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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 maggio 2020
377.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04055 Gebhard e Magi: Sulla violazione da parte dell'Italia del Patto sui diritti civili e politici con riferimento alla raccolta di firme per la presentazione di referendum.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, On.li Deputati,
  come richiamato dagli Onorevoli interroganti la comunicazione individuale presentata nel 2015 dai Signori Mario Staderini e Michele De Lucia al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, in merito alla presunta violazione da parte dello Stato italiano del Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici, è stata parzialmente accolta.
  In quella sede i ricorrenti hanno sostenuto che i requisiti previsti dalla legge n. 352 del 25 maggio 1970, recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del Popolo» tra cui, in particolare, la modalità di autenticazione delle firme raccolte per lo svolgimento di referendum innanzi a pubblico ufficiale, nonché l'assenza di spazi di informazione mediante servizio pubblico, avrebbero impedito loro l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 25 del Patto internazionale, concernente il diritto di partecipazione dei cittadini alla vita politica.
  Il predetto Comitato delle Nazioni Unite, accogliendo parzialmente le tesi dei ricorrenti, ha rilevato una violazione dell'articolo 25 e dell'articolo 2 del Patto, con riguardo alla procedura di raccolta delle firme prevista dalla legge n. 352 del 1970, ritenendo sussistente «un'irragionevole restrizione» all'esercizio dei diritti dei ricorrenti nella misura in cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale per l'autentificazione delle firme raccolte, senza la contemporanea adozione di procedure idonee ad assicurare la loro presenza.
  L'ordinamento giuridico italiano, come noto, prevede nella Carta costituzionale, tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, gli istituti del referendum abrogativo di leggi o atti aventi forza di legge e l'iniziativa popolare nella formazione delle leggi.
  In particolare, l'articolo 75 della Costituzione stabilisce che l'indizione di referendum abrogativi debba essere richiesta da 500.000 elettori o, in alternativa da 5 Consigli regionali, tenuto conto che un'iniziativa referendaria incide sulla funzione legislativa ordinariamente riservata alle Camere.
  La disciplina dei referendum e dell'iniziativa popolare è contenuta nella summenzionata legge del 1970 e, più in particolare, nell'articolo 8, ove viene previsto che la richiesta di referendum debba essere effettuata mediante la raccolta delle firme degli elettori su appositi fogli recanti l'oggetto del referendum, le generalità del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali dell'anagrafe questi è iscritto.
  In merito alla rilevanza che nel nostro ordinamento riveste il requisito dell'autenticazione della firma dei sottoscrittori, va rilevato che in tema di consultazioni popolari, l'adempimento richiesto costituisce un elemento essenziale del procedimento previsto, a tutela della regolarità delle consultazioni elettorali.
  La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova ma un requisito prescritto «ad substantiam Pag. 12actus» per garantire la certezza della firma apposta e l'identità del sottoscrittore.
  Si tratta, quindi, di un elemento essenziale, la cui mancanza, secondo la legge, non determina un'irregolarità suscettibile di essere sanata ma è sanzionata con la nullità della sottoscrizione che, pertanto, può riverberarsi sulla legittimità della richiesta della consultazione ove non sia raggiunto il numero prescritto di firme valide apposte dagli elettori.
  L'atto di autentica richiede la necessaria presenza dell'ufficiale autenticante al momento della raccolta della firma in quanto tale circostanza attribuisce pubblica fede rispetto a quanto verificatosi davanti allo stesso ufficiale autenticante.
  La mancata presenza del pubblico ufficiale al momento della firma dell'elettore esporrebbe al rischio di dover convocare consultazioni referendarie basate su sottoscrizioni di provenienza non accertata che, quindi, potrebbero non essere rappresentative di quella quota parte di corpo elettorale individuata dalla Costituzione italiana come legittimata a richiedere i referendum abrogativi.
  Va peraltro ricordato che il legislatore, con diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, da ultimo nel 2017 con la legge n. 165 del 3 novembre, ha ampliato le categorie previste dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, agevolando il procedimento di raccolta delle firme, prevedendo un'ampia platea di soggetti giuridici abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni, tra i quali i notai, i giudici di pace, i cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri degli enti locali, nonché i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
  Si soggiunge, altresì, che i promotori dei referendum, ovvero le forze politiche, le associazioni e i comitati, in occasione della raccolta delle firme si sono sempre avvalsi della facoltà di installare e organizzare nelle pubbliche vie delle postazioni per fornire un'adeguata informativa al corpo elettorale e per l'autentica delle sottoscrizioni.
  Nel riconoscere la delicatezza delle questioni poste dall'interrogante, si evidenzia che il Comitato interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha prontamente provveduto a pubblicare sul proprio sito le decisioni assunte dal Comitato delle Nazioni Unite, così come dallo stesso richiesto nella parte dispositiva della pronuncia adottata.
  La CIDU ha richiesto, altresì, commenti ed aggiornamenti alle Amministrazioni interessate, entro i termini fissati dal Comitato delle Nazioni Unite, ovvero 180 giorni, prorogati di ulteriori 60 giorni a causa della pandemia da Covid 19, con scadenza al prossimo mese di giugno.
  Sul delicato tema il Ministero dell'interno, per i profili di competenza, non mancherà di fornire ogni utile contributo.

