non alternatività tra la misura della capitalizzazione e quella dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione;
    pertanto l'accesso alla pubblica amministrazione sarebbe garantito anche qualora il testimone di giustizia abbia goduto della misura della capitalizzazione senza però raggiungere una condizione economica equivalente a quella preesistente;
    in tale ottica interpretativa sembrerebbe collocarsi l'ultimo periodo della lettera h) del citato articolo 7 laddove rinvia al regolamento la definizione dei criteri per il riconoscimento del diritto all'assunzione presso la pubblica amministrazione «...anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti...»;
    tale lettura interpretativa si pone in conformità al dettato costituzionale e in particolare all'articolo 3 della Costituzione, consentendo di non determinare alcuna discriminazione rispetto ai testimoni di giustizia che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, abbiano avuto accesso al programma di assunzione pur avendo goduto della capitalizzazione,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, prevedendo che possano essere ammessi al programma di assunzione presso le pubbliche amministrazioni i testimoni di giustizia che, sia prima sia dopo la data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, abbiano goduto della capitalizzazione e delle altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale, laddove queste non abbiano comportato il ripristino della condizione reddituale equivalente alla situazione precedente l'assunzione dello status di testimone di giustizia, per cause a loro non imputabili, secondo la valutazione della Commissione Centrale, e comunque nei limiti di tale principio di equivalenza.
   b) all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'assegnazione dei posti disponibili avvenga, non solo compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale, ma anche compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli altri soggetti coinvolti dal programma di protezione.