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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 310

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

   preso atto che la manovra economica prospettata nel disegno di legge determina un impatto negativo sul deficit (indebitamento netto) pari a 26,6 miliardi nel 2021 e circa 12 miliardi nel 2022, e un moderato impatto positivo nel 2023, di circa 3,5 miliardi, cui corrisponde, in termini di punti percentuali di PIL, un peggioramento del saldo dell'1,4 per cento nel 2021 e di oltre lo 0,6 nel 2022, e un miglioramento di quasi lo 0,2 per cento nel 2023;

   rilevato che la portata espansiva della manovra non si esaurisce nell'effetto misurabile in termini di indebitamento netto, in quanto concorrono a finanziare gli interventi previsti quota parte delle attese risorse europee del programma Next Generation EU (9,5 miliardi nel 2021, 10,4 nel 2022 e 7,2 nel 2023), appostate in bilancio in via di anticipazione, nonché le maggiori entrate connesse con la maggiore crescita economica che sarà indotta dall'azione di Governo (stimate in 12,9 miliardi nel 2022 e 20,5 nel 2023);

   rilevato in particolare che il «Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU» di cui all'articolo 184, destinato ad anticipare alle amministrazioni le risorse provenienti dall'Unione europea, a titolo sia di sovvenzioni sia di prestiti, reca una dotazione, in termini di saldo netto da finanziare, di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023 e che quota parte di queste risorse, pari a circa 27 miliardi di euro nel triennio, viene utilizzata per finanziare alcune misure previste dal disegno di legge di bilancio, in particolare in materia di decontribuzione in favore delle Regioni del Mezzogiorno (art. 27), politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra le iniziative ammissibili nell'ambito del programma React EU (art. 57), agevolazioni fiscali per gli investimenti, le spese in ricerca e sviluppo e la formazione industria 4.0 (art. 185), nonché in materia di contributi agli investimenti ad alto contenuto tecnologico (art. 186);

   valutato come la manovra prospettata appaia adeguata alla necessità di proseguire l'azione di sostegno all'economia del Paese a fronte dell'emergenza sanitaria in corso, ma più incisivi e organici interventi andranno adottati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo presenterà alle Camere ed in sede europea, finanziato con le restanti risorse del programma Next Generation EU appostate in bilancio in via di anticipazione e non utilizzate dalle misure disposte dal disegno di legge in esame (di importo pari a complessivi 94,6 miliardi nel triennio 2021-23, di cui 26,3 nel 2021, 30,9 nel 2022 e 37,4 nel 2023);

   ricordato come la Commissione europea, nel suo parere relativo al Documento programmatico di bilancio per il 2021, abbia evidenziato l'esigenza di assicurare la sostenibilità nel medio termine delle misure a supporto all'attività economica contenute nella manovra, particolarmente nel caso in cui esse non siano di carattere temporaneo e non siano corredate da specifiche misure di copertura;

   considerato che la manovra consente di perseguire l'obiettivo di estendere e rifinanziare Pag. 311 alcune misure introdotte nel corso dell'anno per mitigare in favore di imprese e lavoratori gli effetti immediati della pandemia connessi al perdurare dell'emergenza, e, al contempo, di porre in essere una pluralità di interventi per la crescita, l'occupazione, in particolare giovanile e femminile, la coesione territoriale e la sostenibilità ambientale, che si sostanziano in una serie di misure puntuali per l'espansione degli investimenti pubblici e privati, la riduzione della pressione fiscale e contributiva e l'avvio della riforma fiscale dal 2022, nonché per il rafforzamento del sistema sanitario, l'istruzione, la ricerca e la cultura e il sostegno della famiglia;

   rilevato, in particolare, con riferimento alla prima sezione del disegno di legge, che:

    l'articolo 85, recante alcune novelle all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 volte a prevedere nella Provincia autonoma di Bolzano l'istituzione di una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale potranno essere iscritti i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca i quali saranno così autorizzati all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della medesima Provincia, deve essere coordinato con la disciplina recata dalla direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, che non sembrerebbe contemplare esplicitamente la possibilità di un riconoscimento limitato ad un'area del territorio dello Stato membro;

