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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2020
323.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Ai fini delle tutele di cui alla presente legge le professioni sociali di cui all'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono equiparate alle professioni sociosanitarie disciplinate dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo le parole: professioni sanitarie e socio-sanitarie ovunque ricorrono, aggiungere la seguente: sociale.
01. 01. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio», con le seguenti: socio-sanitarie e sociali, di seguito denominato «Osservatorio». Al fine della presente legge sono da intendersi professioni socio-sanitarie e sociali quelle individuate all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, ovunque ricorrano sostituire, le parole: socio-sanitarie con le seguenti: socio-sanitarie e sociali.
   b) alla rubrica del medesimo articolo sostituire le parole: socio-sanitarie, con le seguenti: socio-sanitarie e sociali.
1. 25. Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Cassinelli, Pittalis, Brambilla.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti:, socio-sanitarie e sociali.

  Conseguentemente:
   a) alla rubrica dell'articolo 1, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti:, socio-sanitarie e sociali;
   b) nel provvedimento, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti: socio-sanitarie e sociali e le parole: socio-sanitaria con le seguenti:, socio-sanitaria e sociale;
   c) al Titolo, sostituire le parole: socio-sanitarie con le seguenti:, socio-sanitarie e sociali.
*1. 24. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti:, socio-sanitarie e sociali.

Pag. 12

  Conseguentemente:
   a) alla rubrica dell'articolo 1, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti:, socio-sanitarie e sociali;
   b) nel provvedimento, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti: socio-sanitarie e sociali e le parole: socio-sanitaria con le seguenti:, socio-sanitaria e sociale;
   c) al Titolo, sostituire le parole: socio-sanitarie con le seguenti:, socio-sanitarie e sociali.
*1. 5. Annibali, De Filippo, Noja.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: professioni sanitarie e socio-sanitarie aggiungere le seguenti: e dei volontari impegnati nel settore.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e delle associazioni di pazienti con le seguenti:, delle associazioni di pazienti e delle organizzazioni del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnate in sanità;
   b) al comma 1, lettere a), b) e e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché dei volontari che prestano attività nel settore sanitario;
   c) al comma 2, dopo le parole: ordini professionali aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnate in sanità;
   d) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai volontari di cui al Titolo III del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono la propria attività ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del codice, presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private;
   e) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, a incaricati di pubblico servizio, nonché ai volontari che prestano la propria attività presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private».
   f) all'articolo 3, comma 1, capoverso 11-octies, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché dei volontari che prestano attività nel settore sanitario.
1. 1. De Filippo, Noja, Annibali.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine della presente legge sono da intendersi professioni socio-sanitarie e sociali quelle individuate all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
*1. 15. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine della presente legge sono da intendersi professioni socio-sanitarie e sociali quelle individuate all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
*1. 6. Annibali, De Filippo, Noja.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: prevedendo la presenza di rappresentanti aggiungere le seguenti: delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,.
1. 3. Rostan, Conte.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: rappresentanti delle regioni, aggiungere Pag. 13le seguenti: rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
1. 20. Bagnasco, Paolo Russo, Cassinelli, Mugnai, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Pittalis.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di rappresentanti delle regioni, aggiungere le seguenti: di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
1. 10. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Schirò.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: degli ordini professionali interessati aggiungere le seguenti: compresi quelli degli ordini dei farmacisti italiani,.
1. 18. Potenti, Piastra, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: organizzazioni di settore con le seguenti: associazioni e organizzazioni di settore.
1. 23. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: organizzazioni di settore aggiungere le seguenti: ivi comprese le organizzazioni sindacali;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra le quali l'adozione, da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale per il personale operante nei Dipartimenti di prevenzione, del lavoro in équipe quale strumento ordinario di prevenzione dalle aggressioni.
1. 27. Rostan, Conte.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e delle associazioni di pazienti aggiungere le seguenti: di un rappresentante della ANCI e di un rappresentante della INAIL,.
*1. 7. Annibali, De Filippo, Noja.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e delle associazioni di pazienti aggiungere le seguenti: di un rappresentante della ANCI e di un rappresentante della INAIL,.
*1. 11. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'organismo riferisce aggiungere le seguenti: almeno annualmente.
1. 12. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis) promuovere la riduzione della congestione nelle sale d'attesa dei presidi ospedalieri, attraverso l'assegnazione di un numero e codice di gravità al momento della presa in carico e l'istallazione di schermi indicanti i tempi di attesa rispetto a ciascun reparto e al tipo di codice d'ingresso assegnati;
   e-ter) favorire una comunicazione scadenzata con i familiari del paziente da parte del personale sanitario, circa le condizioni dello stesso, per evitare che l'attesa possa generare aggressività.
1. 13. Nappi, Menga, Lorefice, Sarli, Mammì.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione nelle strutture Pag. 14sanitarie pubbliche e private, nelle scuole, attraverso i mezzi di comunicazione di massa e sui social.
1. 4. Rostan, Conte.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) promuovere, nell'ambito delle aziende ospedaliere, corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla gestione delle situazioni di conflitto prima che si trasformino in atti aggressivi.
1. 14. Lorefice, Menga, D'Arrando, Sarli, Nappi, Mammì.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) promuovere un piano comprensivo di interventi, che contempli anche misure di sicurezza come videosorveglianza a circuito chiuso negli spazi comuni e altre idonee misure di protezione, anche prevedendo l'affidamento della gestione del sistema di videosorveglianza a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale.
1. 16. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) intraprendere iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dal personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nella gestione delle criticità e nella presa in carico dei pazienti presso i reparti di pronto soccorso nell'esercizio delle funzioni, del servizio o, comunque, dell'attività svolta presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie nelle quali operano.
1. 26. Misiti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli ordini professionali aggiungere le seguenti:, di INAIL, di INPS e dell'ANCI.
1. 8. Annibali, De Filippo, Noja.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I soggetti coinvolti nell'osservatorio di cui al presente articolo, nell'ambito delle rispettive competenze, implementano all'interno dei propri sistemi informativi uno specifico applicativo di rilevazione statistica, ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b).
1. 9. Annibali, De Filippo, Noja.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Tutti i soggetti coinvolti, per le loro competenze, prevedono nei propri sistemi informativi un sistema specifico di rilevazione statistica di quanto previsto al comma 1 lettere a) e b).
1. 21. Bond, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Pittalis, Versace, Paolo Russo, Cassinelli, Brambilla.

