ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Atto n. 166.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
L'VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Atto n. 166);
ricordato che lo schema attua la delega conferita dall'articolo 14, comma 1 lettera a) della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019);
preso atto che il testo in esame novella la previgente disciplina recata dal decreto legislativo n. 209 del 2003;
preso atto che, nel 2017, le percentuali registrate in Italia sono al di sotto dei target previsti per il 2015 dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209;
verificato che il miglioramento dell'indice di riuso e recupero in Italia richiede di dare attuazione alla possibilità indicata dall'articolo 7, comma 1-bis, introdotto dallo schema in esame, di sottoscrivere un Accordo di Programma triennale con il Ministero dell'Ambiente e con le altre associazioni della filiera, incluse le associazioni per il riciclaggio e il recupero energetico, finalizzato a trovare le soluzioni più sostenibili, dal punto di vista sia economico che ambientale, per tutte le frazioni che, ad oggi, non sono ancora avviate al riciclaggio o al recupero;
ritenuto altresì essenziale valorizzare il concetto della reimmissione di un bene per un successivo utilizzo (riuso) con necessità di regolamentare il mercato e lo sbocco commerciale nonché le garanzie e funzionalità stesse del bene;
segnalato in termini generali che, come esplicitamente evidenziato nella relazione illustrativa, l'introduzione dell'obbligo di pesatura dei veicoli in ingresso nel centro di raccolta, di cui alla lettera aa) dello schema, deriva dalla frequente difformità tra quest'ultimo e il peso ricavabile dal libretto di circolazione, difformità da cui deriva la distorsione, in diminuzione, della percentuale di riciclaggio;
preso atto che le difficoltà riscontrate nella vendita di parti di ricambio all'estero – anche alla luce delle prassi interpretative dell'Agenzia delle Dogane – suggeriscono l'opportunità di individuare forme più semplificate di cessione dei pezzi di ricambio all'estero;
valutati favorevolmente i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame, essenzialmente finalizzato a garantire la transizione verso un'economia circolare, rafforzando le misure di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, di reimpiego, riciclaggio e recupero dei veicoli anche con riguardo a singole parti di ricambio, nonché i meccanismi di tracciabilità e la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati;
rilevato che:
1. il termine di 7 giorni di cui alla lettera o), numero 2 appare eccessivamente ristretto; Pag. 37
2. la pratica di radiazione per demolizione si svolge presso gli sportelli telematici dell'automobilista che sono attivati presso gli uffici del PRA e le agenzie di pratiche auto, determinando la necessità per i centri di raccolta di rivolgersi all'intermediazione di agenzie pratiche auto, con conseguenti oneri economici ed amministrativi che potrebbero essere sostanzialmente ridotti consentendo ai centri di raccolta l'accesso telematico gratuito al PRA;
3. occorre differenziare le sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione – la cui puntualità è elemento necessario per una elevata tracciabilità e contabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli – prevedendo tuttavia la sospensione dell'autorizzazione solo per i casi di mancata trasmissione della documentazione e non anche per meri errori o incompletezza della medesima, consentendo altresì di poter rettificare la dichiarazione entro un termine più ampio di quello indicato dallo schema in esame, al fine di renderlo coerente con quello che sarà stabilito con l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come novellato dall'Atto 169 all'esame della Commissione;
osservato altresì che:
a) nell'ambito della definizione di «centri di raccolta» di cui al vigente articolo 3, comma 1, lettera o) del citato decreto n. 209, appare opportuno specificare le operazioni per le quali i centri di autodemolizione possono essere autorizzati, al fine di porre rimedio alle conseguenze derivanti dall'attuale diversificazione delle autorizzazioni, che rendono difficoltose anche le attività di monitoraggio e raccolta dati effettuate dagli enti;
b) poiché viene concessa a soggetti diversi dal centro di raccolta la facoltà di ritirare e detenere il veicolo fuori uso in un deposito temporaneo, potrebbe essere utile specificare i requisiti di tale deposito;
c) occorre valutare se la nuova disciplina chiarisca in maniera inequivocabile che il titolare del centro di raccolta procede alla messa in sicurezza del veicolo anche prima che lo stesso venga effettivamente radiato per demolizione;
d) si ritiene opportuno inserire, nel decreto in esame, il riferimento al «registro unico dei veicoli fuori uso» di prossima istituzione;
preso atto della pronuncia della Conferenza Unificata resa nella seduta del 18 giugno 2020,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni riferite all'articolo 1, comma 1 dello schema:
1) alla lettera o), numero 2), sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «dieci giorni lavorativi»;
2) si introduca, all'articolo 5 del citato decreto n. 209, una disposizione diretta ad abilitare il titolare del centro di raccolta, ovvero il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, all'accesso telematico diretto e gratuito al PRA per la radiazione del veicolo fuori uso al fine di semplificare la procedura di cancellazione, consentendo di ridurne i relativi tempi e costi, eventualmente utilizzando lo strumento suggerito nell'osservazione di cui alla lettera d) del presente parere – ossia un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – relativo all'istituzione di un registro unico dei veicoli fuori uso;
