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CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 20 dicembre 2020
498.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 40

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Kit digitalizzazione)

  1. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
105.022. (Nuova formulazione) Gelmini, Trancassini, Garavaglia, Manzo, Del Barba, Pastorino, Delrio, Tabacci.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disciplina dell'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, individuazione dei professionisti sanitari da impiegare nella somministrazione dei vaccini e misure di potenziamento dell'assistenza territoriale)

  1. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
  2. Il piano di cui al comma 1 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 1 a 11, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio Pag. 41 dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
  3. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 1 nel territorio nazionale, i medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario determinato ai sensi del comma 10 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.
  4. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 6. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario, dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 6. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri ed assistenti sanitari.
  5. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 4 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 Pag. 42marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  6. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 4, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 4 e 5 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 4, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 4. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 4, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 4, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 11 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.
  7. In ogni caso, i rapporti di lavoro istaurati con i contratti di cui al comma 6 non danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio.
  8. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 3 e 6 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 11, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018 , di cui all'accordo 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del medesimo contratto, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 1 a 11, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
  9. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 1 a 11 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza Pag. 43 appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina , con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla determinazione del rimborso spese forfettario di cui al comma 3, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 11, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate.
  11. Per l'attuazione dei commi 8 e 10 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati B-bis e B-ter annessi alla presente legge. L'erogazione delle risorse di cui alla tabella di cui all'allegato B-bis è effettuata subordinatamente all'accertamento della necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 8, stabilito con decreto direttoriale del Ministero della salute. Per l'attuazione del comma 6 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100 euro, pari al cinque per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  12. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati B-quater e B-quinquies annessi alla presente legge.
  15. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, Pag. 44pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.
  16. Il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 11.233.600 euro per l'anno 2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  17. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 16 all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 644.284.100 euro per l'anno 2021.

Allegato B-bis
(articolo 80-bis, comma 11)

Regioni

Quota accesso 2020

Risorse per prestazioni aggiuntive di cui al comma 8

  PIEMONTE

7,36%

7.364.779 euro

  VALLE D'AOSTA

0,21%

210.045 euro

  LOMBARDIA

16,64%

16.644.227 euro

  BOLZANO

0,86%

858.205 euro

  TRENTO

0,89%

890.232 euro

  VENETO

8,14%

8.141.817 euro

  FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

2.064.433 euro

  LIGURIA

2,68%

2.680.770 euro

  EMILIA-ROMAGNA

7,46%

7.457.925 euro

  TOSCANA

6,30%

6.299.015 euro

  UMBRIA

1,49%

1.490.027 euro

  MARCHE

2,56%

2.563.346 euro

  LAZIO

9,68%

9.678.367 euro

  ABRUZZO

2,19%

2.189.803 euro

  MOLISE

0,51%

513.195 euro

  CAMPANIA

9,30%

9.301.817 euro

Pag. 45

  PUGLIA

6,62%

6.621.754 euro

  BASILICATA

0,93%

934.375 euro

  CALABRIA

3,19%

3.190.512 euro

  SICILIA

8,16%

8.161.421 euro

  SARDEGNA

2,74%

2.743.937 euro

  TOTALE

100%

100.000.000 euro

Allegato B-ter
(articolo 80-bis, comma 11)

Regioni

Quota accesso 2020

Risorse per rimborso spese sostenute dagli specializzandi di cui ai commi 3 e 10

  PIEMONTE

7,36%

736.478 euro

  VALLE D'AOSTA

0,21%

21.005 euro

  LOMBARDIA

16,64%

1.664.423 euro

  BOLZANO

0,86%

85.821 euro

  TRENTO

0,89%

89.023 euro

  VENETO

8,14%

814.182 euro

  FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

206.443 euro

  LIGURIA

2,68%

268.077 euro

  EMILIA-ROMAGNA

7,46%

745.793 euro

  TOSCANA

6,30%

629.902 euro

  UMBRIA

1,49%

149.003 euro

  MARCHE

2,56%

256.335 euro

  LAZIO

9,68%

967.837 euro

  ABRUZZO

2,19%

218.980 euro

  MOLISE

0,51%

51.320 euro

  CAMPANIA

9,30%

930.182 euro

  PUGLIA

6,62%

662.175 euro

  BASILICATA

0,93%

93.438 euro

  CALABRIA

3,19%

319.051 euro

  SICILIA

8,16%

816.142 euro

  SARDEGNA

2,74%

274.394 euro

  TOTALE

100%

10.000.000 euro

Allegato B-quater
(articolo 80-bis, comma 14)

