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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2020
323.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
  6-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».
*8. 17. (Nuova formulazione) Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
*8. 48. (Nuova formulazione) Miceli, Vazio, Verini, Bazoli, Bordo, Zan, Occhionero.
*8. 36. (Nuova formulazione) Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
*8. 31. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Barbuto, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno, Occhionero.
*8. 29. (Nuova formulazione) Bucalo, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli, Lucaselli.
*8. 26. (Nuova formulazione) Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
*8. 11. (Nuova formulazione) Conte, Fornaro, Fassina, Occhionero.
*8. 47. (Nuova formulazione) Miceli, Vazio, Verini, Bazoli, Bordo, Zan.
*8. 37. (Nuova formulazione) Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
*8. 33. (Nuova formulazione) Vitiello, Marco Di Maio, Ferri.
*8. 32. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno, Maraia.
*8. 24. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno, Maraia.
*8. 28. (Nuova formulazione) Maschio, Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
*8. 34. (Nuova formulazione) Claudio Borghi.
*8. 41. (Nuova formulazione) Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

Pag. 244

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».
*8. 46. Ubaldo Pagano, Topo, Gubitosa.
*8. 40. (Nuova formulazione) Giacomoni, Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
*8. 63. (ex 15. 018) (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 le parole «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e ad euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8. 58. Il Governo.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1o gennaio 2023;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1o gennaio 2023;
   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1o gennaio 2023.

  6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8. 59. Il Governo.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio Pag. 2452019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al termine di cui al comma 1 le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo e di cui siano avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2020».
8. 60. Il Governo.

ART. 9.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole «nel 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021 e 2022».
  2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
*9. 5. (Nuova formulazione) Lombardo, Macina, Donno.
*9. 4. (Nuova formulazione) Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

ART. 10.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».
*10. 52. (Nuova formulazione) Caretta, Prisco, Lucaselli.
*10. 101. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Luca De Carlo.
*10. 73. (Nuova formulazione) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*10. 79. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*10. 83. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.
*10. 92. (Nuova formulazione) Spena, Nevi, Mandelli.
*10. 53. (Nuova formulazione) Gadda, Nobili, Marco Di Maio, Vitiello.
*10. 102. (ex 11. 27) (Nuova formulazione) Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 400.00 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente Pag. 246utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
10. 62. (Nuova formulazione) Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)

  1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020.
10. 03. (Nuova formulazione) Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.

ART. 11

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*11. 2. (Nuova formulazione) Fassina, Fornaro.
*11. 3. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Vitiello, Moretto.
*11. 46. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;
   b) al comma 7, dopo le parole: “per l'anno 2019,” sono aggiunte le seguenti: “nonché a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020”.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 11, 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
*11. 20. (Nuova formulazione) Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

Pag. 247

*11. 87. (ex 11. 09) (Nuova formulazione) Vianello, Cassese, Ermellino, De Giorgi, Macina, Donno.
*11. 88. (ex 13. 43) (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

  1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020.
11. 025. I Relatori.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di misure di sostegno al reddito)

  1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a Pag. 248valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.
  5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
  6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
  8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. 026. Il Governo.

ART. 12

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) La tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 6.000
21-60 2.500
Pag. 249
    2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:
CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 4.000
21-60 1.500

12. 14. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al comma 1031».
12. 11. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla differenza tra le entrate provenienti dall'attuazione del presente comma e le risorse previste dal comma 1041 sono destinate all'incremento del Fondo di cui al medesimo comma 1041».
12. 12. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.
12. 15. (Nuova formulazione) Rotta, Marco Di Maio.

ART. 13

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria».

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. 2. (Nuova formulazione) Braga, Gariglio, Lupi, Pezzopane.

Pag. 250

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1o gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1o gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: “a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi”».
*13. 50. (Nuova formulazione) Scagliusi.
*13. 25. (Nuova formulazione) Trano, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.
*13. 3. (Nuova formulazione) Fogliani, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'anno 2020, il termine del 15 gennaio di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 15 marzo e il termine del 28 febbraio di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 aprile.
  5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali successivamente al 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. 62. (Nuova formulazione) Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

  Conseguentemente, dopo il comma capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-ter. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in procedimenti penali, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.
*0. 13. 84. 3. Elisa Tripodi, Fassina, Corneli, Macina, Daga, Deiana.
*0. 13. 84. 2. Fassina, Elisa Tripodi, Corneli, Macina.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento Pag. 251delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti».
13. 84. I Relatori.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
13. 85. I Relatori.

ART. 14

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 13. (Nuova formulazione) Romaniello, Macina, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 15. (Nuova formulazione) Schirò, La Marca, Carè.

ART. 15

  Al comma 5, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.
15. 6. Grippa, Macina, Donno, Corneli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”».
15. 10. Pezzopane, Morgoni, Buratti, Braga, Grippa, Corneli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione Pag. 252di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
   b) quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.
*15. 57. (Nuova formulazione) Vazio, Rotta.
*15. 58. (Nuova formulazione) Orlando, Vazio, Rotta.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
15. 126. (Nuova formulazione) Cataldi, Macina, Donno.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.
15. 88. Pellicani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 30 aprile 2022,».
15. 92. (Nuova formulazione) Colletti, Corneli, Terzoni, Patassini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019».
*15. 95. Morgoni, Pezzopane, Mancini, Ubaldo Pagano.
*15. 109. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.
*15. 119. (Nuova formulazione) Terzoni, Macina, Donno.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
15. 144. Il Governo.

Pag. 253

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroghe in materia di sport)

  1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
15. 013. (Nuova formulazione) Mancini.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 15.033

  Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 31 marzo 2020 con le seguenti 30 giugno 2020.
0. 15. 033. 1. Marco Di Maio.

  Al capo I, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013)

  1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 31 marzo 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
  2. Alla scadenza del termine del 31 marzo 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
  3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana da stipulare entro il 31 dicembre 2020.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
15. 033. Il Governo.

Pag. 254

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

EMENDAMENTO 11.86

  All'articolo 11, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  «5-bis. Fermo restando che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a. al quale sia assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge. A decorrere dal 1o gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ai relativi oneri valutati in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11. 86. Donno, Bellachioma, Ceccanti, Fornaro, Marattin, Schullian, Mandelli, Lucaselli, Fassina.

  All'articolo 11, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  «5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1o gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo Pag. 255familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
   a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
   c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11. 86. (Nuova formulazione) Donno, Bellachioma, Ceccanti, Fornaro, Marattin, Schullian, Mandelli, Lucaselli, Fassina.

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