3) sostituire la lettera ii) con la seguente: «ii) all'articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione, si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi. La comunicazione Pag. 38effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.»»;
e con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 1, comma 1 dello schema:
a) alla lettera a), numero 4, dopo le parole «alla lettera p)» dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire le seguenti «dopo le parole «di cui alla lettera o)», sono inserite le seguenti: «autorizzato per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e»»;
b) alla lettera f), dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare i requisiti del deposito temporaneo;
c) con riguardo alla lettera l), che novella l'articolo 5, comma 9, si verifichi l'esigenza di specificare che il titolare del centro di raccolta procede alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo, di cui all'allegato I, punto 5, nei termini previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a), quindi anche prima della cancellazione del veicolo dal PRA;
d) dopo la lettera l) inserire la seguente: «l-bis) all'articolo 5, comma 10, le parole da «registro di entrata» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «registro unico dei veicoli fuori uso da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino al 1o novembre 2020, le predette annotazioni avvengono sul registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»».
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 167.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
L'VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto n. 167);
ricordato che l'atto in esame è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), e che attua gli articoli 2 e 3 della citata direttiva (UE) 2018/849, il cui termine di recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 5 luglio 2020;
segnalato che le citate direttive sono state già recepite nell'ordinamento italiano rispettivamente dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che lo schema in esame provvede a novellare;
considerata la necessità di conseguire una gestione più efficiente in termini di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di pile ed accumulatori (RPA) in ragione della presenza di metalli strategici e ad elevato valore aggiunto, non presenti nel Paese e per i quali l'Italia e pertanto soggetta alla fluttuazione dei costi di importazione;
considerata, altresì, l'esigenza di ridurre la loro impropria esportazione verso Paesi meno sviluppati, con evidenti danni ambientali derivanti dal loro abbandono nell'ambiente una volta che smettano di funzionare;
apprezzate le nuove misure relative all'implementazione del sistema di monitoraggio dei dati di raccolta e riciclaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, prevedendo una periodicità inferiore rispetto ai tre anni attualmente previsti, attraverso l'introduzione di specifici obblighi relativi alla trasmissione da parte degli Stati membri dei dati alla Commissione europea per una successiva elaborazione e valutazione, con particolare riguardo a quelli relativi ai livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno e ai livelli di efficienza dei processi di riciclaggio, nonché sugli obiettivi di raccolta annuali;
preso atto della complessità del sistema normativo che disciplina i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ha penalizzato l'efficienza e l'efficacia del modello adottato, impedendo di cogliere il grande potenziale del comparto e producendo impatti negativi anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi europei;
segnalato in termini generali che:
occorre introdurre misure di semplificazione e di maggiore efficacia per le imprese dell'intero comparto, da quelle di produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a quelle di gestione dei rifiuti da esse derivanti, in particolare Pag. 40intervenendo sul sistema dei costi a carico dei soggetti coinvolti nella filiera, senza tuttavia incidere negativamente sulla tracciabilità delle pile, degli accumulatori e dei rifiuti da essi derivati;
al fine di ridurre la produzione di RAEE e di RPA, è necessario contrastare pratiche di obsolescenza programmata, promuovendo la filiera della riparazione nonché la ricerca di materiali e cicli produttivi a minore impatto ambientale;
andrebbe superato il modello dei premi di efficienza riconosciuti ai soggetti responsabili della raccolta, impegnando maggiormente i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nell'assicurare la copertura dei costi relativi alle attività di raccolta dei RAEE e dei RPA, oltre che di informazione e comunicazione ai cittadini, anche attraverso la definizione di criteri per la determinazione di costi standard basati su principi di efficienza e di tutela ambientale;
rilevato, in particolare, che l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, con riguardo ai sistemi collettivi di nuova costituzione, prevede che questi trasmettano lo statuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione, che deve avvenire nei successivi 90 giorni salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni; tale approvazione è condizione essenziale per l'iscrizione al registro nazionale; si profila pertanto l'esigenza di consentire comunque l'avvio delle attività, conformemente allo statuto, anche qualora si registrassero ritardi nell'approvazione dello stesso da parte del Ministero;