  Al comma 4, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: ed ai consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1. 19. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per il triennio 2020-2022, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione Pag. 15sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria.
  4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.
  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4-quinquies. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
1. 17. Trizzino, Menga, Lorefice, Sarli, Nappi, Mammì.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione degli episodi di violenza di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, volte a individuare, con particolare riguardo e priorità alle strutture e ai presidi sanitari a maggiore criticità, idonee iniziative per il miglioramento anche organizzativo delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari, anche prevedendo l'obbligo della funzione di triage per tutte le strutture di emergenza.

  4-ter. Quale contributo per le misure di cui al comma 4-bis sono stanziati 10 milioni di euro annui. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4-quater. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 4-ter.
1. 22. Paolo Russo, Bond, Mugnai, Bagnasco, Cassinelli, Novelli, Versace, Pittalis, Brambilla.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero predispone altresì una campagna di comunicazione istituzionale finalizzata a:
   a) sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con riferimento alla disciplina penale di cui agli articoli 2, 3 e 4;
   b) garantire la diffusione dei principali dati derivanti dall'attività di studio ed analisi di cui al comma 1, lettera c);
   c) coadiuvare l'Osservatorio nell'espletamento del compito di cui al comma 1, lettera e).
1. 2. De Filippo, Noja, Annibali.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di adeguamento degli spazi delle unità operative delle strutture Pag. 16sanitarie dedicate ai casi di emergenza e urgenza, nonché di tutti i dipartimenti di Emergenza e Accettazione all'attesa dei familiari dei pazienti)

  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le un'unità operative delle strutture sanitarie dedicate ai casi di emergenza e urgenza, nonché tutti i Dipartimenti d'Emergenza e Accettazione sono tenuti ad adeguare i propri spazi all'attesa dei familiari dei pazienti.
1. 023. Misiti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Procedure per la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Al fine di prevenire condotte aggressive nei confronti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali procedure rientrano nell'ambito della valutazione dell'attività dei direttori generali di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
*1. 02. Rostan, Conte.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Procedure per la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Al fine di prevenire condotte aggressive nei confronti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali procedure rientrano nell'ambito della valutazione dell'attività dei direttori generali di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
*1. 017. Mammì, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Nappi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Procedure per la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Al fine di prevenire condotte aggressive nei confronti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali procedure rientrano nell'ambito della valutazione dell'attività dei direttori generali di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
*1. 022. Novelli, Bond, Mugnai, Bagnasco, Cassinelli, Versace, Pittalis, Brambilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Formazione del personale sanitario e socio-sanitario)

  1. Al fine di prevedere una formazione adeguata del personale sanitario e socio-Pag. 17sanitario per prevenire, evitare e gestire episodi di violenza, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenziano i corsi di studi già esistenti. Per il medesimo fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedono ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina (ECM) anche con il supporto delle organizzazioni professionali di riferimento.
**1. 03. Rostan, Conte.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Formazione del personale sanitario e socio-sanitario)

  1. Al fine di prevedere una formazione adeguata del personale sanitario e socio-sanitario per prevenire, evitare e gestire episodi di violenza, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenziano i corsi di studi già esistenti. Per il medesimo fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedono ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina (ECM) anche con il supporto delle organizzazioni professionali di riferimento.
**1. 018. Mammì, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Nappi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Formazione del personale sanitario e socio-sanitario)

  1. Al fine di prevedere una formazione adeguata del personale sanitario e socio-sanitario per prevenire, evitare e gestire episodi di violenza, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenziano i corsi di studi già esistenti. Per il medesimo fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedono ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina (ECM) anche con il supporto delle organizzazioni professionali di riferimento.
**1. 021. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Cassinelli, Versace, Pittalis, Brambilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Commissioni paritetiche)

  1. Presso le strutture di cui alla presente legge, sono costituite le Commissioni paritetiche per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dai rappresentanti apicali delle strutture, allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In particolare, tali commissioni dovranno prevedere:
   a) la predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche, alla mediazione dei conflitti ed al supporto anche psicologico del dipendente vittima di aggressione. La responsabilità della conduzione del programma antiviolenza è affidata a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati, con disponibilità di risorse idonee;
   b) la promozione di azioni volte alla diffusione di una politica di contrasto a qualsivoglia atto di violenza, finalizzata anche ad incoraggiare il personale a segnalare Pag. 18prontamente gli episodi subiti ed a suggerire misure per ridurre o eliminare i rischi;
   c) la promozione, unitamente agli attori interessati, di specifici momenti formativi;
   d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza, al fine di fornire un valido supporto per identificare strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;
   e) azioni finalizzate ad installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di allarme nei luoghi connotate da un grado di rischio più elevato.
1. 04. Annibali, De Filippo, Noja.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.
(Concorso delle Forze di polizia per la sicurezza dei presidi ospedalieri)

  1. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai presidi sanitari e ospedalieri, è autorizzata l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le medesime strutture.
  2. Il piano di impiego delle forze di polizia di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 05. Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni nonché per i pazienti e gli utenti delle strutture sanitarie ed ospedaliere, è autorizzata l'adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
1. 06. Baldini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – Al fine di tutelare la sicurezza del personale dei Dipartimenti di prevenzione, impegnato nelle attività istituzionali di vigilanza, ispezione e controllo, le aziende sanitarie adottano, quale ordinario strumento di prevenzione dalle aggressioni, come buona prassi, il lavoro in équipe.
1. 015. Nappi, Menga, Lorefice, Sarli, Mammì.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la tutela del medico che opera come guardia medica)

  1. Il medico svolge il servizio di continuità assistenziale esclusivamente all'interno dei presidi ospedalieri ovvero presso una sede di pubblica assistenza riconosciuta e durante le visite ai pazienti, in sede o domiciliari, può essere affiancato da operatori volontari.
1. 016. Leda Volpi, Lorefice, Nappi, Mammì.

Pag. 19

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 336 del codice penale)

  1. Al primo comma dell'articolo 336 del codice penale, dopo le parole: «incaricato di un pubblico servizio,» sono inserite le seguenti; «ivi compreso il personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie private e private accreditate nonché i farmacisti e gli assistenti sociali,».
1. 019. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al primo comma dell'articolo 336 del codice penale, dopo le parole: «o ad un incaricato di un pubblico servizio,» sono aggiunte le seguenti: «compreso il personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale,».
1. 07. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 357 del codice penale)

  1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale, dopo la parola: «amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «ed altresì medico-sanitaria».
1. 020. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 357 del codice penale)

  1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».
1. 01. Rostan, Conte.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie e nell'esercizio delle loro funzioni».

