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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2020
460.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 61

ALLEGATO

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439, primo comma, dopo le parole: acque o alimenti inserire le seguenti: destinate al consumo umano.
1. 1. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439 primo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo: Se dal fatto deriva la morte di animali domestici o selvatici la pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo.
1. 2. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439, secondo comma, sostituire le parole: Se dal fatto deriva la morte di alcuno con le seguenti: Se dal fatto deriva la morte di più persone.
1. 3. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439, aggiungere in fine i seguenti commi: Se dal fatto deriva la morte di animali domestici o selvatici la pena di cui al primo comma è aumentata.

   Ai fini dell'applicazione del presente articolo per avvelenamento si intende l'immissione in qualunque forma di sostanze tossiche nelle acque o negli alimenti, in misura idonea a causare lesioni gravi o gravissime in caso di consumo in quantità normali degli stessi.
1. 4. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439, aggiungere in fine il seguente comma: Ai fini dell'applicazione del presente articolo per avvelenamento si intende l'immissione in qualunque forma di sostanze tossiche nelle acque o negli alimenti, in misura idonea a causare lesioni gravi o gravissime in caso di consumo in quantità normali degli stessi.
1. 5. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-ter, primo comma, dopo le parole: l'operatore del settore alimentare aggiungere la seguente: , farmaceutico.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, dopo le parole: l'operatore del commercio inserire le seguenti: o il produttore.
1. 6. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-ter, primo comma, dopo la parola: alimentare aggiungere la seguente: , farmaceutico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera f), capoverso Art. 440-ter, sostituire la rubrica con la seguente: Omesso ritiro di alimenti, medicinali e acque pericolosi per la salute pubblica.
1. 7. Giuliano.

Pag. 62

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.
*1. 8. Cenni, Incerti.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.
*1. 9. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.
*1. 10. Gallinella.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.
*1. 11. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.
*1. 28. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 440-quater, sopprimere le parole: o incomplete.
*1. 25. Zanettin.

  Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

  3. La rubrica è sostituita con la seguente: «Adulterazione e contraffazione di altre cose in modo pericoloso per la salute pubblica».
1. 13. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera f) capoverso 440-quater, alla rubrica, sopprimere la parola: o.
1. 12. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera h) capoverso 445-ter, primo comma, numero 2, aggiungere in fine le seguenti parole: in tal caso, la responsabilità ricade sul produttore primario.
1. 14. Pignatone, Gallinella.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.
*1. 26. Zanettin.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.
*1. 15. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.
*1. 16. Incerti, Cenni.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.
*1. 17. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.
*1. 18. Pignatone.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, sopprimere la parola: deteriorato.
*1. 23. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pag. 63 Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 445-ter, primo comma, numero 3, dopo le parole: o contaminato, aggiungere le seguenti: anche dovuto alla presenza di materiale estraneo.
1. 19. Gallinella.

  Al comma 1, lettera l), numero 1, sostituire le parole: e 445-bis con le seguenti: 445-bis e 517-quater.
1. 20. Pignatone.

  Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 452, primo comma, numero 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 452, primo comma, numero 2 sostituire le parole: da due a sei anni, con le seguenti: da uno a quattro anni.
*1. 21. Gallinella.

  Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 452, primo comma, numero 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 452, primo comma, numero 2 sostituire le parole: da due a sei anni, con le seguenti: da uno a quattro anni.
*1. 22. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 452, primo comma, numero 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 452, primo comma, numero 2 sostituire le parole: da due a sei anni, con le seguenti: da uno a quattro anni.
*1. 24. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 452, primo comma, numero 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 452, primo comma, numero 2 sostituire le parole: da due a sei anni, con le seguenti: da uno a quattro anni.
*1. 27. Zanettin.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 473:

    1) al comma 2, dopo le parole «nazionali o esteri», sono aggiunte le seguenti: «ovvero fabbrica o adopera industrialmente beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso».;

    2) alla rubrica, le parole: «e disegni» sono sostituite dalle seguenti: «, disegni e merci usurpative»;

   0b) all'articolo 474:

    1) al comma 2, dopo le parole: «primo comma», sono inserite le seguenti: «ovvero beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso»;

    2) alla rubrica, dopo le parole: «con segni falsi», sono inserite le seguenti: «o di merci usurpative»;

   2) alla lettera c), numero 2), capoverso, sopprimere la parola: «somministra»;

Pag. 64

   3) alla lettera e):

    1) al capoverso Art. 517-sexies, sopprimere la parola «somministra»;

    2) al capoverso Art. 517-octies, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