Regioni

Quota accesso 2020

Risorse per incremento fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei medici di medicina generale di cui al comma 12

Pag. 46

  PIEMONTE

7,36%

1.841.195 euro

  VALLE D'AOSTA

0,21%

52.511 euro

  LOMBARDIA

16,64%

4.161.057 euro

  BOLZANO

0,86%

214.551 euro

  TRENTO

0,89%

222.558 euro

  VENETO

8,14%

2.035.454 euro

  FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

516.108 euro

  LIGURIA

2,68%

670.192 euro

  EMILIA-ROMAGNA

7,46%

1.864.481 euro

  TOSCANA

6,30%

1.574.754 euro

  UMBRIA

1,49%

372.507 euro

  MARCHE

2,56%

640.837 euro

  LAZIO

9,68%

2.419.592 euro

  ABRUZZO

2,19%

547.451 euro

  MOLISE

0,51%

128.299 euro

  CAMPANIA

9,30%

2.325.454 euro

  PUGLIA

6,62%

1.655.438 euro

  BASILICATA

0,93%

233.594 euro

  CALABRIA

3,19%

797.628 euro

  SICILIA

8,16%

2.040.355 euro

  SARDEGNA

2,74%

685.984 euro

  TOTALE

100%

25.000.000 euro

Allegato B-quinquies
(articolo 80-bis, comma 14)

Regioni

Quota accesso 2020

Risorse per incremento fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei pediatri di libera scelta di cui al comma 13

  PIEMONTE

7,36%

736.478 euro

  VALLE D'AOSTA

0,21%

21.005 euro

  LOMBARDIA

16,64%

1.664.423 euro

  BOLZANO

0,86%

85.821 euro

  TRENTO

0,89%

89.023 euro

  VENETO

8,14%

814.182 euro

  FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

206.443 euro

  LIGURIA

2,68%

268.077 euro

  EMILIA-ROMAGNA

7,46%

745.793 euro

  TOSCANA

6,30%

629.902 euro

  UMBRIA

1,49%

149.003 euro

  MARCHE

2,56%

256.335 euro

Pag. 47

  LAZIO

9,68%

967.837 euro

  ABRUZZO

2,19%

218.980 euro

  MOLISE

0,51%

51.320 euro

  CAMPANIA

9,30%

930.182 euro

  PUGLIA

6,62%

662.175 euro

  BASILICATA

0,93%

93.438 euro

  CALABRIA

3,19%

319.051 euro

  SICILIA

8,16%

816.142 euro

  SARDEGNA

2,74%

274.394 euro

  TOTALE

100%

10.000.000 euro

80.036. Ubaldo Pagano, Garavaglia, Manzo, Trancassini, Tabacci, Pastorino, Del Barba, Mandelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 10-ter, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
  10-ter. Per l'attuazione del comma 10-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  10-quater. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 10-bis non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.
  10-quinquies. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 10-bis, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:

   a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 10-bis, redatto Pag. 48 utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

   b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

  10-sexies. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.
  10-septies. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
  10-octies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 10-bis entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-novies. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 10-quinquies, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 10-sexies un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei Pag. 49debiti di cui al comma 10 –quinquies, lettera b).
  10-decies. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 10-octies, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
  10-undecies. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 10-bis. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 10-sexies sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 10-sexies. Ai fini di quanto disposto dai commi 10-bis e 10-quinquies, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.
154.35. (Nuova formulazione) Occhiuto.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifica alla misura «Resto al Sud»)

  1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «55 anni».
27.010. Sodano, Davide Aiello, Suriano, Alaimo, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Raduzzi, Perconti, Invidia, Cominardi, Scanu, Amitrano, Ciprini, Barzotti, Costanzo, Pallini, Cubeddu, Segneri, Tucci, Tripiedi, Villani, Manzo, Grippa, Palmisano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
35.11. Ferri, Del Barba, Ungaro, Marco Di Maio, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti Pag. 50dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.»

  2. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
35.064. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17.

  Conseguentemente,il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
41.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e modifica dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° Pag. 51settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo decreto legislativo. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze può subordinare la concessione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti all'elenco di cui al citato articolo 112 a ulteriori requisiti – patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza – demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 7 luglio 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000».
41.027. Moretto, Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rafforzamento degli strumenti di sostegno all'azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori)

  1. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
41.024. Tabacci, Pastorino, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;

   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.»

