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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 23

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO» (Atto Governo N. 204).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO»;

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad emanare, entro il 2 febbraio 2021, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017 /1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO» (di seguito «Regolamento»);

    il Regolamento prevede l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO»), entrato in vigore il 20 novembre 2017, che ha sede a Lussemburgo ed è competente a indagare e a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 (cd. direttiva PIF), i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi;

   considerato che:

    l'articolo 2 dello schema di decreto prevede, al comma 3, tra i requisiti richiesti ai fini della designazione all'incarico di procuratore europeo, che gli aspiranti – alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione – non abbiano compiuto il sessantatreesimo anno d'età;

    ai sensi dell'articolo 47, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, il contratto di lavoro dell'«agente temporaneo» si risolve alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di sessantasei anni;

    l'incarico di procuratore europeo ha una durata di sei anni (eventualmente prorogabili di ulteriori tre anni), secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento;

    appare pertanto opportuno prevedere un abbassamento del limite dei sessantatré anni d'età per la designazione all'incarico di procuratore europeo, portandolo a sessanta anni, al fine di consentire al procuratore designato di portare a termine l'incarico conferitogli;

    l'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo, l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi, prevedendo il concerto con il Consiglio superiore della magistratura;

    andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione prevedendo che il Ministro della giustizia elabori una proposta da sottoporre al procuratore capo europeo in vista dell'accordo da concludersi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, Pag. 24del Regolamento e che su tale proposta sia acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura da esprimere entro un termine massimo di sette giorni, in assenza del quale il Ministro procede alla negoziazione dell'accordo;

    l'articolo 5 prevede, al comma 2, che nell'individuazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei criteri di valutazione delle dichiarazioni di disponibilità all'incarico di procuratore europeo delegato, sia accordato specifico rilievo all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, nonché alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria;

    lo stesso articolo prevede poi, ai commi 6 e 7, che, all'esito della procedura di selezione degli aspiranti all'incarico di procuratori europei delegati, il Consiglio superiore della magistratura designi con delibera motivata un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento; la delibera di designazione è comunicata al Ministero della giustizia per il successivo inoltro al procuratore capo europeo;

    andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il Consiglio superiore della magistratura individui una rosa più ampia di candidati idonei, in modo da far fronte ad eventuali necessità connesse alla rinuncia da parte dei candidati designati, alla successiva sostituzione di quelli nominati o, ancora, ad un possibile ampliamento del numero dei procuratori europei delegati, eventualmente prevedendo una «lista di riserva» di candidati idonei e il relativo periodo di validità;

    l'articolo 6, comma 4, dello schema prevede in ogni caso un obbligo a carico dello stesso procuratore europeo delegato di informare senza ritardo il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia: nell'ipotesi di avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal Regolamento; nell'ipotesi di riassegnazione del caso ad altro procuratore delegato per l'Italia per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (impossibilità di svolgere o avviare l'azione penale o omissione della osservanza delle istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo) o nel caso di adozione da parte del procuratore europeo incaricato della supervisione della decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera e), del Regolamento;

    andrebbe valutata l'opportunità di limitare la comunicazione nell'ipotesi di riassegnazione del caso ad altro procuratore delegato per l'Italia, solo in presenza del motivo di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento, e quindi solo in caso di omissione della osservanza delle istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo;

    l'articolo 7 relativo al trattamento economico e al regime contributivo dei procuratori europei delegati, nel prevedere, al comma 3, la disciplina del versamento dei contributi previdenziali a carico del Ministero della giustizia, fa riferimento al «magistrato europeo delegato»;

    andrebbe valutata l'opportunità di sostituire il riferimento improprio al «magistrato europeo delegato» con quello al «procuratore europeo delegato»;

    l'articolo 10 dello schema di decreto prevede che, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore, il Ministro della giustizia provvede ad individuare con proprio decreto, presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto, le sedi di servizio dei procuratori europei delegati, in conformità all'accordo raggiunto con il procuratore capo europeo;

    andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, con il richiamato decreto del Ministro della giustizia, è altresì determinata la pianta organica relativa alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati, al fine di chiarire che l'assegnazione di questi ultimi alle procure distrettuali non Pag. 25determina una copertura delle eventuali vacanze di organico dell'ufficio o un incremento dell'organico di magistrati ad esso destinati;

    lo stesso articolo 10 dello schema di decreto, al comma 2, stabilisce che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia sopra richiamato, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedano ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che, ai sensi del comma 4, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, assumono le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento;

    andrebbe valutata l'opportunità di una più chiara definizione, al comma 4, dei compiti del Ministero della giustizia nell'assegnazione del personale alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati, in modo da procedere ad un reclutamento su base nazionale individuando le unità in possesso delle necessarie competenze linguistiche e contenendo l'impatto sulle dotazioni dei singoli uffici;

    ai fini dell'esercizio della competenza da parte della Procura europea, l'articolo 24 del Regolamento introduce alcuni obblighi di comunicazione, stabilendo, al paragrafo 1, che le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza;

    il medesimo articolo 24, al paragrafo 2, prevede che quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato in relazione al quale l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza o qualora, in qualsiasi momento successivo all'avvio di un'indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un'indagine riguardi un reato di tale natura, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l'EPPO;

    nell'ambito dei principi e criteri di delega dettati dall'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento, la lettera q) stabilisce che, in relazione ai delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, sia prevista come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei citati poteri di avocazione;

    come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, il Governo ha ritenuto – con un'unica eccezione – che gli obblighi indicati nel menzionato criterio di delega di cui alla lettera q), in quanto già contemplati nel Regolamento, e quindi direttamente e immediatamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati membri, non necessitano di adattamento nell'ordinamento interno;

    il Governo ha in particolare ritenuto che l'articolo 24 del Regolamento identifichi chiaramente i soggetti in capo ai quali ricade l'obbligo di comunicazione e informazione nei confronti della Procura europea, sottolineando come l'unica eccezione riguardi le ipotesi di denunce provenienti da pubblici uffici e incaricati di pubblico servizio ex articolo 331 del codice di procedura penale, stante che la posizione Pag. 26 di tali soggetti, sebbene connotata in termini pubblicistici, è stata ritenuta estranea (e, comunque, di assai dubbia riconducibilità) alla nozione di «autorità competente ai sensi del diritto nazionale applicabile» cui il paragrafo 1 dell'articolo 24 fa riferimento per individuare la platea dei destinatari dell'obbligo di comunicazione;

    sulla base di tale valutazione, pertanto, attuando solo parzialmente il sopra citato criterio di delega, l'articolo 14 dello schema di decreto dispone, al comma 1, che «quando ha ad oggetto uno dei reati indicati all'articolo 9, la denuncia prevista dall'articolo 331 del codice di procedura penale è presentata o trasmessa senza ritardo al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto o, in mancanza, al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto più prossimo»;

    la disposizione dell'articolo 14 dello schema di decreto individua il campo d'applicazione dell'obbligo di trasmissione al procuratore europeo delegato ex articolo 331 del codice di procedura penale, rinviando, quindi, ai reati di cui all'articolo 9 dello schema di decreto;

    tale disposizione, intervenendo sui poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo, si riferisce non a una categoria di reati, bensì a procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, rispetto ai quali la denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale si colloca in una fase antecedente;

    andrebbe pertanto valutata l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 14 dello schema di decreto, prevedendo l'obbligo di trasmissione per tutte le denunce formalizzate da pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che hanno ad oggetto reati di competenza della Procura europea, anziché facendo riferimento ai reati di cui all'articolo 9;

    andrebbe altresì valutata l'opportunità di modificare l'articolo 14, chiarendo che l'obbligo di denuncia ex articolo 331 del codice di procedura penale va adempiuto anche nei confronti delle procure nazionali competenti per territorio, al fine di evitare il rischio che si possa realizzare una sovrapposizione investigativa senza che gli uffici, quello nazionale e quello europeo, ne siano consapevoli;