  5. Se i fatti sono commessi nell'ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso.
2. 1. Gallinella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) All'articolo 515, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «Con riferimento ai reati di cui al primo comma e di cui all'articolo 517-sexies non è punibile chi consegni un alimento decongelato, pur non avendone dato contestuale indicazione, nei casi in cui il trattamento di congelamento abbia riguardato:

   a) gli ingredienti presenti nel prodotto finale;

   b) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

   c) gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità».
*2. 2. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) All'articolo 515, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «Con riferimento ai reati di cui al primo comma e di cui all'articolo 517-sexies non è punibile chi consegni un alimento decongelato, pur non avendone dato contestuale indicazione, nei casi in cui il trattamento di congelamento abbia riguardato:

   a) gli ingredienti presenti nel prodotto finale;

   b) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

   c) gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità».
*2. 25. Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: agro-alimentari ovunque ricorrano, inserire le seguenti: ovvero di prodotti biologici.
2. 3. Pignatone.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sopprimere la parola: somministra.
2. 4. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso: Art. 517-sexies.
2. 26. Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla parola: chiunque, premettere le seguenti: fatti salvi i prodotti di cui all'allegato I, parte XII, del regolamento UE n. 1308/2013, i prodotti di cui all'allegato II del regolamento UE n. 251/2014 ed i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento UE n. 2019/787;

   b) sostituire le parole: da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000 con le seguenti: fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.
2. 5. Pignatone, Gallinella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 517-sexies, sopprimere la parola: somministra.
2. 6. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

Pag. 65

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.
*2. 22. Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.
*2. 7. Incerti, Cenni.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.
*2. 8. Pignatone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.
*2. 9. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.
*2. 10. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies dopo le parole: qualità o quantità, inserire la seguente: sostanzialmente.
*2. 11. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies, sostituire le parole da: al fine fino a: falsi o ingannevoli con le seguenti: utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli atti ad indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.
2. 12. Perantoni.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le seguenti parole: o degli ingredienti;

   b) sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 con le seguenti: fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro;.
2. 13. Pignatone, Gallinella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.
*2. 23. Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.
*2. 14. Cenni, Incerti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.
*2. 15. Gallinella.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.
*2. 16. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-septies sopprimere le parole: o ingannevoli.
*2. 20. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, numero 1, sopprimere le seguenti parole: o degli ingredienti.
2. 17. Pignatone, Gallinella.

Pag. 66

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, sopprimere il numero 3.
*2. 24. Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, sopprimere il numero 3.
*2. 18. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, sopprimere il numero 3.
*2. 19. Pignatone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-octies, sopprimere il numero 3.
*2. 21. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

ART. 4.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 51, comma 3-bis dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-quater,»;

   b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 275, comma 3, dopo le parole: «articolo 51, commi 3-bis» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,».
4. 3. Pignatone.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 246, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se l'ispezione di cose consiste nell'attività di prelievo e campionamento, si procede sempre nelle forme dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le operazioni sono eseguite secondo le procedure e le modalità operative previste da leggi, decreti e regolamenti di settore. Delle operazioni di prelievo e campionamento è redatto verbale in forma integrale.
   2-ter. I campioni realizzati, previa consegna di un'aliquota alla parte, sono inviati a cura del personale procedente ai laboratori pubblici accreditati o, in mancanza, a laboratori privati accreditati per le successive determinazioni analitiche. Delle operazioni di trasporto e di conservazione dei campioni è redatto verbale riassuntivo.».

  Conseguentemente al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale».
4. 1. Gallinella.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 246, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Qualora, nell'ambito dell'ispezione di cose, sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel Pag. 67rispetto della normativa di settore vigente».

  Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 223, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice di procedura penale».
4. 2. Maschio, Varchi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo le parole: «e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e i comuni».
4. 01. Cunial.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato con le seguenti: Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.
*5. 3. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato con le parole: Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.
*5. 4. Incerti, Cenni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato con le parole: Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.
*5. 5. Gallinella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato con le parole: Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.
*5. 6. Zanettin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato con le parole: Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.
*5. 2. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: Qualora Pag. 68 le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato con le parole: Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano.
*5. 1. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 25-bis.3», lettera a) sostituire le parole: per il delitto di cui all'articolo con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 438 e.
5. 7. Perantoni.