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private con le seguenti:, socio-sanitaria e socio-assistenziale nell'esercizio delle loro funzioni;
   b) al comma 2, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private con le seguenti:, socio-sanitaria e socio-assistenziale nell'esercizio delle loro funzioni.
1. 010. Carnevali.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le Pag. 20professioni sanitarie, sociosanitarie e nell'esercizio delle loro funzioni».

  Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private con le seguenti:, socio-sanitaria nell'esercizio delle loro funzioni;
   b) al comma 2, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private con le seguenti:, socio-sanitaria nell'esercizio delle loro funzioni.
1. 013. Siani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali nello svolgimento delle loro funzioni».
1. 09. Carnevali.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie nello svolgimento delle loro funzioni».
1. 08. Siani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 357 del codice penale)

  1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì pubblici ufficiali i medici e il personale sanitario e socio-sanitario nell'esercizio delle loro funzioni».
1. 014. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: a personale esercente fino alla fine del comma, con le seguenti: nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria ovvero a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private.
2. 6. Sarli, Menga, D'Arrando, Lorefice, Nappi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private con le seguenti: socio-sanitarie o socio-assistenziali o a incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private con le seguenti:, socio-sanitarie o socio-assistenziali o a incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.
2. 3. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Pag. 21

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private con le seguenti: o socio-sanitaria o socio-assistenziale o a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private o servizi sanitari e socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici o privati.
2. 10. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Paolo Russo, Cassinelli, Pittalis, Brambilla.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o socio-sanitaria con le seguenti: socio sanitaria o socio-assistenziale e le parole: strutture socio-sanitarie pubbliche o private con le seguenti: strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici o privati.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: o socio-sanitaria con le seguenti:, socio sanitarie o socio-assistenziale e le parole: socio-sanitarie pubbliche o private con le seguenti: strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici o privati.
2. 2. Annibali, De Filippo, Noja.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio o, comunque, dell'attività svolta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, nonché a personale scolastico nell'esercizio della funzione, del servizio o, comunque, dell'attività svolta nell'istituto scolastico.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: e a personale scolastico nell'esercizio della funzione, del servizio o dell'attività svolta.
2. 12. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio o, comunque, dell'attività svolta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, nonché a coloro che esercitano la professione forense nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'esercizio delle funzioni, del servizio o dell'attività svolta e a coloro che esercitano la professione forense nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
2. 13. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio o, comunque, dell'attività svolta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati di pubblico servizio con le seguenti: nell'esercizio delle funzioni, del servizio o dell'attività svolta.
2. 11. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Pag. 22

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o a incaricati di pubblico servizio aggiungere le seguenti: o a farmacisti o ad assistenti sociali,.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: o a incaricati di pubblico servizio aggiungere le seguenti: o a farmacisti o ad assistenti sociali.
2. 7. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.
*2. 4. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.
*2. 5. Menga, Lorefice, Sarli, Nappi, Mammì.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.
*2. 1. Annibali, De Filippo, Noja.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ovvero presso ogni altro luogo ove sono esercitate le predette funzioni.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero presso ogni altro luogo ove sono esercitate le predette funzioni.
2. 14. Rostan, Conte.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ovvero al personale sanitario e tecnico operante, in qualità di dipendente o volontario su ambulanze o su mezzi di soccorso, nell'atto o in ragione del proprio servizio.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e al personale sanitario e tecnico in servizio su mezzi di soccorso.
2. 8. Novelli, Cassinelli, Mugnai, Bagnasco, Pittalis, Versace, Bond, Brambilla, Paolo Russo.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e servizi sanitari e socio-sanitari, e socio-assistenziali pubblici o privati.
2. 9. Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Versace, Paolo Russo, Pittalis, Cassinelli, Brambilla.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 8-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502)

  1. All'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, dopo le parole: «L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta» sono aggiunte le seguenti: «per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e».
2. 01. Trizzino, Sarli, Mammì.