    il Regolamento prevede un sistema di competenze concorrenti tra l'EPPO e le autorità nazionali nella considerazione che, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'obiettivo della lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, a tal fine definendo le modalità di esercizio della competenza della Procura europea;

    in particolare l'articolo 25 del Regolamento, al paragrafo 1, prevede che la Procura europea, «esercita la sua competenza avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27» e che, se l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa; a tal fine, ai sensi del paragrafo 5, l'EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la sua competenza;

    con riguardo alla prima ipotesi, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell'EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, avvia un'indagine, fatti salvi alcuni casi specifici casi, individuati dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 del medesimo Regolamento;

    con riguardo alla seconda ipotesi, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, una volta che abbia ricevuto da un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro la notizia dell'avvio di un'indagine su un Pag. 27reato di sua competenza, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali;

    sulla base delle disposizioni sopra citate sembrerebbe che la distinzione tra le due diverse modalità di attivazione della Procura europea dipende dall'esistenza o meno di un'indagine a livello nazionale, poiché nel secondo caso l'EPPO non può avviare autonomamente una propria attività investigativa, ma deve prima «avocare» il fascicolo di indagine iscritto in ambito domestico;

    con riguardo alle misure volte a prevedere il coordinamento delle azioni a livello europeo e nazionale, il medesimo articolo 27, al paragrafo 2, stabilisce che, fintanto che la Procura non abbia assunto la decisione in merito al ricorso o meno al potere di avocazione, le autorità nazionali si astengono dall'adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione. Le autorità nazionali adottano comunque le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale;

    con riguardo alle disposizioni a livello nazionale, l'articolo 335 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero sia tenuto ad «iscrive[re] immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa [...]»;

    l'osservanza di tale disposizione nazionale comporta come conseguenza che la Procura europea si troverà a dover avviare le proprie indagini prevalentemente attraverso il descritto meccanismo della «avocazione»;

    il ricorso a tale meccanismo potrebbe determinare sul versante nazionale un inutile impiego di tempo e risorse da parte delle procure nazionali e degli organi di polizia giudiziaria, in tutti i casi in cui l'EPPO decidesse effettivamente di «avocare» l'indagine, mentre sul versante della Procura europea la sistematica preesistenza dell'indagine nazionale comporta la necessità di decidere entro un termine estremamente breve;

    le disposizioni contenute nel regolamento interno adottato dal Collegio dell'EPPO il 12 ottobre 2020, per il sub-procedimento attraverso il quale andranno assunte le determinazioni circa l'esercizio della competenza, prevedono una tempistica non compatibile con le situazioni in cui debbano essere compiuti atti urgenti, o sia comunque necessario procedere con urgenza;

    andrebbe pertanto valutato un coordinamento, che evitando di paralizzare l'avvio delle indagini da parte delle procure nazionali, in attesa che l'EPPO assuma la decisione di esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, individui un ragionevole punto di equilibrio tra il rispetto dovuto alle prerogative comunque spettanti alle procure nazionali nelle more dell'assunzione della decisione da parte dell'EPPO e l'esigenza di assicurare a quest'ultima un adeguato spatium deliberandi, senza dover necessariamente avocare il procedimento nazionale;

    al fine in particolare di assicurare il tempestivo compimento degli atti urgenti, andrebbe valutata l'opportunità di integrare l'articolo 14 dello schema di decreto, introducendo una soluzione normativa che, a fronte di una notitia criminis comunque ricevuta o acquisita dalla procura nazionale, rimetta a quest'ultima la valutazione circa la necessità o meno di un'attivazione immediata delle indagini, in relazione alla ricorrenza o meno di una situazione di urgenza. Nel primo caso, si potrebbe procedere all'iscrizione del procedimento secondo le regole ordinarie, dandone comunicazione alla Procura europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento, Pag. 28 al fine dell'eventuale esercizio della propria competenza attraverso il ricorso all'avocazione; nel secondo caso, si potrebbe prevedere che il pubblico ministero si limiti ad annotare – in apposito registro di nuova istituzione – gli estremi della notizia di reato, procedendo all'iscrizione di un fascicolo nazionale solo a seguito della comunicazione della decisione della Procura europea di non esercitare la sua competenza, ovvero scaduto un termine allo stato quantificato in 30 giorni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento al limite di età del sessantatreesimo anno ivi previsto con quello al sessantesimo anno;