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo Pag. 52 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefìci.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
*44.035. Pastorino, Tabacci.
*44.07. Marco Di Maio, Del Barba.
*44.04. Navarra.
*44.015. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

  1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
51.03. Ubaldo Pagano, Galizia.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola «decreto» sono aggiunte le seguenti: «nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a far fronte ai vuoti normativi che di fatto hanno pregiudicato e pregiudicano la tutela, il sostegno Pag. 53al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti»;

   b) al comma 1, le parole «delle aree di crisi complessa» sono soppresse;

   c) al comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   d) al comma 1, le parole «nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020» sono soppresse;

   e) al comma 2, dopo la parola «presenza» sono aggiunte le seguenti: «al momento dell'istanza»;

   f) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI).»;

   g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;

   f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità per i lavoratori della regione Campania.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 776,7 milioni.
52.014. Buompane, Maraia, Manzo, Caso, Invidia, Del Monaco, Del Sesto, Giovanni Russo, Grimaldi, Iorio, Villani, Maglione.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente;

Art. 61-bis.
(Isopensione)

  1. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «2018-2023».
61.06. Carla Cantone, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».
72.23. Trizzino, Ruggiero, Lapia, Mammì, D'Arrando, Lorefice, Manzo.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle attività di erogazione di cure domiciliari)

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari,»;

   b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,»;

   c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: «e con i professionisti accreditati,» sono inserite le seguenti: «nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,».
72.044. Trizzino, Ruggiero, Mammì, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Manzo.

Pag. 54

ART. 75.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi in farmacia)

  1. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy.
  2. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 1 nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

   «e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».
75.020. Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 77.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti: «a 800».
*77.4. La XII Commissione.
*77.9. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: articolo 1, comma 6 aggiungere le seguenti: e comma 7 e dopo le parole: 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti: con la possibilità di effettuare le assunzioni anche con contratto di lavoro a tempo determinato.
*77.10. Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Campana, Schirò.
*77.6. De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2022, i termini di cui al comma 2, lettera c), primo periodo, e comma 3 primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
77.28. Calabria.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
79.20. Provenza, Sportiello, Ianaro, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice, Manzo, Sarli, Zanichelli.

ART. 82.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Beni utilizzati per attività istituzionali). – 1. I beni immobili e/o unità Pag. 55immobiliari attualmente di proprietà di ESACRI in LCA che, già alla data del 1° gennaio 2018 e a tutt'oggi, sono utilizzati quali sedi istituzionali e/o operative dei Comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto ai sensi del comma 1-bis avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari.
   2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana fa istanza di trasferimento ad ESACRI ed il Commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.
   3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal Commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.
   4. Tutti i beni immobili di proprietà di ESACRI in LCA, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria sono a carico dell'usuario.
   5. I lasciti disposti con atti testamentari datati entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018 vanno all'Associazione dalla Croce Rossa Italiana».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: Finanziamento della con le seguenti: Disposizioni per la.
82.2. Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*96.65. Nitti, Lattanzio.
*96.57. Torto, Bella, Ilaria Fontana, Manzo.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
100.23. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Fogliani.

  Sopprimerlo.
*108.1. Lepri, Gribaudo, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Enrico Borghi, Braga, Bruno Bossio, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Dal Moro, De Menech, Di Giorgi, Fragomeli, Frailis, Incerti, Lorenzin, Madia, Martina, Pag. 56 Mura, Navarra, Pezzopane, Pini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Rossi, Rotta, Serracchiani, Siani, Soverini, Topo, Verini, Viscomi, Lattanzio.
*108.2. Gadda, Toccafondi, Del Barba, Paita, Marco Di Maio.
*108.12. Ziello, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*108.14. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.
*108.16. Muroni, Fornaro, Palazzotto, Pastorino, Fratoianni, Lattanzio, Tabacci.
*108.23. Palmieri, Gelmini, Bond.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)

  1. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
119.034. Bordonali, Bazoli, Gelmini, Donina, Eva Lorenzoni, Formentini, Colucci, Berlinghieri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009,»;

   b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
120.3. Bordo, Cassese.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i contratti di programma,» sono inserite le seguenti: «i contratti di servizio,».
  6-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.
123.9. (Nuova formulazione) Ficara, Papiro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: contributi per investimenti inserire le seguenti: per la progettazione e.
149.19. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:

   «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, Pag. 57 da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni

Tariffa

  Comuni fino a 20.000 abitanti

euro 1,50

  Comuni oltre 20.000 abitanti

euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
155.017. Lovecchio, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre 2020,» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «con le procedure» sono inserite le seguenti: «, i termini»;

   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:; «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro».