    l'articolo 186 dispone che una parte delle risorse dell'istituendo Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU, pari a di 250 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, sia gestita da Invitalia S.p.a. (o da una società da questa interamente controllata) ai fini dell'erogazione di contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun investimento, cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento, senza un espresso riferimento all'ulteriore limite del necessario rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   valutato con favore quanto disposto dall'articolo 106, che autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa e rilevato al riguardo che è opportuno, la fine di coordinare le iniziative necessarie per lo svolgimento dei lavori della Conferenza e degli eventi nazionali e europei a essa connessi, che siano definiti criteri generali per la realizzazione e il monitoraggio delle medesime iniziative attraverso un necessario coinvolgimento del Parlamento;

   preso atto delle risultanze contabili di cui alla seconda sezione del disegno di legge, in particolare della Missione 3 (L'Italia nell'Europa e nel mondo) e del programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE);

   considerato in particolare l'aumento sia delle dotazioni relative sia all'azione Partecipazione al bilancio UE, per l'adeguamento degli stanziamenti per il contributo dell'Italia al bilancio UE in adesione a una proposta in tal senso formulata dalla Commissione europea, sia delle dotazioni relative all'azione Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale, per l'istituzione del nuovo Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU e per l'aumento degli stanziamenti al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per finanziare il cofinanziamento nazionale del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-27,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito ad esplicitare, con riferimento all'articolo 186 citato in premessa, che i contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto Pag. 312tecnologico ivi previsti siano erogati dal soggetto gestore nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, facendo espresso riferimento anche ai limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito se l'utilizzo, a copertura degli interventi previsti nella manovra, dell'effetto di retroazione derivante dalla maggiore crescita dell'economia consenta di assicurare il rispetto della raccomandazione della Commissione europea, richiamata in premessa, sull'esigenza di assicurare la sostenibilità nel medio termine delle misure a supporto all'attività economica contenute nella manovra;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Fondo di rotazione per l'attuazione del programma Next Generation EU di cui all'articolo 184, relativo all'anticipazione in bilancio delle somme che verranno in seguito assegnate all'Italia a valere sul medesimo programma, sia distinto nelle sue due componenti di prestiti e di contributi a fondo perduto, onde migliorare la trasparenza del bilancio;

   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un più dettagliato quadro informativo in merito alle previsioni di utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, con particolare riguardo all'indicazione dell'ammontare delle somme destinate a finanziare interventi già inclusi nella normativa vigente e allo sviluppo temporale degli interventi aggiuntivi che il Governo intende adottare a valere su tale programma, con distinta indicazione della relativa fonte di finanziamento, da prestito o da contributo a fondo perduto;

   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 85 citato in premessa in coerenza con la disciplina recata dalla direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 1, capoverso 1-sexies dell'articolo – che prevede che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie e che i controlli linguistici previsti dalle norme di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 siano svolti in conformità alla suddetta disposizione – e dal successivo capoverso 1-septies, a norma del quale l'iscrizione dei professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca nella ivi prevista sezione speciale dell'albo dei medici autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Pag. 313

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 1.
1. 5. Paolin, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Bianchi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 4. Marrocco, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza, sulla nazionalità o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza, sulla nazionalità o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
  2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

   a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

   b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

   c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

   d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della Pag. 314parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

   e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

   f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente dei Consiglio dei ministri sull'attività di collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

  3. Con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono assegnati i seguenti ulteriori compiti:

   a) svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea;

   b) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

   c) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

   d) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

   e) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera d);

   f) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori.

  4. L'ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
  5. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalità organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
  6. L'ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  7. Il numero dei soggetti di cui al comma 6 è determinato con il decreto di cui al comma 5, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.
  8. Gli esperti di cui al comma 6 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, Pag. 315 dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
  9. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  9-bis. L'Ufficio rende pubblica, anche mediante canali web istituzionali, l'attività svolta nonché l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate.».
1. 3. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 5-bis, comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: cittadini di uno Stato membro.
1. 8. Giglio Vigna, Maggioni, Paolin, Bazzaro, Bianchi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 5-bis, comma 2, dopo le parole: nei confronti dei lavoratori aggiungere le seguenti: cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.
1. 9. Giglio Vigna, Paolin, Maggioni, Bazzaro, Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;

