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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2020
319.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00395 Rosso: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.
7-00408 De Lorenzis: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO

  La IX Commissione,
   premesso che:
    favorire la mobilità sostenibile è un obiettivo cui l'Italia è impegnata da anni e attraverso l'introduzione del paradigma del green new deal all'interno dell'agenda di Governo questi principi vengono concretamente declinati in politiche pubbliche che favoriscono anche la mobilità sostenibile;
    il comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ha difatti introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione;
    il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 ha dato attuazione a tale disposizione, dettando regole per lo svolgimento della sperimentazione della circolazione su strada dei dispositivi per la micromobilità elettrica e disciplina tra l'altro: le tipologie e le caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica; gli ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica; le condizioni e le procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale; le caratteristiche dei percorsi oggetto di sperimentazione; i requisiti degli utenti e le norme di comportamento; la durata ed il termine della sperimentazione. Il decreto prevede inoltre che i comuni riportino le risultanze della sperimentazione al fine di valutare la fattibilità e la successiva regolazione della circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica;
    tale sperimentazione è stata favorevolmente recepita da molti comuni italiani, tra cui quelli metropolitani di Torino, Milano, Bologna, Roma e Palermo;
    con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 75, è stata disposta una sostanziale equiparazione tra i monopattini elettrici e i velocipedi, di cui all'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    la sperimentazione coinvolge già circa 20 comuni italiani di medie e grandi dimensioni e in quest'ultimo anno si è si registrato un incremento particolarmente rilevante degli acquisti di monopattini elettrici, nonché la messa a disposizione di tali mezzi per servizi di sharing da parte sia di privati, che di comuni,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per consentire e promuovere la diffusione della mobilità Pag. 162sostenibile e della micromobilità, anche attraverso campagne di sensibilizzazione volte ad un uso corretto dei dispositivi ai fini della sicurezza stradale;
   ad assumere iniziative volte a dettagliare alcuni aspetti della circolazione dei mezzi di cui in premessa, valorizzando l'attività di sperimentazione intrapresa dai comuni, al fine di assicurare la tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada; in particolare, con riferimento ai monopattini elettrici, a valutare l'opportunità di introdurre un'età minima per i conducenti, di limitarne l'utilizzo alle strade urbane e, al di fuori di queste, alle piste ciclabili, di individuare le dotazioni minime per la circolazione in sicurezza in caso di scarsa visibilità, nonché a far sì che i comuni, nell'ambito delle iniziative di sharing, individuino soluzioni per assicurare che la sosta dei mezzi, così come per i velocipedi, avvenga nel rispetto del diritto alla circolazione e della sicurezza di tutti gli utenti della strada.
(8-00063) «Morelli, De Lorenzis, Gariglio, Nobili, Stumpo, Scagliusi, Rosso, Maccanti, Rotelli, Mulè, Sozzani, Zanella, Pentangelo, Tombolato».

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ALLEGATO 2

5-02124 Paita: Gravi ritardi nell'emanazione del decreto di attuazione per l'introduzione dell'obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono dei bambini.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Sul tema dei seggiolini anti abbandono segnalo che il Governo ha posto in essere le seguenti azioni.
  Con il decreto ministeriale del 2 ottobre 2019 sono state individuate le specifiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi antiabbandono previsti dalla legge 1o ottobre 2018, n. 117.
  Con l'articolo 52 del decreto-legge n. 124/2019 è stato previsto il riconoscimento di un contributo di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.
  Con decreto ministeriale MIT-MEF del 28 gennaio 2020 sono state disciplinate le relative modalità attuative.
  Per il riconoscimento del contributo è stato previsto – in collaborazione con SOGEI s.p.a. e CONSAP s.p.a. – una applicazione web già in uso alle pubbliche amministrazioni, opportunamente adattata alle finalità del decreto in argomento; al riguardo rappresento che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica.
  Per ottenere il bonus sarà quindi necessario registrarsi, a partire dal 20 febbraio prossimo, sulla piattaforma informatica raggiungibile dal sito www.mit.gov.it.
  Il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l'acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni.
  Anche chi lo ha già acquistato avrà diritto al rimborso; per averlo bisognerà farne richiesta registrandosi sulla suddetta piattaforma entro sessanta giorni dal 20 febbraio, allegando copia del giustificativo di spesa.
  Infine ricordo che, considerate le difficoltà riscontrate nell'acquisto di tali dispositivi, il citato articolo 52, come modificato dalla legge di conversione n. 157 del 2019, ha previsto che le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del Codice della strada si applicheranno alle sole violazioni accertate a decorrere dal prossimo 6 marzo.