  1-ter. Conseguentemente, il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021. Pag. 58
  1-quater. Allo scopo di fronteggiare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
162.27. (Nuova formulazione) Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Trancassini.

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma)

  1. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, vengono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; euro 16.524.443,20 dalla Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018, vengono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.
162.015. Maraia, Del Basso De Caro, Buompane, Caso, Daga, Deiana, Di Lauro, Federico, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Micillo, Terzoni, Alberto Manca, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Villani.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Misure per favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione)

  1. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si Pag. 59provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
200.04. Martina, Carnevali, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
201.07. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

   CP: + 400.000;

   CS: + 400.000.

   2022:

   CP: + 400.000;

   CS: + 400.000.

   2023:

   CP: + 400.000;

   CS: + 400.000.
209.2. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
210.06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori».
  11-ter. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, Pag. 60 con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento», sono soppresse.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
165.59. (Nuova formulazione) Villani, Buompane, Manzo, Maglione, Del Sesto, Micillo, Giovanni Russo, Giordano, Maraia, Nappi, Gallo, Del Basso De Caro.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
193.015. (Nuova formulazione) Buompane, Caso, Manzo, Pella.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure a sostegno del lavoro giornalistico)

  1. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato, l'INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.
  2. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando Pag. 61l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.
  3. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 504.
  4. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 8,9 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,9 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
5. 04. (Nuova formulazione) Sensi, Serracchiani, Viscomi, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «anno 2021» inserire le seguenti: , le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro».

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021 ed è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2022, 33,2 milioni di euro per l'anno 2023, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 21,3 milioni di euro per il 2032.
12.34. (Nuova formulazione) Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Fregolent.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di messa all'asta delle quote di emissioni di gas ad effetto serra)

  1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituito dal seguente: «La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico»;
14.018. (Nuova formulazione) Sut, Manzo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma Pag. 621, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

   a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

   b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d);

   c) solgimento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d);

   d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per i lavoratori di cui al comma 1 utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c).

  2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g), h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Al comma 446, lettera h), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 162, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 495, le parole «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2021».
52.012. (Nuova formulazione) Tucci.

  All'articolo 57, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza,»;

   b) le parole: «, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento» sono soppresse e sono aggiunti, Pag. 63in fine, i seguenti periodi: Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 1-bis, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU;

   c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 1, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; percezione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.
   1-ter. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 1-bis e le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1-bis, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale. In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere,insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo Pag. 64 n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.
   1-quater. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1-bis a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e il relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
   1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React-EU».
57.1. (Nuova formulazione) Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti)

   1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021.
67.028. (Nuova formulazione) Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia per l'autoproduzione di ossigeno a uso medicinale)

   1. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
79.02. (Nuova formulazione) Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line)

   1. Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali Pag. 65 di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6:

    1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»;

    2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:

    «14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»;

   b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019».

  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 1, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

   «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente».
87.025. (Nuova formulazione) Serritella, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
94.10. (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, Alberto Manca, Licatini, Vianello, Maurizio Cattoi, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Manzo.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  5-bis. Ai fini della celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, Pag. 66nonché di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle iniziative a cui le risorse sono destinate.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
96. 3. (Nuova formulazione) Fusacchia, Tabacci, Soverini, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana)

  1. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2019, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il contributo di cui al secondo periodo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal terzo periodo, ciascun ente beneficiario non iscrive nell'entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive nella spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. A decorrere dall'anno 2022 ciascun ente beneficiario accerta nell'entrata le somme relative ai contributi attribuiti e impegna nella spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
148.06. (Nuova formulazione) Ficara, Varrica, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Luciano Cantone, Suriano, Giarrizzo, Davide Aiello, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio, Manzo, Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Trizzino.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

  1. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle Pag. 67finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
154.056. (Nuova formulazione) Scerra, Rizzo, Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Penna, Pignatone, Giarrizzo, Marzana, Manzo, Maglione, D'Attis.

  Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.
(Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa)

  1. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del personale civile come prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:

   a) 19 unità di area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021;

   b) 19 unità di area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022;

   c) 19 unità di area III, fascia retributiva F1, e 124 unità di area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*160.01. (Nuova formulazione) Orlando, Pagani, Bordo, Frailis, Carè, De Menech, Enrico Borghi, Losacco, Lotti, Miceli, Pastorino, Verini.
*160.04. (Nuova formulazione) Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Palmisano, Manzo, D'Attis.
*19. 031. (Nuova formulazione) Paita, Ferri, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure per il finanziamento degli impianti sportivi delle Olimpiadi 2026)

  1. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 1.

   Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 Pag. 68milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
142.06. (Nuova formulazione) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Del Barba.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per gestire, coordinare e vigilare sul sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità»;

   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1»;

   c) all'articolo 19:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione»;

    2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

   d) all'articolo 20, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalla seguente: «predetto»;

   e) all'articolo 24:

    1) il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale»;

    2) al comma 2, le parole: «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentito»;

   f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «articolo 144» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»;

   g) all'articolo 35, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione»;

   h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono soppresse.

  12-ter. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Pag. 69
  12-quater. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.
165.76. (Nuova formulazione) Tuzi, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Manzo, Serritella, Fusacchia..

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari)

  1. Al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi volti all'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
177.011. (Nuova formulazione) D'Uva, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Manzo.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

  1. Nel processo penale, all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a euro 10.500.
  2. Il rimborso di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
  4. Il rimborso di cui al comma 1 non è riconosciuto nei seguenti casi:

   a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;

Pag. 70

   b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;

   c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

  5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 6, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
  6. Per la finalità del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1.
  7. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 8.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021.
177.016. (Nuova formulazione) Costa, Angiola, Magi, Frate, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)

  1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni che si occupano della promozione della libertà femminile e di genere e della prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
  3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere;

   b) siano costituite da almeno cinque anni e siano in grado di documentare, ai fini di cui al comma 5, le attività svolte in maniera non saltuaria negli ultimi tre anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

  4. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  5. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità Pag. 71di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le associazioni aventi diritto.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
207.019. Elisa Tripodi, Ascari, D'Arrando, Giordano, Di Lauro, Casa, Macina, Sarli, Spadoni, Iovino, Barzotti, Ehm, Manzo.

  All'articolo 162, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono inserite le seguenti: «del sisma del 2002,»;

   2) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*162.48. (Nuova formulazione) Tartaglione, Occhiuto.
*162.4. (Nuova formulazione) Bordo.
*162.42. (Nuova formulazione) Occhionero, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Attivazione di corsi nei licei musicali)

  1. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021
86.015. (Nuova formulazione) Donno, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno 2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro Pag. 72495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030.
*161.8. La III Commissione.
*161.4. La Marca, Schirò, Fassino.
*161.42. Suriano, Manzo.
*161.1. (Nuova formulazione) Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente

Art. 166-bis.
(Fondo per la riforma della polizia locale)

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
166.021. (Nuova formulazione) Brescia, Maurizio Cattoi, Baldino, Manzo, Galizia, Maglione, Villani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

   «8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 209 è incrementato di 14,7 milioni per l'anno 2021 e 6,2 milioni per l'anno 2022 ed è ridotto di 14 milioni per l'anno 2023, di 19,5 milioni per l'anno 2024 e 20,1 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026
*14.07. (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
*39.03. (Nuova formulazione) Dal Moro.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

  1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
147.08. (Nuova formulazione) Brescia, Baldino, De Carlo, Lorefice, Martinciglio, Manzo, Perconti, Palmisano.

Pag. 73

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Unità immobiliari possedute da residenti all'estero)

  1. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, da commi 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente , al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 209 è ridotto di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
10.0121. (Nuova formulazione) Ungaro, Del Barba, Nobili, Marco Di Maio, Schirò, La Marca.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o Pag. 74nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2 –bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
   2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,9 milioni di euro per il 2021, 9,9 milioni di euro per il 2022, 17 milioni di euro per l'anno 2023, 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per l'anno 2025, 22,6 milioni di euro per l'anno 2026, 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1,4 milioni di euro per l'anno 2029.
10.0105. (Nuova formulazione) Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, Davide Aiello, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Zanichelli, Manzo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostitute dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;

    2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;

   b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale»;

   c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.»;

   d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Pag. 75anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

   e) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;

   f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;

   g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»;

   h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

   «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

   i) al comma 5, dopo le parole: «26 agosto 1993, n. 412,» sono inserite le seguenti: «ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifìci» e dopo le parole:«pari importo sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;

   l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»;

   m) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023»;

   n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi Pag. 76su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;

   o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fìsiche di cui al comma 9, lettere a) e b)»;

   p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»;

   q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)»;

   r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”».

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119».

  3. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «ovvero per le quali sia stato rilasciato il titolo edilizio».
  4. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 1, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 4 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a Pag. 77legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  6. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 1, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione nell'anno 2020 del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.
  8. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 1 a 7, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 1,655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 184, con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 7. L'efficacia di tali proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.
  9. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 1 a 8.