   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

  «1-quater bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

   a) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

   d) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia, che prestano un'attività di lavoro a favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali con il veicolo ivi immatricolato a questa impresa, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

   e) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

   f) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

   g) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero, noleggiati Pag. 316 per un periodo non superiore a 30 giorni;

   h) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entra il quarto grado esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

   i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia;

   j) alle autovetture con targa doganale provvisoria – previste da accordi di reciprocità tra altri Stati, finalizzata unicamente all'arrivo del mezzo in Italia per i successivi adempimenti amministrativi.».
1. 1. Plangger, Emanuela Rossini, Gebhard, Schullian.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis.
(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali)

   1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata “Commissione”, con lo scopo di vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 2 della Carta costituzionale e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
   2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un immobile pubblico ad essa esclusivamente destinato. La Commissione disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato.
   3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze giuridiche, sociali, e umane in genere, in Italia e all'estero.
   4. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.
   5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina Pag. 317dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità ovvero in caso di condanna per delitto non colposo. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o accertato impedimento fisico o psichico di impedimento permanente e in caso di dimissioni. In caso di cessazione o revoca, si provvede alla sostituzione del componente. Alla sostituzione dei componenti cessati o revocati si provvede con le modalità previste dal comma 4.
   6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale o libero professionale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.
   7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione.
   8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.
   9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, previsti dalla disciplina vigente e collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle Pag. 318informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   10. Con propri regolamenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la Commissione definisce l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, la dotazione organica nei limiti stabiliti ai sensi del comma 9, le modalità di pubblicità delle spese, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria la quale è sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti.
   11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 7-ter.
(Compiti della Commissione)

   1. La Commissione ha il compito di:

   a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e su eventuali abusi perpetrati, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

   b) vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei diritti umani e relativamente al contrasto alle discriminazioni;

   c) fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni dei diritti umani nel dare seguito alle segnalazioni da essi inoltrate;

   d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

   e) fungere da punto di contatto nello svolgimento di azioni di monitoraggio e verifica in materia di protezione dei diritti umani in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali e in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La Commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'UNAR avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La Commissione coopera con le Autorità nazionali indipendenti che si occupano di tutela dei diritti umani. In accordo con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la Commissione può intervenire nelle materie di competenza;

   f) svolgere monitoraggio e analisi delle politiche di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle violazioni dei diritti umani fondamentali della persona, in particolare Pag. 319 quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

   g) formulare raccomandazioni e pareri motivati su questioni connesse al rispetto dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può formulare proposte per la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni;

   h) verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e delle norme di diritto dell'Unione europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali, nell'adempimento di specifici obblighi da essa derivanti;

   i) redigere una relazione annuale indipendente al Governo e alle Camere sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

   l) promuovere la cultura dei diritti umani e, anche in collaborazione con l'UNAR, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; a tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;

   m) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sul tema dei diritti umani al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni; il forum è consultato almeno semestralmente.

   2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.
   3. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto Pag. 320richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta.
   4. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. 2. La I Commissione.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
1. 6. Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Bianchi, Paolin.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 7. Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 10. Montaruli, Mantovani.

  Sopprimere il comma 3.
1. 11. Montaruli, Mantovani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento contributivo dei periodi lavorativi con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale)

  1. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08 ed in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.
  2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, Pag. 321comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 03. Berlinghieri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del lavoratore in part time ciclico verticale. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea cause riunite C-395/08 e C-396/08)

  Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, seconda sezione, del 10 giugno 2010, resa nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

   «4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
   4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari rispettivamente a 3,2 milioni di euro per l'anno 2020, 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, 24,3 milioni di euro per l'anno 2022, 22,6 milioni di euro per l'anno 2023, 25,0 milioni di euro per l'anno 2024, 28,6 milioni di euro per l'anno 2025, 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 32,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a decorrere dall'anno 2028 per 46,9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».
1. 01. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Invidia, Costanzo, Segneri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure integrative in materia di sicurezza del territorio, della popolazione e dei lavoratori)

  1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 7, comma 1, il punto 148 è sostituito dal seguente:

