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CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 19 dicembre 2020
497.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 31

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE 27.14 DEL GOVERNO, 70.025, 80.035, 105.15, 115.031, 126.30, 201.056, 201.057 E 218.02 DEI RELATORI, TAB. A.12 E TAB. 2.1 DEL GOVERNO

ART. 27

  All'articolo 27, comma 5, secondo periodo, le parole: «per 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022,».

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   «5-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.»;

   all'articolo 5, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.»;

   all'articolo 40, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.»;

   all'articolo 76, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per l'attuazione del comma 1 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»;

   all'articolo 77, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per l'attuazione dei commi 1 e 2 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021.»;

   all'articolo 80, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 1, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.»;

   all'articolo 89, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

   all'articolo 184, comma 1, le parole: di 34.775 milioni di euro per l'anno 2021, di 41.305 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite con le seguenti: di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022.
27.14. Il Governo.

Pag. 32

ART. 70

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona)

  1. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.
  2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
  3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.
  4. In relazione a immobili di cui ai commi da 1 a 3, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 1 a 3.
70.025. I Relatori.

ART. 80

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disciplina dell'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, individuazione dei professionisti sanitari da impiegare nella somministrazione dei vaccini e misure di potenziamento dell'assistenza territoriale)

  1. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
  2. Il piano di cui al comma 1 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui al presente articolo, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di seguito denominato Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pag. 33
  3. Al fine di garantire una efficace attuazione del piano di cui al comma 1 sul territorio nazionale, i medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli di scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolarsi in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in linea con le necessità individuate dall'Autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute e documentate determinato ai sensi del comma 10 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.
  4. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, il Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata a laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché a infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e ad essere assunti con le modalità di cui al comma 6. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario, dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione secondo quanto previsto dal comma 6. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica rivolta ad agenzie di somministrazione, iscritte all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273 e successive modificazioni, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e alla assunzione dei predetti medici, infermieri ed assistenti sanitari.
  5. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 4 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere e assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso di certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  6. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 4, previa verifica circa il possesso dei requisiti indicati ai commi 4 e 5 e nella richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 4, selezionano ed assumono con contratti a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 Pag. 34infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari così assunti svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipula dei contratti di somministrazione a tempo determinato con le agenzie individuate in applicazione del comma 4. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del comma 4, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri ed assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione individuate ai sensi del comma 4, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 11 per la stipula di contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari.
  7. In ogni caso i rapporti di lavoro istaurati con i contratti di cui al comma 6 non danno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.
  8. Qualora il numero dei professionisti sanitari coinvolti ai sensi dei commi 3 e 6 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 su tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, e sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 11, possono ricorrere per il personale medico alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, nonché per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dal presente articolo, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
  9. La prestazione di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 di cui al presente articolo verrà effettuata presso le strutture individuate dal Commissario, sentite le regioni e le province autonome. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 saranno organizzati da parte dell'Istituto superiore di sanità appositi corsi in modalità FAD, riconosciuti anche ai fini ECM, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  10. Ai fini della determinazione del rimborso forfettario delle spese agli specializzandi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome provvedono, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 11.
  11. Per l'attuazione dei commi 8 e 10 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100.000.000 euro e di 10.000.000 euro, per un totale di 110.000.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2021 per un importo di 110.000.000 euro. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni Pag. 35legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle A) e B). L'erogazione delle risorse di cui alla tabella B) avverrà con decreto direttoriale del Ministero della salute subordinatamente all'accertata necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 8. Per l'attuazione del comma 6 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000,00 euro per i contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100,00 euro, pari al cinque per cento del costo complessivo dei medesimi contratti a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione per la selezione dei professionisti sanitari che parteciperanno alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100,00 euro e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Agli oneri complessivi derivanti dal presente articolo pari a 644.284.100,00 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 207.
  12. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il fondo di cui all'articolo 45 dell'Accordo collettivo nazionale 15 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta è complessivamente incrementato nell'anno 2021 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 pari a 35 milioni di euro si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle C) e D).
  15. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010, e tenuto conto delle recenti iniziative nei paesi dell'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentito, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.
80.035. I Relatori.

ART. 105

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità Pag. 36digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su princìpi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contributo ai gestori dell'identità digitale;

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021.
105.15. I Relatori.

ART. 115

  Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

Art. 115-bis.
(Iniziative per il Giubileo del 2025)

  1. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché due senatori e due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  2. Gli interventi e le opere di cui al comma 1, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
115.031. I Relatori.

ART. 126

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto Pag. 37idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 5-quater, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, in deroga alle disposizioni degli articoli 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 5-quinquies. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  5-quater. Per l'individuazione del personale di cui al comma 5-bis, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 35 milioni di euro per l'anno 2021.
126.30. I Relatori.

ART. 201

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente

Art. 201-bis.

  1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

   a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «al dieci per cento e al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023»;

   b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta Pag. 38 mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta»;

   d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
   3-ter. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative»;

   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3»;

   f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività».

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «è consentita» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,»;

   b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli, l'articolo 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
201.056. I Relatori.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente

Art. 201-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad Pag. 39accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023».
201.057. I Relatori.

ART. 218

  Dopo l'articolo 218, inserire il seguente:

Art. 218-bis
(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189, è ridotto di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021
218.02. I Relatori

TAB. A

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: + 3.550.000;
   2022: + 3.500.000;
   2023: + 2.000.000.

   Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: +6.500.000;

   Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

   2021: + 1.000.000;
   2022: + 1.000.000;
   2023: + 1.000.000.
Tab.A.12. Il Governo.

TAB. 2

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

   Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 11, Giurisdizione e controllo dei conti pubblici, U.d.V. 1.10:

   2021:

   CP: +1.815.490;
   CS: +1.815.490;

   Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1, Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità, U.d.V. 1.1:

   2021:

   CP: +10.000.000;
   CS: +10.000.000;

Pag. 40

   Missione 30, Giovani e sport, Programma 1, Attività ricreative e sport, U.d.V. 18.1:

   2021:

   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.

   2022:

   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.

   2023:

   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.

  Conseguentemente:

   alla Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10, Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8:

   2021:

   CP: –10.000.000;
   CS: –10.000.000;

   alla Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1:

   2021:

   CP: –3.815.490;
   CS: –3.815.490.

   2022:

   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000.

   2023:

   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000.
Tab.2.1. Il Governo.

Pag. 41

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 1 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
  3. Gli enti previdenziali di cui ai commi 1 e 2 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 1 e 2 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.
5.025. Garavaglia, Mandelli, Paolo Russo, Trancassini, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Tabacci.

Pag. 42

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1.
  3. All'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le seguenti: «, anche in caso di morte perinatale».
  4. Al comma 1250 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

   «i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio».

   5. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
   6. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4,7 milioni di euro per il 2021, 3 milioni di euro per il 2022 e 2 milioni di euro per il 2023
5.026. Del Barba, Manzo, Delrio, Pastorino, Trancassini, Garavaglia, Mandelli, Tabacci.

ART. 7

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)

   1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti Pag. 43 soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

   2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 148,1 milioni di euro per l'anno 2021

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è incrementato di 125,3 milioni di euro per l'anno 2022, 20,5 milioni di euro per l'anno 2023, 0,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.
7.029. Delrio, Manzo, Del Barba, Pastorino, Mandelli, Garavaglia, Trancassini, Tabacci.

ART. 8

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

   1-bis. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 2020» con le seguenti: «, 2020 e 2021»;
   1-ter. La nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: , disposizioni in materia di IVA e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

  Conseguentemente all'articolo 21, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   2-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
8.8. Garavaglia, Mandelli, Trancassini, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Tabacci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)

  1. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati Pag. 44agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2021.
8.031. (Nuova formulazione) Pignatone, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Giarrizzo, Rizzo, Scerra, Cancelleri, Martinciglio, Davide Aiello, Papiro, Manzo.

ART. 12

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di ,0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 22,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 32,6 milioni di euro per l'anno 2027,di 37,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 42,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 47,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 51,8 milioni di euro per l'anno 2031 e di 48,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
12.50. (Nuova formulazione) Nobili, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Bonus idrico)

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 2.
  2. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, un «bonus idrico» pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  3. Il buono di cui al comma 2 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

   a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

   b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, Pag. 45compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

  4. Il «bonus idrico» non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
12.013. (Nuova formulazione) Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica)

  1. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.
  2. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  4. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 207 di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
13.015. (Nuova formulazione) Fragomeli, Ubaldo Pagano, Gariglio, Martinciglio, Cancelleri, Chiazzese, Sut, Ungaro, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo, Pezzopane.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, Pag. 46 dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «o di città metropolitana», sono inserite le seguenti: «e dei comuni dove sono situati santuari religiosi»;

   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia», sono inserite le seguenti: «e per i comuni dove sono situati santuari religiosi».

  2. Per i comuni di cui al comma 1, diversi dai comuni capoluogo, quanto disposto dal medesimo comma 1 ha effetto per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
15.06. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per incentivare il turismo)

  1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero , l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.
  3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

   a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

   b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

   c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5,5 milioni di euro per Pag. 47l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
15.017. (Nuova formulazione) La Marca.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori delle bande musicali e della musica jazz)

  1. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.
  3. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
18.025. (Nuova formulazione) Carbonaro, Cimino, Vacca, Casa, Bella, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Nitti, Manzo, Gagnarli, Galizia, Fusacchia.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subìto perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: «3.800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «3.790 milioni di euro per l'anno 2021».
21.0158. Lollobrigida, Garavaglia, Mandelli, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Tabacci.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  1. Ai fini del sostegno e del rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo Pag. 482019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) dopo le parole: «nonché a promuovere l'innovazione» sono inserite le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  2. Gli aiuti previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
*21.08. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli.
*21.051. (Nuova formulazione) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
*21.097. (Nuova formulazione) Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo.
*21.57. (Nuova formulazione) Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Sandra Savino.

