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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2020
395.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 C. 2500 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.101, 2.014, 25.033, 27.22, 29.023, 35.026, 65.016, 72.122, 84.126, 84.014, 119.088, 122.034, 127.028, 136.6, 199.026, 206.6, 208.016, 223.8, 227.18, 237.03, 238.018 e 260.09 DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I citati servizi di assistenza domiciliare integrata devono essere autorizzati e accreditati dal Servizio sanitario nazionale ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera b), dopo la parola: «ambulatoriali» sono inserite le seguenti: «e domiciliari»;
   b) all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole: «L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta» sono inserite le seguenti: «per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché».
1. 101. I Relatori.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «della legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
   b) al comma 4-duodecies, le parole: «esercitate non in regime d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «anche se esercitate in regime d'impresa».
2. 014. I Relatori.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per il finanziamento delle attività di Patronato e compensi spettanti per assistenza fiscale)

  1. Le risorse del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato di cui Pag. 69alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserita la seguente:
   «c-bis) effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente lettera;».

  3. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
25. 033. I Relatori.

ART. 27.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Una quota parte delle risorse del Patrimonio Destinato, pari a 2 miliardi di euro delle risorse previste dal primo periodo del comma 17 del presente articolo, è impiegata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo di operazioni di mercato effettuate tramite Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
27. 22. I Relatori.

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 3, lettera d), negli interventi di demolizione e ricostruzione la deroga alle distanze minime previste da leggi e regolamenti è consentita nel rispetto della sagoma e della volumetria preesistenti»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «fatte salve le sole», sono aggiunte le seguenti: «volumetrie aggiuntive previste o consentite da leggi e regolamenti e le sole».
29. 023. I Relatori.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di riassetto della SACE S.p.A.)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera e), dopo la parola: «imprese,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le decisioni relative alla Simest S.p.A., inclusa la nomina dei suoi organi sociali,»; Pag. 70
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, da adottare previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.A., è determinato il riassetto del gruppo SACE, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo. A tale fine può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento delle partecipazioni azionarie una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per l'attuazione del presente comma sono esenti da ogni tassa e imposta, diretta e indiretta.
  3-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le attività previste dal comma 3-ter, può avvalersi della consulenza e dell'assistenza di esperti di provata esperienza, nel limite complessivo di spesa di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
35. 026. I Relatori.

ART. 65.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Sisma Abruzzo. Proroga di termini)

  1. In considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese a causa dell'emergenza da COVID-19 nello svolgimento delle attività necessarie alla presentazione dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e di eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020».
  2. In deroga all'articolo 48, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il termine di venticinque giorni previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 è stabilito in novanta giorni.
65. 016. I Relatori.

ART. 72.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ai centri con funzione educativa e ricreativa inserire le seguenti:, a strutture o spazi normalmente destinati ad attività agrituristiche, di fattoria didattica o di agricoltura sociale, idonei ad essere utilizzati come centri per attività educative e ricreative estive, purché le attività di centro estivo siano soggette al coordinamento da parte di almeno un educatore professionista,.
72. 122. I Relatori.

ART. 84.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Non concorrono altresì alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, Pag. 71n. 917, le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
84. 126. I Relatori.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Utilizzo di risorse finanziarie già disponibili)

  1. Al fine di contribuire a fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rendendo immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie già disponibili, di cui al comma 7, le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita, rispettivamente a far data dal 1o gennaio 2020, dal 1o gennaio 2021 e dal 1o gennaio 2022, dalle tabelle C di cui agli allegati n. 1-bis, n. 1-ter e n. 1-quater al presente decreto, che disciplinano, a decorrere dalle predette date, le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1o gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C.
  2. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l'anno 2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore annue a decorrere dall'anno 2022. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1o gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1o gennaio 2021 e di euro 15.000.000 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, con le risorse, indicate nell'allegato n. 1-quinquies al presente decreto, che residuano a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 8 del presente articolo.
  3. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono incrementate:
   a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro Pag. 721.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 annui a decorrere dall'anno 2022;
   b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
   c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 annui a decorrere dall'anno 2022.

  4. All'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile».

  5. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto una tantum un assegno di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto una tantum un assegno di euro 400.
  6. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
   a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro 53.997 dal 1o gennaio 2020, di euro 161.990 dal 1o gennaio 2021 e di euro 539.967 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022;
   b) per la retribuzione di risultato, di euro 23.987 dal 1o gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1o gennaio 2021 e di euro 239.874 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022.

  7. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
   a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro 14.892 dal 1o gennaio 2020, di euro 44.675 dal 1o gennaio 2021 e di euro 148.918 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022;
   b) per la retribuzione di risultato, di euro 4.787 dal 1o gennaio 2020, di euro 14.362 dal 1o gennaio 2021 e di euro 47.874 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022.

  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1o gennaio 2020, di euro 1.205.879 dal 1o gennaio 2021 e di euro 4.019.597 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  9. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo Pag. 73n. 217 del 2005. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni del presente articolo decorrono dal 1o gennaio 2020.
84. 014. I Relatori.

ART. 119.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Procedure esecutive su immobili in regime di edilizia residenziale pubblica)

  1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione mediante posta elettronica certificata agli uffici competenti del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili e all'ente territorialmente competente erogatore del finanziamento. La nullità è rilevabile d'ufficio o su iniziativa delle parti, degli organi di vigilanza ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società sottoposta alla procedura esecutiva.
  2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice dell'esecuzione sospende il procedimento esecutivo di cui al comma 1 stabilendo un termine per consentire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e di sospendere la vendita degli stessi.
  3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la corrispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.
  4. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano pendenti procedure concorsuali in relazione ad immobili di cui al presente articolo, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche prescritte dal presente articolo.
119. 088. I Relatori.

