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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2020
385.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile ad un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione (immigrazione, lettera b); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera e); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera g); norme generali sull'istruzione, lettera n), profilassi internazionale, lettera q), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera s) sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione);
    a fronte di questo intreccio di competenze sono previste nel complesso diciotto forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata);
    appare comunque opportuno l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze anche nelle disposizioni in materia turistica e culturale di cui agli articoli 178, comma 1, 179, comma 1, e agli articoli 182, comma 1, 183, comma 2 e 184, comma 1; nella disposizione relativa al riparto delle risorse del fondo per le autorità di sistema portuale di cui all'articolo 199, comma 8; negli interventi in materia agricola e ambientale di cui agli articoli 225, comma 5, 226, comma 3, e 229, comma 4; negli interventi in materia di istruzione di cui agli articoli 233, commi 3 e 4, e 235, comma 1, e negli interventi in materia di innovazione tecnologica di cui all'articolo 239, comma 2;
    il comma 2 dell'articolo 12 consente al Commissario straordinario per l'emergenza COVID di delegare sue funzioni, senza specifiche formalità, ai presidenti delle regioni che agiscono come subcommissari; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio i casi nei quali si procederà a tale delega di funzioni e il procedimento e la tipologia di atto con i quali si potrà procedere a tale delega;
    nel corso delle audizioni dinanzi alla Commissione bilancio, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI hanno sollecitato diverse modifiche al testo; tra le altre cose, è stato evidenziato che, accogliendo una richiesta del sistema delle autonomie territoriali (fatta propria anche dalla Commissione questioni regionali Pag. 291nel parere reso sul decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «cura Italia»), sono stati istituiti, all'articolo 106 e all'articolo 111, due fondi per il ristoro delle minori entrate di, rispettivamente, enti locali e regioni e province autonome, provocate dall'epidemia; le risorse di tali fondi appaiono però insufficienti;
    per gli enti locali il fondo, di 3,5 miliardi, dovrebbe essere incrementato di almeno 2,5 miliardi e non dovrebbe essere solo limitato al finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni, che corrispondono al 70 per cento delle funzioni complessive e non comprendono, ad esempio, le spese per cultura, ambiente, sviluppo locale e sport (la perdita di gettito complessiva attesa per i comuni è di 8 miliardi); per le regioni sono stanziati 1,5 miliardi a fronte di una perdita di gettito di 5 miliardi; andrebbe inoltre valutata la congruità del fondo stabilito dall'articolo 24 a compensazione delle minori entrate IRAP; il fondo sanitario nazionale appare necessitare di un ulteriore rifinanziamento per 3,2 miliardi; il fondo nazionale per la protezione civile appare necessitare di un ulteriore rifinanziamento per 1,5 miliardi; il rifinanziamento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200, prevede una dotazione di soli 200 milioni a fronte di minori ricavi nel settore nei soli mesi di marzo-aprile-maggio stimati per 600 milioni e di maggiori oneri derivanti da proroghe degli abbonamenti per 150 milioni; sarebbe pertanto necessario portare il rifinanziamento ad almeno 800 milioni; il fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivante dall'esenzione dall'IMU per gli alberghi (articolo 177) dovrebbe essere elevato da 75 a 150 milioni di euro; il fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno (articolo 180) dovrebbe essere elevato da 100 a 400 milioni; andrebbe introdotta altresì una consistente agevolazione in materia di TARI; andrebbero introdotte, per i comuni, la sospensione delle procedure di predissesto e dissesto, di ripiano dei disavanzo e di restituzione di liquidità straordinaria; si intravede, infatti, la necessità di rivedere la disciplina del default degli enti locali territoriali, occorre affrontare le enormi criticità finanziarie che incombono sugli enti locali a seguito dell'emergenza legata al Covid-19; la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica hanno travolto i difficili equilibri di bilancio (sia annuali che triennali) e gli automatismi valutativi basati sulla valorizzazione degli indici tradizionali, che non sono idonei a descrivere le attuali reali situazioni patrimoniali e finanziarie; si suggerisce un'ipotesi di sospensione triennale della validità della normativa che potrebbe costituire un primo approccio sistematico; per non inficiare la possibilità per i comuni di continuare ad erogare i servizi essenziali e a svolgere anche i delicatissimi compiti cui sono chiamati in questa fase, le proposte dell'ANCI volgono verso la necessità di rivedere il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di garanzia per i debiti commerciali, le norme sugli enti strutturalmente deficitari, il limite al ricorso all'anticipazione di liquidità e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; si potrebbe inoltre valutare la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli enti locali e del decreto-legge n. 35 del 2013;
    è necessario promuovere un piano straordinario di investimenti sostenibili sul territorio; è stata in particolare prospettata l'esigenza di un piano straordinario di investimenti nella manutenzione della rete viaria e delle scuole secondarie, cui si accompagnino misure di semplificazione del codice dei contratti pubblici; con riferimento agli interventi di edilizia scolastica, appare necessario stabilire con un apposito protocollo gli interventi da realizzare, aumentare le risorse disponibili per farli e coordinare meglio sul punto le attribuzioni di responsabilità tra dirigenti scolastici ed enti locali;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   provveda la Commissione di merito a:
    prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze agli articoli 178, comma 1; 179, comma 1; 182, comma Pag. 2921, 183, comma 2, 184, comma 1; 199, comma 8; 225, comma 5; 226, comma 3; 229, comma 4; 233, commi 3 e 4; 235, comma 1 e 239, comma 2;
    tenere in adeguato conto le proposte di modifica prospettate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI e richiamate in premessa; in particolare la revisione della disciplina di default degli enti territoriali;
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 12.

Pag. 293

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus (Testo unificato C. 2451 Mulè e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini, adottato come testo base dalla XII Commissione, recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus;
   sottolineato il grande rilievo civile e politico del provvedimento, il quale intende opportunamente istituire un'occasione ufficiale in cui tutta la comunità nazionale potrà raccogliersi nel ricordo di tutte le vittime dell'epidemia da Covid-19, anche attraverso iniziative concrete di solidarietà, nonché di informazione, approfondimento e studio su tale importante tematica;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato altresì come, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possano assumere rilievo materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione»; si segnala comunque che l'organizzazione di tali iniziative è rimessa alla libera scelta di regioni, province e comuni e delle istituzioni scolastiche,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.