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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare. S. 1461.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1461 recante «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare»;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile, da un lato, alla materia previdenza sociale, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e, dall'altro lato, alla materia assistenza sociale, di competenza residuale; si pone pertanto l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
    in proposito, l'articolo 5 prevede che la copertura dei contributi figurativi sia riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    inoltre, l'articolo 6 prevede che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver, sia demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con la procedura prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che prevede la necessità dell'intesa in sede di Conferenza unificata; è quindi previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni si proceda al riparto tra le regioni delle relative risorse; l'articolo reca anche una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali;
    infine, l'articolo 7, nel riconoscere al caregiver, il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per l'attivazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza; risulta altresì opportuno un coinvolgimento dei servizi sociali comunali nel dare attuazione ai programmi di collocazione o ricollocazione dei caregiver,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 7, la previsione di forme di coinvolgimento dei servizi sociali comunali nell'ambito dei programmi di collocazione o ricollocazione lavorativa dei caregiver.

Pag. 214

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. S. 1441, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato del disegno di legge S. 1441, approvato dalla Camera, recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero»;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile, principalmente, alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; assumono inoltre rilievo le materie ordinamento civile e penale (con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'articolo 3) e norme generali sull'istruzione (con riferimento alle iniziative di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all'articolo 5) di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e n) della Costituzione;
    per quanto concerne la competenza concorrente in materia di tutela della salute, sulla base della giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, la sentenza n. 251 del 2016), si pone l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
    al riguardo, l'articolo 1, comma 2, prevede che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 215

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia. C. 2121, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2121, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia, fatto a Manila il 7 agosto 2017»;
   segnalata la rilevanza e l'ampia portata dell'Accordo di cui si propone la ratifica, il quale intende consolidare e rafforzare i tre pilastri della collaborazione tra le Parti, promuovendo, in particolare: la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune; la promozione della pace e della sicurezza internazionale; la cooperazione economica e commerciale; la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura; la cooperazione in materia di migrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati biometrici e di sicurezza dei documenti; la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità informatica; la cooperazione giudiziaria; la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.