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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 218

ALLEGATO 1

Conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (S. 1970 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1970, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

   rilevato che:

    il provvedimento fa seguito alla delibera di proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19 adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 ottobre 2020;

    esso appare quindi riconducibile principalmente alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   il comma 2, lettera a), dell'articolo 1, modifica, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, la facoltà delle regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei DPCM; tale facoltà è ora esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia diversamente consentito dai medesimi DPCM e previa intesa con il Ministro della salute; il testo precedente dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 autorizzava invece le regioni ad adottare sia misure più «restrittive» sia misure «ampliative»;

   al riguardo, si ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 83 del 2020, che ha prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la possibilità di adozione delle misure di contrasto dell'epidemia previste sia dal decreto-legge n. 19 sia dal decreto-legge n. 33 del 2020, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha posto nel suo parere favorevole reso nella seduta del 5 agosto 2020, la condizione di chiarire il loro coordinamento posto che il testo allora vigente del decreto-legge n. 33 del 2020 consentiva l'adozione da parte delle regioni sia di misure più restrittive sia misure «ampliative» mentre l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 consentiva unicamente l'adozione di misure più restrittive;

   la condizione è stata recepita attraverso l'introduzione nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-bis che chiarisce che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano nella misura della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33;

   si tratta evidentemente di una disposizione che rimane ferma anche con riferimento al provvedimento in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 219

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (Testo unificato C. 802 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 802, C. 925, C. 1129, C. 2159, C. 2239, C. 2270 e C. 2570, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi presso la Commissione di merito, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo»;

   sottolineato come la Commissione di cui si propone l'istituzione possa costituire un utile strumento per meglio indirizzare e coordinare le politiche e gli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica;

   rilevato, per quanto concerne il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «organi dello Stato», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 220

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;

   rilevato che:

    il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);

    il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma);

    sul testo del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione dell'8 ottobre 2020, un parere favorevole; la conferenza ha inoltre raccolto la raccomandazione delle regioni di aprire un tavolo di confronto Stato-regioni al fine di esaminare la proposta delle regioni per l'accelerazione degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche e la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici;

    l'articolo 31 novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa; al riguardo, si segnala che la disposizione non prevede un termine per l'esercizio, da parte del Ministero dell'economia, della facoltà di definire con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, né, conseguentemente, è chiaro se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa, ovvero – come appare più ragionevole – debba essere disciplinata in via generale ed una volta per tutte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito ad inserire un termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 31, chiarendo che tale decreto definirà in via generale i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa.