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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2020
495.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 247

ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

   esaminato il disegno di legge C. 2828 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti la possibilità di incrementare ulteriormente i fondi destinati alle società sportive e ai lavoratori sportivi, penalizzati sia dalla sospensione delle attività che dalla riduzione delle sponsorizzazioni private;

   b) si valuti la possibilità di prevedere forme aggiuntive di sostegno all'editoria con particolare attenzione a quella locale fortemente penalizzata dal pesante calo degli annunci pubblicitari.

Pag. 248

ALLEGATO 2

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

TESTO BASE ADOTTATO

Abrogazione del divieto di contemporanea
iscrizione a due corsi di studio universitari

Art. 1.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea e studio)

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea o di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole e istituti superiori a ordinamento speciale, italiani ed esteri.
  2. È consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di laurea o di laurea magistrale o di master e ad un corso di dottorato ovvero ad un corso di un Istituto tecnico superiore.
  3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea presso due atenei.
  4. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
  5. Con riferimento alla possibilità di contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, si applica l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  6. L'articolo 142, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.
(Diritto allo studio)

  1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi ai sensi dell'articolo 1 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio, per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, ad esclusione del diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, che si applica a entrambe le iscrizioni.
  2. Le università redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative successive al conseguimento del titolo di laurea.

Art. 3.
(Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

  1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due università italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministero dell'istruzione per le parti di competenza, sono stabilite le modalità di implementazione del fascicolo elettronico dello studente di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché modalità di raccordo con il curriculum dello studente Pag. 249di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite SPID o documento d'identità elettronica.
  2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

Art. 4.
(Monitoraggio e valutazione di impatto della legge)

  1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione e una valutazione di impatto della legge medesima, anche sulla base dei rapporti che annualmente le istituzioni universitarie trasmettono al Ministero.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.