ART. 23.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 145 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 145 milioni di euro per l'anno 2021.
23.8. Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Garavaglia, Mandelli, Trancassini, Tabacci

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili e di trasparenza)

  1. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate».
24.011. (Nuova formulazione) Baldino, Manzo.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per il sostegno delle persone con disabilità)

  1. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti Pag. 49 disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021

  Conseguentemente il fondo di all'articolo 209 è ridotto di 400.000 euro per l'anno 2021
26.023. (Nuova formulazione) Noja, Del Barba, Marco Di Maio.

ART. 27.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica:

   a) agli enti pubblici economici;

   b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

   c) agli enti trasformati in società di capitali, per effetto dei processi di privatizzazione, ancorché a capitale interamente pubblico;

   d) alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per essere trasformate in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

   e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento egli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   f) ai consorzi di bonifica;

   g) ai consorzi industriali;

   h) agli enti morali;

   i) agli enti ecclesiastici.

  1-ter. Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui all'articolo 34, comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 4, inserire il seguente:

   «4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non compresi nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione delle predette risorse. Agli oneri di cui al presente comma, pari 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-ter, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2021-2027.»
27.3. (Nuova formulazione) Mancini, Segneri.

ART. 33.

  Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

  3-bis. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di Pag. 50interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 29, comma 1, lettera f), della presente legge, a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui al medesimo articolo 29.
  3-ter. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 3-bis possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
  3-quater. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 3-bis sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
33.11. Melilli, Trancassini, Garavaglia, Mandelli, Manzo, Del Barba, Pastorino, Tabacci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.
33.12. Melilli, Manzo, Del Barba, Pastorino, Trancassini, Mandelli, Garavaglia, Tabacci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 1 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 1, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il Pag. 51turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

  Conseguentemente il fondo di all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
33.9. (Nuova formulazione) Masi, Scanu, Manzo.

ART. 35.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) – 1. A decorrere dal 1° marzo 2021, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, possono richiedere di accedere alle garanzie di cui all'articolo 1, che sono concesse a titolo gratuito fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento e per un importo massimo garantito fino a cinque milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle garanzie concesse in conformità al presente comma non si applicano le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere i), l), m) e n-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.
   2. A decorrere dal 1° luglio 2021, le imprese di cui al comma 1 possono accedere alle garanzie disciplinate dall'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per una percentuale di copertura fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento».
35.28. (Nuova formulazione) Raduzzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)

  1. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefìci previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
35.067. (Nuova formulazione) Alemanno, Raduzzi, Manzo.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Ampliamento dell'operatività della finanza mutualistica e solidale)

  1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo Pag. 52 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, apporta al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 2014, le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
*42.05. (Nuova formulazione) Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo, Pezzopane.
*42.012. (Nuova formulazione) Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi, Emiliozzi, Manzo.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
45.06. (Nuova formulazione) Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Fusacchia.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

  1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i Pag. 53criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
*52.3. (Nuova formulazione) Gavino Manca.
*52.7. (Nuova formulazione) Segneri, Gabriele Lorenzoni, Frusone, Ilaria Fontana, Testamento, Ciprini, Invidia, Cominardi, Amitrano, Barzotti, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Tucci, Tripiedi, Villani, Giarrizzo, Manzo, Serritella.

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021
53.05. Gelmini, Molinari, Meloni, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Lupi, Tabacci.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)

  1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
*56.08. (Nuova formulazione) Lattanzio.
*56.09. (Nuova formulazione) Siani, Bazoli, Carnevali, Sportiello, Stumpo, Lattanzio, Annibali, Muroni, Viscomi, Serracchiani, Fragomeli, Fusacchia, Casa, Di Giorgi, Nitti, Rizzo Nervo, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Piccoli Nardelli, Pellicani, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Pezzopane, Ubaldo Pagano.

ART. 58.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

  1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute Pag. 54 un fondo, denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
58.011. (Nuova formulazione) Ianaro, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Nappi, Manzo.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

   All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «“di euro 500”» sono sostituite dalle seguenti: «“di euro 550”».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 7 milioni di euro per il 2022 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023
58.014. (Nuova formulazione) Flati, Di Lauro, Papiro, Sarli, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Bella, Manzo.

ART. 59.

  Al comma 1, sostituire le parole: «25 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
*59.4. (Nuova formulazione) De Filippo, Noja, Rostan, Del Barba, Marco Di Maio.
*59.5. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò.
*59.8. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*59.21. (Nuova formulazione) Stumpo, Pastorino.
*59.17. (Nuova formulazione) D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ianaro, Mammì, Lapia, Ruggiero, Nesci, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Nappi, Provenza, Sapia, Menga, Manzo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Care leavers)

  1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, Pag. 55al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
**59.027. (Nuova formulazione) Sportiello, Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Lapia, Mammì, Ruggiero, Amitrano, Barzotti, Invidia, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo.
**59.01. (Nuova formulazione) Emanuela Rossini

ART. 60.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della pensione di cittadinanza e di ISEE per l'accesso a prestazioni per il diritto allo studio universitario)

  1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

   «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6».

  2. All'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima».
60.011. (Nuova formulazione) Ciprini, Invidia, Manzo.

ART. 63.

  Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:

Art. 63-bis.
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

  1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e Pag. 5611.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
  2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
  3. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021.
  4. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: «18 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «28 milioni di euro».
  5. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 66.329.128 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 0;
   2022: – 10.000.000;
   2023: – 10.000.000.
63.033. Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Garavaglia, Mandelli, Trancassini, Tabacci.

ART. 66.

  All'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al secondo periodo, le parole “e a sette giorni per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021”»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 45,5 milioni di euro per l'anno 2021.
66.13. Manzo, Del Barba, Delrio, Pastorino, Garavaglia, Trancassini, Mandelli, Tabacci.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Sostegno alle madri con figli disabili)

  1. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno Pag. 57degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
66.017. (Nuova formulazione) D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ruggiero, Mammì, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Invidia, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Davide Aiello, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Villani, Manzo, Grippa.

ART. 70.

  Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona)

  1. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.
  2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
  3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.
  4. In relazione a immobili di cui ai commi da 1 a 3, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 1 a 3.
70.025. I Relatori.

ART. 79.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei termini riportati nella aggiungere le seguenti: prima colonna della. l'allegato B è sostituito dal seguente:

Pag. 58

Allegato B
(articolo 79, commi 1 e 1-bis)

Art. 79,
comma 1

Art. 79,
comma 1-bis

PIEMONTE

149.995.638

149.995.638

VALLE D'AOSTA

4.279.607

4.279.607

LOMBARDIA

338.911.921

338.911.921

BOLZANO

-

-

TRENTO

-

-

VENETO

165.817.819

165.817.819

FRIULI VENEZIA GIULIA

42.035.924

42.035.924

LIGURIA

54.597.532

54.597.532

EMILIA-ROMAGNA

151.984.333

151.984.333

TOSCANA

128.277.406

128.277.406

UMBRIA

30.356.161

30.356.161

MARCHE

52.175.686

52.175.686

LAZIO

196.972.051

196.972.051

ABRUZZO

44.568.303

44.568.303

MOLISE

10.439.754

10.439.754

CAMPANIA

189.189.504

189.189.504

PUGLIA

134.679.197

134.679.197

BASILICATA

19.025.229

19.025.229

CALABRIA

64.878.966

64.878.966

SICILIA

165.977.327

165.977.327

SARDEGNA

55.837.641

55.837.641

TOTALE

2.000.000.000

2.000.000.000

79.24. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 84.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Sostegno ai centri diurni, ai centri diurni per anziani e per persone con disabilità, ai centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, alle residenze sanitarie assistenziali e alle residenze sanitarie per disabili e flessibilizzazione dell'uso delle risorse finanziarie per fare fronte all'emergenza sanitaria)

  1. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano i livelli essenziali di assistenza, nonché i livelli occupazionali, e di incentivare la sostenibilità economica delle attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario delle comunità residenziali accreditate, delle residenze sanitarie assistenziali e delle residenze sanitarie per disabili, dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità nonché dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, a Pag. 59titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo è versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche in rate mensili, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.
*84.07. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Lattanzio, Pezzopane.
*84.09. (Nuova formulazione) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 126.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».
126.26. Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan, Garavaglia, Comaroli, Cavandoli, Patassini.

ART. 183.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti con le seguenti: con corrispondente incremento.
183.4. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

ART. 162

  All'articolo 162, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;

Pag. 60

   b) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  1-ter. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  1-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: «31 dicembre 2020» fino a: «secondo periodo del medesimo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016».
  1-quinquies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.
  1-sexies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.
  1-septies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 1-sexies, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 12,5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro.
162.49. Trancassini, Pezzopane, Mandelli, Garavaglia, Deiana, Tabacci, Del Barba, Fregolent.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

  1. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
*165.106. (Nuova formulazione) Gelmini, Aprea, Marin, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
*86.17. (Nuova formulazione) Mandelli.
*86.4. (Nuova formulazione). Rospi, Bologna, Longo.
*87.070. (Nuova formulazione). Mazzetti, Versace, Mandelli, Occhiuto.
*87.036. (Nuova formulazione). Colmellere, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli
*86.8. (Nuova formulazione). Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*165.07. (Nuova formulazione). Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi.
*87.077. (Nuova formulazione). Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
*209.18. (Nuova formulazione). Toccafondi, Anzaldi, Del Barba, Marco Di Maio.

Pag. 61

ART. 63

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
  2. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.
  3. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 1 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 2, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto 23,3 milioni di euro per Pag. 62l'anno 2022, 24,95 milioni di euro per l'anno 2023, 26,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,1 milioni di euro per l'anno 2025, 29,6 milioni di euro per l'anno 2026, 30,95 milioni di euro per l'anno 2027, 32,15 milioni di euro per l'anno 2028, 33,2 milioni di euro per l'anno 2029, e di 34,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
63.032. Fornaro, Manzo, Delrio, Del Barba, Garavaglia, Mandelli, Trancassini, Tabacci.

ART. 62.

  L'articolo 62 è sostituito dal seguente

Art. 62.
(Contratto di espansione interprofessionale)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5 a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi»;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5 Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione Pag. 63figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

   d) al comma 7, le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 87,9 milioni di euro per l'anno 2021 e il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 99,5 milioni per l'anno 2022, di 33,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,7 milioni per l'anno 2024.
62.19. Garavaglia, Trancassini, Mandelli, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Tabacci.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il fondo di all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021
21.083. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo, Paolo Russo.

ART. 71.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. A decorrere dall'anno finanziario 2021, è destinato al Fondo per la prevenzione del Pag. 64fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 milione di euro aggiuntivo per interventi a favore di soggetti a rischio di usura.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021
71.024. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri, Sarti, Salafia, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore)

  1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione e in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, paragrafo 1, lettere a) ed e), 7, paragrafo 3, 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni di cui al comma 2.
  2. Sono destinatarie delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;

   b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

  3. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
  4. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  5. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro il mese di marzo di ogni anno, sono disciplinati modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 4.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
71.06. (Nuova formulazione) Madia, Muroni, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani, Sensi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Rifinanziamento del progetto Filippide)

  1. All'articolo 1, comma 333, della legge l 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: Pag. 65«per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e a 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
71.059. (Nuova formulazione) Pastorino, Stumpo

ART. 72

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
72.022. (Nuova formulazione) Massimo Enrico Baroni, Sportiello, Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Ruggiero, Manzo, Grippa, Zanichelli, Sarli.

ART. 77.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)

  1. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata «AIFA», è incrementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria.
  2. L'AIFA è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 2 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. Pag. 66
  4. A decorrere dal 1° luglio 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  5. Per l'attuazione del comma 2, è autorizzata la spesa di 1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  6. All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al comma 3, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  7. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base e 3 unità di categoria C posizione economica base. Il bando può prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale non di ruolo di qualifica non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, nonché un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l'ente con contratti di somministrazione e lavoro.
  8. Per l'attuazione del comma 7, è autorizzata la spesa di 142.550 euro per l'anno 2021 e di 570.197 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.355.692;
   2022: – 2.996.482;
   2023: – 2.996.482.
77.019. (Nuova formulazione) Pastorino, Stumpo, Carnevali.

ART. 80.

  Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)

  1. Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare Pag. 67 alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui al presente comma da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione dell'infertilità e della sterilità e la donazione di cellule riproduttive.
  2. Con decreto del Ministero della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
80.019. (Nuova formulazione) Mammì, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Ianaro, Lorefice, Manzo, Sarli.

ART. 81.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifica al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

  1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

   «Art. 10-bis. – (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) – 1. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.
   2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.
   3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
   4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
81.01. (Nuova formulazione) Prestipino, Carnevali.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

  1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo, con la dotazione di euro 20 milioni annui, destinato, Pag. 68 nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*81.026. (Nuova formulazione) Sportiello, Lapia, Lorefice, D'Arrando, Mammì, Ianaro, Ruggiero, Manzo.
*81.03. (Nuova formulazione) De Filippo, Del Barba, Lorenzin, Boschi.

ART. 85.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi)

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
85.020. (Nuova formulazione) Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Manzo, Zanichelli, Sarli.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10)

  1. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e della simulazione sui cadaveri.
  3. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del comma 1 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
85.021. (Nuova formulazione) Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Manzo, Sarli.

ART. 86.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza Pag. 69 sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
86.14. (Nuova formulazione) Carbonaro, Vacca, Casa, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Serritella.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Piano nazionale di ricerca. Interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini e degli adolescenti a rischio)

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
  2. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021
86.011. (Nuova formulazione) Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Fusacchia, Lattanzio.

ART. 89.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuori sede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca Pag. 70è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2021
89.016. (Nuova formulazione) Iovino, Vacca, D'Uva, Giovanni Russo, Giordano, Di Lauro, Frusone, Giarrizzo, Perconti, Cimino, Terzoni, De Carlo, Elisa Tripodi, Davide Aiello, Corda, Serritella, Scutellà, Dori, Misiti, Del Monaco, Berti, Tuzi, Zolezzi, Cancelleri, Amitrano, Casa, Fioramonti, Manzo, Grippa, Palmisano, Ehm, Papiro, Grande, Fusacchia, Ungaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata e per l'orientamento professionale dei giovani verso la pubblica amministrazione)

  1. Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre università statali, rispettivamente, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240.000 euro per l'anno 2021.
  4 Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.
  5. I progetti di studio e di ricerca di cui al comma 4, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali.
  6. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione Pag. 71 delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 540.000 euro per l'anno 2021.
89.012. (Nuova formulazione) D'Uva, Vacca, Davide Aiello, Cimino, Casa, Manzo, Zanichelli, Maglione.

