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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2020
307.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 157 del codice penale, al settimo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Ove la prescrizione intervenga durante le indagini preliminari, il pubblico ministero avvisa l'indagato del procedimento nei suoi confronti e della facoltà di rinunziare alla prescrizione. L'indagato, entro 10 giorni può rinunciare alla prescrizione con atto scritto da depositare nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari. Il fascicolo in ogni caso viene trasmesso al titolare dell'azione disciplinare per le valutazioni di competenza in ordine al ritardo verificatosi.».
01. 01. Sisto.

  Sopprimerlo.
1. 1. Perantoni, Dori, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.
  2. Al fine di procedere, attraverso la delega di cui al comma 1, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
1. 2. Zanettin.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

  All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, per un periodo di due anni, quando è proposto in appello o è presentata opposizione, aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o se in quello successivo all'opposizione si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma. Il corso della prescrizione è altresì sospeso, per un periodo di un anno, Pag. 28dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per cassazione. Decorsi gli indicati periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado.».
1. 3. Lupi, Colucci.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
1. 01. Zanettin.

Pag. 29

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 1.02 DEL RELATORE

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Al codice penale, all'articolo 159, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  “In ogni caso, quando per il reato la legge stabilisce la pena detentiva, il corso della prescrizione non può rimanere sospeso per più di due anni e sei mesi, salvo che l'imputato non rinunci personalmente ed espressamente al termine”.

  2. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 129, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 129-bis.

  1. Quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 159, terzo comma, del codice penale, il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in ogni stato e grado del procedimento, nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, dichiara cessata la sospensione della prescrizione, indicando il giorno dal quale la prescrizione riprende il suo corso. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127».
1. 02. Il Relatore.

Pag. 30

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Perantoni, Dori, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.