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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato il testo del disegno di legge A.C. 2463 nella seduta del 15 aprile 2020 (al cui resoconto si rinvia) e premesso che:
    esso reca agli articoli 7, 8 e 9 una serie di disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus SARS-CoV-2;
    il concorso delle Forze Armate è fondamentale al fine di fronteggiare l'emergenza di salute pubblica, derivante dalla diffusione del COVID-19, su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, al momento, nelle aree del nord dell'Italia, in cui si registrano le situazioni più critiche e nella consapevolezza che il periodo di emergenza non avrà termine nell'immediato;
    vi si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo, di 320 unità di personale medico e infermieristico per l'Esercito italiano, con l'obiettivo di selezionare «le migliori professionalità possibili», e che si stabilisce (articolo 7, comma 4) il richiamo in servizio di ulteriori 60 Ufficiali medici, appartenenti alla riserva selezionata, rispetto a quelli già contemplati dall'articolo 12 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020);
    vi si prevede che il Ministero della Difesa, possa conferire, mediante procedure comparative e previa selezione dei titoli e colloquio dei candidati (articolo 8, comma 2), incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, con il profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, onde fronteggiare l'incremento esponenziale delle prestazioni poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio, conseguente all'emergenza sanitaria determinatasi a seguito della diffusione del COVID-19;
    vi si prevede altresì il potenziamento del Servizio di Sanità Militare, aumentandone le capacità di ricovero sul territorio nazionale, in strutture sanitarie sia militari esistenti sia campali appositamente destinate, e rafforzandone la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, nonché la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia, la somministrazione di farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati;
    il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 costituisce uno strumento di altissimo valore e una salvaguardia di grande profilo e che le Forze armate prestano la massima attenzione alla tutela dell'integrità psicofisica delle proprie risorse umane, valutate come elemento imprescindibile a garanzia della propria efficienza ed efficacia operativa, anche in virtù dell'obbligo tassativo del rispetto della normativa Pag. 118afferente alla sicurezza del personale, esplicitamente contemplato nell'articolo 725, comma 2, lettera f), del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 «Codice dell'ordinamento militare»;
    i limiti di compatibilità con gli speciali compiti d'istituto e le insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, valutate dai competenti organismi militari, sanitari e tecnici, sono individuati nel Libro I – Titolo V – Capo I del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
    in contesti a elevata domanda assistenziale, l'ingaggio professionale degli operatori direttamente coinvolti nell'emergenza è tale da non lasciare spazio all'elaborazione di una risposta psicologica o alla formulazione di una richiesta d'aiuto e che gli operatori sanitari, coinvolti nella rete di gestione dell'emergenza, sono i pilastri su cui si fonda la risposta all'epidemia da SARS-CoV-2 ed è quindi fondamentale investire quanto più possibile per proteggerne la salute fisica e mentale;
    come precisato nel corpo della relazione illustrativa al provvedimento in esame, la finalità delle assunzioni richiamate all'articolo 8 deve essere individuata nell'esigenza che il Policlinico Militare del Celio sviluppi test per patogeni rari e garantisca i livelli essenziali di assistenza, oltre al supporto alle strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale;
    le attività professionali svolte dai funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica assunti presso le strutture sanitarie militari, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, costituiranno titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della Difesa;
    le ulteriori disposizioni del provvedimento recano profili di interesse per la Commissione Difesa con particolare riferimento agli articoli 24, comma 2-bis, 25, comma 3, 73-bis, 74, comma 01, 74-ter, 83, comma 21, e 87, comma 6;
    il secondo periodo del comma 01 dell'articolo 74, al fine di salvaguardare gli effetti della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 9 del 2020 (abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge in esame), prevede l'integrazione di 253 unità del contingente delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo «Strade sicure», per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
    il successivo nuovo articolo 74-ter dispone il prolungamento, di ulteriori 90 giorni, dell'impiego del medesimo contingente di cui al comma 01 dell'articolo 74, a decorrere dal 17 marzo 2020;