ART. 90.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Master di secondo livello in medicina clinica termale)

  1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
90.15. (Nuova formulazione) Lorenzin, Rossi.

ART. 92.

  Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Giochi del Mediterraneo di Taranto)

  1. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
92.06. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Lattanzio.

ART. 94.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge, è incrementato di 400.000 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 400.000 euro per l'anno 2021.
*94.04. (Nuova formulazione) Ungaro, Del Barba, Longo, Marco Di Maio, Ciampi, Prestipino, Fusacchia.
*94.05. (Nuova formulazione) Calabria.
*94.03. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
*94.06. (Nuova formulazione) Gelmini, Sisto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 72

ART. 96.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning).

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021
96.54. (Nuova formulazione) Testamento, Cimino, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Tuzi, Manzo, Zanichelli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
96.64. (Nuova formulazione) Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e dagli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021
96.88. (Nuova formulazione) Pastorino.

ART. 113.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per il 2021.
113.01. (Nuova formulazione) Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Zanichelli.

ART. 126

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti Pag. 73 e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.
126.17. (Nuova formulazione) Chiazzese, Vianello, Ruggiero, Cimino, Cancelleri, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Scanu, Masi, Marzana, Sut, Nappi, Zanichelli, Manzo, Papiro, Fioramonti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.».
  5-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
126.20. (Nuova formulazione) Ficara, Luciano Cantone, Scagliusi, Marino, Grippa, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

ART. 134.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «aree marine protette» aggiungere le seguenti: «e Pag. 74dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente:

   «ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».

  4-ter. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2021
134.15. (Nuova formulazione) Vianello, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

ART. 135.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
135.20. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Deiana, Muroni, Fregolent, Rotta, Lorenzin, Buratti, Morgoni, Pellicani.

ART. 137.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Fondo per il recupero della fauna selvatica)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo Pag. 75territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per il 2021.
137.05. (Nuova formulazione) Deiana, Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Gagnarli, Galizia, Muroni.

ART. 143.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo di investimento per la costruzione di rifugi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 1 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
143.019. (Nuova formulazione) Torto, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Flati, Manzo, Di Lauro

ART. 145.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
145.1. (Nuova formulazione) De Luca, Bartolozzi.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  2-bis. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter Pag. 76del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,».

  2-quater. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
149.10. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini, Pezzopane.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
154.3. (Nuova formulazione) Lacarra, Maglione.

ART. 193

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Modifiche dell'articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;

   b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti».

  2. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
193.06. (Nuova formulazione) Marattin, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Pag. 77convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  8-ter. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 8-bis sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.
  8-quater. Il fondo di cui al comma 8-bis è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021
218.3. (Nuova formulazione) Baldino, Corneli, Manzo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo il fondo per il rifinanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2021
89.23. (Nuova formulazione) Toccafondi, Garavaglia, Trancassini, Lucaselli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Risorse per l'approvvigionamento idrico e l'attrazione degli investimenti nelle isole minori)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e la conseguente assegnazione al dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
136.010. (Nuova formulazione) Navarra, Siracusano, Deiana.

Pag. 78

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e aiuto pubblico allo sviluppo)

  1. Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonché la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Al fine di assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000.
114.06. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Gribaudo, Boldrini, Fusacchia, Fassino, La Marca, Schirò, Carnevali, Bruno Bossio, Andrea Romano, Frate, De Lorenzo, Gagnarli, Pezzopane, Martinciglio, Cancelleri, Cenni, Bonomo, Ascari, Muroni, Giordano, Elisa Tripodi, Casa, Bologna, Sarli, Lattanzio, Ehm, Suriano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

  1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.
  2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

   b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

  3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli Pag. 79 articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
28.01. (Nuova formulazione) De Luca, Ubaldo Pagano, Scerra, Garavaglia, Trancassini, Mandelli, Tabacci, Del Barba, Manzo.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

  1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
48.05. (Nuova formulazione) Pastorino, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Villani.

  Sostituire l'articolo 81 con il seguente:

Art. 81-bis.
(Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica)

  1. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
  3. L'attuazione di quanto previsto dal comma 1, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 2 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Pag. 80Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
81.2. (Nuova formulazione) Lorenzin, Carnevali, Ianaro.

ART. 190.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1° luglio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 96,1 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,8 milioni di euro per l'anno 2024

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 26,3 milioni di euro per l'anno 2022
190.18. Del Barba, Prestigiacomo, Garavaglia, Trancassini, Ubaldo Pagano, Pastorino, Tabacci

ART. 71.

  Dopo l'articolo 71, è inserito il seguente:

Art. 71-bis.
(Indennità di continuità reddituale e operativa)

  1. Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 2. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 12, ai soggetti di cui al comma 2 che presentano i seguenti requisiti:

   a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

   b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

   c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

   d) aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

   e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

   f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

  4. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica Pag. 81all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
  5. I requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.
  6. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
  7. L'importo di cui al comma 6 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
  8. I limiti di importo di cui al comma 7 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
  9. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
  10. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
  11. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  12. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  13. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 12 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
  14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 1 a 13 al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
  15. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dai commi da 1 a 14 e dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 82

  Conseguentemente:

   a) Il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 60,7 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) Il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 0,2 milioni per l'anno 2023 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2024.
71.063. Trancassini, Gelmini, Garavaglia, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Tabacci.

  Dopo l'articolo 71, è inserito il seguente:

Art. 71-bis.
(Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

  1. Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.
  2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
71.064. Manzo, Pastorino, Delrio, Del Barba, Garavaglia, Mandelli, Trancassini, Tabacci.

ART. 74.

  Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del SSN)

  1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021.

Pag. 83

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022
74.026. Delrio, Manzo, Del Barba, Pastorino, Garavaglia, Trancassini, Mandelli, Tabacci.

ART. 81.

  Dopo l'articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)

  1. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
  2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  3. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 336 milioni di euro per l'anno 2021
81.044. Davide Crippa, Del Barba, Delrio, Pastorino, Trancassini, Mandelli, Garavaglia, Tabacci.

ART. 100.

  Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione per l'anno 2021 dalla prima rata dell'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

   a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Pag. 84

   c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

   d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
  3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.
  4. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di viaggio e i tour operator» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
  5. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «le imprese turistico-ricettive,» e dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
  6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 505,15 milioni di euro per l'anno 2021.
100.0103. Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Trancassini, Mandelli, Garavaglia, Tabacci, Spena.

ART. 119.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis
(Proroga e modifiche all'incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 e all'imposta sull'acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di CO2)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo»;

   b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente:

   «1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

Pag. 85

CO2 g/km

Imposta (euro)

   191-210

1.100

   211-240

1.600

   241-290

2.000

   Superiore a 290

2.500

   »;

   d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma 1042» , ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 e 1042-bis»;

   e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente:

   «1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 (g/km)

Contributo (euro)

  0-20

2.000

  21-60

2.000

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

   CO2 (g/km)

Contributo (euro)

  0-20

1.000

  21-60

1.000

  3. I contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 14.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
  5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di Pag. 86ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  6. I contributi di cui al comma 2 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 2 e 4 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.
  7. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra
(tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione
alternativa

Altre tipologie
di alimentazione

  0-1,999

   Con rottamazione

  4.000

  2.000

  1.200

   Senza rottamazione

  3.200

  1.200

  800

  2-3,299

   Con rottamazione

  5.600

  2.800

  2.000

   Senza rottamazione

  4.800

  2.000

  1.200

  3,3-3,5

   Con rottamazione

  8.000

  4.400

  3.200

   Senza rottamazione

  6.400

  2.800

  2.000

  8. Ai fini dell'attuazione dei commi 2, 4 e 7 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
  9. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 2, 4 e 7 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 2;

   b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 4;

   c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 7, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 420 milioni di euro per l'anno 2021.
119.039. Delrio, Del Barba, Davide Crippa, Pastorino, Mandelli, Trancassini, Garavaglia, Tabacci.

Pag. 87

ART. 126.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019-2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
126.29. Tabacci, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Garavaglia, Mandelli, Trancassini, Enrico Borghi.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 54, comma 2, della presente legge, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione:

   a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

   b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

  3. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma 2, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

   a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o Pag. 88altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

  4. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subìto e determinato ai sensi del comma 3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 2, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 2.
  5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
  6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  7. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera a) che ne facciano richiesta, nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera b) che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 2, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 500 milioni di euro.
128.06. Delrio, Manzo, Del Barba, Pastorino, Garavaglia, Mandelli, Trancassini, Tabacci.

ART. 133.

  Dopo l'articolo 133, è inserito il seguente:

Art. 133-bis.
(Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
133.043. Pastorino, Manzo, Delrio, Del Barba, Mandelli, Garavaglia, Trancassini, Tabacci.

ART. 199.

  Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

Art. 199-bis.
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari e Pag. 89contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 11,6 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Al secondo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 32,7 milioni di euro per l'anno 2021.
199.012. Trancassini, Garavaglia, Mandelli, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Tabacci.

ART. 201.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Proroga della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è incrementato di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 113,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e Pag. 90ridotto di 37 milioni di euro annui dal 2024 al 2029.
201.055. Del Barba, Manzo, Delrio, Pastorino, Garavaglia, Mandelli, Trancassini, Tabacci.

ART. 80.

  Dopo l'articolo 80, è aggiunto il seguente:

Art. 80-bis.
(Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici)

  1. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, o del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altra normativa dell'Unione applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.
  2. In deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022..
80.034. (Nuova formulazione) Mandelli, Trancassini, Garavaglia, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Tabacci.

ART. 105.

  Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su princìpi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contributo ai gestori dell'identità digitale;

Pag. 91

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021.
105.15. I Relatori.

ART. 115.

  Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

Art. 115-bis.
(Iniziative per il Giubileo del 2025)

  1. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché due senatori e due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  2. Gli interventi e le opere di cui al comma 1, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000
   2022: – 1.000.000
115.031. I Relatori.