ART. 122.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 191, le parole: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di Pag. 74cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;
   b) al comma 204, le parole: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;
   c) dopo il comma 208 è inserito il seguente:
  «208-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 207 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
122. 034. I Relatori.

ART. 127.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Articolo 127-bis.
(Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo» sono sostituite dalle seguenti: «emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva nel medesimo intervallo temporale sono sospesi per lo stesso periodo»;
   b) al comma 3, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
127. 028. I Relatori.

ART. 136.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: il comma 101, ultimo periodo, con le seguenti: al comma 101, primo periodo, le parole: «in ciascun anno solare, a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun anno solare, a 150.000 euro» e l'ultimo periodo.
136. 6. I Relatori.

ART. 199.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico)

  1. Per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestionali diretti espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di amministrazione dell'ente di diritto privato. Analogamente, per «attività professionali» ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, alinea, si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di attività di consulenza o assistenza a favore dell'ente.
199. 026. I Relatori.

Pag. 75

ART. 206.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di favorire il rilancio degli investimenti relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o le autostrade gestite dall'ANAS s.p.a. o da società concessionarie autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
  7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono altresì approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
  7-quater. Fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 7-bis e 7-ter, continuano ad applicarsi le regole tecniche in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, vigenti alla data del 1o gennaio 2020.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 ed altre disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle gallerie stradali ed autostradali.
206. 6. I Relatori.

ART. 208.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attivazione degli interventi infrastrutturali necessari per lo svolgimento della Ryder Cup 2022)

  1. Al fine di garantire l'immediata disponibilità delle risorse per la tempestiva realizzazione delle dotazioni infrastrutturali per la Ryder Cup 2022, al comma 19 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «riservato» è sostituita dalla seguente: «autorizzato»;
   b) le parole: «a valere» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle».
208. 016. I Relatori.

ART. 223.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 con le seguenti: nella dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vitivinicola ovvero, per i soci di cantine cooperative, nell'attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di raccolta delle uve.
223. 8. I Relatori.

Pag. 76

ART. 227.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i territori dei parchi nazionali sono considerati zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, o zone economiche ambientali, di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 108/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «Arrestare la perdita di biodiversità», «Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  3-ter. L'efficacia delle misure previste dai commi 3 e 3-bis del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
227. 18. I Relatori.

ART. 237.

  Dopo l'articolo 237, aggiungere il seguente:
Art. 237-bis.
(Ulteriori misure urgenti per la continuità delle attività del sistema universitario)

  1. In considerazione dell'impatto determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla programmazione triennale degli atenei 2019-2021, le risorse destinate alla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, relative agli anni 2019 e 2020, sono assegnate agli atenei statali e non statali in proporzione alla quota del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, rispettivamente negli anni 2019 e 2020.
  2. Le risorse destinate al Piano lauree scientifiche e ai Piani per l'orientamento e il tutorato, relative agli anni 2019 e 2020, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dall'articolo 1, commi 290, 292 e 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartite tra le università statali in proporzione al numero dei soggetti immatricolati ai corsi di laurea nell'anno accademico 2019/2020 e destinate al sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati dagli atenei al fine di promuovere le immatricolazioni all'anno accademico 2020/2021.
  3. Entro il 31 gennaio 2021, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti le linee generali di indirizzo della programmazione delle università e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione di quelli previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, e sono altresì fissati i criteri per la destinazione delle relative risorse per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il termine di dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio relativo alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari a favore dei soggetti neo-diplomati o neo-laureati che Pag. 77hanno conseguito il titolo nel periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è prorogato di sette mesi.
  5. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'importo delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, possono considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o di enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni del presente comma si applicano, ove possibile, anche nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
237. 03. I Relatori.

ART. 238.

  Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.
(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di supporto alla ricerca scientifica in ambito sanitario)

  1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per lo studio e il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale ed europea, possono essere adottate dal Ministero della salute, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 17 ottobre 2019, sull'Accordo nazionale delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021. Tali progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, ivi compresi la prevenzione e il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale degli operatori. Le risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi europei e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla FORST tramite apposite procedure di selezione. In materia restano ferme le competenze del Ministro dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  1-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa nel triennio 2019-2021, per l'abbattimento delle liste d'attesa e il contenimento della spesa sanitaria, garantendo agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale Pag. 78per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I medesimi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19».
238. 018. I Relatori.

ART. 260.

  Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.
(Modifiche alle Tabelle A dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982)

  1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;», sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;
   b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:
    1) le parole: «nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni»;
    2) dopo le parole: «vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni», sono aggiunte le seguenti: «vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;
   c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:
    1) dopo le parole: «dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «di significativa rilevanza»;
    2) dopo le parole: «vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato» sono aggiunge le seguenti: «di significativa rilevanza»;
    3) le parole: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata»;
    4) le parole: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale»;
    5) le parole: «direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione»;
   d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: «5.720» è sostituita dalla seguente: «5.643»;Pag. 79
   e) la parola: «gabinetto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «centro»;

  2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce «CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico»; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: «Posti in organico» sono sostituite dalle seguenti: «Posti di funzione«e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: «102» è sostituita dalla seguente: «135»;
   b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico» e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: «100 (120)» sono sostituite dalle seguenti: «115 (135)».

  3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «Nella sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione».
260. 09. I Relatori.