   b) all'articolo 4, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione prevedendo che il Ministro della giustizia elabori una proposta relativamente al numero dei procuratori europei delegati, nonché alla ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi, da sottoporre al procuratore capo europeo, previo parere del Consiglio superiore della magistratura da esprimere entro un termine massimo di sette giorni, in assenza del quale il Ministro procede alla negoziazione dell'accordo;

   c) all'articolo 5, comma 6, si valuti l'opportunità di prevedere che il Consiglio superiore della magistratura individui, assicurandone la più ampia partecipazione, una lista di riserva di candidati idonei stabilendone il relativo periodo di validità;

   d) all'articolo 6, comma 4, lettera b), si valuti l'opportunità di limitare la comunicazione nel caso di riassegnazione del caso ad altro procuratore delegato per l'Italia, solo in presenza del motivo di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento, e quindi solo in caso di omissione della osservanza delle istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo;

   e) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento al «magistrato europeo delegato» con quello al «procuratore europeo delegato»;

   f) all'articolo 10 dello schema di decreto, al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che con il decreto del Ministro della giustizia ivi previsto è altresì determinata la pianta organica relativa alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati; al medesimo articolo 10, al comma 4, si valuti l'opportunità di una più chiara definizione dei compiti del Ministero della giustizia nell'assegnazione del personale alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati;

   g) all'articolo 14, comma 1, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento ai «reati indicati all'articolo 9» ivi contenuto con il riferimento ai reati in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza, ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del Regolamento;

   h) all'articolo 14, comma 2, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di chiarire che l'obbligo di denuncia ivi previsto va adempiuto anche nei confronti delle procure nazionali;

   i) all'articolo 14 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a consentire il tempestivo compimento degli atti urgenti a fronte di una notitia criminis comunque ricevuta o acquisita dalla procura nazionale, rimettendo a quest'ultima la valutazione circa la necessità o meno di un'attivazione immediata delle indagini, in relazione alla ricorrenza o meno di una situazione di urgenza.

Pag. 29

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato l'articolo aggiuntivo Rossello 29.02, presentato presso la XIV Commissione,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo aggiuntivo Rossello 29.02.

Pag. 30

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,

   esaminati gli emendamenti Montaruli 3.1, Polidori 4.1 e Mantovani 21.1, gli articoli aggiuntivi 15.02 e 15.03 della relatrice e il subemendamento De Giorgi 0.15.03.1,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti Polidori 4.1 e Mantovani 21.1, nonché sul subemendamento De Giorgi 0.15.03.1;

   e

PARERE FAVOREVOLE

   sull'emendamento Montaruli 3.1, sull'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, nonché sull'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice a condizione che sia riformulato sotto il profilo formale nei seguenti termini:

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; EU-Pilot 2018/9373).

  1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 600-quater:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;

    2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

  «Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, consapevolmente e senza giustificato motivo accede a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.»;

   b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

    «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»;

   c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies), è aggiunto il seguente:

   «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»;

   d) all'articolo 609-quater:

    1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

  «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.»;

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  2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

  «La pena è aumentata:

   a) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

   b) se il reato è commesso da più persone riunite;

   c) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

   d) se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

   e) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»;

   e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

    «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.»

   f) all'articolo 609-undecies, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

  «2. La pena è aumentata:

   a) se il reato è commesso da più persone riunite;

   b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

   c) se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

   d) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.».