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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa e C. 2357 Turri.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo:
1. 1. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del codice di procedura penale, per assicurare la ragionevole durata del processo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) riformare il sistema delle notifiche all'imputato, con particolare riferimento alle notifiche successive alla prima ai sensi degli articoli 156 e 157 cpp;
   2) introdurre forme di escussione a distanza anche per i testimoni, i periti e i consulenti tecnici;

  2. Nelle more della riforma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione.
1. 2. Lucaselli.

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

«ART. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la ragionevole durata del processo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) completare il processo di informatizzazione, dematerializzazione e digitalizzazione del processo civile e penale, garantendo un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riguardo al sistema delle notifiche;
   2) introdurre il ricorso obbligatorio a sistemi di videoconferenza per l'escussione delle parti processuali detenute, anche in regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

  2. Nelle more della riforma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione,».
1. 3. Ferro, Varchi, Maschio, Del Mastro delle Vedove, Trancassini, Zucconi.

Pag. 35

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

«ART. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la ragionevole durata del processo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   1) prevedere l'istituzione del Registro nazionale telematico delle notizie di reato, disciplinando la modalità di iscrizione dei dati e del relativo trattamento, i soggetti che possono avere accesso al medesimo Registro, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
   2) individuare misure che consentano una contrazione dei tempi delle indagini preliminari, anche attraverso l'introduzione di ipotesi di nullità assoluta attribuite all'inerzia colpevole del pubblico ministero,

  2. Nelle more della riforma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione.».
1. 4. Varchi, Maschio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, per un periodo, di due anni, quando è proposto in appello o è presentata opposizione, aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o se in quello successivo all'opposizione si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma. Il corso della prescrizione è altresì sospeso, per un periodo di un anno, dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per cassazione. Decorsi gli indicati periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado.».
1. 5. Lupi, Colucci.

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.
  2. Al fine di procedere, attraverso la delega di cui al comma 1, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
1. 6. Zanettin.

Pag. 36

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) ed f) della legge 9 gennaio 20191 n. 3, entrate in vigore il 1o gennaio 2020, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione di cui al periodo precedente, si applicano, in luogo delle norme vigenti, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti fino al 31 dicembre 2019.
1. 7. Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, comma 2, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
1. 8. Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  Al fine di effettuare un'analisi approfondita sulle soluzioni deflazionistiche del contenzioso in ambito civile, penale e amministrativo e al fine di assumere iniziative normative volte ad assicurare un «servizio giustizia» per il tramite di ma riforma, organica ed efficace, sia nei suoi aspetti organizzativi e strumentali, sia volta ad incentivare la professionalità dei giudici e degli avvocati, quali protagonisti primi del processo e dell'istituto giuridico della prescrizione, fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle norme di cui al comma 1, lett. d), e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».
1. 9. Turri, Garavaglia, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  Le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore della riforma organica del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
1. 10. Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere d), e) f) sono abrogate;Pag. 37
   b) il comma 2 è abrogato.
1. 11. Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
1. 12. Zanettin.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al codice penale, all'articolo 159, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «In ogni caso, quando per il reato la legge stabilisce la pena detentiva, il corso della prescrizione non può rimanere sospeso per più di due anni e sei mesi, salvo che l'imputato non rinunci personalmente ed espressamente al termine».

  2. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 129, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 129-bis.

  1. Quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 159, terzo comma, del codice penale, il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in ogni stato e grado del procedimento, nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, dichiara cessata la sospensione della prescrizione, indicando il giorno dal quale la prescrizione riprende il suo corso. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.
1. 01. Costa.

Pag. 38

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa e C. 2357 Turri.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.