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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 619 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM (2019)619);
   premesso che:
    l'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico dal 14 novembre 1997 e che la Convenzione fornisce un quadro per la cooperazione regionale nella conservazione e gestione di tonni e specie simili a tonni nell'Oceano Atlantico e negli adiacenti mari attraverso l'istituzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);
    l'ICCAT può adottare decisioni (raccomandazioni) sulla conservazione e sulla gestione della pesca sotto la sua giurisdizione, che sono vincolanti per le Parti contraenti;
    le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'Unione, devono essere recepite, con regolamento, il prima possibile nel diritto dell'Unione;
    alla 21a riunione straordinaria del 2018, l'ICCAT ha adottato la Raccomandazione 18-02, che istituisce un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo, stabilendo dunque il passaggio dal piano di ricostituzione degli stock ad uno di gestione;
    il piano di gestione dà seguito al parere del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT, che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICATT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-17 che modifica la raccomandazione 14-04);
    la proposta di regolamento stabilisce norme generali affinché l'Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo, adottato dall'ICATT, e mira a mantenere una biomassa di tonno rosso al di sopra dei livelli in grado di produrre il massimo rendimento sostenibile;
    tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
    considerato che l'audizione di membri della Commissione Pesca del Parlamento europeo ha consentito di acquisire elementi di informazione circa le modifiche che si intendono apportare al testo, anche al fine di anticipare il recepimento della raccomandazione ICCAT Pag. 19019-04 nel frattempo intervenuta e che ha modificato la citata raccomandazione 18-02;
   rilevato che:
    la proposta di regolamento prevede un piano di gestione più flessibile rispetto alle norme esistenti per il recupero, nonché un rafforzamento del sistema di controllo per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda;
    l'atto contiene disposizioni, che rappresentano un'apertura importante al segmento della piccola pesca, comparto che è stato particolarmente penalizzato nel corso degli ultimi anni, come ad esempio le previsioni di cui agli articoli 10 e 11, che disciplinano rispettivamente i piani di pesca annuali e le assegnazioni delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri attraverso l'equa ripartizione dei contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta;
    nell'ambito dell'esame al Parlamento europeo si è sviluppato un dibattito con riguardo all'articolo 11, relativamente ai criteri di attribuzione delle quote di cattura da parte degli Stati membri;
    parimenti rilevante l'aumento dal 5 per cento al 20 per cento del limite per le catture accessorie disciplinato dall'articolo 20;
    andrebbe comunque valutata l'opportunità di ulteriori modifiche volte a favorire la piccola pesca;
    evidenziata l'esigenza di introdurre dei criteri per il riparto dell'incremento annuale della quota di tonno rosso assegnata all'Italia, ai fini del contemperamento del principio della stabilità relativa, che sta alla base del riparto della quota «fissa», con quello di equità, in considerazione dell'opportunità di aumentare l'entità della quota indivisa e di valorizzare la pesca tradizionale artigianale e i metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ambientale;
    segnalata altresì la necessità di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione ed il turismo, secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che preveda elementi di premialità in favore degli operatori che presentano, singolarmente o assieme ad altri, piani di produzione, trasformazione e commercializzazione, che privilegino azioni per la creazione di detta filiera;
   osservato che:
    l'articolo 65 conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT; nell'esercizio di tale delega, la Commissione europea potrà modificare la normativa contenuta nella proposta di regolamento con riferimento a specifici aspetti elencati nel medesimo articolo 65, in tal modo, intendendo favorire una sorta di stabilizzazione del quadro normativo, senza ricorrere necessariamente allo strumento legislativo;
    i princìpi generali che regolano la materia escludono il potere della Commissione di adottare atti delegati, che modifichino elementi essenziali della normativa;
    segnalato che il Governo italiano, nella relazione trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sottolinea che la proposta appare conforme all'interesse nazionale pur suggerendo talune modifiche al testo della parte dispositiva, le quali potrebbero riguardare le misure tecniche e di gestione;
    rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di intervenire con futuri provvedimenti, anche di Pag. 191carattere normativo, affinché si possa consentire agli Stati membri l'assegnazione di contingenti settoriali a pescherecci che praticano la piccola pesca costiera, laddove si fa riferimento a pescherecci «autorizzati a catturare tonno rosso», considerato che la normativa attuale sembra non tener conto della numerosa flotta da pesca professionale artigianale esistente in Italia;
   b) ferma restando l'esigenza di disporre di strumenti e procedure per adeguare tempestivamente le regole alle mutate esigenze operative, si valuti l'opportunità di meglio perimetrare il potere di adottare atti delegati da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 65, affinché non siano modificati elementi essenziali della normativa;
   c) valuti il Governo l'opportunità di introdurre criteri per il riparto dell'incremento annuale della quota di tonno rosso assegnata all'Italia, nonché di prevedere incentivi per sistemi di pesca che impiegano attrezzi selettivi e tecniche a ridotto impatto ambientale; valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere azioni per promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso.