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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,
   esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa COM(2020)37 final, il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione COM(2020)440 final e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);
   ricordato come, per la prima volta, la Commissione europea abbia ritenuto necessario presentare un adattamento del programma di lavoro per il 2020, per apportare modifiche al programma già adottato il 29 gennaio 2020, principalmente al fine di intervenire sulla scansione temporale di alcune delle iniziative preannunciate, alla luce del mutato contesto prodottosi nell'UE in conseguenza della crisi per la pandemia del Covid-19;
   valutate favorevolmente le sei tematiche in cui si articola il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 ed in particolare la centralità attribuita al green Deal europeo, per mitigare il riscaldamento globale e rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050;
   segnalato che la Commissione ha già assunto l'iniziativa – preannunciata nel documento in esame – di presentare una legge europea per il clima, che traduca l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 in un impegno giuridicamente vincolante;
   ricordato che, sempre in attuazione degli impegni preannunciati, il 14 gennaio 2020 è stata presentata anche la proposta di regolamento istitutivo di un fondo per una transizione giusta per sostenere le regioni e i settori produttivi maggiormente colpiti dalla transizione per la loro dipendenza da combustibili fossili o da processi industriali altamente inquinanti;
   preso atto che, nel programma di lavoro per il 2020, sono altresì prefigurate una serie di iniziative in tema ambientale, quali la revisione degli obiettivi climatici intermedi da raggiungere entro il 2030, misure attuative del piano di investimenti per un'Europa sostenibile, iniziative per decarbonizzare la produzione e l'uso di energia, una strategia per la mobilità sostenibile e intelligente, un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, una nuova strategia sulla biodiversità per il 2030, una nuova strategia forestale e una strategia per ridurre le sostanze chimiche nell'ambiente;Pag. 95
   apprezzate le indicazioni contenute nel capitolo II della parte seconda nella Relazione programmatica per il 2020, dedicato all'ambiente, in cui il Governo:
    manifesta il suo impegno per la più efficace attuazione possibile delle strategie sull'economia circolare, specificando che chiederà un impegno sempre maggiore sul tema del riutilizzo delle acque reflue trattate, delle plastiche monouso, delle microplastiche;
    si impegna a sostenere qualsiasi iniziativa che punti ad una circolarità del suolo sia urbano che extraurbano anche ai fini della lotta alla desertificazione e della neutralizzazione del degrado del territorio;
    assicura il proprio contributo per garantire un maggiore allineamento fra le politiche in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, ritenendo prioritaria la presentazione della strategia europea per un ambiente non tossico, che possa indirizzare le politiche e gli investimenti verso l'eco-innovazione e la sostituzione delle sostanze pericolose nei cicli produttivi;
    riconosce la particolare rilevanza dell'adozione a livello europeo di un regolamento che consenta di applicare sul territorio dell'Unione europea approcci uniformi al riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate a tutela della salute pubblica;
    attribuisce un ruolo di primaria importanza all'accesso universale all'acqua quale bene comune e diritto umano universale e, per il conseguimento di tali obiettivi, intende continuare a sostenere tale tematica nell'ambito della negoziazione per la rifusione della direttiva 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
    conferma l'impegno per il completamento del processo di definizione delle regole tecniche attuative dell'accordo di Parigi sul clima del 2015, come specificati in sede di COP nel 2017 e come auspicabilmente verranno implementati nella COP 26, che l'Italia avrebbe dovuto organizzare nel 2020 in partenariato con il Regno Unito;
    nella consapevolezza che occorre sostegno al green deal europeo in tutti i settori dell'economia interessati dalla sua attuazione (trasporti, energia, agricoltura, edilizia, settori industriali ecc.), richiama gli impegni assunti in sede di attuazione del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima) e – con riguardo alla strategia a lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra – nel piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, attualmente in fase di approvazione;
    esplicita l'impegno nelle attività concernenti il monitoraggio delle foreste italiane e la raccolta dei dati ad esse relativi, al fine di redigere il Rapporto annuale sulle foreste (RAF), che sarà la base per tutti i successivi report nazionali;
    richiama il proprio contributo alle politiche per lo sviluppo sostenibile fornito con l'approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la propria posizione, da tempo consolidata, nell'ambito delle attività Forest Europe (Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa), in favore del Legal binding agreement per le foreste europee;
    sostiene l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di tutto il bilancio, fissando allo scopo una serie di condizioni di attuazione e di target, tra cui una percentuale minima complessiva del 25 per cento del bilancio dell'Unione europea a supporto degli obiettivi climatici e, riguardo alla previsione di risorse proprie connesse al settore ambientale, ritiene condivisibile la possibilità di introdurre contributi relazionati al riciclo della plastica mentre interverrà affinché un eventuale prelievo sulle quote ETS non intacchi il gettito destinato a finalità ambientali;
    sostiene l'introduzione di espliciti riferimenti alle valutazioni ambientali e all'integrazione del capitale naturale nelle politiche e nei processi, che insieme alle Pag. 96valutazioni degli impatti sociali ed economici, potranno assicurare lo sviluppo sostenibile, stimolando innovazione, competitività e occupazione nell'Unione europea;
    contribuirà agli sforzi dell'Unione europea volti a garantire l'efficiente funzionamento del mercato elettrico come fattore centrale per proseguire rapidamente lungo il percorso già intrapreso di decarbonizzazione;
    dichiara l'intendimento di proseguire i negoziati relativi alle iniziative legislative in materia di tariffazione delle infrastrutture stradali nell'ambito dell'iniziativa denominata «Europa in movimento»;
   ritenuto fondamentale rimarcare come il «Green New Deal» non possa limitarsi ad essere una agenda di impegni, seppur in chiave verde e sostenibile, ma debba sostanziarsi in un programma organico, sociale ed economico, per promuovere la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico, nonché l'introduzione di misure fiscali green a sostegno della transizione ecologica e delle attività di prevenzione del rischio di danno ambientale, e di misure legislative attuative del principio del «chi inquina paga» e della responsabilità estesa del produttore;
   preso atto che nel corso dell'audizione del Professor Gael Giraud, svoltasi l'11 giugno 2020 presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riguardo il tema dei cambiamenti climatici, sono emersi i seguenti spunti di riflessione:
    a) a parità attuali di emissioni di Co2, entro la fine del secolo avremo una situazione mondiale critica a causa della combinazione letale per l'uomo di alte temperature e alto tasso di umidità che colpirà moltissime zone mondiali per più di 20 giorni l'anno con punte previste di 300 giorni l'anno, colpendo il 75 per cento della popolazione; la Banca Mondiale ha calcolato due miliardi e mezzo di profughi climatici entro la metà del secolo;
    b) uno studio del World Resource Institute di Washington dimostra che, a condizioni invariate di emissioni di Co2, l'Italia e la Spagna perderanno il 40 per cento della disponibilità di acqua entro il 2040, la Francia tra il 20 e il 40 per cento, a discapito dell'agricoltura e dell'accesso all'acqua per la cittadinanza;
    c) la pandemia ha evidenziato le difficoltà del sistema economico mondiale, di come sia necessario prepararsi a possibili altri shock economici, l'esigenza di agire in modo sinergico per risolvere le problematiche riscontrate e reagire al momento di crisi; ha altresì evidenziato che la domanda e l'offerta nel mercato locale e globale è attualmente in fase di forte cambiamento;
    d) la terza rivoluzione industriale verde risulta un vero progetto politico, sociale, spirituale e filosofico;
   preso atto degli elementi emersi nel corso dell'audizione del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea sul Green deal, Frans Timmermans, svoltasi il 15 luglio 2020 presso la Commissione XIV Politiche dell'Unione europea;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di orientare le politiche di sviluppo verso la ricostruzione verde del Paese e dell'Unione europea, individuando in esse lo strumento fondamentale per abbattere la povertà e aumentare la disponibilità di posti di lavoro;
   b) si valuti l'opportunità di favorire politiche per la preservazione del livello delle fonti idriche, la corretta gestione, governance e programmazione della manutenzione e rinnovo delle infrastrutture idriche per tutti gli usi potabile agricolo e Pag. 97industriale, al fine di garantire alla popolazione il diritto all'accesso all'acqua e promuovere il riuso di acque reflue in agricoltura e nei processi industriali;
   c) si valuti l'opportunità di favorire politiche per la riduzione delle emissioni di CO2 adottando una mobilità verde sia nel trasporto pubblico che privato, puntando alla mobilità elettrica con l'obiettivo della completa decarbonizzazione del settore, adottando processi agricoli ed industriali ecologicamente sostenibili, prevedendo una nuova gestione urbanistica del territorio europeo rafforzando gli interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nonché ottimizzando l'uso delle risorse energetiche;
   d) al fine di favorire il reinserimento della forza lavoro in un nuovo contesto economico e sociale connesso al Green new deal e di favorire l'occupazione giovanile, si valuti l'opportunità di adottare politiche occupazionali e di formazione professionali in grado di far fronte alle nuove tipologie di offerta di lavoro;
   e) si valuti l'opportunità – sostenendone la realizzabilità con norme di semplificazione – di basare sui principi di sostenibilità ambientale l'annunciato grande programma di investimenti pubblici, che preveda:
    la riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati;
    la rigenerazione urbana delle città,
    la tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi
    il contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio
    la messa in sicurezza del territorio con misure di prevenzione e mitigazione del rischio, nonché di adattamento ai cambiamenti climatici;
    il sostegno ad un modello di economia circolare basato sull'uso efficiente delle risorse naturali che faccia leva anche sull'applicazione dei criteri ambientali minimi nazionali applicati agli appalti pubblici, su moderni criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, nonché sulla fiscalità ambientale a favore di prodotti rinnovabili, riutilizzabili e riciclabili.