ART. 6.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962. n. 283)

  1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis. – 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

   a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

   b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

   c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

   d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

   e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

   2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
   3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
   4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Pag. 69
   2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta dannoso, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.
   3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
   4. Quando il fatto, in relazione al grado di dannosità dell'alimento, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.
   5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista ridotta di due terzi.
   6. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

   a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

   b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche;

   c) si intende inadatto al consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione;

   d) quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche».

   c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 5-bis. – 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   Art. 5-ter. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   2. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;
   Art. 5-quater. – Se i fatti di cui all'articolo 5 riguardano il superamento dei limiti delle cariche microbiche stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, la punibilità è esclusa quando sono rispettati gli obblighi, le procedure e le misure precauzionali prescritte dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed Pag. 70igiene, finalizzate alla gestione del rischio alimentare.

   d) dopo l'articolo 12-bis sono inseriti i seguenti:

   «Art. 12-ter. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
   3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
   4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività pericolose.
   5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
   6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
   7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
   8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
   9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
   10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
   11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.
   12. La sospensione dei procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
   13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine Pag. 71 ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.
   14. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 13.
   15. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.
   Art. 12-quater. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
   3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.
   4. Decorsi due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare».
6. 1. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito di un'attività di impresa fino a: acque e bevande con le seguenti: in qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti.

  Conseguentemente , al medesimo capoverso «Art. 5.»:

   1. al comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute;

   2. al comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso;

   3. al comma 4, sostituire le parole: grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità con le seguenti: grado di dannosità dell'alimento;

   4. al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   «b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere al l'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche;

   b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo, non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche».
6. 2. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti, comprese acque e bevande con le seguenti: in Pag. 72qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti.
6. 3. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sopprimere le parole: somministra o.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», ai commi 1 e 2, sopprimere la parola: somministra ovunque ricorra.
6. 4. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, dopo la parola: inosservanza, aggiungere le seguenti: dolosa o gravemente colposa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 5», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: se dal fatto deriva un pericolo concreto per la salute.
6. 5. Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.
*6. 9. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.
*6. 10. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.
*6. 11. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.
*6. 12. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.
*6. 13. Cenni, Incerti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti con la seguente: dannosi.
*6. 14. Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.
**6. 8. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.
**6. 15. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.
**6. 6. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.
**6. 7. Cenni, Incerti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sopprimere le seguenti parole: , anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

Pag. 73

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

   «3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
   4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.
   5. Quando dal fatto di cui al comma 1 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista.
   6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.
   7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

   a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

   b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato».
6. 16. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.
*6. 17. Gallinella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5» comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.
*6. 18. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5» comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.
*6. 19. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5» comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.
*6. 20. Incerti, Cenni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5» comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.
*6. 21. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5» comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso.
*6. 22. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.
**6. 23. Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.
**6. 24. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.
**6. 25. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.
**6. 26. Cenni, Incerti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.
**6. 27. Maschio, Varchi.

Pag. 74

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.
**6. 28. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 4, sostituire le parole: grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità con le seguenti: grado di dannosità dell'alimento.
6. 29. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», al comma 4, sostituire le parole: grado di nocività con le seguenti: grado di dannosità.
*6. 30. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», al comma 4, sostituire le parole: grado di nocività con le seguenti: grado di dannosità.
*6. 31. Cenni, Incerti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», al comma 4, sostituire le parole: grado di nocività con le seguenti: grado di dannosità.
*6. 32. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», al comma 4, sopprimere le parole o alla sua quantità.
**6. 33. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», al comma 4, sopprimere le parole o alla sua quantità.
**6. 34. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 5, dopo le parole: si applica la pena ivi prevista aggiungere le seguenti: ridotta di due terzi.
*6. 35. Zanettin

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 5, dopo le parole: si applica la pena ivi prevista aggiungere le seguenti: ridotta di due terzi.
*6. 36. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», al comma 5, dopo le parole: si applica la pena ivi prevista aggiungere le seguenti: ridotta di due terzi.
*6. 37. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 6.
**6. 38. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 6.
**6. 39. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato;

   b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.
6. 40. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, sostituire la lettera b) con la Pag. 75seguente: b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche.
6. 41. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato.
*6. 42. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato.
*6. 43. Cenni, Incerti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b), sopprimere la parola deteriorato.
**6. 44. Incerti, Cenni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b) sopprimere la parola deteriorato.
**6. 45. Gallinella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b) sopprimere la parola deteriorato.
**6. 46. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b) sopprimere la parola deteriorato.
**6. 47. Varchi, Maschio.

  Al comma 1 , lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b) sopprimere la parola deteriorato.
**6. 48. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b), dopo le parole: o contaminato aggiungere le seguenti: anche dovuto alla presenza di materiale estraneo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):

   1) al capoverso «Art. 5-bis», comma 2, dopo le parole «si applica la sanzione amministrativa da 15.000 euro a 75.000 euro», aggiungere le seguenti: «La sanzione si applica anche quando il fatto è commesso nell'ambito; nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso»;

   2) al capoverso «Art. 5-ter», comma 3, dopo le parole «si applica la sanzione amministrativa da 15.000 euro a 75.000 euro» aggiungere le seguenti: «La sanzione si applica anche quando il fatto è commesso nell'ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso».
6. 49. Gallinella.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) si intende inadatto al Pag. 76consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo, non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche.
6. 50. Zanettin.

