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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge di «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» (AC 2463);
   considerato che il decreto-legge reca ulteriori significative misure volte a fronteggiare la crisi epidemiologica del Covid-19, al fine di proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare l'occupazione e che esso si inserisce in un contesto complesso e in costante evoluzione, caratterizzato dai provvedimenti governativi via via adottati per fronteggiare l'emergenza e da quelli allo studio per programmare una graduale ripresa delle attività ordinarie e per assicurare ulteriori sostegni al sistema produttivo e al mondo del lavoro, in coerenza con le determinazioni che sono state adottate ovvero sono in corso di adozione da parte delle istituzioni dell'Unione europea;
   preso atto che nelle ultime settimane si sono succedute varie iniziative delle istituzioni europee per delineare una risposta comune alla pandemia al fine di rafforzare i sistemi sanitari e controbilanciare gli effetti socioeconomici da essa derivanti e rilevato, in particolare, che:
    la Commissione europea ha adottato due diversi pacchetti di misure per fronteggiare l'emergenza, il primo dei quali risalente al 13 marzo 2020 e illustrato nella Comunicazione «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» (COM(2020) 112), comprendente misure già approvate definitivamente, tra cui il regolamento (UE) 2020/460, che consente agli Stati membri l'accesso a 37 miliardi di euro di fondi di coesione per investimenti in risposta all'epidemia di COVID-19, nonché il regolamento (UE) 2020/461, che estende l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE alle emergenze di sanità pubblica rendendo disponibile per il 2020 un importo massimo di 800 milioni di euro;
    un secondo articolato pacchetto di proposte, adottato il 2 aprile scorso e illustrato nella Comunicazione COM(2020) 143, comprende una serie di misure in corso di esame presso le istituzioni europee, tra cui la proposta di regolamento COM(2020)138 volta a rendere i fondi strutturali e di investimento completamente flessibili in modo da convogliare tutte le risorse non ancora impegnate nel contrasto all'emergenza epidemiologica, consentendo, tra l'altro, il trasferimento di risorse tra i fondi, tra categorie di regioni e tra obiettivi strategici e il finanziamento europeo pari al 100 per cento, abolendo – in via del tutto eccezionale – la necessità di co-finanziamento nazionale; nel pacchetto di proposte del 2 aprile è inoltre compresa la proposta di regolamento COM(2020)139, istitutiva dello Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare Pag. 315i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE), che dovrebbe fornire agli Stati membri assistenza finanziaria, per un totale di 100 miliardi di euro, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli per il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe finalizzate a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi;
    ulteriori misure proposte dalla Commissione europea riguardano l'utilizzo del Fondo di aiuti europei agli indigenti, il sostegno nel settore della pesca e dell'acquacoltura per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a causa della pandemia, la riattivazione dello strumento per il sostegno di emergenza con l'obiettivo di fornire assistenza agli Stati membri, nonché il potenziamento ulteriore del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU);
    per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha deciso inoltre di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato: il 19 marzo 2020, la Commissione ha infatti adottato una Comunicazione, recante un Quadro temporaneo (Temporary Framework) a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base al quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità; ulteriori iniziative adottate dalla Commissione rispettivamente il 3 e il 9 aprile sono volte a modificare il predetto Quadro temporaneo ampliando il ventaglio di misure in esso contenute ed estendendone ulteriormente la portata;
    il 20 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(2020) 123, con cui ha invitato il Consiglio ad approvare, per la prima volta, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di deviare temporaneamente, in via generale, dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, in periodi di «grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione», al fine di utilizzare tutte le risorse ritenute necessarie per far fronte alla crisi epidemiologica Covid-19;
    il 23 marzo 2020, il Consiglio ECOFIN ha convenuto sulla sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di salvaguardia generale; i Ministri delle finanze e la Commissione europea hanno altresì convenuto sull'opportunità di adottare un approccio pragmatico e flessibile, per quest'anno, nell'attuazione delle prossime tappe previste dal Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche;
    anche la Banca centrale europea (BCE) ha tempestivamente intrapreso misure straordinarie in risposta all'emergenza coronavirus attraverso l'adozione il 18 marzo 2020 del programma temporaneo Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), di acquisto di titoli pubblici e privati, con un portafoglio complessivo di 750 miliardi di euro, che durerà almeno fino alla fine del 2020 e comunque sino a che si riterrà terminata la fase di crisi legata al Covid-19; tale nuovo programma si aggiunge al programma di acquisti in corso e alla ulteriore dotazione aggiuntiva di 120 miliardi deliberata il 12 marzo scorso;
    la Banca europea per gli investimenti ha adottato il 16 marzo un piano per attivare fino a 40 miliardi di euro di finanziamenti, che saranno utilizzati per prestiti ponte, sospensioni dei debiti e altre misure intese ad alleviare la situazione di liquidità e i vincoli in materia di capitale circolante per le PMI e le imprese a media capitalizzazione; la BEI ha inoltre da ultimo approvato una proposta riguardante la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro, che consentirebbe di incrementare il proprio sostegno a favore delle imprese attraverso la mobilitazione di un importo fino a 200 miliardi di euro, che andrebbero ad aggiungersi a quelli già annunciati;