Pag. 98

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Atto n. 168).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Atto n. 168);
   ricordato che lo schema attua la delega conferita dall'articolo 15 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019) e che la direttiva oggetto di recepimento fa parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 e approvato in via definitiva il 22 maggio 2018, che modifica sei direttive: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE);
   segnalato che la direttiva n. 850 fissa nuovi obiettivi minimi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica cadenzati temporalmente fino ai prossimi 15 anni;
   evidenziato che la citata norma di delega individua specifici criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva in vigore dal 4 luglio 2018, e che i suddetti principi e criteri direttivi – stando a quanto si legge nella relazione che accompagna l'atto in esame – perseguono un obiettivo più ambizioso rispetto alla mera attuazione della direttiva, «in grado di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di discariche di rifiuti», comprensiva dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri per la loro realizzazione e chiusura, la definizione delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva;
   preso atto che il comma 1 del citato articolo 15, alla lettera b), prefigura l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, materia che tuttavia non risulta trattata in maniera organica dalle disposizioni dello schema in esame, né la citata lettera b) risulta menzionata nella relazione illustrativa allo schema;
   preso atto che lo schema in esame, all'articolo 1 novella il decreto legislativo n. 36 del 2003, anche al fine di assorbire in esso le disposizioni del decreto ministeriale 23 settembre 2010, che pertanto viene abrogato dall'articolo 2; inoltre lo schema reca otto allegati, di cui gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli attuali allegati del citato decreto n. 36;
   apprezzati gli obiettivi di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, nonché di prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile ripercussioni negative sull'ambiente derivanti dalle discariche;Pag. 99
   rilevato che:
    1) il decreto n. 36 del 2003 ha l'obiettivo primario di ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili; a tale riguardo, devono essere inclusi, e dunque non collocati in discarica, anche i rifiuti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile. Tale tipologia di rifiuto, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2018 (n. 117 del 2019) deve essere raccolto e riciclato assieme ai rifiuti organici e conteggiato nel calcolo degli obiettivi di riciclo;
    2) appare necessario disciplinare con maggiore dettaglio la fase finale della gestione post-operativa rispetto a quella attualmente recata dallo schema di decreto, in quanto prevedere almeno 4 analisi consecutive nell'arco minimo di un anno solare nei limiti previsti allo scarico sul suolo di acque reflue, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 152/2006, risulta di difficile attuazione e non conforme alla direttiva; al riguardo, sarebbe opportuno che sia verificata l'effettiva assenza di rischio della discarica in particolare rilevando:
     a) che possano ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti;
     b) che possa ritenersi trascurabile l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas;
     c) che possa ritenersi trascurabile il potere inquinante del percolato estratto;
     d) il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche, già previsto dalla norma in commento.
    3) si ritiene utile inserire, nel paragrafo 2.4.1 «Criteri generali per la protezione delle acque e del terreno» dell'Allegato 1 un termine certo di inizio della valutazione per la predisposizione della copertura finale, al fine di evitare che gli impianti possano essere lasciati, per tutto il periodo della fase post operativa, della durata di 30 anni, con la copertura provvisoria; sarebbe, pertanto, utile prevedere l'obbligo da parte del gestore di valutare, dopo due anni dall'ultimo conferimento, gli assestamenti/cedimenti secondari del corpo discarica allo scopo di predisporre un sistema di copertura finale della stessa;
    4) all'Allegato 1, nel paragrafo 2.4.2 «Barriera di fondo e delle sponde» con riferimento alla barriera geologica si prevede la possibilità, ove non sussista già naturalmente la barriera geologica, di poterla approntare artificialmente con criteri di equivalenza. Tale possibilità tuttavia, non risulta essere stata prevista né dalla Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, né dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; a maggior ragione, tale possibilità, non prevista dal diritto europeo, produrrebbe una evidente discrasia tra discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi (per cui sussisterebbe l'equiparazione tra barriera geologica naturale ed artificiale sulla base dell'inciso contenuto nello schema di decreto legislativo) e tra discariche per rifiuti inerti (per cui come previsto dalla direttiva 1999/31/CE tra i requisiti generali peraltro previsti per tutte le categorie di discariche rileva esclusivamente la possibilità del completamento e del rinforzo della barriera geologica naturale preesistente).
   osservato inoltre che:
    a) ad oggi, manca una disciplina organica – e finanche una definizione – in tema di emissioni odorigene, e le prescrizioni in materia di emissione di sostanze odorigene sono soltanto di carattere qualitativo e non indicano un limite massimo per tali emissioni; al riguardo, sarebbe pertanto opportuno colmare tale lacuna normativa;
    b) nello schema in esame, ovvero anche in sede di esercizio dei decreti correttivi, potrebbero essere adottate misure efficaci per favorire lo sviluppo di una rete di impianti di discariche rispondente Pag. 100alle attuali esigenze di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione contenenti amianto;
   preso atto della pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa nella seduta del 25 giugno 2020
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 1, lettera b), che novella l'articolo 2 del citato decreto n. 36, dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole “, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;”»;
   2. all'articolo 1, sostituire la lettera n), con la seguente: «all'articolo 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente “6-bis. La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili:
    a) gli assestamenti della massa di rifiuti;
    b) l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas.

  Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata;
  Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.”»;
   3. all'Allegato 1, paragrafo 2.4.1, dopo le parole: «copertura finale della discarica
» aggiungere le seguenti: «dopo due anni dall'ultimo conferimento a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.»;
   4. all'Allegato 1, paragrafo 2.4.2, sopprimere le seguenti parole: «Ove non sussista già naturalmente la barriera geologica, dovrà essere approntata con criteri di equivalenza una barriera di confinamento (barriera geologica artificiale);»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) in considerazione del fatto che l'Allegato 1, paragrafo 2.6 «Disturbi ed impatti», prevede che il gestore dell'impianto di discarica adotti misure idonee affinché siano ridotte al minimo anche le «emissioni di odori», dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire nello schema in esame, e quindi nel citato decreto legislativo n. 36 del 2003, le definizioni di odore e sostanza odorigena, nonché di molestia olfattiva;
   b) dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di prevedere opportune e stringenti disposizioni volte a favorire lo sviluppo di una adeguata rete di impianti di discariche capaci di ricevere i rifiuti da demolizione e costruzione contenenti amianto.
   c) In considerazione di un'analoga proposta formulata in sede di parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riscrivere come segue l'allegato 1, paragrafo 1.2.3 Copertura superficiale finale, con riguardo al punto 2, secondo periodo: «Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso, lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti Pag. 101connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura.»
   d) in considerazione di un'analoga proposta formulata in sede di parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovrebbe valutarsi l'opportunità di adottare la stessa formulazione di cui all'osservazione sub c) con riguardo all'allegato 1, paragrafo 2.4.3 Copertura superficiale finale, punto 2.

Pag. 102

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 169).

PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO FORZA ITALIA

  La VIII Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (A.G. n. 169);
   premesso che:
    il 22 maggio 2018 gli Stati membri UE, hanno approvato un importante pacchetto di misure ambiziose per adeguare la legislazione dell'UE sui rifiuti, nell'ottica più ampia della politica europea di economia circolare. Il pacchetto europeo di misure sull'economia circolare si compone di quattro direttive, che modificano sei vigenti direttive in materia di rifiuti e discariche;
    questa nuova legislazione europea mira a rafforzare la «gerarchia dei rifiuti», puntando a dare priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio, facendo così diventare realtà l'economia circolare;
    tra gli obiettivi delle nuove direttive si prevede: a) il riciclo entro il 2025 per almeno il 55 per cento dei rifiuti urbani (60 per cento entro il 2030 e 65 per cento entro il 2035); b) la riduzione dello smaltimento in discarica (fino ad un massimo del 10 per cento entro il 2035); c) il 65 per cento degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70 per cento entro il 2030, con percentuali diverse per ogni materiale; d) i rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025; e) sempre a partire dal 2025, i rifiuti biodegradabili dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il compostaggio;
    sono importanti e ambiziosi obiettivi che, vale la pena sottolineare, non esauriscono l'azione dell'UE sul tema dell'economia circolare, considerato che nel recente Nuovo Piano di Azione licenziato a marzo scorso dalla Commissione europea, si propongono nuovi obiettivi per l'uso efficiente delle risorse all'interno del cd. Green Deal europeo;
    lo schema di decreto legislativo in esame, si propone di recepire – come parte integrante del citato pacchetto sull'economia circolare – la direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), nonché la direttiva 2018/852/UE, che ha apportato modifiche alla direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE), attraverso puntuali modifiche e integrazioni alla Parte IV del decreto legislativo 152 del 2006 (Codice dell'ambiente);
    seppure lo schema di decreto legislativo in esame, nel complesso ripropone abbastanza fedelmente la direttiva europea, non poche sono le criticità che è necessario risolvere;
    i commi 8 e 9 dell'articolo 1 dello schema in esame, riguardano le modifiche Pag. 103agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 152/06. Tali commi, che avrebbero dovuto solo recepire quanto previsto dall'articolo 3 della Direttiva 2018/851, introducono elementi che ne stravolgono il principio, attraverso modifiche sostanziali al sistema di classificazione dei rifiuti. Quanto riportato nei due suddetti commi, infatti, di fatto «trasforma» i rifiuti speciali recuperabili in rifiuti urbani. In assenza di modifiche a detta previsione, non solo verrebbero meno ai principi e alle finalità della normativa europea ma rappresenterebbe un colpo mortale per il settore del recupero e riciclo;
    con riguardo all'applicazione della responsabilità estesa del produttore (articolo 1), dovrebbe essere declinata ponderando attentamente le esigenze di tutela ambientale con la fattibilità tecnico-economica, per evitare di indebolire inutilmente la competitività delle imprese. L'applicazione di un sistema di EPR, che giova ricordare, ricade su chi produce il bene, nuovo o ricondizionato, o lo immette sul mercato, imponendogli per esempio di riprendere i rifiuti che restano dopo l'utilizzo dei prodotti e di assicurarne la successiva gestione, assumendosi la responsabilità finanziaria per tali compiti – andrebbe declinato «caso per caso», valutando lo specifico prodotto, anche al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni con eventuali normative già in essere su specifici flussi di rifiuti/prodotti;
    sempre con riguardo alla responsabilità estesa del produttore, al comma 3, articolo 1, al capoverso articolo 178-ter, comma 3, lettera a), il numero 2) inserisce tra i costi a carico dei produttori, anche i costi relativi alla cernita, non presenti nella direttiva. Ciò non fa altro che accrescere le preoccupazioni per i prevedibili incrementi dei costi e l'incertezza della loro valutazione, sebbene il punto 3.c preveda che il contributo finanziario non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente;
    riguardo alle norme in materia di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, l'articolo 1, comma 6 dello schema in commento, riscrive l'articolo 181 del Codice dell'ambiente. Si evidenziano due criticità: 1) relativamente al comma 1, del nuovo articolo 181, pur condividendo l'importanza di promuovere e privilegiare la riparazione, la preparazione al riutilizzo e il riutilizzo dei prodotti, è comunque necessario specificare che gli operatori che effettuino dette operazioni siano in possesso di autorizzazioni e rispettino alcuni requisiti minimi, tra cui ad esempio una forma semplificata di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Diversamente, garantire un accesso «libero» ai rifiuti, da parte di soggetti non adeguatamente qualificati e controllati, rischia di aggravare il già enorme problema dei flussi di rifiuti sottratti a discapito del raggiungimento dei target di raccolta nazionali e della salvaguardia dell'ambiente; 2) è necessario mantenere la formulazione vigente del comma 5 dell'articolo 181 del codice ambientale, che risulta migliore del nuovo comma 5 proposto nella riscrittura del medesimo articolo 181. Infatti, non è fatto divieto specifico in nessuna parte dello schema di decreto alla possibilità di libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni di rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero, mentre l'eliminazione del comma, come previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, potrebbe essere interpretata in tal senso, con risvolti controproducenti per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, nel caso di frazioni che non sia possibile riciclare o recuperare in ambito regionale;
    il nuovo articolo 182-ter relativo ai rifiuti organici, introdotto dal comma 7, articolo 1 dello schema in esame, incoraggia il riciclaggio dei rifiuti organici, compreso il compostaggio e la digestione. Tuttavia la formulazione del comma 2 del medesimo articolo 182-ter, prevede di destinare i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte ai soli impianti di riciclaggio, di fatto escludendo ogni ulteriore possibilità di trattamento, mentre tale vincolo di destinazione non è previsto dalla direttiva;Pag. 104
    riguardo alla normativa vigente in tema di End of Waste, sulla quale interviene il comma 11 dell'articolo 1 dello schema in commento, è indispensabile modificare la disciplina dei controlli centralizzati ex post previsti dal decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 Detta disciplina rischia fortemente di ingessare inutilmente il meccanismo di rilascio di tali titoli abilitativi, strategici per l'economia circolare. Il regime previsto, infatti, rende le attività di riciclo più onerose di quelle di smaltimento e generano incertezze sia per le imprese che per gli Enti competenti sul territorio;
    al comma 13, articolo 1, si introduce un articolo 185-bis al codice dell'ambiente che disciplina il deposito temporaneo, è necessario prevedere che il medesimo deposito temporaneo, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti, possa essere realizzato anche presso un sito che sia nella disponibilità giuridica dell'impresa, qualora non sia tecnicamente, organizzativamente o economicamente possibile tenere il deposito presso il luogo di produzione. Questo perché molti cantieri edili operano in aree «strutturalmente incapaci» di consentire un deposito di rifiuti. Con l'attuale normativa le imprese sono state costrette ad effettuare numerosi micro-trasporti di questi rifiuti agli impianti di smaltimento, con evidenti impatti negativi per l'ambiente anche solo sotto il profilo dell'inquinamento;
    nell'ambito del nuovo articolo 198-bis (ora introdotto dall'articolo 2, comma 1) del Codice ambientale, e riguardante il programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), è necessario integrare il testo facendo riferimento anche ai «rifiuti derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi». Questo perché i rifiuti derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti sono estremamente importanti per lo sviluppo efficace delle performance di riciclo e recupero. Inoltre è fondamentale riconoscere il principio che nella pianificazione nazionale si tenga conto della necessità di garantire il riciclo dei rifiuti;
    il comma 6, articolo 7 introduce un nuovo allegato L-ter al codice ambientale con esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del medesimo codice. Tra gli strumenti economici previsti dall'articolo in esame al numero 1 sono riportate «tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti»;
    l'articolo 7, comma 6, introduce un nuovo allegato L-ter alla parte IV del Codice dell'ambiente, contenente un elenco di possibili strumenti per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. In questo ambito sarebbe equo e giusto prevedere mirate deroghe da aumenti di tasse e maggiori restrizioni per il conferimento in discarica di cui al medesimo allegato, per quei rifiuti, quali quelli da costruzione e demolizione, che non possono essere trattati o gestiti in maniera differente dal collocamento in discarica. È evidente che aumentare l'importo delle tasse dovute per i conferimenti in discarica di rifiuti da costruzione e demolizione non possa rappresentare una soluzione condivisibile, in quanto è inaccettabile aumentare i costi di ciò che non può essere trattato o gestito in maniera differente;
    con riferimento al tema dei costi che potrebbero ostacolare tutte le potenzialità dell'economia circolare nel nostro Paese si sottolinea la questione riguardante l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento. Sulla definizione di rifiuto urbano (nuovo articolo 183, comma 1, lettere b-ter, richiamata nell'articolo 184) lo schema di decreto in esame, appare in contrasto con la direttiva, oltre ad essere contraddittorio. Come ricorda la stessa Confindustria, la direttiva prevede infatti che siano urbani i rifiuti domestici e quelli simili prodotti da altre fonti, escludendo però a priori alcune fonti e alcune tipologie di rifiuto come «i rifiuti della produzione». Queste esclusioni mancano però nello schema di decreto in esame, ove tutti rifiuti (riconducibili alle voci del nuovo allegato L-quater) sono urbani ex lege se Pag. 105prodotti dalle attività dell'allegato L-quinquies, ossia quelle cui si applica la TARI. Tra le attività del citato allegato L-quinquies sono presenti anche «20. Attività industriali con capannoni di produzione» e «21. Attività artigianali di produzione beni specifici», che sarebbe ragionevole ricomprendere tra i «rifiuti della produzione» che la direttiva UE esclude invece esplicitamente. Questa previsione è in contrasto con la Direttiva e inoltre ricordiamo che le imprese pagano già per proprio conto i costi per la gestione dei loro rifiuti quindi assoggettarle alla TARI significherebbe farle pagare due volte per un servizio – quello di gestione urbana – che peraltro non ricevono. È quindi necessario risolvere questa criticità dell'articolato per non aggravare ancora di più e inutilmente le imprese di costi che drenerebbero risorse importanti per gli investimenti nell'economia circolare;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1:
    apportare le opportune modifiche ai commi che introducono modifiche agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 152/06 in materia di classificazione dei rifiuti, al fine di escludere l'equiparazione dei rifiuti speciali recuperabili in rifiuti urbani, in quanto non prevista dall'articolo 3 della direttiva, e perché comporterebbe ripercussioni negative su diversi settori e un colpo pesantissimo per il settore del recupero e riciclo;
    al comma 2, che sostituisce l'articolo 178-bis del Codice dell'ambiente, in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR), specificare:
     a) che l'applicazione di un sistema di EPR va comunque declinato «caso per caso», valutando lo specifico prodotto, la filiera di provenienza e tutte le relative caratteristiche, anche al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni con eventuali normative già in essere su specifici flussi di rifiuti/prodotti;
     b) che l'implementazione di un sistema di EPR deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza dei costi e trasparenza e nel pieno rispetto dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d) e comma 4, lettere b), c), della Direttiva n. 2008/98/CE, in materia di costi e oneri a carico dei produttori;
    al comma 3, che introduce l'articolo 178-ter al Codice dell'ambiente, relativo ai requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, al capoverso articolo 178-ter, comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2), in quanto inserisce tra i costi a carico dei produttori, anche i costi relativi alla cernita, non presenti nella direttiva;
    al comma 7, che sostituisce l'articolo 182-ter del Codice dell'ambiente, in materia di rifiuti organici, al capoverso comma 2, dopo le parole «inviati agli impianti di riciclaggio», aggiungere le parole: «o recupero»;
    relativamente alla definizione di rifiuto urbano, al comma 8, capoverso lettera a), a rivedere la lettera b-ter), in quanto in contrasto con la direttiva UE e in grado di aggravare e inutilmente le imprese di ulteriori costi, provvedendo invece al recepimento fedele della direttiva e delle sue esclusioni dalla definizione di rifiuto urbano di alcune tipologie di rifiuto come «i rifiuti della produzione»;
    al comma 8, capoverso lettera a), alla lettera b-quater), aggiungere in fine le seguenti parole: «compreso il terreno scavato proveniente anche da siti contaminati»
    al comma 11, che modifica l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto:
     a) sopprimere la lettera a);
     b) prevedere una modifica e una decisa semplificazione della disciplina Pag. 106«End of Waste», con particolare riguardo ai controlli centralizzati ex post sulle autorizzazioni rilasciate, previsti dal decreto- legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e che attualmente rendono le attività di riciclo più onerose di quelle di smaltimento e generano incertezze sia per le imprese che per gli Enti competenti sul territorio;
    al comma 13, capoverso articolo 185-bis, comma 1, lettera a) prevedere espressamente che il deposito temporaneo, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti, possa essere realizzato anche presso un sito che sia nella disponibilità giuridica dell'impresa, qualora non sia tecnicamente, organizzativamente o economicamente possibile tenere il deposito presso il luogo di produzione;
    al comma 15, che modifica l'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006, in materia di registri di carico e scarico, a prevedere per le imprese edili, seppur garantendo la piena tracciabilità dei rifiuti e con riferimento ai soli rifiuti per i quali vige tale obbligo, di poter conservare il registro di carico e scarico presso la propria sede;
   2) all'articolo 2, comma 1, che inserisce l'articolo 198-bis nel Codice dell'Ambiente, relativo al programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), prevedere al capoverso comma 3:
    a) alla lettera c), di aggiungere dopo le parole «specifiche tipologie di rifiuti», le parole: «incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi»;
    b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis. L'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'Economia Circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo tenuto conto del principio di prossimità e di attività ritenute essenziali;»;
   3) all'articolo 7, comma 6, che introduce un nuovo allegato L-ter alla parte IV del Codice dell'ambiente, contenente un elenco di possibili strumenti per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, a prevedere mirate deroghe da aumenti di tasse e maggiori restrizioni per il conferimento in discarica di cui al punto 1 del medesimo allegato, per quei rifiuti, quali quelli da costruzione e demolizione, che non possono essere trattati o gestiti in maniera differente dal collocamento in discarica.

  e con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 1, comma 6, che sostituisce l'articolo 181 del Codice dell'ambiente, in materia di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti:
    a) al capoverso articolo 181, comma 1, dopo le parole «lo sviluppo di reti di operatori» aggiungere le parole «qualificati ed in possesso di apposita iscrizione semplificata all'Albo Gestori Ambientali,»;
    b) mantenere il comma 5 dell'articolo 181 del decreto legislativo 152/2006, attualmente vigente.

«Mazzetti, Cortelazzo, Gelmini, Casino, Labriola, Ruffino».

Pag. 107

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 169).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (atto n. 169);
   ricordato che lo schema attua la delega conferita dall'articolo 16 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019) e che le direttive oggetto di recepimento fanno parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 e approvato in via definitiva il 22 maggio 2018, che modifica sei direttive: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE);
   segnalato, in premessa che la direttiva n. 852 fissa nuovi obiettivi minimi di riciclaggio in materia di imballaggi previsti, per il 2025 e il 2030, complessivamente fissati al 65 per cento nel 2020 e al 70 per cento nel 2030 e quindi dettagliati per i singoli materiali (plastica: 50 per cento e 55 per cento; legno: 25 per cento e 30 per cento; metalli ferrosi: 70 per cento e 80 per cento; alluminio 50 per cento 60 per cento; vetro 70 per cento e 75 per cento; carta 75 per cento e 85 per cento);
   preso atto che lo schema in esame novella in numerosi aspetti la disciplina nazionale vigente recata dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito indicato come «codice» ed in particolare:
    l'articolo 1 novella o introduce ex novo gli articoli della Parte quarta, Titolo I, capo I in materia di gestione dei rifiuti con riguardo agli articoli 177 (Campo di applicazione e finalità), 178-bis (Responsabilità estesa del produttore), 178-ter (requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore), 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti), 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti), 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti), 182-ter (Rifiuti organici), 183 (Definizioni), 184 (Classificazione), 184-bis (Sottoprodotto), 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto), 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione), 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta), 188-bis (Sistema della tracciabilità dei rifiuti) e 190 (Registri di carico e scarico);
    l'articolo 2 novella o introduce ex novo gli articoli della Parte quarta, Titolo I, capo III in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti, con riguardo agli articoli 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti), 199 (Piani regionali), 205 (Misure per incrementare la Pag. 108raccolta differenziata), 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi);
    l'articolo 3 novella o introduce ex novo gli articoli della Parte quarta, Titolo II, in materia di gestione degli imballaggi, con riguardo agli articoli 217 (Ambito di applicazione e finalità), 218 (Definizioni), 219 (Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio), 219-bis (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi), 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio), 222 (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione) nonché il Titolo III, con riguardo alla integrale novella dell'articolo 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto);
    l'articolo 4 novella gli articoli della Parte quarta, Titolo VI, recante il sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali, limitatamente agli articoli 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) e 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie);
    l'articolo 5 reca le disposizioni finali, riguardanti tempi e modi di conformazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore alla nuova normativa;
    l'articolo 6 reca le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore della nuova normativa;
    l'articolo 7 modifica l'allegato C della parte IV del Codice, (Operazioni di recupero), sostituisce l'allegato D (Elenco dei rifiuti); modifica l'allegato E, sostituisce l'allegato F (Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 226, comma 3), sostituisce l'allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti), introduce gli allegati L-ter (Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179), L-quater (elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b) e L- quinquies (elenco attività che producono rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b);
    l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria;
   rilevato che:
    1) occorre modificare gli articoli 178, 219 e 222 in quanto, a differenza di quanto prescritto dal criterio di delega di cui al citato articolo 16 della legge n. 117 del 2019, lo schema non interviene in tema di accesso alle infrastrutture che, di fatto, crea ostacoli all'ingresso sul mercato di nuovi sistemi di responsabilità estesa del produttore, che dovrebbero invece essere rimossi;
    2) con riguardo alle deroghe al principio della copertura integrale dei costi efficienti previsti dal nuovo articolo 178-ter, risulta opportuno che i medesimi costi efficienti siano definiti in coerenza con le determinazioni assunte da ARERA in materia;
    3) è opportuno prevedere che il Programma nazionale di prevenzione rifiuti, disciplinato dal novellato articolo 180, comma 2, incoraggi anche la diffusione di prodotti scomponibili nonché l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
    4) il nuovo articolo 180, comma 3, prevede il recepimento di quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851, in particolare per quanto riguarda l'incarico in capo all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) di sviluppare la Banca Dati SCIP, si reputa necessario rivedere la previsione sul monitoraggio dell'attuazione della disposizione in capo ad ISPRA che non rappresenta il soggetto adeguato. La verifica dell'attuazione andrebbe infatti effettuata nell'ambito delle ispezioni previste dalla normativa REACH;
    5) nel declinare gli obiettivi di economia circolare, appare utile ripristinare la disciplina vigente del comma 5 dell'articolo 181 del codice, essendo una norma funzionale al recupero delle frazioni di Pag. 109rifiuti urbano oggetto di raccolta differenziata, privilegiando il principio di prossimità agli impianti;
    6) con riguardo alla disciplina dei rifiuti organici recata dal nuovo articolo 182-ter, appare necessario che per garantire il raggiungimento dei nuovi target, sia previsto che i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2021 e che siano attuate misure in grado di favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento e sviluppati sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica;
    7) l'articolo 183 novellato dallo schema in esame inserisce la definizione di «rifiuti urbani», nel cui ambito appare necessario, da un lato, chiarire la disciplina di quelli indicati dalla lettera b), collocata nell'ambito della lettera b-ter) del comma 1, con riguardo al riparto di competenze, responsabilità e applicazione della componente tariffaria della relativa gestione e, dall'altro lato precisare che la nuova definizione non incide sulla ripartizione tra attori pubblici e privati della responsabilità nella loro gestione; inoltre, si reputa utile modificare la definizione di «compost» – per includere anche quello prodotto dalle attività di compostaggio sul luogo di produzione – e inserire quella di «compostaggio»;
    8) il testo reca, all'articolo 184, comma 3, un rinvio normativo interno da coordinare con la nuova partizione dell'articolo; inoltre, al medesimo articolo, appare opportuno reinserire la categoria dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, dei rifiuti sanitari e dei veicoli fuori uso;
    9) occorre riallineare le disposizioni riportate alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del Codice a quanto disposto a livello europeo, superando una normativa già oggetto di pre-contenzioso in sede unionale;
    10) con riguardo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, di cui agli articoli 188-bis e 190 del codice, si ritiene preferibile orientarsi verso la soluzione della «interfacciabilità» tra REN (che gestirà la tracciabilità dei rifiuti) e sistemi gestionali (ERP) delle imprese;
    11) con riguardo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, occorre comunque ripristinare tutte le norme di semplificazioni già previste dagli articolo 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nella formulazione successiva alle modifiche apportate con il D.Lgs. 205/2010;
    12) ai fini del coordinamento formale del testo, occorre sopprimere la lettera e) del comma 2 dell'articolo 195 del codice e intervenire sull'articolo 198 e sull'articolo 205, eliminando i riferimenti ai rifiuti «assimilati»;
    13) appare opportuno potenziale lo strumento del programma nazionale di gestione dei rifiuti, di cui al nuovo articolo 198-bis;
    14) il termine del 1 gennaio 2027, fissato all'articolo 205-bis non sembra coerente con gli obiettivi dello schema;
    15) lo schema non interviene sull'articolo 221 del codice, mentre sarebbe opportuno specificare in tale disposizione il criterio di imputazione della responsabilità di produttori e utilizzatori degli imballaggi, nonché il regime del recesso dai consorzi;
    16) la novella dell'articolo 222 del codice abroga disposizioni che invece si reputa necessario mantenere in vita, sia pure con alcune riformulazioni;
    17) occorre modificare altresì l'articolo 224, comma 5, al fine di prevedere che anche i sistemi autonomi possano stipulare anche i sistemi autonomi possano stipulare l'accordo di programma con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli enti di gestione di ambito territoriale ottimale;
