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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2020
393.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (S. 1812).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1812, di conversione del decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   rilevato che:
    le misure del provvedimento rientrano in primo luogo nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 2 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
    il comma 9 dell'articolo 1 stabilisce che il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di un metro; al riguardo andrebbe precisato se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree;
    il comma 13 dell'articolo 1 rinvia ai DPCM per la disciplina delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, senza tuttavia fare riferimento ai servizi educativi per l'infanzia, a differenza, da ultimo, dell'articolo 1, comma 2, lettera p), del decreto-legge n. 19 del 2020;
    il comma 14 dell'articolo 1, stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida «adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»; al riguardo, si ricorda che la legislazione vigente già prevede l'adozione in seno alla Conferenza, pure priva di un'apposita disciplina legislativa, di indirizzi cui poi le regioni danno attuazione, in maniera analoga a quanto disposto dalla disposizione (si vedano, da ultimo, gli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020); tuttavia, nel caso in esame, in considerazione dell'attuale quadro normativo e della rilevanza della questione e per l'esigenza, segnalata dalla disposizione di garantire un coordinamento con le misure di carattere nazionale ed evitare contenziosi, potrebbe risultare preferibile fare piuttosto riferimento, per il futuro e facendo salva l'applicazione degli efficaci provvedimenti fin qui adottati, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa e, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze, esigenza segnalata anche nell'audizione Pag. 147dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome svolta dalla Commissione nella seduta del 16 giugno e affrontata dal disegno di legge S. 1825, attualmente all'esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato;
    sempre con riferimento al comma 14 dell'articolo 1, si segnala inoltre l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza, dall'altro; in proposito si osserva che, per ragioni di coerenza complessiva, potrebbe risultare logico attribuire carattere di preminenza ai protocolli e alle linee guida concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero, per quelli già adottati, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando che queste dovranno lasciare sufficienti spazi per un'applicazione nelle diverse regioni che tenga conto delle specificità territoriali;
    il comma 15 dell'articolo 1 stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; al riguardo appare opportuno specificare se la sospensione è disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorre una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 9, provveda la Commissione di merito a chiarire se, in relazione alla chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico in cui sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, sia posto in capo ai sindaci un obbligo o una facoltà;
   all'articolo 1, comma 13, premettere le parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia e dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e»;
   all'articolo 1, comma 15, provveda la Commissione di merito a chiarire se la sanzione della sospensione dell'attività possa essere disposta per ogni violazione dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, ovvero se sia necessaria una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 14, valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire le parole: «adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti: «adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano o, in mancanza, dalle regioni» e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Continuano ad applicarsi i protocolli e le linee guida già adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prevalgono, in caso di contrasto su quelli adottati dalle regioni».