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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2020
403.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2554 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 con le seguenti:, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.
1. 6. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 con le seguenti: con legge o atto avente forza di legge qualora limitino o sospendano libertà costituzionalmente garantite.
1. 19. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 3, sostituire le parole: solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: solamente con legge o atto avente forza di legge.
1. 7. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 3, sostituire le parole: solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 dei 2020 con le seguenti: con legge o atto avente forza di legge qualora limitino o sospendano libertà costituzionalmente garantite.
1. 20. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: con legge o atto avente forza di legge.
1. 8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali.
1. 9. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello.

  Al comma 6, sostituire le parole: dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena con le seguenti: dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena.

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1. 10. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 7, sostituire le parole: individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge.
1. 11. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 7, sostituire le parole: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: con legge o atto avente forza di legge.
1. 21. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 8, sostituire le parole: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: con legge o atto avente forza di legge.
*1. 12. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 8, sostituire le parole: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: con legge o atto avente forza di legge.
*1. 22. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 11, sopprimere le parole: con la partecipazione di persone.
1. 13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 11, dopo le parole: la partecipazione di aggiungere la seguente: più.
1. 14. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 12, sostituire le parole: sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti:, qualora incidano sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.
1. 15. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 12, sostituire le parole: con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: con legge o atto avente forza di legge.
1. 23. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 13, sostituire le parole: provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: legge o atto avente forza di legge tali, comunque, da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione.
*1. 16. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 13, sostituire le parole: provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: legge o atto avente forza di legge tali, comunque, da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione.
*1. 24. Gemmato, Bellucci.

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  Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La ripresa delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado avviene con modalità idonee a garantire, l'insegnamento attraverso la didattica in presenza, anche utilizzando spazi alternativi per la didattica cooperativa e laboratoriale, nonché l'attività didattica in sottogruppi di classi. Tutte le misure di prevenzione del rischio sanitario, incluse le procedure di igienizzazione degli spazi e degli arredi, le procedure di monitoraggio della salute degli studenti, dei docenti e del personale scolastico, nonché delle figure di riferimento dei minori con disabilità, sono scelte tra quelle che garantiscano, in ogni caso, il diritto allo studio e la didattica in presenza di tutti gli studenti con disabilità.
1. 25. Gemmato, Bellucci, Boldi, Panizzut, Locatelli, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Novelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Il Ministero dell'istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i software disponibili sul mercato utili a favorire e potenziare i processi di istruzione della didattica a distanza e della didattica interattiva ovvero utili a favorire l'insegnamento e l'apprendimento delle materie di studio, tramite funzioni che prevedono attività di interazione e test di verifica dell'apprendimento, relative a tutti gli insegnamenti attivi nelle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado. Qualora ricorrano provvedimenti di limitazione o sospensione delle attività delle predette scuole, i collegi dei docenti degli istituti scolastici adottano i software individuati dai predetti ministeri per favorire la continuità didattica.
1. 26. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: linee guida nazionali aggiungere le seguenti: che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti.
1. 17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: legge o atto avente forza di legge.
*1. 18. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 con le seguenti: legge o atto avente forza di legge.
*1. 27. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, appartenente ai profili di assistente sociale e di operatore socio sanitario, è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.
1. 1. Tasso.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono Pag. 117sospese le procedure per l'espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo, pertanto, abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post lauream da parte di Università pubbliche e private.
1. 2. Tasso.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
1. 3. Tasso.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
1. 4. Tasso.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la stabilizzazione, il riconoscimento e l'inserimento della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B.
1. 5. Tasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti in favore dell'inclusione sul reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

  1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 – Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 – Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 499/2020; Allegato A – Prospetto ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, commi 1 e 2.
  2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie Pag. 118provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
  3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.
  4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intero costo di svolgimento della procedura.
  5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/ 2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1o settembre 2020.
1. 01. Tasso.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: imprese distributrici, aggiungere le seguenti:, tali comunque da evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese non aderenti, .
1-bis. 2. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: prezzi di acquisto, aggiungere le seguenti:, tenendo conto anche delle spese di trasporto, degli oneri doganali e degli altri costi accessori sostenuti dalle imprese distributrici.
1-bis. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 2.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si applica altresì con le seguenti: può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni dell'autorità.
2. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, nei casi di particolare gravità e pericolo immediato, .
2. 2. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Pag. 119

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere favorevole sullo schema di decreto».
2. 01. Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.