ART. 126.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 5-quater, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, in deroga alle disposizioni degli articoli 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo Pag. 92dell'importo di cui al comma 5-quinquies. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  5-quater. Per l'individuazione del personale di cui al comma 5-bis, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 35 milioni di euro per l'anno 2021.
126.30. I Relatori.

ART. 201.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

  1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

   a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «al dieci per cento e al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023»;

   b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta»;

   d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
   3-ter. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative»;

   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e Pag. 93documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3»;

   f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività».

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «è consentita» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,»;

   b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli, l'articolo 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
201.056. I Relatori.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023».
201.057. I Relatori.

ART. 218.

  Dopo l'articolo 218, inserire il seguente:

Art. 218-bis.
(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)

  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  5. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, Pag. 94n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
  6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189, è ridotto di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021.
218.02. I Relatori.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione)

  1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
17.06. (Nuova formulazione) Carfagna, Paolo Russo.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti)

  1. Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

   b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

   c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, Pag. 95nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
18.042. (Nuova formulazione) Spena, Occhiuto.

ART. 21.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023.
21.63. (Nuova formulazione) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Mandelli, Sandra Savino.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure a sostegno dell'industria tessile)

  1. Per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, Pag. 96 di ricerca e sviluppo nel settore tessile, è attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
26.042. (Nuova formulazione) Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Investimenti dell'INAIL per la costruzione di edifici scolastici)

  1. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale.
  3. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022. 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
34.036. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

ART. 53.

  L'articolo 53 è sostituito dal seguente:

Art. 53.
(Sistema duale)

  1. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
*53.2. (Nuova formulazione) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.

Pag. 97

*53.3. (Nuova formulazione) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

ART. 61.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica)

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
  2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2021.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 1, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
61.025. (Nuova formulazione) Versace, Mandelli, Dall'Osso, Bagnasco, D'Attis.

ART. 67.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021.
*67.15. (Nuova formulazione) Paolo Russo.
*67.1. (Nuova formulazione) De Maria.
*67.11. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Del Barba.
*67.13. (Nuova formulazione) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*67.17. (Nuova formulazione) Stumpo, Tabacci.

ART. 77.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo tutela vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce Pag. 98limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
77.022. (Nuova formulazione) Paolo Russo.

ART. 80.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

  1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. II comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

   «402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

   a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;

   b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

   c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità».

  3. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
80.08. (Nuova formulazione) Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 99

ART. 83.

  Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

Art. 83-bis.
(Istituzione del fondo per la capacità operativa della Sanità militare)

  1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presìdi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*177.020. (Nuova formulazione) Perego Di Cremnago.
*177.04. (Nuova formulazione) Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, De Menech, Losacco, Lotti, Miceli.
*177.08. (Nuova formulazione) Occhionero, Portas, D'Alessandro, Del Barba, Marco Di Maio, Perego Di Cremnago.
*177.025. (Nuova formulazione) Giovanni Russo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini.

ART. 89.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  4-bis. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto fra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
89.34. (Nuova formulazione) Cattaneo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Scuola europea di industrial engineering and management)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, Pag. 100n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
89.018. (Nuova formulazione) D'Attis, Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

  1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 7 milioni di euro per il 2021.
89.022. (Nuova formulazione) Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

ART. 92.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale, determinato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per il 2021.
92.20. (Nuova formulazione) Versace, Marin.

ART. 94.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)

  1. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.

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  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
94.07. (Nuova formulazione) Prestigiacomo.

ART. 96.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO)

  1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
96.043. (Nuova formulazione) Paolo Russo.

ART. 100.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Promozione turistica del territorio mediante manifestazioni sportive)

  1. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e di Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.
  2. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
100.073. (Nuova formulazione) Pella, Rosso, Sozzani, Zangrillo.

ART. 133.

  Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Ristoro a favore delle città portuali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che Pag. 102hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia da COVID-19.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
133.033. (Nuova formulazione) Siracusano, Spena, Prestigiacomo, Bartolozzi.

ART. 159.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila e altre disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, è istituito, nella città dell'Aquila, il Centro di formazione territoriale dell'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Il Centro di formazione territoriale dell'Aquila concorre, insieme con le altre strutture formative, all'attuazione delle politiche di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale del medesimo Corpo.
  3. Con apposita convenzione, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del comune dell'Aquila, tenendo conto anche del carattere residenziale della struttura formativa medesima.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  5. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» sono sostituite dalle seguenti: «in fase di prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c)».
  6. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco», sono aggiunte le seguenti: «e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale».

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  7. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
159.04. (Nuova formulazione) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:

  15-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
185.79. (Nuova formulazione) D'Attis.

ART. 190.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente;

Art. 190-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)

  1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
  2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
  3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

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  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
190.014. Mandelli, Garavaglia, Trancassini, Manzo, Ubaldo Pagano, Pastorino, Del Barba, Tabacci.

ART. 120.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –4.000.000;
   2022: –5.000.000;
   2023: –6.000.000.
120.21. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Siracusano.