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 207 è incrementato di 639,6 milioni di euro per l'anno 2021;

   il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 209,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,44 milioni di euro per l'anno 2028, di 9,74 milioni per l'anno 2029, di 18,64 milioni di euro per l'anno 2030, di 104,14 milioni di euro per l'anno 2031 e di 50,1 milioni di euro per l'anno 2032 e ridotto di 37,38 milioni di euro per l'anno 2033.

  Conseguentemente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 7.1, Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

   CP: –250.000.000;

Pag. 78

   CS: –250.000.000.
12.0106. (Nuova formulazione) Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Nardi, Deiana, Pezzopane, Fregolent, Muroni, Rotta, Pastorino, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Mor, Serracchiani, Fassino, Sensi, Ubaldo Pagano, Fragomeli, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Viscomi, Incerti, Carnevali, Enrico Borghi, Gribaudo, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Braga, Berlinghieri, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Carla Cantone, Cenni, Ciampi, Critelli, De Giorgi, De Menech, Frailis, Losacco, Madia, Miceli, Navarra, Pellicani, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Sani, Topo, Zan, Del Barba, De Maria, Spadoni, Gagnarli, Gallinella, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Berti, Sarti, De Carlo, Romaniello, Olgiati, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Scerra, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Troiano, Maglione, Zanichelli, Ascari, Saitta, Grippa, Dori, Terzoni, Serritella, Alaimo, Galizia, Barbuto, Villani.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffìnazione)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. La quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 1 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
26.043. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali)

  1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.
  2. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 1, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
  3. Le modalità di applicazione del presente articolo, per il quale sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo Pag. 79anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1000 euro a 5000 euro a chiunque non rispetti le modalità dì tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2021.
21.086. Cillis, Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Manzo.

  All'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
  2-ter All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «0,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –6,5 milioni;
   2022: –5 milioni;
   2023: –5 milioni.
*21.0110. (Nuova formulazione) Gadda, Del Barba, Fioramonti, Marco Di Maio.
*21.0157. (Nuova formulazione) Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Benefìci fiscali e sostegno agli investimenti nelle zone economiche speciali)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta rientrano i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile».
29.07. (Nuova formulazione) Scerra, Adelizzi, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Vignaroli, Leda Volpi, Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Giarrizzo, Penna, Pignatone, Alaimo, Marzana, Luciano Cantone, Perconti, Manzo, Grippa, Maglione.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva Pag. 80 nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è stanziato un apposito fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione dì contributi a fondo perduto.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2021.
34.2. (Nuova formulazione) Nardi, Ferri.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a quindici anni.
  2. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
  3. All'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».
*35.21. (Nuova formulazione) Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*35.38. (Nuova formulazione) Squeri, D'Attis, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*35.26. (Nuova formulazione) Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in «PIR PMI»)

  1. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e Pag. 81differenziali negativi di cui al medesimo comma 1 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
  4. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  5. Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 1 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.
  6. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta di cui al comma 1 non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 e del comma 8 si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.
  8. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «legge 11 dicembre 2016, n. 232,», le parole: «l'ultimo periodo è sostituito» sono sostituite con le seguenti: «l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 42,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
35.09. (Nuova formulazione) Del Barba, Giacomoni, Marattin, Di Maio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce preventivamente alle Camere in ordine a eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.
39.9. (Nuova formulazione) Zanichelli, Pastorino, Raduzzi, Currò, Maniero, Cabras, Martinciglio, Manzo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis,.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

  1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

   1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
   3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio Pag. 82 di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
   4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.»
*42.01. (Nuova formulazione) D'Alessandro, Del Barba, Librandi, Marco Di Maio.
*44.012. (Nuova formulazione) Dal Moro.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefìci si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, Pag. 83 la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale»;

   c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi del presente articolo, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 7 milioni di euro per l'anno 2022.
44.025. (Nuova formulazione) Adelizzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure in favore dei lavoratori adibiti alla pesca)

  1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui all'articolo 54, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
  3. La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma 2, entro il 30 settembre 2021.
  4. Il trattamento di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori di cui al comma 2, nella misura di 40 euro netti a giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della Pag. 84contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.
  5. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021.
**54.09. (Nuova formulazione) Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cappellani, Cenni, Critelli, Frailis, Incerti, Martina, Manzo.
**54.03. (Nuova formulazione) Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
**54.04. (Nuova formulazione) Benedetti, Trano, Piera Aiello.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente;

Art. 60-bis.
(Fondo per il reddito di libertà)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
60.03. (Nuova formulazione) Annibali, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

   a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la Pag. 85disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

   e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 1 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dai medesimi commi da 1 a 3. Qualora dal monitoraggio non risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, le eventuali economie sono finalizzate al finanziamento di eventuali ulteriori misure di salvaguardia che si rivelassero ancora necessarie.
  3. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

Pag. 86

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.
61.04. (Nuova formulazione) Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Salvaguardia, eccellenza e libera scelta delle prestazioni sanitarie)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, ed il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni.
84.03. (Nuova formulazione) De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Incremento di produzione di Cannabis per uso medico e continuità terapeutica)

  1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 18-quater.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni;

   2021: –4.300.000.
80.01. (Nuova formulazione) Magi, Costa, Angiola, Frate, Termini, Di Lauro, Trano, Sarli, Sodano, Saitta, Trizzino.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Sviluppo di competenze manageriali)

  1. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 2, è concesso un credito d'imposta fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese, dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 2 a 5 e determina Pag. 87le aliquote di fruizione del credito d'imposta, di cui al primo periodo, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.
  2. Le iniziative formative di cui al comma 1 realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 cinquecento ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
  3. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 1 e 2, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
  4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni

   2022: –500.000
   2023: –500.000
89.029. (Nuova formulazione) Fusacchia, Carabetta, Gribaudo, Bella, Soverini, Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.
  1-ter. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.
  1-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  1-quinquies. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese è autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS.
  1-sexies. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti «e di 500.000 euro per l'anno 2021». Pag. 88
  1-septies. Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  1-octies. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2021;

   il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
*90.47. (Nuova formulazione) Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Tuzi, Testamento, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Fioramonti, Alaimo, Manzo.
*90.42. Fratoianni, Pastorino, Fioramonti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità d'iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro ad eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili , con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.
  6-ter. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali i dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 6-bis.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
90.8. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

Pag. 89

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nonché alla riqualificazione elettrica» sono inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5».
119.08. (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto, Del Barba.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasponi, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
*126.04. (Nuova formulazione) Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.
*126.011. (Nuova formulazione) Bergamini, Maccanti, Rotelli, Rosso.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)

  1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021.

Pag. 90

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 9 milioni di euro per l'anno 2021.
*115.017. (Nuova formulazione) Suriano, Manzo.
*115.01. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Schirò, Andrea Romano.
*115.025. (Nuova formulazione) Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022».
130.15. (Nuova formulazione) Rospi.

  Dopo l'articolo 130 aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della strada statale n. 4 – via Salaria)

  1. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'effettuazione da parte della società ANAS Spa degli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62.
  2. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e già assegnate alla società ANAS Spa per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
130.094. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Contributi ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della regione Sardegna il 28 novembre 2020)

  1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, sono concessi, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
143.021. (Nuova formulazione) Del Barba, Di Maio, Alberto Manca, Deiana.

Pag. 91

  Al comma 1:

   a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente»;

   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»..

  Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente».
  1-ter. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo, nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
  1-quater. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.
  1-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 1-quater, nonché le modalità di presentazione della domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: –3.000.000;
   2022: –6.000.000.
152.5. (Nuova formulazione) Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

Pag. 92

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali)

  1. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

   a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5000;

   b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4000.

  2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

   a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

   b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

  3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate» e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei Pag. 93contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui al comma 3 e nel limite delle stesse, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  6. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  7. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  8. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
147.012. (Nuova formulazione) Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Mammì, Lapia, Ruggiero, Ianaro, Carnevali, Marzana, Manzo, De Filippo, Sarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. alla rubrica, prima della parola: «Valutazione», sono inserite le seguenti: «Disciplina economica e»;
  2. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per un massimo di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del cinquanta per cento».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022.
159.74. (Nuova formulazione) Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di complessive 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale Pag. 94appartenente all'Area III con la qualifica di funzionario giuridico pedagogico. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  7-ter. Per la copertura della dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria, come rideterminata ai sensi del comma 5-bis, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
  7-quater. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter è autorizzata la spesa nel limite di 1.137.586 euro per l'anno 2021 e di 4.550.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione dei medesimi commi 7-bis e 7-ter è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di euro 2.137.586 per l'anno 2021 e di euro 4.550.342 a decorrere dall'anno 2022.
159.71. (Nuova formulazione) Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  8-ter. Quota parte delle risorse di cui all'articolo 164 della presente legge, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene destinata, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018.
  8-quater. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti variazioni:

   2021: –6.000.000
   2022: –8.400.000
   2023: –10.000.000
159.73. (Nuova riformulazione) Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

Pag. 95

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unità a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 434.927 euro per l'anno 2021, di 2.174.636 euro per l'anno 2022, di 4.687.548 euro per l'anno 2023 e di 8.311.940 euro a decorrere dall'anno 2024.
161.39. (Nuova formulazione) Suriano, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.
161.41. (Nuova formulazione) Suriano, Barbuto, Emiliozzi, Manzo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 12-septies.
  12-ter. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F-1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
  12-quater. Le procedure concorsuali di cui al comma 12-ter sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere in modalità telematica e decentrata, Pag. 96anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al decreto della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:

   a) valutazione dei titoli;

   b) prova orale;

   c) attività di lavoro e formazione;

   d) prova scritta.