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ALLEGATO 2

5-04056 Baldino ed altri: Sull'emanazione del decreto interministeriale per la sperimentazione del voto elettronico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, On.li Deputati,
  l'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Ministro dell'interno la tematica relativa alla sperimentazione del voto elettronico.
  Al riguardo va preliminarmente ricordato che la legge di bilancio per l'anno 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo, pari a 1 milione di euro, allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum.
  La stessa legge ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono definite le modalità attuative di utilizzo delle predette risorse.
  In proposito appare opportuno evidenziare che ai fini dell'adozione del predetto decreto risulta in ogni caso necessario procedere ad un'attenta valutazione di una serie di aspetti tecnici di estrema delicatezza e complessità, propri del procedimento elettorale, che si riflettono sul rispetto dei princìpi costituzionali di segretezza e di personalità del voto, sulla necessità di assicurare il corretto computo dei suffragi ai fini della proclamazione ufficiale degli eletti, sull'eventuale contenzioso e sulla correlata necessità di estrarre tutti i dati che hanno portato alla formazione dei risultati ufficiali.
  In tale contesto vanno altresì considerati anche gli esiti della sperimentazione svolta in passato sia in Italia che in alcuni Paesi europei, tra cui Francia e Germania, Paesi che – si soggiunge – hanno poi rinunciato all'introduzione del sistema di voto elettronico, attese le problematiche emerse sia sotto il profilo tecnico-giuridico, sia per l'aumento dei casi di cyber crime.
  Va anche ricordato che sulla tematica, con l'approvazione di un ordine del giorno, il Governo si è impegnato all'adozione di linee guida per la sperimentazione del voto elettronico. Tale attività è da ritenersi pregiudiziale all'adozione del decreto interministeriale in considerazione della ponderata valutazione dei diversi profili di rilevante complessità, cui si è fatto riferimento poc'anzi, e dell'individuazione delle possibili soluzioni, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e di sicurezza informatica.
  Lo svolgimento di tali approfondimenti sarà demandato ad un'apposita Commissione costituita da tutti gli attori interessati, che potrà fornire un valido contributo al fine di individuare le imprescindibili garanzie procedimentali volte ad assicurare il diritto di voto che rappresenta il cuore della nostra democrazia.