  All'articolo 6, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.
*6. 51. Incerti, Cenni.

  All'articolo 6, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.
*6. 52. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.
**6. 53. Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.
**6. 54. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.
**6. 55. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito di un'attività di impresa fino a: altrimenti in circolazione con le seguenti in qualunque fase di un'attività di impresa, produce, trasforma o distribuisce.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, dopo le parole non conforme alle norme vigenti inserire le seguenti ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.
6. 56. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 sostituire le parole: nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione con le seguenti: in qualunque fase di un'attività di impresa, produce, trasforma o distribuisce.
6. 57. Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, dopo le parole non conforme alle norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 5-ter, sopprimere i commi 2 e 3.
6. 58. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, dopo le parole: non conforme alle norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

Pag. 77

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
*6. 59. Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, dopo le parole: non conforme alle norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
*6. 60. Incerti, Cenni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, dopo le parole: non conforme alle norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
*6. 61. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», sopprimere il comma 3.
**6. 62. Zanettin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-ter», sopprimere il comma 3.
**6. 63. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 5-ter inserire il seguente: Art. 5-quater. – Se i fatti di cui all'articolo 5 riguardano il superamento dei limiti delle cariche microbiche stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, la punibilità è esclusa quando sono rispettati gli obblighi, le procedure e le misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare.
6. 64. Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 5-ter», aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

  1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.
*6. 65. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 5-ter», aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

  1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.
*6. 66. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 5-ter», aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

  1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo Pag. 78 la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.
*6. 68. Zanettin.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 5-ter», aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

  1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.
6. 67. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», comma 4, sostituire le parole: potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose con le seguenti: pericolo ovvero la prosecuzione di attività pericolose.
*6. 69. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», comma 4, sostituire le parole: potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose con le seguenti: pericolo ovvero la prosecuzione di attività pericolose.
*6. 70. Zanettin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un terzo, con le seguenti: un quarto.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 13 aggiungere il seguente: 13-bis. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 13.
6. 71. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.
*6. 72. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.
*6. 73. Zanettin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», comma 13, dopo le parole: è estinta aggiungere le seguenti: e il pubblico ministero richiede l'archiviazione.
6. 74. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

   «13-bis. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 13».
*6. 75. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

   «13-bis. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 13».
*6. 76. Zanettin

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma: 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle fattispecie previste dagli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies del codice penale, nonché nei confronti dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato realizzato il reato.
6. 77. Bazoli, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

Pag. 79

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-quater», comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*6. 78. Annibali, Ferri, Vitiello, Gadda, Scoma.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-quater», comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*6. 79. Gallinella, Pignatone.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-quater», comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*6.80. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-quater», comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
*6. 81. Zanettin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-quater» aggiungere, in fine, il seguente comma: 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle fattispecie previste dagli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies del codice penale, nonché nei confronti dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato realizzato il reato.
6. 82. Bazoli, Bordo, Miceli, Vazio, Zan.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti «Il SIAN è tenuto a confrontare i risultati ricevuti con i dati di produzione delle derrate alimentari di ciascuna azienda e a calcolare il consumo medio di prodotti fitosanitari per unità di prodotto per ogni azienda; tali dati di confronto sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e sono trasmessi anche all'ISPRA per successive attività di controllo e monitoraggio. Le autorità competenti in materia di controlli sono tenute ad acquisire i dati del SIAN».
6. 01. Cunial.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui siano riscontrati gravi pericoli per la salute umana, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i sindaci dei comuni hanno facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari fino al ristabilimento delle condizioni di non pericolosità».
7. 01. Cunial.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis», comma 3, dopo le parole: dei frantoi, aggiungere le seguenti: , dei sansifici e delle raffinerie,.
11. 2. Gallinella.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-ter», comma 3, premettere le seguenti parole: Fatti salvi gli oli lampanti e di sansa grezzi destinati alla raffinazione.
11. 1. Pignatone.

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ART. 12.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni relative alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano)

  1. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia agroalimentare è attribuita anche alla competenza primaria dei rispettivi Corpi forestali regionali che, previo accordo con le regioni e province autonome, provvedono all'organizzazione di campagne di monitoraggio del territorio, svolgendo altresì anche funzioni di polizia giudiziaria.
12. 01. Alberto Manca.