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ALLEGATO 3

5-02902 Patelli: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià.
5-03473 Silvestroni: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni dell'Onorevole Patelli e dell'Onorevole Silvestroni in quanto vertono su analogo argomento.
  In relazione all'intervento di elettrificazione della linea ferroviaria Santhià – Biella San Paolo segnalo, sulla base degli elementi forniti da RFI, quanto segue.
  Circa la cantierizzazione e la durata dei lavori, saranno installati due cantieri base in corrispondenza delle stazioni di Biella San Paolo e di Santhià.
  Per la realizzazione di tutte le opere RFI stima una durata del cantiere di circa 365 giorni: i lavori inizieranno entro luglio 2020, cioè non appena ultimate le attività di progettazione definitiva e di approvvigionamento dei materiali, e la conclusione è prevista per luglio 2021.
  La linea oggetto dell'intervento è attualmente protetta con il sistema supporto condotta (SSC) ma, a seguito dell'elettrificazione, tale sistema verrà sostituito con il sistema di controllo della marcia del treno denominato SCMT.
  Ricordo infine che quest'ultimo interviene automaticamente nel caso in cui non vengano rispettati i limiti di controllo relativi alle condizioni dei segnali luminosi, alla velocità massima consentita dalla linea e alla velocità massima ammessa dal treno.

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ALLEGATO 4

5-03140 Martinciglio: Iniziative urgenti per garantire la continuità territoriale con la regione Sicilia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni dell'Onorevole Cardinale e dell'Onorevole Martinciglio in quanto vertono su analogo argomento.
  In merito alla necessità di garantire un adeguato numero di collegamenti aerei da/per la Sicilia e una maggiore concorrenza nella gestione delle tratte, ricordo che nell'ambito del processo di liberalizzazione del trasporto aereo i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare liberamente le tariffe per il trasporto passeggeri e merci, come stabilito dal Regolamento europeo n. 1008/2008, che reca norme comuni per le prestazioni di servizi aerei nella Comunità.
  Tale quadro regolatorio, quindi, non consente agli Stati membri di intervenire presso le compagnie aeree per indirizzarne le politiche tariffarie e di traffico.
  La possibilità di calmierare il costo dei biglietti aerei è consentita esclusivamente attraverso l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 16 del Regolamento citato.
  Per le rotte destinate a garantire la continuità territoriale e soggette a oneri di servizio pubblico è possibile praticare tariffe distinte tra residenti e non, nonché gratuità e sconti per alcune categorie di passeggeri quali, ad esempio, malati e loro accompagnatori, disabili, studenti, sportivi.
  Quanto alla possibilità di avviare un tavolo di lavoro, ricordo che le rotte su cui imporre oneri di servizio pubblico per assicurare la giusta mobilità dei cittadini, ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare servizi aerei di linea continui, regolari e a ridotta tariffazione, sono individuate in sede di Conferenza di servizi, cui partecipano le competenti amministrazioni centrali e territoriali.
  Alcuni provvedimenti destinati ad assicurare la continuità territoriale aerea sia con le isole minori della Sicilia che con vari scali nazionali sono stati già adottati.
  Infatti il decreto ministeriale n. 550 del 28 novembre 2017 prevede l'imposizione di oneri di servizio pubblico per i collegamenti, rispettivamente, tra le isole di Pantelleria e Lampedusa ed i principali scali siciliani.
  Inoltre, d'intesa con la Regione siciliana, con decreto ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2020 è stata prevista l'imposizione, a far data dal 15 luglio 2020, di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte da/per lo scalo di Trapani e gli scali nazionali di Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli.
  Per lo scalo di Comiso è in fase di avanzata definizione analogo procedimento.
  È quindi già operativo un sistema di oneri di servizio pubblico che prevede, tra i vari benefici, un «tetto massimo» per il prezzo dei biglietti aerei in regime onerato sulle rotte Pantelleria-Trapani, Pantelleria-Palermo, Pantelleria-Catania, Lampedusa-Palermo, Lampedusa-Catania, e viceversa.
  Mentre con il citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2020 sarà operativo per i residenti un «tetto massimo» al prezzo dei biglietti aerei sui collegamenti da e per lo scalo di Trapani; analogamente si provvederà per lo scalo di Comiso.Pag. 166
  Da ultimo, per quanto riguarda gli scali di Palermo e Catania, evidenzio che ai sensi dell'articolo 1, commi 124 e 125, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) – al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità – è stato riconosciuto, per ogni biglietto aereo acquistato, un contributo per determinate categorie di cittadini residenti nel territorio della regione siciliana. Soggetti destinatari di tale disposizione sono gli studenti universitari fuori sede, i disabili gravi, i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro, nonché i migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
  Concludo assicurando che sulle esigenze della continuità territoriale siciliana proseguirà l'attenzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con Regione siciliana, enti locali ed ENAC.