    «148) “specialista in fisica medica”: laureato in fisica o in ingegneria biomedica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche. Le attività proprie dello Specialista in Fisica Medica possono essere anche svolte, con la sola eccezione della stesura dei piani di trattamento radioterapici, da un Ingegnere che sia iscritto all'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici nella sezione Tecnologie Biomediche ai sensi del decreto 27 febbraio 2020, n. 60, e che sia Esperto di Radioprotezione di III Grado.»;

   b) all'articolo 129 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione Pag. 322dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:

    1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    2) un componente designato dal Ministero della salute;

    3) un componente designato dall'Istituto Superiore di Sanità;

    4) un componente designato dall'INAIL;

    5) un componente designato dal Ministero dell'università;

    6) due componenti designati dall'ISIN;

    7) un componente designato dal Ministero di giustizia su proposta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con abilitazione di Esperto di Radioprotezione di III grado;

   fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

   c) all'Allegato II, Sezione 1, punto 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di perito industriale e perito industriale laureato in edilizia, di ingegnere e di architetto ed iscrizione al rispettivo ordine professionale;

   b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici, tenuti da Esperti di Radioprotezione con abilitazione almeno di II grado che abbiano una comprovata esperienza almeno triennale nella bonifica da radon. Tale formazione dovrà essere aggiornata con frequenza triennale a mezzo di corsi della durata di almeno 8 ore.»;

   d) all'Allegato II, Sezione 1, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) Ai fini della misurazione della concentrazione di attività di radon in aria, l'esercente o l'occupante in caso di abitazioni provvede alla nomina di un Esperto di Radioprotezione con abilitazione almeno di II grado che coordini tutte le operazioni di misurazione stabilendo le metodiche di misura da adottare, comunque riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali, e fornisca tutte le informazioni atte allo svolgimento delle stesse, avvalendosi se del caso di un laboratorio dosimetrico, nonché fornisca tutte le indicazioni tecniche cui dovrà attenersi l'Esperto in Intervento di Risanamento da Radon incaricato e quindi attesti il buon esito dell'intervento a mezzo di apposita relazione;».
1. 02. Deiana.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Lucentini, Maggioni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In ogni caso l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo tengono conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste.
2. 2. Montaruli, Mantovani.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso «5-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: in ogni caso le autorità competenti di cui all'articolo 5 prima della trasmissione danno avviso al soggetto interessato della suddetta richiesta.
3. 1. Montaruli, Mantovani.

Pag. 323

ART. 4.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere la lettera a);

   sopprimere la lettera b);

   alla lettera c), sopprimere il punto 1);

   sopprimere la lettera d).
4. 1. Polidori, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, lettera h), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «a tempo pieno» sono inserite le seguenti: «o parziale».
4. 5. Grillo.

  Al comma 1, lettera h), sostituire il punto 2) con il seguente:

    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Al medico in formazione specialistica impegnato a tempo pieno deve essere assicurato l'inquadramento di base previsto dagli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, qualora non soggetti a diverso e superiore trattamento giuridico ed economico.
   2-ter. Alla formazione a tempo parziale non sono riferibili le preclusioni ed incompatibilità previste in caso di formazione a tempo pieno, essendo consentito ai medici che vi optano lo svolgimento di ogni altra attività professionale, purché compatibile con l'effettiva partecipazione ai periodi di formazione stabiliti.».
4. 7. Grillo.

  Al comma 1, lettera h), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) la durata, il livello e la qualità della formazione a tempo parziale non devono essere complessivamente inferiori a quella della formazione a tempo pieno.».
4. 6. Grillo.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: a tempo pieno aggiungere le seguenti: o a tempo parziale
4. 2. Grillo.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 36, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. La durata del corso di cui al comma 2, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione è stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Ai fini della riduzione della durata di cui al presente comma, il medico presenta apposita istanza corredata dall'attestazione rilasciata dagli enti interessati relativa Pag. 324 alla durata e all'effettivo svolgimento delle predette attività formative.».
4. 3. Grillo.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 36, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Il Ministero della salute rilascia il diploma di formazione specifica in medicina generale anche a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo, ma che abbia alternativamente:

   a) maturato un'esperienza professionale complessivamente equivalente a 3 anni a tempo pieno, contrattualmente conferiti nell'ambito delle tipologie di incarichi previsti nell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale;

   b) completato un'altra formazione attestata da uno o più titoli di formazione, che sanciscano conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quelle derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

   5-ter. I diplomi di formazione di cui al presente articolo vengono rilasciati al richiedente solo se abbia acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie.».
4. 4. Grillo.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 1994» sono inserite le seguenti: «nonché i medici che anche successivamente a tale data siano stati incaricati per oltre 12 mesi complessivi, nell'ambito degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale».
4. 8. Grillo.

