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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2020
465.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
Pag. 30

ALLEGATO

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 1813 e abb., approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato, recante Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, adottata come testo base dalla Commissione di merito;

   preso atto che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere a carattere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento in quanto il provvedimento reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza della III Commissione;

   considerato che la proposta si connette a due distinti accordi internazionali: la Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona del 1997, ratificata dal nostro Paese con la legge 26 marzo 1999, n. 106, che ha modificato la legge 29 ottobre 1997, n. 374, vertente sulla medesima materia, e la Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo o cluster munitions, ratificata dall'Italia con la legge 14 giugno 2011, n. 95;

   apprezzate le norme di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, che vieta anche per le mine antipersona il finanziamento di imprese che, in Italia o all'estero, le producono, commercializzano o le detengono, laddove analogo divieto è già vigente per le munizioni a grappolo e submunizioni cluster;

   apprezzato, d'altra parte, il divieto di svolgere ricerca tecnologica disposto al medesimo articolo 1, comma 1, secondo periodo, per le munizioni a grappolo e submunizioni cluster, e già vigente per le mine antipersona;

   valutato positivamente il comma 2 del medesimo articolo 1 che dispone che le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività espressamente consentite dalla Convenzione di Ottawa e dalla Convenzione di Oslo, con l'effetto di permettere le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento umanitario;

   segnalato il comma 4 dell'articolo 1 che, precisando che i sopra citati divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati», richiede un coordinamento con il divieto valido erga omnes disposto dal comma 1 dello stesso articolo 1 al fine di non inficiare la coerenza del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 6;

   segnalato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce «intermediari abilitati», tra gli altri soggetti, anche le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie;

   sottolineato l'elevato valore umanitario del provvedimento che rappresenta un ulteriore passo in avanti per il nostro Paese, che già da numerosi anni si spende con crescente credibilità in ambiti di cooperazione Pag. 31 internazionale legate all'assistenza alle vittime di ordigni inesplosi e di bonifica umanitaria grazie al Fondo istituito dalla legge 7 marzo 2001, n. 58;

   evidenziata, in generale, l'esigenza di intensificare l'azione politico-diplomatica in materia di disarmo umanitario,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le norme di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 1 del provvedimento.