Pag. 23

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Circostanze aggravanti)

  1. All'articolo 61, numero 10), del codice penale, dopo le parole: «persona incaricata di un pubblico servizio,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale, i farmacisti e gli assistenti sociali».
3. 3. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso 11-octies, aggiungere il seguente:
    11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, danno dei dirigenti scolastici, del personale docente ed educativo, o del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nell'esercizio delle loro funzioni, del servizio o dell'attività svolta.
3. 7. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 11-octies con il seguente:
    11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie ovvero del personale scolastico nell'esercizio delle loro funzioni, del servizio o, comunque, dell'attività svolta.
3. 4. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 11-octies con il seguente:
    11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, del servizio o, comunque, dell'attività svolta.
3. 6. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 11-octies con il seguente:
    11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenta o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, del servizio o, comunque, dell'attività svolta, nonché di coloro che esercitano la professione forense nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
3. 5. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, capoverso 11-octies, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti: socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. 2. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Pag. 24

  Al comma 1, capoverso 11-octies, sostituire le parole: nell'esercizio delle loro funzioni con le seguenti: o degli incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie pubbliche e private o del privato sociale o presso altre pubbliche amministrazioni.
3. 1. Rostan, Conte.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assistenza per il personale medico, sanitario e dei servizi sociali vittima di aggressioni)

  1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per assicurare al personale medico, sanitario e dei servizi sociali vittima di aggressioni, vittima di violenza subita durante l'attività lavorativa, le attività di assistenza sociale, sostegno psicologico e tutela legale, nell'ambito della tutela rivolta agli infortunati sul lavoro da parte dell'INAIL.
3. 01. Annibali, De Filippo, Noja.

ART. 4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Tutti i reati di cui alla presente legge, commessi in danno agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, sono procedibili d'ufficio.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: ed ulteriori disposizioni.
4. 1. Annibali, De Filippo, Noja.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, comunque, non superiore all'importo di euro 1.000,00, per l'acquisto e l'installazione o l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza o antifurto o per la stipula di contratti con istituti di vigilanza.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 5, dopo le parole: o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiungere le seguenti: ad eccezione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis.
4. 01. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con Pag. 25proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali:
   a) presso i reparti di pronto soccorso delle strutture ospedaliere di primo e di secondo livello possa essere istituito un presidio operativo di pubblica sicurezza, aperto 24 ore su 24;
   b) presso i servizi di emergenza-urgenza dei presìdi ospedalieri di base, presso i presidi ambulatoriali di guardia medica e nelle strutture del sistema territoriale dei servizi sociali alla persona sia assicurato un collegamento diretto e continuo con le forze di polizia;
   c) negli ambiti territoriali ed organizzativi nei quali operino assistenti sociali siano previste specifiche misure di sicurezza e protocolli operativi con le forze dell'ordine.
4. 02. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità attraverso le quali presso i reparti di pronto soccorso delle strutture ospedaliere di primo e di secondo livello possa essere istituito un presidio operativo di pubblica sicurezza, aperto 24 ore su 24.
4. 03. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali presso i servizi di emergenza –urgenza dei presìdi ospedalieri di base, presso i presidi ambulatoriali di guardia medica e nelle strutture del sistema territoriale dei servizi sociali alla persona sia assicurato un collegamento diretto e continuo con le forze di polizia.
4. 04. Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali negli ambiti territoriali ed organizzativi nei quali operino assistenti sociali siano previste specifiche misure di sicurezza e protocolli operativi con le forze dell'ordine.
4. 05. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Presidi di polizia presso le strutture ospedaliere)

  1. Presso ogni pronto soccorso dei presìdi ospedalieri di primo e di secondo Pag. 26livello è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia giudiziaria e da due agenti.
  2. Le direttive del Ministro dell'interno di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 139, nonché i piani coordinati di controllo del territorio, predisposti dai prefetti in attuazione delle direttive stesse, devono prevedere che nei presìdi ospedalieri di base ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1 del presente articolo, gli agenti di polizia, al fine di garantire un'adeguata tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sorveglino i suddetti presìdi ospedalieri anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario.

Art. 4-ter.
(Ricollocazione dei presìdi ambulatoriali di guardia medica)

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambienti idonei a garantire un'adeguata protezione dell'incolumità e della sicurezza del personale.
4. 023. Piastra, Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione di presìdi di polizia)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture ospedaliere e territoriali è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata.
4. 017. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132)

  1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
   «m-bis) un presidio fisso destinato alla sicurezza interna e composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e da due agenti».
4. 025. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Piastra, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Presidi permanenti di Polizia nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le determinazioni necessarie ai fini dell'istituzione dei presidi permanenti di polizia nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
4. 031. Misiti.