(Inammissibile)

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
*8. 5. Giacomoni, Gelmini, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può Pag. 325adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
*8. 20. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
*8. 14. Bianchi, Maggioni, Giglio Vigna, Bazzaro, Paolin.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
*8. 1. Incerti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:

    «2-bis) al comma 7, le parole: “o un subappaltatore,” sono soppresse»;

   alla lettera b), dopo il n. 1.2), è aggiunto il seguente:

    «1.3) la lettera a) è abrogata»;

   alla lettera c), il n. 2), è sostituito dal seguente:

    «2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita Pag. 326 verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”».
**8. 7. Gelmini, Giacomoni, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:

    «2-bis) al comma 7, le parole: “o un subappaltatore,” sono soppresse»;

   alla lettera b), dopo il n. 1.2), è aggiunto il seguente:

    «1.3) la lettera a) è abrogata»;

   alla lettera c), il n. 2), è sostituito dal seguente:

    «2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”».
**8. 17. Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

   «4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

   b) l'impresa affidataria può utilizzare:

    1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

    2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

   prima del punto 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo del contratto da affidare.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.»;

   al punto 1 ), prima del punto 1.1), aggiungere il seguente:

  1.01) la lettera a) è abrogata;

   dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

    2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «al subappaltatore, al cottimista Pag. 327» sono eliminate le seguenti: «al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori»; inoltre, è eliminata la lettera a): in fine, alla lettera c), dopo le parole: «se la natura lo consente» sono aggiunte le seguenti: «previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante».

    2-ter) al comma 14, sopprimere il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: «della sicurezza» sono soppresse le seguenti: «e della manodopera»;

    2-quater) al comma 22, dopo le parole: «all'appaltatore», le parole: «scomputando dall'intero valore dell'appalto» sono sostituite con le seguenti: «indicando».
*8. 2. Incerti.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

   «4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

   b) l'impresa affidataria può utilizzare:

    1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

    2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

   prima del punto 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo del contratto da affidare.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.»;

   al punto 1 ), prima del punto 1.1), aggiungere il seguente:

  1.01) la lettera a) è abrogata;

   dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

    2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «al subappaltatore, al cottimista» sono eliminate le seguenti: «al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori»; inoltre, è eliminata la lettera a): in fine, alla lettera c), dopo le parole: «se la natura lo consente» sono aggiunte le seguenti: «previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante».

    2-ter) al comma 14, sopprimere il primo periodo; al secondo periodo, dopo Pag. 328le parole: «della sicurezza» sono soppresse le seguenti: «e della manodopera»;

    2-quater) al comma 22, dopo le parole: «all'appaltatore», le parole: «scomputando dall'intero valore dell'appalto» sono sostituite con le seguenti: «indicando».
*8. 8. Giacomoni, Gelmini, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

   «4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

   b) l'impresa affidataria può utilizzare:

    1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

    2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

   prima del punto 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo del contratto da affidare.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.»;

   al punto 1 ), prima del punto 1.1), aggiungere il seguente:

  1.01) la lettera a) è abrogata;

   dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

    2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «al subappaltatore, al cottimista» sono eliminate le seguenti: «al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori»; inoltre, è eliminata la lettera a): in fine, alla lettera c), dopo le parole: «se la natura lo consente» sono aggiunte le seguenti: «previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante».

    2-ter) al comma 14, sopprimere il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: «della sicurezza» sono soppresse le seguenti: «e della manodopera»;

    2-quater) al comma 22, dopo le parole: «all'appaltatore», le parole: «scomputando dall'intero valore dell'appalto» Pag. 329sono sostituite con le seguenti: «indicando».
*8. 21. Montaruli, Mantovani.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), prima del punto 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «Le stazioni appaltanti possono introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all'utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguire e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori. Ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti che intendano ricorrere al subappalto, indicano in sede di gara, la tipologia e la quota parte dei lavori in subappalto e l'identità dei subappaltatori».
8. 10. Labriola, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), prima del punto 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le stazioni appaltanti possono introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all'utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguire e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori.».
8. 9. Labriola, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, in sede di offerta sono indicate le eventuali parti dell'appalto che l'affidatario intende subappaltare a terzi.».
8. 11. Deiana.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

  3) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   7-bis. «Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia di cui all'articolo 84 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano nei confronti di ciascun subappaltatore indipendentemente dalle soglie stabilite dal medesimo codice qualora il valore complessivo delle prestazioni affidate in subappalto superi l'importo di 150.000 euro.».
8. 13. Deiana.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1:

   le parole: «dall'adozione» sono sostituite con le seguenti: «dalla maturazione»;

   il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento».

    2) al comma 2, le parole: «rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore Pag. 330» sono sostituite con le seguenti: «emette il certificato di pagamento»;

    3) al comma 3, le parole: «Resta fermo» sono sostituite con le seguenti: «I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano».
*8. 3. Incerti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1:

   le parole: «dall'adozione» sono sostituite con le seguenti: «dalla maturazione»;

   il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento».

    2) al comma 2, le parole: «rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore» sono sostituite con le seguenti: «emette il certificato di pagamento»;

    3) al comma 3, le parole: «Resta fermo» sono sostituite con le seguenti: «I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano».
*8. 4. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Rossello, Mazzetti, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1:

   le parole: «dall'adozione» sono sostituite con le seguenti: «dalla maturazione»;

   il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento».

    2) al comma 2, le parole: «rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore» sono sostituite con le seguenti: «emette il certificato di pagamento»;

    3) al comma 3, le parole: «Resta fermo» sono sostituite con le seguenti: «I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano».
*8. 15. Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1:

   le parole: «dall'adozione» sono sostituite con le seguenti: «dalla maturazione»;

   il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento».

    2) al comma 2, le parole: «rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore» sono sostituite con le seguenti: «emette il certificato di pagamento»;

    3) al comma 3, le parole: «Resta fermo» sono sostituite con le seguenti: «I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano».
*8. 19. Montaruli, Mantovani.

Pag. 331

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro”; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.”»;

   b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,»;

   c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
**8. 6. Gelmini, Giacomoni, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Pag. 332“Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro”; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.”»;

   b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,»;

   c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
**8. 16. Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro”; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza Pag. 333e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.”»;

   b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,»;

   c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
**8. 18. Ferro, Montaruli, Mantovani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
8. 12. Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corta di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;

   b) al comma 681, le parole: «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite Pag. 334dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere a di quelle in cui esistano concessioni preesistenti»;

   c) al comma 682, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque» e l'ultimo periodo è soppresso;

   d) al comma 683, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

   e) al comma 684, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque».
8. 01. Magi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 675 a 685 sono abrogati.
8. 02. Magi.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo le parole: «tale protezione» sono inserite le seguenti: «salvo che sussistano ragioni umanitarie oppure che una indicazione in deroga sia formulata dalla Commissione Centrale».
11. 1. Sensi, De Luca.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: in corso di validità aggiungere le seguenti: o di cui è stato comunque chiesto il rinnovo dal suo titolare che si trova in attesa della definizione del relativo procedimento,.
12. 1. Sensi, De Luca.

  Al comma 2, le parole: da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge sono sostitute dalle seguenti: fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 3. Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: permanente e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti in lungo periodo comporta la revoca o la perdita del relativo status.
12. 5. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: permanente.
12. 4. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: dieci con la parola: cinque.
12. 6. Montaruli, Mantovani.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 1, sostituire la parola: massima con la parola: minima.
13. 5. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono per ragioni personali serie di cui all'articolo 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute personali o il decesso di un Pag. 335componente del nucleo famigliare fino al primo grado.
13. 6. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

   1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime ragioni personali che gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.
   1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
13. 1. Paolin, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

   1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il regolare soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore che gli impediscono di lasciare il territorio. La proroga del visto è soggetta al pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.
   1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
13. 2. Maggioni, Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Paolin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 3, sopprimere le parole: senza la necessità di ulteriori adempimenti.
13. 3. Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Bianchi, Paolin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 3, sostituire le parole: senza la necessità di ulteriori adempimenti: con le seguenti: ove ricorrano i requisiti previsti dal presente testo unico per il regolare soggiorno in territorio nazionale.
13. 4. Bazzaro, Giglio Vigna, Maggioni, Bianchi, Paolin.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso, comma 6-bis, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
14. 1. Battilocchio, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

Pag. 336

ART. 15.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto.
15. 1. Mantovani, Montaruli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche agli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale, in materia di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e modifiche dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. All'articolo 316-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

   b) le parole da: «sovvenzioni» sino a: «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»;

   c) le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

  2. All'articolo 316-ter, comma 1, primo periodo, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

   b) le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

   c) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

  3. All'articolo 640-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

   b) le parole: «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati».

  4. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) del comma 1 è sostituta dalla seguente:

   «g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».
15. 01. Giuliano, Sarti.

(Inammissibile)

ART. 17.

  Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili con le seguenti: a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a due chili.
17. 1. Mantovani, Montaruli.

  Al comma 1, capoverso 7-bis, dopo le parole: a condizione che i beni introdotti Pag. 337siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili aggiungere le seguenti: o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile.
17. 2. Mantovani, Montaruli.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 184, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis. cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden power.».
21. 1. Mantovani, Montaruli.

ART. 22.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
*22. 1. Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
*22. 3. Trizzino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 18-bis, sostituire le parole: da euro 10.329 a euro 61.974 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 250.000.
**22. 2. Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 18-bis, sostituire le parole: da euro 10.329 a euro 61.974 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 250.000.
**22. 4. Trizzino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-ter, sostituire le parole: come osservatore, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza a del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
22. 5. La Relatrice.

ART. 23.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-quinquies, aggiungere in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
*23. 1. Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-quinquies, aggiungere in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
*23. 2. Trizzino.

Pag. 338

ART. 24.

  Al comma 1, capoverso 2-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
*24. 1. Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso 2-quinquies, aggiungere in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
*24. 2. Trizzino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate.

   b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed» sono soppresse.
*24. 01. De Lorenzo, Bella, Bologna, Carnevali, De Filippo, Galizia, Lorenzin, Misiti, Nappi, Rizzo Nervo, Pini, Rostan, Siani, Trizzino, Vacca, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

   1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;

   b) all'articolo 42, comma 1, le parole: «all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed» sono soppresse.
*24. 02. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Lucentini, Maggioni.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

  1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
24. 03. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Lucentini, Maggioni.

ART. 27.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Piena attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, in materia di Pag. 339iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione dei prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato)

  1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: «ovvero per il compimento di ricerche di mercato e o che compiono ricerche di mercato»;

   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «al compimento di ricerche di mercato» sono soppresse.

  2. All'articolo 130, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: «o per il compimento di ricerche di mercato».
27. 01. D'Ettore.

(Inammissibile)

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28. 1. La Relatrice.

  Sopprimerlo.
*28. 4. Maggioni, Giglio Vigna, Paolin, Bazzaro, Bianchi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: compresi gli sfalci e le potature con le seguenti: compresi gli sfalci, le potature e le ceppaie.
28. 5. Bazzaro, Paolin, Maggioni, Giglio Vigna, Bianchi, Loss, Binelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso f), sostituire le parole: correlati alle attività agricole o alla silvicoltura con le parole: utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura e dopo le parole: da tale biomassa aggiungere le seguenti: anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nel caso degli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
28. 6. Caretta, Montaruli, Mantovani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Piena attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa a rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio – Autorizzazione per lo stoccaggio presso le rivendite edilizie)

  1. All'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il deposito temporaneo prima della raccolta per lo stoccaggio presso le rivendite è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.».
28. 01. Mazzetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di qualità dell'aria. Procedura d'infrazione 2020/2299)

  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 1, terzo periodo, le parole: «ove individuabili, le misure Pag. 340 che non comportano costi sproporzionati necessarie» sono sostituite con le seguenti: «nel più breve tempo possibile le misure necessarie»;

   b) all'articolo 12, comma 1, le parole: «misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale» con le seguenti: «misure necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale»;

   c) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: «prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze» sono inserite le seguenti: «a tal fine, assicurando altresì l'esame congiunto degli esiti delle misure adottate ai sensi dell'art. 12, comma 1».
28. 03. Ilaria Fontana.