   considerato che nell'ultima riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile scorso è stato Pag. 316raggiunto un accordo su un insieme di strumenti da sottoporre al prossimo Consiglio europeo del 23 aprile, prevedendo la possibilità di attuare la proposta della BEI di creazione del citato fondo paneuropeo di garanzia e di istituire lo strumento SURE proposto della Commissione; in quella sede è stato inoltre proposto di istituire uno strumento di sostegno alla crisi pandemica generata dal Covid-19, basato sulle esistenti linee di credito precauzionali ECCL, attivabili dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), per sostenere il finanziamento diretto e indiretto delle spese di prevenzione e assistenza sanitaria legate all'emergenza nel limite del 2 per cento del PIL del rispettivo Stato membro alla fine del 2019; infine si è deciso di lavorare ai fini della creazione di un fondo (Recovery Fund), per preparare e sostenere la ripresa economica, fornendo finanziamenti attraverso il bilancio dell'UE a programmi volti a rilanciare l'economia in linea con le priorità europee e garantendo la solidarietà dell'UE con gli Stati membri più colpiti;
   rilevato, per quanto di competenza della XIV Commissione, che:
    l'articolo 5 autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, per fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall'emergenza COVID-19, autorizzando a tal fine la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, e che la Commissione europea ha approvato, il 22 marzo scorso, il regime di aiuti previsto dall'articolo in oggetto;
    l'articolo 13 è finalizzato a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo, sul territorio nazionale, di tali qualifiche conseguite all'estero;
    gli articoli 15 e 16 consentono, fino al termine dello stato di emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, e di utilizzare mascherine filtranti prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio; la norma richiama l'articolo 5-bis, che ha trasfuso nel decreto-legge l'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2020, che consente, in coerenza con le linee guida dell'OMS sul Covid-19, e previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, l'utilizzo anche di mascherine prive del marchio CE;
    l'articolo 17-bis – che riproduce il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020 – recante una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria al fine di stabilire regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa, prevede che il trattamento dei dati sia comunque effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 concernente il trattamento di categorie particolari di dati;
    l'articolo 52 modifica il Codice delle assicurazioni al fine di dare diretta attuazione all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione; secondo la stessa direttiva, l'articolo 2, punto 1, relativo all'aggiustamento per la volatilità dei bilanci, deve essere recepito dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020; al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva, che peraltro non prevede margini di discrezionalità normativa, senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea;
    l'articolo 56 esplicitamente considera l'epidemia da Covid-19 come evento Pag. 317eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE sugli aiuti di Stato, e stabilisce misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19, in relazione alle loro esposizioni debitorie, con eventuale garanzia pubblica mediante il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese;
    l'articolo 57, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede la possibilità di garanzia dello Stato rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti, fino a un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta dall'impresa, in conformità con la normativa di riferimento dell'Unione europea;
    l'articolo 75, che autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, in deroga al Codice dei contratti pubblici, prevede che i prodotti e i servizi siano scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrano esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale;
    l'articolo 78 aumenta dal 50 per cento al 70 per cento l'anticipazione che può essere richiesta sull'importo dei pagamenti diretti agli agricoltori, disposti nell'ambito della politica agricola comune (PAC), e prevede la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca;
    l'articolo 79, analogamente all'articolo 56, nel considerare esplicitamente l'epidemia da Covid-19 come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del TFUE, stabilisce misure a compensazione dei danni subiti in conseguenza diretta dell'epidemia dalle imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, al fine di consentire la prosecuzione delle loro attività, subordinando l'efficacia di tali misure di aiuto all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo TFUE;
    il comma 1 dell'articolo 87-bis prevede l'aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni in linea con quanto prevede l'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2014/24/UE;
    il comma 4-ter dell'articolo 92 subordina all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE la sospensione di tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, e la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;
    l'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento l'anticipazione delle somme destinate agli interventi previsti dai Piani Operativi e dai Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), al fine di fornire liquidità alle imprese beneficiarie degli interventi e per far avanzare la progettazione;
    l'articolo 102, che consente l'esercizio della professione di medico-chirurgo a partire dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e previo svolgimento e superamento di un tirocinio trimestrale, abolendo in via definitiva l'esame di Stato, stabilisce al comma 5 che, limitatamente alla durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 qualora il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, di una qualifica professionale per Pag. 318l'esercizio di una professione sanitaria, conseguita in altri Stati dell'UE, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza;
    l'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, a cui compete altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, e la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza;
   rilevato che l'articolo 126, recante la copertura finanziaria, prevede l'autorizzazione all'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020 e che tale aumento del debito pubblico è in linea con la valutazione della Commissione europea che, in risposta alla lettera del Governo del 5 marzo 2020, ha affermato che le misure di spesa pubblica adottate una tantum in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto delle regole di bilancio vigenti; rilevato altresì che il comma 10 del citato articolo 126 stabilisce che le Amministrazioni, nel rispetto della normativa europea, destinino le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa con l'epidemia da Covid-19, tra cui investimenti temporanei nella liquidità delle PMI, investimenti in capitale umano, e spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale,

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PARERE FAVOREVOLE.