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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 febbraio 2020
324.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo).

EMENDAMENTO 2.100 DEI RELATORI

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività in ambito sanitario e socio-sanitario.
2. 100. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. (Ambito di applicazione) – 1. Ai fini della presente legge, sono da intendersi quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della predetta legge.
*01. 01. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
*01. 02. (ex 1. 25) (Nuova formulazione) Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Cassinelli, Pittalis, Brambilla.
*01. 03. (ex 1.15) (Nuova formulazione) Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
*01. 04. (ex 1. 6) (Nuova formulazione) Annibali, De Filippo, Noja.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: prevedendo la presenza di rappresentanti aggiungere le seguenti: delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
1. 3. Rostan, Conte.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e delle associazioni di pazienti, aggiungere le seguenti: di un rappresentante dell'INAIL,
**1. 7. (Nuova formulazione) Annibali, De Filippo, Noja.
**1. 11. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'organismo riferisce aggiungere le seguenti:, di regola annualmente,
1. 12. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.
1. 16. (Ulteriore nuova formulazione) Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche nella forma del lavoro in équipe.
1. 27. (Nuova formulazione) Rostan, Conte.

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  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
1. 14. (Nuova formulazione) Lorefice, Menga, D'Arrando, Sarli, Nappi, Mammì.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Promozione dell'informazione) – 1. Il Ministro della salute promuove iniziative d'informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
1. 0. 24. (ex 1. 17) (Nuova formulazione) Trizzino, Menga, Lorefice, Sarli, Nappi, Mammì.

ART. 2.

  All'emendamento 2.50 dei relatori, dopo le parole: nell'esercizio delle sue funzioni aggiungere le seguenti: o a causa di esse.
0. 2. 100. 1. Montaruli, Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività in ambito sanitario e socio-sanitario.
2. 100. I Relatori.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 11-octies con il seguente:
  11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
3. 6. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Obbligo di costituzione di parte civile) – 1. È fatto obbligo alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.
4. 09. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Misure di prevenzione) – 1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 01 della presente legge prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte a Pag. 25inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire interventi tempestivi.
4. 012. (Ulteriore nuova formulazione) Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari) – 1. La Repubblica riconosce e istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrare annualmente in apposita data da fissare con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. 019. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.
4. 026. Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Pittalis, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla, Cassinelli.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.100 DEI RELATORI

ART. 2.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, alle parole: nell'esercizio delle sue funzioni, ovunque esse ricorrano, premettere le seguenti: ivi compreso il personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie private e private accreditate nonché i farmacisti e gli assistenti sociali.
0. 2. 100. 3. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro, Paolini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, dopo le parole: nell'esercizio e dopo le parole: nello svolgimento, ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: o a causa.
0. 2. 100. 2. Montaruli, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, dopo le parole: nell'esercizio, ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: o a causa.
0. 2. 100. 4. Dori, Perantoni.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, dopo le parole: nell'esercizio delle sue funzioni, ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: o a causa delle medesime.
0. 2. 100. 1. Montaruli, Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, sostituire le parole: nonché a incaricati di pubblico servizio nello, ovunque esse ricorrano, con le seguenti: nonché ad addetti allo.
0. 2. 100. 5. Perantoni.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a causa di tale attività.
0. 2. 100. 6. Perantoni.