Pag. 27

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Vigilanza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche o private)

  1. Le strutture sanitarie, sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, al fine di garantire una maggiore tutela degli operatori sanitari.
  2. Le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di polizia soltanto a seguito di denuncia di reato presentata alla competente autorità.
  3. Le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema di criptazione a doppia chiave asimmetrica. La chiave pubblica è situata all'interno del firmware di ciascuna telecamera; la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato, che la fornisce soltanto nei casi stabiliti dal comma 2, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
  4. Le telecamere non devono essere fomite di dispositivi di comunicazione con risorse esterne. Il flusso dei dati cifrati in uscita è trasmesso mediante un cavo ethernet o un sistema wi-fi criptato a un server interno non configurato per la connessione alla rete internet.
  5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le garanzie di riservatezza che devono essere osservate per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui al presente articolo.
  6. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
  7. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui destinato a finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi 1 e 2.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 7 e sono definiti i termini e le modalità per l'accesso ai finanziamenti da parte delle strutture che ne facciano richiesta.
  8. A copertura degli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021-2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 027. Novelli, Paolo Russo, Bagnasco, Cassinelli, Bond, Mugnai, Versace, Pittalis, Brambilla, Calabria.

Pag. 28

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Videosorveglianza)

  1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza del personale esercente le professioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché gli utenti, stabilisce le modalità per l'installazione presso i presidi sanitari e sociosanitari di videocitofoni, nonché per l'istallazione di sistemi di telecamere a circuito chiuso presso gli stessi e sulle strutture mobili di pronto intervento per l'installazione di sistemi di telecamere a circuito chiuso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante gli stanziamenti già previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. 06. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Videosorveglianza)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza del personale medico e sanitario e dei pazienti, le strutture ospedaliere e territoriali provvedono all'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso negli spazi comuni, adeguatamente segnalato mediante idonea cartellonistica, in conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2. La gestione del sistema di telecamere a circuito chiuso di cui al comma 1 è affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale interessata.
4. 016. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)

  1. Entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, al fine di garantire la sicurezza del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, sono tenute ad installare sistemi di videosorveglianza in conformità a quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
4. 030. Misiti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di videosorveglianza strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)

  1. Nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono tenute ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sistemi di videosorveglianza interni a circuito chiuso.
4. 032. Trizzino.

Pag. 29

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assistenza del personale sanitario, sociosanitario e sociale vittima di aggressioni)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito l'Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), con proprio decreto stabilisce le modalità operative per assicurare sostegno psicologico per le vittime di violenza subita durante l'attività lavorativa, nell'ambito della tutela INAIL rivolta agli infortunati sul lavoro.
4. 07. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Campagne informative e di sensibilizzazione)

  1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle risorse disponibili, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno una volta l'anno, promuove, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, una o più campagne informative e di sensibilizzazione sul ruolo svolto dal personale medico e sanitario nella gestione delle criticità e nella presa in carico dei pazienti presso i reparti di pronto soccorso, nonché dagli assistenti sociali professionisti nei diversi contesti organizzativi nei quali operano.
4. 08. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di costituzione di parte civile)

  1. È fatto obbligo alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.
4. 09. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)

  1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a predisporre:
   a) un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza;
   b) specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi;
   c) specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.
4. 010. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)

  1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o violenza, Pag. 30le organizzazioni di lavoro pubbliche e private dove esercitino le professioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a: prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione e specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi, nonché specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.
4. 029. Novelli, Bagnasco, Bond, Cassinelli, Mugnai, Versace, Pittalis, Brambilla, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)

  1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a predisporre un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza.
4. 011. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)

  1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi.
4. 012. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)

  1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a inserire specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.
4. 013. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di formazione per il personale esercente le professioni sanitarie e sociosanitarie)

  1. Nell'ambito del programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM) come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il personale appartenente alle professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, è tenuto a partecipare, anche attraverso la formazione a distanza (FAD), a corsi inerenti la tutela e la gestione del rischio derivati da atti di violenza contro la propria persona durante lo svolgimento della propria professione.
  2. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentita la Commissione nazionale per la formazione continua, entro sessanta Pag. 31giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di organizzazione dei corsi, del conseguimento dei crediti formativi di cui al comma 1.
4. 014. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Gruppi di lavoro multidisciplinari)

