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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 ottobre 2020
461.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 57

ALLEGATO

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Proposte di legge C. 1323 Scagliusi, C. 855 Quartapelle Procopio e C. 1794 Brescia.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Art. 1.
(Princìpi generali)

  1. La presente legge, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, contiene disposizioni per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, la parità di trattamento di tutte le persone e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione, nel rispetto e in conformità con i principi fondamentali della Costituzione, del diritto internazionale consuetudinario, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la Commissione di cui all'articolo 2 può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, di libertà fondamentali e di contrasto alle discriminazioni non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per la loro esecuzione nell'ordinamento interno.

Art. 2.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni)

  1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché di controllare e garantire la parità di trattamento e l'operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione.
  2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede.
  3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in Italia e all'estero, o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali in organizzazioni internazionali pubbliche o private.
  4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella Pag. 58protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.
  5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità.
  6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.
  7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione. Della Commissione non possono fare parte i magistrati in servizio.
  8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.
  9. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso e per comprovato o accertato impedimento fisico o psichico, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina. Alla sostituzione dei componenti cessati si provvede con le modalità previste dal comma 4.
  10. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifici problemi di natura tecnica, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali e presso l'Unione Europea deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di parità di trattamento.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

   b) vigilare sulla parità di trattamento e sull'operatività degli strumenti di tutela, per la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali;

   c) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche Pag. 59 secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

   d) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e il rispetto dei diritti umani;

   e) formulare raccomandazioni e pareri al governo e alle Camere su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti umani, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni. Il Governo sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

   f) redigere una relazione annuale alle Camere e al governo sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani in Italia e all'estero, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

   g) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

   h) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

   i) promuovere la cultura dei diritti umani, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni promuovendo campagne di informazione e coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

   l) collaborare con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità – a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani e al contrasto alle discriminazioni, all'occorrenza avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La commissione opera, nei temi di reciproca competenza, in sinergia con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

   m) fornire assistenza e rendere pareri alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della parità di trattamento. Inoltre, promuove, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani e il contrasto alle discriminazioni nonché per il controllo della loro attuazione, anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni;

   n) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, al quale possono aderire le organizzazioni Pag. 60 di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni. Il forum è consultato almeno semestralmente.

  2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera c), la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunziata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
  4. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
  5. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera c), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi in loro possesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.
  6. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Ufficio di segreteria della Commissione)

  1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità motorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazioni alla sede della Commissione.
  2. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria, il cui organico iniziale è costituito da trenta unità, di cui un direttore, un vicedirettore, un segretario generale e ventisette impiegati. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 3, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica Pag. 61lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Il personale collocato fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, la dotazione organica, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio di segreteria nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.
  4. Al direttore, al vicedirettore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio di segreteria è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.
  5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vicedirettore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio di segreteria rispondono esclusivamente alla Commissione.
  6. L'ufficio di segreteria predispone il rendiconto della gestione finanziaria, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Il rendiconto, approvato dalla Commissione, è pubblicato nei siti internet istituzionali della Commissione medesima e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in forme idonee ad assicurarne la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.
(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni)

  1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subìto una violazione dei propri diritti umani fondamentali o atti discriminatori.
  3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui princìpi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.
  4. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro.
  5. Chiunque attesta alla Commissione notizie o circostanze false ovvero produce ad essa atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  6. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  7. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

Art. 6.
(Collaborazione con enti di ricerca, centri di studi, università e organizzazioni)

  1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di Pag. 62studio e di ricerca nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Abrogazioni e norme di coordinamento)

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono soppresse le lettere a), b) e f).

Art. 8.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.