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ALLEGATO 3

5-04057 Calabria e Sisto: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.
5-04058 Prisco ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.
5-04059 Tonelli ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, On.li Deputati,
  rispondo congiuntamente alle interrogazioni poste dagli Onorevoli Calabria, Sisto e Tonelli, in quanto vertenti sulla medesima tematica, ossia quella relativa all'ipotesi di prevedere l'impiego di assistenti civici, in relazione all'emergenza epidemiologica in corso.
  L'ipotesi dell'istituzione degli assistenti civici in occasione dell'emergenza Covid-19 nasce da una richiesta da parte dell'Anci, condivisa anche dalle Regioni; nelle esperienze comunali in cui sinora ha avuto attuazione l'assistente civico svolge, tra l'altro, attività di informazione e di promozione del senso civico.
  In questo contesto emergenziale l'apporto di una figura, quale quella degli assistenti civici, può risultare utile in considerazione del fatto che molti volontari sinora impiegati hanno fatto venire meno la propria disponibilità per esigenza lavorative proprio in considerazione della ripresa delle attività.
  Si tratterà di soggetti chiamati ad espletare gratuitamente prestazioni di volontariato con finalità di mera utilità e solidarietà sociale prestando compiti di assistenza ed informazione ai cittadini.
  Conseguentemente una figura siffatta non svolgerà compiti di natura pubblicistica che restano proprie delle Forze di polizia, il cui personale, al fine di prevenire e contrastare il compimento di reati e di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, agisce con le qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria nonché di agente e ufficiale di pubblica sicurezza.
  A puro titolo informativo, ritengo utile segnalare, a conferma dell'attività sinora svolta dalle Forze di polizia che fino al 26 maggio sono stati effettuati circa 16 milioni di controlli; sono state sanzionate e denunciate a vario titolo circa 479 mila persone; sono stati, inoltre, controllati più di 6 milioni di esercizi commerciali ed elevate circa 12 mila sanzioni a vario titolo.
  Così delineate, le funzioni svolte non comporteranno l'assolvimento di funzioni di incaricato di pubblico servizio e ciò eviterà di ingenerare confusione nei cittadini che, come ampiamente dimostrato, hanno prestato la massima osservanza alle disposizioni e alle restrizioni necessarie per evitare il diffondersi del contagio.

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ALLEGATO 4

5-04060 Ceccanti ed altri: Sulle iniziative volte a semplificare e accelerare l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, On.li Deputati,
  in relazione alle questioni evidenziate dall'Onorevole interrogante, va preliminarmente rilevato che l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura è costantemente impegnato nell'attività di sostegno in favore delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che, in questa delicata fase di emergenza epidemiologica, risultano essere particolarmente vulnerabili e quindi esposti all'usura in ragione delle ricadute economiche negative derivanti dall'attuale congiuntura.
  In tale contesto, come anche evidenziato dall'Onorevole interrogante, il Governo ha posto in essere una serie di misure di sostegno finanziario contemperando l'esigenza della tempestività delle erogazioni, fondamentale in questa fase emergenziale, con la necessità dei relativi controlli che restano irrinunciabili.
  Tanto premesso, va rilevato che le vittime di usura possono accedere allo specifico Fondo, istituito dalla legge del 7 marzo del 1996, n. 108 al fine di ottenere un mutuo, commisurato agli interessi usurari e ai danni derivanti dagli stessi, senza interessi, da restituire in 10 anni.
  L'applicazione della normativa ha evidenziato negli anni alcune criticità, la più significativa delle quali risiede nella difficoltà da parte della vittima di restituire il mutuo ricevuto.
  Il monitoraggio sull'andamento del Fondo rivela, infatti, che circa l'80 per cento delle somme non risulta restituito.
  Questa circostanza è riconducibile alle evidenti difficoltà che un'impresa soggetta all'usura spesso incontra nell'attività di reinserimento nel circuito economico, nonché in quella di ripianamento dei debiti assunti con lo Stato e con i privati.
  Il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, nonostante le difficoltà del momento, ha lavorato intensamente al fine garantire ai soggetti economici e imprenditoriali vittime di racket e di usura, l'indispensabile continuità del sostegno dello Stato, erogando dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, somme per complessivi 6 milioni di euro.
  Nel contempo, lo stesso Comitato è impegnato nella ricerca di misure in grado di rendere sempre più efficace la normativa di riferimento, anche sulla base dell'esperienza maturata e delle prassi più recenti.
  Per quanto concerne le fasi procedimentali di lavorazione delle istanze di accesso al Fondo, si evidenza che la tempistica si è ultimamente ridotta, ed è quantificabile in circa 180 giorni in media e ciò nonostante l'articolata procedura che prevede la possibile presentazione di ulteriori istanze e osservazioni, nonché l'esame di successive pronunce giurisdizionali, intese al riconoscimento di eventuali danni biologici o a causa di contestazioni circa i benefìci economici già riconosciuti dal Comitato.
  Mi preme evidenziare che l'Amministrazione dell'interno e la Struttura commissariale, Pag. 16in relazione ai diversi provvedimenti normativi attualmente all'esame del Parlamento, sono impegnate ad assicurare ogni utile contributo per individuare le soluzioni più efficaci in favore delle vittime dell'usura, in linea con i principi di solidarietà richiamati dalla Carta Costituzionale.