ART. 29.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per esclusione di talune materie prime dagli obblighi di miscelazioni combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile).

  1. Al fine di ridurre il consumo dell'olio di palma e dell'olio soia, dal gennaio 2021 sono esclusi dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

   a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

   b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.
29. 01. Vianello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche – procedura di infrazione 2011/2026).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1, 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-bis. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicono la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-bis.
   1-bis. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro Pag. 341delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

   a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

   b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

   c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

   d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

   e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

   f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

   g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'art. 25, del regio decreto n. 1775 del 1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

   1-ter. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-bis entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.»;

   b) il comma 1-quater è abrogato;

   c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)» sono inserite le seguenti: «e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti»;

   d) il comma 1-sexies è abrogato;

   e) il comma 1-septies è sostituito dal seguente:

   «1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Pag. 342di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-quinquies, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità».

  2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2024. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.
  3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-septies, del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.
  4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.
  5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, articolo 6, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW. Pag. 343
  7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. 02. Enrico Borghi, De Luca.

ART. 30.

  Sopprimerlo.
30. 2. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis Alle riunioni del CIAE partecipano, in qualità di osservatori, 2 componenti per ciascuna Camera, designati dai rispettivi Presidenti, secondo modalità stabilite dai regolamenti parlamentari».
30. 1. Battelli, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

ART. 31.

  Sopprimerlo.
31. 2. Montaruli, Mantovani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'attuazione di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, emana uno o più decreti, da adottare entro nove mesi dalla data di approvazione della presente disposizione, volti a definire i criteri e le procedure dei procedimenti istruttori propedeutici all'azione di rivalsa.
31. 1. Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

  Al comma 1, sostituire la parola: decreto con le seguenti: uno o più decreti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: il procedimento istruttorio propedeutico con le seguenti: i procedimenti istruttori propedeutici.
31. 3. La I Commissione.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e concorre con il Governo a definire la posizione nazionale».
31. 04. Bruno, Berti, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la consultazione e informazione del Parlamento prima delle riunioni dei Consiglio dell'Unione europea)

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 le parole «Su loro richiesta,» sono soppresse.
31. 05. Papiro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

Pag. 344

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti la presentazione e l'esame dei disegni di legge europea e di legge di delegazione europea)

  1. All'articolo 29, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «presenta alle Camere» sono inserite le seguenti: «congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge,».

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”, completato dall'indicazione: “Legge europea” seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: “secondo semestre”, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 3.».

   c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al presente articolo.».
31. 06. Scerra, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti la presentazione dei disegni di legge europea e di legge di delegazione europea)

  1. All'articolo 29, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo le parole: «presenta alle Camere» sono inserite le seguenti: «, congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge,».
31. 09. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti la presentazione del disegno di legge europea)

  1. All'articolo 29, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”, completato dall'indicazione: “Legge europea” seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: “secondo semestre”, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, e dopo le parole “presenta alle Camere” sono inserite le seguenti: “, congiuntamente alla Pag. 345relazione di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge,”».
31. 07. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di atti normativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea)

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 29, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la lettera a) è soppressa;

   b) il comma 3 dell'articolo 31, è sostituito dal seguente:

   «31. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle direttive contenute nella legge di delegazione europea è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.».
31. 010. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il tempestivo esame parlamentare dei disegni di legge europea e di legge di delegazione europea)

  1. All'articolo 29, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al presente articolo.».
31. 08. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche agli articoli 14 e 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti informazioni al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 14:

   a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle procedure» sono inserite le seguenti: «di pre-infrazione e»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti ufficiali e gli scambi sia formali che informali relativi agli atti elencati al comma 1 del presente articolo.»;

    2) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «, nonché Pag. 346 le informazioni o i documenti relativi a tali atti».
31. 01. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche agli articoli 14 e 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti informazioni al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14 il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti ufficiali e gli scambi sia formali che informali relativi agli atti elencati al comma 1 del presente articolo.»;

   b) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «nonché le informazioni o i documenti relativi a tali atti».
31. 02. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

ART. 32.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cinquanta unità con le seguenti: di 25 unità.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 1.102.500 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
32. 1. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

ART. 34.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32.
34. 1. Montaruli, Mantovani.