    18) l'allegato E deve essere integrato per disciplinare in modo più dettagliato i criteri di calcolo del livello rettificato Pag. 110degli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi, in attuazione del primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/852, da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, nonché a recepire il paragrafo 3 relativo la facoltà di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dei pertinenti obiettivi, le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo;
   acquisito il parere della Conferenza Unificata, nonché l'intesa della Conferenza medesima, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera m) della citata legge n. 117 del 2019, espresso in data 26 giugno 2020;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente «1-bis All'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “beni da cui originano i rifiuti” sono inserite le seguenti “nel rispetto del principio di concorrenza,”»;
   2. all'articolo 1, comma 3, capoverso articolo 178-ter, comma 3, si precisi che i costi efficienti di cui alla lettera c) debbano essere definiti in coerenza con le determinazioni assunte in merito da ARERA;
   3. all'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 180 del codice, al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
    a. dopo le parole: «obsolescenza programmata),» inserire la seguente: «scomponibili»;
    b. dopo la parola: «aggiornabili» inserire le seguenti: «nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione»;
   4. all'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 180, sostituire il comma 3 con il seguente «3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. L'attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli»;
   5. all'articolo 1, comma 6, capoverso articolo 181, dopo il comma 4, aggiungere il seguente «4-bis. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero»;
   6. all'articolo 1, comma 7, capoverso 182-ter apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 2 sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2023» con le parole «entro il 31 dicembre 2021»;
    b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «5. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:
    a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
    b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del Pag. 111certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici
»
   7. all'articolo 1, comma 8, lettera a), che novella l'articolo 183, comma 1, del codice, si chiarisca l'ambito di applicazione della lettera b) collocata nell'ambito della lettera b-ter) del comma 1, con riguardo al riparto di competenze, responsabilità e applicazione della componente tariffaria della relativa gestione, precisando che le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione dell'avvio al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
   8. all'articolo 1, comma 8, lettera a), che novella l'articolo 183, comma 1, del codice, dopo la lettera b-quater, aggiungere la seguente: «b-quinquies) La definizione di rifiuti urbani di cui alla lett. b-ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;»;
   9. all'articolo 1, comma 8, lettera b), che novella l'articolo 183, comma 1 del codice, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) al comma 1, la lettera ee) è sostituita dalla seguente: «ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione»»;
   10. all'articolo 1, comma 8, lettera b), che novella l'articolo 183, comma 1 del codice, dopo la lettera i) inserire la seguente: «Al comma 1 è aggiunta, in fine la seguente lettera: «qq-ter) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.»»;
   11. all'articolo 1, comma 9 lettera b), che modifica l'articolo 184, comma 3, del codice, alle lettere c), d), e) ed f) del comma 3 dell'articolo 184 dopo le parole «di cui al comma 2» sopprimere le seguenti «lettera b»;
   12. all'articolo 1, comma 9 lettera b), che modifica l'articolo 184, comma 3, del codice, sostituire le parole da «g)» fino alla fine della lettera con le seguenti «g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183 comma 1 lett. b-ter); i) i veicoli fuori uso
   13. all'articolo 1, comma 12 che modifica l'articolo 185 del codice, premettere alla lettera a) la seguente «0a): al comma 1, lettera f), le parole «nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni,» sono soppresse»;
   14. all'articolo 1, comma 14, capoverso 188-bis, si preveda che il sistema di tracciabilità si basi su un meccanismo di «interfaccia» con gli utenti/operatori pubblici e privati;
   15. siano ripristinate, anche in sede di decreto correttivo entro il 2020, tutte le misure di semplificazioni previste dagli articoli 190 e 193 del codice, nella formulazione Pag. 112successiva alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 205 del 2010;
   16. all'articolo 1, dopo il comma 15, inserire il seguente: «15-bis. All'articolo 195 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è soppressa».
   17. all'articolo 1, dopo il comma 15, inserire il seguente: «15-bis. All'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole «ed assimiliati» sono soppresse;
    b) al comma 1, secondo periodo, le parole «e dei rifiuti assimiliati» sono soppresse;
    c) al comma 2, lettera c), le parole «ed assimiliati» sono soppresse;
   18. all'articolo 2, comma 1, capoverso 198-bis:
    a) si attribuisca al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti il compito di fissare i macro-obiettivi, nonché una funzione di coordinamento e supervisione nei confronti delle regioni e degli enti territoriali, anche tramite l'esercizio di poteri sostitutivi, con riferimento all'adozione dei piani regionali di cui all'articolo 199; all'adozione di misure idonee a garantire corretta chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti; nonché all'adozione di misure idonee a garantire la piena operatività degli Enti di Governo d'ambito;
    b) si attribuisca al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti la funzione di individuazione del fabbisogno di trattamento da soddisfare per il raggiungimento a livello nazionale degli obiettivi fissati dalla direttiva, e di pianificazione dei relativi investimenti, in conformità con quanto espressamente previsto dalla direttiva 851/2018/UE;
    c) sia chiarito al comma 3, lett. f), che la pianificazione di tutti i flussi di produzione di rifiuti: urbani e speciali, ivi compresi gli scarti del riciclo, e non solo quelli che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero;
   19. all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 205, inserire il seguente comma «01. Al comma 3-quater, le parole «e assimiliati» sono soppresse»;
   20. all'articolo 2, comma 4, capoverso 205-bis, comma 3, lettera a), sopprimere le parole «A partire dal 1 gennaio 2027»;
   21. all'articolo 3, comma 4, lettera b), che novella i commi 2 e 3 dell'articolo 219 del codice, capoverso comma 3, lettera a), dopo le parole «dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immesse sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro,»;
   22. all'articolo 3, dopo il comma 6, inserire un comma 6-bis, modificativo dell'articolo 221 del codice con cui specificare al comma 1 che «i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale.»;
   23. all'articolo 3, dopo il comma 6, inserire un comma 6-bis, modificativo dell'articolo 221 del codice con cui specificare al comma 5, che il recesso è efficace dal momento del riconoscimento del progetto e che perda tale efficacia solo in caso di accertamento del mancato funzionamento del sistema;
   24. all'articolo 3, comma 7, che novella l'articolo 222 del codice, capoverso comma 1, lettera a), inserire in fine, le seguenti parole «promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni di parità tra loro»;Pag. 113
   25. all'articolo 3, comma 7, integrare le modifiche dell'articolo 222 del codice, con il seguente comma «7-bis Al medesimo articolo 222, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  «6. Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può attivare azioni sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, è riconosciuto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per comprovata e documentata affidabilità e capacità, a cui è affidata la raccolta differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione, è riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva.
  7. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
  8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g
.»»;
   26. all'articolo 3, dopo il comma 7, inserire un comma, modificativo dell'articolo 224, comma 5 con cui prevedere che anche i sistemi autonomi possano stipulare l'accordo di programma con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli enti di gestione di ambito territoriale ottimale;
   27. all'articolo 7, comma 3, che modifica l'allegato E nel codice, dopo le parole «85 per cento per la carta e il cartone.» inserire le seguenti: «Il calcolo del livello rettificato, di cui all'articolo 219, comma 5-bis, è effettuato come segue:
    sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato;
    sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi ai materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la medesima quota media nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi di cui sopra costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita, costituiti da tale materiale, immessi sul mercato.

  Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali di tale quota ai fini del calcolo del corrispondente livello rettificato degli obiettivi.
  Ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio di cui al presente allegato, relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, nonché di quelli Pag. 114relativi al legno contenuto nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, possono essere prese in considerazione le quantità di imballaggi in legno riparati per il riutilizzo

   28. all'articolo 7, ai commi 7 e 8, sostituire i titoli degli allegati L-quater e L-quinquies, con i seguenti: «Allegato L-quater – elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), lettera b)» e «Allegato L-quinquies elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter lettera b)»;

  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di:
    a) rendere uniforme la definizione di produttore del prodotto prevista per la responsabilità estesa dall'articolo 178-bis e dall'articolo 183, comma 1, lettera g), con quella prevista in materia di imballaggi, includendo quest'ultima qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
    b) integrare il comma 7 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti sia effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis;
    c) integrare l'articolo 198-bis del Codice, relativo al programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), comma 3, ed in particolare:
     alla lettera c), aggiungere dopo le parole «specifiche tipologie di rifiuti», le parole: «incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi»;
     b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis. l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'Economia Circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo tenuto conto del principio di prossimità e di attività ritenute essenziali;»;
    d) individuare misure di incentivazione per i Comuni che effettuano una raccolta differenziata qualitativamente eccellente e a costi contenuti;
    e) inserire – con riguardo all'articolo 1, comma 7, numero 3 che modifica l'articolo 182-ter del codice, prevedendo che il Ministero dell'ambiente, le regioni, le province autonome nonché gli enti di governo d'ambito e i comuni promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso strumenti di pianificazione di cui ai Piani Regionali Rifiuti e la pianificazione urbana – un riferimento alla riduzione dello spreco alimentare da cui deriva la riduzione del peso del rifiuto organico all'origine, al fine di migliorare l'efficienza della raccolta e dei processi di trattamento impiantistico;
    f) prevedere, per i territori con minoranze linguistiche riconosciute, portali e piattaforme bilingue dello Stato;
    g) provvedere all'introduzione della clausola di salvaguardia finale per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano;
    h) precisare all'articolo 205-bis comma 1 del codice che la quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente al trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente»;
    i) modificare l'articolo 3 comma 7 al fine di sopprimere all'articolo 222, comma 2, del codice il riferimento alla modalità di versamento nei bilanci dei Comuni e iscrizione nel Titolo III delle Pag. 115entrate non soggette alle previsioni di cui all'allegato n. 4.2 punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
    j) inserire all'articolo 3, comma 4, che novella l'articolo 219, dopo la lettera b) la seguente lettera «b-bis) al comma 3-bis dopo le parole «ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE» è aggiunto, in fine, il seguente periodo «In ogni caso su dette borse vanno apposte diciture idonee ad indicarne la loro riutilizzabilità come strumento di raccolta differenziata della frazione organica»»;
    k) prevedere per le attività di preparazione per il riutilizzo anche l'applicazione di procedure autorizzative semplificate, conformemente ai principi della gerarchia della gestione dei rifiuti;
    l) sopprimere, all'articolo 7, comma 8, che introduce l'allegato L-quinquies nel codice, le parole «20. Attività industriali con capannoni di produzione»;
    m) precisare che, anche per le tipologie di rifiuto oggetto dei decreti ministeriali di cui all'articolo 184-ter comma 2, del codice, è possibile l'applicazione delle procedure autorizzative semplificate, e che tali decreti ministeriali stabiliscano i criteri, anche quantitativi, per la sottoposizione delle relative attività di trattamento alle procedure ordinarie o semplificate;
    n) prevedere, in caso di regimi di responsabilità estesa del produttore caratterizzati da una pluralità di sistemi di gestione, un organismo centrale di coordinamento dei sistemi di gestione per ciascuna filiera;
    o) prevedere, nella fase transitoria iniziale, un criterio semplice e chiaro di individuazione delle categorie di soggetti obbligati alle regole della tracciabilità che consentano agli operatori di avere la certezza nei rapporti e nei relativi adempimenti con tutti i soggetti coinvolti nelle fasi movimentazione dei rifiuti;
    p) integrare il comma 1 dell'articolo 182-ter, novellato dallo schema in esame al fine di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti»;
    q) aggiornare l'articolo 188 in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 188-bis al fine di definire in modo chiaro ed inequivocabile i principi di responsabilità della gestione dei rifiuti in aderenza alla direttiva 851;
    r) inserire il codice CER 20 01 99 nell'Allegato 1, punto 4.2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

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ALLEGATO 5

5-02508 Melicchio: Sull'adozione di misure di prevenzione del danno ambientale concernenti la discarica in località San Nicola a Celico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, concernenti le problematiche ambientali della discarica di rifiuti solidi urbani, di proprietà comunale, sita nel Comune di Celico, in località San Nicola, si fa presente che il Ministero dell'ambiente si è immediatamente attivato nei confronti delle Amministrazioni locali e regionali competenti al fine di acquisire informazioni.
  In riscontro alla suddetta richiesta, il Comune di Celio ha comunicato che la discarica in esame è stata autorizzata dalla Regione Calabria nel 1989 e nasce come discarica consortile a servizio dei Comuni di Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Trenta e Celico. A seguito dello stato di emergenza dei rifiuti in Calabria e del conseguente Commissariamento della Regione in materia di rifiuti, la predetta discarica è stata di fatto successivamente utilizzata da innumerevoli Comuni, in ottemperanza alle varie Ordinanze disposte dall'Ufficio del Commissario nel corso degli anni. Con le stesse Ordinanze venne anche autorizzato il sovrabbanco.
  La discarica, a seguito del raggiungimento della completa capienza, è stata definitivamente chiusa il 23 giugno del 2003. Il 21 ottobre del 2009 il Comune di Celico ha presentato il progetto di «Chiusura Post-Operativa e ripristino ambientale», approvato dalla Regione nel 2010. Il costo complessivo del progetto, pari a euro 546.879,48, è stato finanziato, per un importo pari ad euro 250.000,00 con un contributo dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti; per euro 121.524,48 con accantonamento da parte del soggetto Gestore a disposizione del Comune di Celico e per euro 175.335,00 con APQ della Regione Calabria.
  Con specifico riferimento alle attività poste in essere dall'Amministrazione comunale, ha riferito in merito all’iter operativo ed amministrativo condotto a seguito dell'intervento denominato «Chiusura e Messa in Sicurezza della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località San Nicola del Comune di Celico – adeguamento di discarica pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003». Immediatamente dopo la chiusura della procedura di messa in sicurezza, il Comune manifestò, in particolare, alla Regione Calabria la necessità di procedere all'avvio delle attività di monitoraggio finalizzate a caratterizzare l'impatto ambientale del sito e ad arginare ogni eventuale pericolo di inquinamento del territorio, segnalando, a tal fine, la necessità di realizzare ulteriori pozzi piezometrici, sia a monte che a valle del sito.
  Nelle more, il Comune diede comunque avvio alle attività di monitoraggio chiedendo all'ARPACAL, in data 23 febbraio 2016, l'esecuzione di analisi chimiche di campioni di acque sotterranee presso l'unico pozzo piezometrico utile nel sito di discarica in questione.
  Successivamente, l'ARPACAL comunicava al Comune l'esito dei campioni d'acqua prelevati presso il pozzo PZ2 in data 2 maggio 2016. L'Agenzia evidenziava, nel contempo, il superamento dei valori limite delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee, relativamente alle sostanze Manganese e Nichel. I predetti rilievi furono effettuati Pag. 117contestualmente con il laboratorio privato della Società Delvit Chimica s.r.l. i cui esiti risultarono in linea con gli esiti trasmessi dall'ARPACAL.
  Al fine di valutate la significatività dei risultati delle analisi già eseguite, l'Amministrazione comunale, in data 29 agosto 2016, comunicò alla Regione, alla Provincia e alla stessa ARPACAL, la necessità di eseguire nuove analisi di campioni di acqua sotterranea dal piezometro PZ2 situato a valle in destra idrografica del sito. Inoltre, in linea con quanto chiesto dalla Provincia di Cosenza ai sensi dell'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affidò ad un tecnico esterno la redazione di un piano di monitoraggio sito-specifico, presentato alla Regione Calabria il 21 giugno 2017.
  Inoltre, tenuto conto che, dei piezometri realizzati per il monitoraggio della ex discarica (PZ1 a monte, PZ2 e PZ3 a valle) era stato possibile investigare esclusivamente l'unico con presenza di acqua, individuato con la sigla PZ2, furono intraprese le necessarie attività finalizzate alla realizzazione di n. 3 nuovi piezometri.
  Presso i suddetti piezometri di monitoraggio è stata condotta una campagna di indagini da parte della Società Ecocontrol s.r.l. in data 12 dicembre 2017 e successivamente da parte del laboratorio DELVIT Chimica s.r.l. in data 3 gennaio 2018. Successivamente, la Regione ha prescritto l'esecuzione di un ulteriore campionamento alla presenza di ARPACAL, contestualmente alla stesura del Piano di Caratterizzazione del Sito.
  Il 3 maggio 2018, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Calabria, è stata condotta un'ulteriore campagna di indagini da parte di ARPACAL i cui esiti hanno evidenziato il superamento delle CSC per il parametro Ferro nel piezometro di monte e del parametro Manganese in un solo piezometro di valle. In data 16 agosto 2018 è stata eseguita una nuova campagna di indagini da parte di ARPACAL, in particolare per i parametri COD, BOD5, Fenoli, Calcio, Magnesio, Potassio, TOC, i cui esiti analitici sono stati acquisiti dalla seconda revisione del Piano di Caratterizzazione. Nel corso delle continue attività di monitoraggio delle acque di falda, il 20 febbraio 2019, è stato condotto un nuovo campionamento da parte del laboratorio DELVIT Chimica, i cui esiti sui nuovi campioni non hanno evidenziato superamenti delle CSC per tutti i parametri investigati.
  Conseguentemente, nell'ambito della riunione tecnica tenutasi il 24 luglio 2019, i diversi componenti del tavolo tecnico (Regione, Provincia di Cosenza, ARPACAL e Comune di Celio), preso atto dell'intermittenza dei superamenti riscontrati nel corso dei monitoraggi effettuati, hanno condiviso l'argomentazione secondo la quale i superamenti delle CSC riscontrati sono ascrivibili ad un valore ubiquitario dovuto a fenomeni naturali. Con lo scopo di approfondire tale aspetto, è stata prescritta la produzione di un'apposita Relazione tecnica da redigere in collaborazione con ARPACAL. Contestualmente, il tavolo tecnico ha ritenuto concluso il procedimento avviato dal Comune ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ritenendo le future attività rientranti nell'ambito della gestione dei monitoraggi previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2003.
  Sulla base della Relazione tecnica trasmessa dal Comune e concordata e condivisa dai tecnici dell'ARPACL, la stessa Agenzia ha evidenziato che il superamento del valore delle CSC nelle acque sotterranee per il Manganese talvolta associato a superamenti per il Ferro, si verifica frequentemente ed indipendentemente dall'azione antropica. Alla luce di tali risultanze analitiche, si è concluso dunque che la presenza di Manganese non sia attribuibile ad una contaminazione prodotta dalla discarica di San Nicola.
  Sulla base delle informazioni esposte, si rassicura, comunque, che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a tenersi informato tramite le Amministrazioni locali competenti.