osservato che:
a) lo schema di decreto non ha dato attuazione al criterio recato dalla citata norma di delega (articolo 14, comma 1, lettera c), numero 6, della legge n. 117 del 2019), che indica, tra i principi e criteri direttivi, quello di disciplinare «il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49»; al riguardo sarebbe pertanto opportuno dare attuazione al predetto criterio di delega;
b) occorre armonizzare la disciplina dei due settori di riferimento, in considerazione del fatto che la maggior parte dei sistemi collettivi esistenti agisce in entrambi gli ambiti, in particolare prevedendo espressamente la possibilità per i sistemi collettivi di operare in entrambe le filiere, attese le indubbie interconnessioni anche operative, anche valutando la possibilità di unificare i centri di coordinamento delle due filiere (le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono spesso immesse sul mercato con pile e accumulatori incorporati, così come i RAEE sono avviati al trattamento, senza rimuovere i rifiuti di pile e accumulatori ad esse incorporate);
c) sarebbe opportuno prevedere che il centro di coordinamento RAEE provveda alla rendicontazione delle AEE e dei RAEE esportati;
d) appare opportuno prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per gli impianti di trattamento che non effettuino la comunicazione al Centro di coordinamento dei dati relativi alle RAEE;
e) l'obbligo di raccolta di pile e accumulatori portatili comporta notevoli problematiche di carattere logistico ed economico soprattutto per gli esercizi di piccole dimensioni; si propone quindi di rendere obbligatoria la raccolta solo presso gli esercizi che abbiano una superficie di almeno 100 mq., lasciando comunque la facoltà di effettuarla a tutti gli altri soggetti;
f) nell'articolo 14, comma 1, lettera c), della citata legge n. 117 del 2019, che detta i criteri e principi direttivi della delega relativi alla riforma del sistema di gestione dei RAEE, si affida al legislatore delegato, al numero 3), il compito di «individuare misure per la promozione e Pag. 41la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti» e la medesima direttiva (UE) 2018/849 introduce nella direttiva 2012/19/UE l'articolo 16-bis secondo cui «per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati». A tale riguardo si evidenziano in modo specifico i punti 10) e 11) del citato allegato IV bis ossia «il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione», nonché «l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti»;
preso atto del parere favorevole reso dalla Conferenza Unificata sullo schema di decreto in data 21 maggio 2020;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
1) si preveda, anche per i sistemi collettivi di nuova costituzione, la facoltà di avviare le attività, in coerenza con lo statuto, ivi inclusa l'iscrizione al registro nazionale, decorsi 90 giorni dalla trasmissione dello stesso ai fini dell'approvazione ministeriale, fermi restando gli obblighi per i singoli produttori di AEE di cui all'articolo 8, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 e il potere di verifica dei Ministeri competenti che possono formulare motivate osservazioni, nei successivi 180 giorni, cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi entro 60 giorni;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
a) adottare disposizioni finalizzate alla disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), n. 6), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
b) armonizzare la disciplina relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e quella relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche anche in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive dello schema di decreto in argomento ai sensi della legge n. 234 del 2012, stanti le indubbie interconnessioni operative tra i due sistemi, anche attraverso l'istituzione di un centro di coordinamento unico sia per le pile che per le AEE, nell'ottica di maggiore semplificazione delle procedure e riduzione dei relativi costi;
c) prevedere che il centro di coordinamento RAEE provveda alla rendicontazione delle AEE e RAEE esportate;
d) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per gli impianti di trattamento che non effettuino la comunicazione al Centro di coordinamento dei dati relativi alle RAEE;
e) premettere al comma 1 dell'articolo 1, il seguente: «01. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, dopo il comma 1, è inserito il seguente «1.bis La raccolta separata di cui al comma 1 è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili possano mettere a disposizione del pubblico appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tale attività è obbligatoria per i distributori con una superficie di vendita al dettaglio superiore a 100 metri quadri»»;
f) istituire, anche con successivi provvedimenti normativi, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una «Piattaforma italiana per lo studio e l'implementazione di sistemi innovativi di recupero e gestione dei RAEE e dei RPA» al fine di contrastare Pag. 42l'obsolescenza pianificata, sviluppare l'analisi tecnica, ambientale e finanziaria dei metodi di recupero innovativi e sostenibili per singole materie prime critiche nonché lo studio di tecnologie avanzate di riciclaggio e di ricostruzione dei RAEE e RPA sul territorio nazionale:
g) verificare l'eventuale necessità di introdurre nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e nel decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, una previsione recante la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.