  1. Le strutture ospedaliere e territoriali promuovono la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari per la prevenzione, la protezione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nei confronti del personale medico e sanitario delle stesse strutture.
  2. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno, in particolare, il compito di:
   a) definire una strategia articolata di prevenzione e di gestione degli atti di violenza;
   b) predisporre un modello per la segnalazione degli atti di violenza;
   c) individuare e analizzare gli atti di violenza e le situazioni a rischio che richiedono l'intervento delle strutture di vigilanza interna;
   d) individuare misure organizzative e strutturali idonee a prevenire gli atti di violenza, a proteggere il personale medico e sanitario nonché a gestire i rischi derivanti da tali atti;
   e) prevedere un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza.
4. 015. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Copertura assicurativa)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ospedaliere e territoriali provvedono alla stipulazione di una polizza di assicurazione in favore del personale medico e sanitario per la copertura dei danni subiti derivanti da atti di violenza nelle medesime strutture.
4. 018. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza)

  1. La Repubblica riconosce ed istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza», per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrare annualmente in apposita data da fissare con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.
  2. Al fine di rendere consapevoli i cittadini sul lavoro dei medici e operatori sanitari, che con dedizione e professionalità contribuiscono al funzionamento del sistema sanitario nazionale, anche al fine di consolidare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, il Ministro della salute, in collaborazione con le regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria, promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la violenza nei confronti dei medici e degli operatori sanitari.
4. 019. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Pag. 32

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ammissione al patrocinio)

  1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «609-undecies» sono inserite le seguenti: «e 583-quater, ultimo comma del codice penale».
4. 020. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Codice paziente)

  1. Presso il pronto soccorso delle strutture ospedaliere è adottato un codice per identificare i pazienti a rischio violenza.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
4. 021. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sportelli di ascolto)

  1. Presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie è istituito un servizio di ascolto e consulenza psicologico a supporto dei lavoratori vittime di violenza sul lavoro, che preveda anche percorsi per il reinserimento lavorativo.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
4. 022. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice penale)

  1. Dopo l'articolo 612-ter del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-quater. (Circostanza aggravante) Se i fatti di cui agli articoli 581, 582, 610 e 612 sono commessi nei confronti di personale di cui all'articolo 39 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, territoriale del Servizio sanitario nazionale, delle strutture sanitarie private, delle farmacie, dei servizi sociali, dei servizi di soccorso volontari, la pena è aumentata di un terzo e si procede sempre d'ufficio».
4. 024. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Piastra, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sanzioni amministrative)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.
4. 026. Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Pittalis, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla, Cassinelli.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al comma 539 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « d-ter) predisposizione di una relazione annuale sulla gestione del rischio di aggressioni nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. La relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

  2. La mancata predisposizione della relazione annuale sulla gestione del rischio di aggressioni nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, di cui alla lettera d-ter) del comma 539 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei direttori generali responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il conseguimento degli obiettivi attraverso l'esercizio dei compiti di cui comma 539 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è valutato ai fini del miglioramento della performance organizzativa e individuale attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici e di carriera.
4. 028. Paolo Russo, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Cassinelli, Pittalis, Brambilla.

Pag. 34

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. – (Ambito di applicazione). – 1. Ai fini della presente legge, sono da intendersi quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della predetta legge.
*01. 01. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
*1. 25. (Nuova formulazione) Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Cassinelli, Pittalis, Brambilla.
*1. 15. (Nuova formulazione) Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
*1. 6. (Nuova formulazione) Annibali, De Filippo, Noja.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche nella forma del lavoro in équipe.
1. 27. (Nuova formulazione) Rostan, Conte.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e delle associazioni di pazienti, aggiungere le seguenti:, di un rappresentante dell'INAIL,
*1. 7. (Nuova formulazione) Annibali, De Filippo, Noja.
*1. 11. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'organismo riferisce aggiungere le seguenti:, di regola annualmente,
1. 12. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
1. 14. (Nuova formulazione) Lorefice, Menga, D'Arrando, Sarli, Nappi, Mammì.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, eventualmente promuovendo iniziative per l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.
1. 16. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Pag. 35

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Promozione dell'informazione)

  1. Il Ministro della salute promuove iniziative d'informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
(ex 1. 17.) (Nuova formulazione) Trizzino, Menga, Lorefice, Sarli, Nappi, Mammì.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 11-octies con il seguente:
  11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
3. 6. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Misure di prevenzione) – 1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture sanitarie e socio-sanitarie prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire interventi tempestivi.
4. 012. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  
Art. 4-bis. – (Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari) – 1. La Repubblica riconosce e istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrare annualmente in apposita data da fissare con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. 019. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Pag. 36

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni.
2. 50. I Relatori.