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ALLEGATO 6

5-03966 Butti: Iniziative per favorire il recupero e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale monouso utilizzati durante l'emergenza sanitaria.
5-04288 Labriola: Iniziative per favorire lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale monouso utilizzati durante l'emergenza sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, preme innanzitutto evidenziare che, nell'affrontare e gestire emergenza sanitaria, tutte le Istituzioni sono state coinvolte con il massimo grado di attenzione nella definizione delle modalità e forme di intervento utili a superare il difficile momento.
  La complessa situazione emergenziale connessa al COVID 19 ha, infatti, esercitato pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza. In tale contesto è risultato, dunque, quantomai necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  Con particolare riguardo all'uso dei DPI, nel contesto dell'emergenza sanitaria nazionale, indicazioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati sono pervenute dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e dalla Commissione europea.
  Per quanto concerne le attività svolte dal Ministero dell'ambiente finalizzate a fronteggiare le varie criticità venutesi a creare a seguito della complessa situazione emergenziale, congiuntamente agli altri soggetti coinvolti si è cercato di fornire tutte le risposte e indicazioni in relazione alla gestione dei rifiuti. In particolare, in merito ai dispositivi di sicurezza individuale, rientranti ormai nell'uso quotidiano della collettività ai fini della protezione del contagio, fin dal 30 marzo, con la Circolare n. 22276, sulla base della precedente circolare emessa dall'Istituto Superiore della Sanità, sono state fornite le opportune prescrizioni per la gestione degli stessi in ambito domestico, in presenza o meno di soggetti contagiati.
  Tali indicazioni hanno consentito di gestire nell'immediato la raccolta dei suddetti dispositivi nei rifiuti indifferenziati che, ai fini di ulteriori garanzie di sicurezza, sono avviati prioritariamente all'incenerimento. Allo stato attuale tale gestione rimane la migliore percorribile.
  Alla luce delle ultime stime effettuate da ISPRA, organismo tecnico di cui istituzionalmente si avvale il Ministero dell'ambiente, relativamente ai quantitativi di rifiuti prodotti dall'intera collettività per l'utilizzo dei suddetti dispositivi (guanti monouso, mascherine, eccetera), è attualmente in fase di studio la possibilità di promuovere una raccolta separata, ancorché sperimentale, che possa, in alternativa all'attuale gestione, consentire un flusso dedicato ed evitare che tali rifiuti vengano abbandonati.Pag. 119
  Per quanto concerne la gestione dei rifiuti derivanti dall'uso dei DPI nell'ambito delle utenze non domestiche (attività economiche e produttive), in data 16 maggio ISPRA ha pubblicato un documento che fornisce indicazioni per la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti DPI usati (mascherine e guanti). In particolare, ISPRA evidenzia che la classificazione di un rifiuto è un onere del produttore che è chiamato ad individuare il pertinente codice dell'elenco europeo dei rifiuti e a valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, la sussistenza di pericolosità.
  L'attribuzione del codice è attuata applicando la procedura e i criteri stabiliti nel paragrafo «Elenco dei rifiuti» dell'allegato alla Decisione 2000/532/CE. Il criterio di individuazione del codice relativo ai rifiuti costituiti da DPI usati è quello della funzione del prodotto, tenuto conto che tale fattispecie di rifiuto non è ascrivibile ad uno specifico settore produttivo ovvero ad una specifica fonte ma può, indifferentemente, essere generato nell'ambito di un qualunque settore economico. Il documento, oltre a riportare le modalità di gestione dei DPI usati prodotti nelle utenze domestiche e dalle strutture sanitarie, fornisce indicazioni sulla classificazione degli stessi sia nel caso in cui siano prodotti dalle utenze produttive assimilate alle utenze domestiche, sia quando siano prodotti dalle utenze produttive non assimilate, con una sostanziale differenza di assegnazione del codice EER.
  Per quanto concerne, infine, l'avvio di una campagna di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei DPI, si segnala che il 30 giugno scorso è stata presentata in conferenza stampa dal Ministro Sergio Costa, a Roma nella sede del Comando generale della Guardia Costiera, la campagna di comunicazione del Ministero dell'ambiente. La stessa, svolta in collaborazione con la Guardia Costiera, Ispra, Iss, Enea e la Commissione Colao, si concentra su questi tre punti: gettare mascherine e guanti nell'indifferenziato, servirsi il più possibile di quelli riutilizzabili, non buttarli a terra per evitare gravi danni all'ambiente. La campagna istituzionale del Ministero è stata affidata al carisma di Enrico Brignano ed al potere divulgativo dei social, utili per raggiungere un pubblico vasto, soprattutto i più giovani. Inoltre, sul sito del Ministero dell'ambiente è stata creata una pagina ad hoc, «All'ambiente non servono», nella quale ci sono alcune domande e risposte sullo smaltimento corretto di guanti e mascherine e sulle modalità di uso delle mascherine riutilizzabili.