    onde evitare dubbi interpretativi, sono accolti con favore i chiarimenti offerti – in ordine alla durata e alla decorrenza della richiamata integrazione del dispositivo «Strade sicure» prevista dall'articolo 74, comma 01 e 74-ter del decreto-legge in esame – dal sottosegretario alla Difesa intervenuto (vedi allegato);
    appare indispensabile pervenire al più presto alla riforma strutturale e organizzativa dello strumento militare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità, anche nell'adozione di successivi provvedimenti, che saranno emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, di:
    1) attivare le risorse di supporto psicologico per sostenere gli Operatori Sanitari militari che quotidianamente si confrontano con l'emergenza, garantendole anche nel periodo successivo alla crisi pandemica, così contribuendo a potenziare le abilità di adattamento e a promuovere l'empowerment personale;Pag. 119
    2) assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di infermità dipendente da causa di servizio anche nei casi in cui essa risulti derivante dall'impiego svolto nella gestione della crisi sanitaria conseguente al COVID-19;
    3) completare il processo di acquisto e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (dpi), oltre a quanto già sancito dall'articolo 74 del provvedimento in esame, a tutto il personale della Difesa, in ossequio alle disposizioni cristallizzate nel Libro I – Titolo V – Capo I del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in questa parte emanate nel rispetto delle procedure previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
    4) proseguire con l'approvvigionamento straordinario di prodotti da impiegare in trattamenti di sanificazione virucida per tutti i materiali, gli automezzi e i luoghi di lavoro che concorrono al contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19;
    5) prevedere l'incremento organico di unità CBRN di livello ordinativo reggimentale, da distribuire nei settori settentrionale e meridionale del territorio nazionale, anche al fine di procedere al rafforzamento delle capacità negli ambiti dello sviluppo tecnologico strategico, con riferimento ai settori di biologia, biotecnologie e medicina e contestualmente al potenziamento umano, e delle altre strutture del Comparto Difesa che si occupano della resilienza ad eventi assimilabili al biological warfare;
    6) proseguire nell'applicazione dei protocolli sanitari in coerenza con le indicazioni del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, nei confronti del personale della Difesa contagiato dall'infezione COVID-19, anche con attenzione allo stadio di «declino della malattia» e relativa «convalescenza», per consentire il rientro del personale medesimo senza rischi per lo stesso e l'ambiente ove opera;
    7) non disperdere la competenza e l’expertise maturata dal personale Sanitario arruolato per la gestione dell'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame e stabilendo che le attività professionali svolte dai nuovi assunti costituiscano titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della Difesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; in ogni caso, previa Dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, con l'immissione nel bacino delle Forze di completamento volontarie per le esigenze operative dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
    8) incrementare le assunzioni del personale Sanitario militare, di cui al richiamato articolo 7, prevedendo nuovi reclutamenti in favore di tutte le Forze armate, oltre a quelle per l'Esercito italiano già previste;
    9) concorrere al supporto e al sostegno delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus SARS-CoV-2, prevedendo modalità di impiego del personale del Corpo Militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.);
    10) prevedere, laddove nelle attività di controllo delle misure di contenimento sociale siano impiegati allievi degli istituti di formazione militare, un riconoscimento compatibile con il particolare stato giuridico di tale personale;
    11) impiegare, nell'ambito del potenziamento dei servizi sanitari militari e in generale contrasto alla crisi sanitaria, anche le strutture in corso di dismissione ovvero – dove consentito – già dismesse nel Lazio e in altre regioni dell'Italia, che per le loro caratteristiche logistiche o infrastrutturali possono essere adeguate agli scopi;
    12) valutare l'opportunità di prevedere nei successivi provvedimenti, qualora verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di nuovo personale, di estendere la ferma del personale militare volontario sino alla conclusione dell'emergenza da COVID-19.

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ALLEGATO 2

DL 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

NOTA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA CALVISI

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