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ALLEGATO 5

5-04061 Marco Di Maio: Sulle iniziative di competenza volte a consentire lo spostamento tra regioni finalizzato al ricongiungimento familiare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, On.li Deputati,
  come rilevato dall'Onorevole interrogante i sacrifici di natura personale, economico e sociale che la situazione emergenziale sta imponendo ai cittadini sono consistenti.
  La gran parte degli italiani ha dimostrato un grande senso di responsabilità nel rispettare le misure adottate nel corso di questi mesi per contenere il diffondersi dell'epidemia.
  È in ogni caso indispensabile non abbassare la guardia, per non vanificare i risultati raggiunti sin ora in termini di riduzione del contagio, continuando ad adottare condotte improntate al rigoroso rispetto delle regole di contenimento, anche nella consapevolezza che ognuno debba essere il «controllore di sé stesso» per evitare che il contagio possa tornare a crescere a causa di comportamenti irresponsabili.
  In prima istanza è, dunque, necessario un richiamo all'autodisciplina per il rispetto delle regole, come atto collettivo di responsabilità.
  Ogni comportamento, ogni scelta nel quotidiano può, infatti, contribuire a realizzare le condizioni per uscire definitivamente da questa emergenza e per tornare a condurre pienamente una vita normale, in tutte le nostre relazioni, affettive e professionali.
  Gli sforzi sino ad ora compiuti hanno consentito di ridurre alcune limitazioni agli spostamenti tant’è che, a decorrere dal 18 maggio, sono cessate tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale.
  Appare superfluo dire che tutti ci auspichiamo un più celere ritorno alla ordinaria vita sociale ma è altrettanto vero che ciò deve essere coniugato con le esigenze di evitare pericolose riprese del contagio.
  Come espressamente previsto dal decreto-legge n. 33 dello scorso 16 maggio, attualmente in conversione, fino al prossimo 2 giugno sono vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  Nel medesimo provvedimento è stabilito, altresì, che a decorrere dal prossimo 3 giugno, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 dello scorso 25 marzo, ossia con DPCM, in relazione ad aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
  In tale contesto, ogni conseguente valutazione dovrà necessariamente tener conto del quadro di rischio esistente nei diversi contesti territoriali e delle indicazioni più specificamente di carattere sanitario che esulano dalle competenze del Ministero dell'interno.Pag. 18
  Nella cornice sanitaria che quindi che verrà definita e per quanto di competenza dell'Amministrazione dell'interno, i Prefetti e le Forze di polizia continueranno a svolgere ogni utile attività per il rispetto delle prescrizioni che saranno adottate, così come è sinora avvenuto.