  12-quinquies. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del comma 12-quater sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del medesimo comma 12-quater è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del comma 12-quater, sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell'Area III, posizione economica F-1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e formazione di cui alla lettera c) del comma 12-quater. Entro la data di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d) del comma 12-quater, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 12-quater, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.
  12-sexies. Le assunzioni di cui al comma 12-quinquies sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 12-septies.
  12-septies. Agli oneri derivanti dai commi 12-bis e 12-sexies, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  12-octies. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione Pag. 97 è autorizzato a indire le relative procedure.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione apportare le seguenti variazioni:

   2021: –467.937;
   2022: –467.937;
   2023: –467.937.
161.46. (Nuova formulazione) Fratoianni.

  Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
  12-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022.
*165.95. (Nuova formulazione) Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.
*165.91. (Nuova formulazione) Casa, Vacca, Carbonaro, Bella, Valente, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Manzo, Villani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:

   «18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies.
   18-decies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui al comma 18-novies. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al loro riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento della procedura.
   18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono Pag. 98 partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento».
165.63. (Nuova formulazione) Casa, Cimino, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Alaimo, Manzo, Serritella, Villani.

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Assunzioni straordinarie del Corpo delle capitanerie di porto)

  1. Al fine di mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, nonché di fare fronte agli accresciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».

  2. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-septies) a h-vicies) sono sostituite dalle seguenti:

   h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;

   h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;

   h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;

   h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;

   h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;

   h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11;

   h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;

   h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;

   h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;

   h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;

   h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;

   h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;

   h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;

   h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;

   h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.

  3. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, Pag. 9987.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –
   2022: –
   2023: – 5.078.561
*166.01. (Nuova formulazione) Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
*166.022. (Nuova formulazione) Rizzo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Penna, Sodano, Davide Aiello, D'Orso, Marzana, Pignatone, Papiro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile della Difesa)

  1. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

   «7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile , pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento delle 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata con la tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*165.022. (Nuova formulazione) Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Manzo, Palmisano.
*165.08. (Nuova formulazione) Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Miceli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  1-ter. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9.000.000 di euro.
  1-quater. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per le maggiori responsabilità ivi connesse, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato ubicate nei capoluoghi di regione, ivi comprese le Pag. 100province autonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri, pari a euro 1.100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  1-quinquies. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1-quinquies, la funzionalità del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.160.800 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle capitanerie di porto.

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 68.489.928 euro per l'anno 2021;

   il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –0;
   2022: –10.000.000;
   2023: –10.000.000.
*181.9. (Nuova formulazione) Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*181.8. (Nuova formulazione) Mandelli.
*161.021. (Nuova formulazione) Tripiedi, Manzo, Zanichelli, Miceli, Ubaldo Pagano.
*181.1. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  All'articolo 23, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati»;

   b) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di categoria» sono aggiunte le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e contrasto al fenomeno dell'Italian sounding)

  1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto ai fenomeni di contraffazione e di ltalian sounding ai sensi dell'articolo 144, comma 1-bis, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.
  2. Per «ristorante italiano» si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione Pag. 101 geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto «pizza italiana» o il prodotto «gelato italiano» si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente comma.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, al fine di:

   a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione delle finalità di cui ai commi da 1 a 5, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b) attribuire l'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o), e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal decreto di cui al presente comma;

   c) attribuire l'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);

   d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine «italiano» nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);

   e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

   f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;

   g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;

   h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;

   i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

   l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;

   m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne una adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;

   n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi di cui al comma 2, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;

   o) curare l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel Pag. 102mondo, di cui al comma 5, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

  4. L'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati ed è volta a valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni distintive di cui ai commi da 1 a 3. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.
  5. È istituita la Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo, per l'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana».
  6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000;
   2022: –1.000.000;
   2023: –1.000.000.
210.03. (Nuova formulazione) Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo indennizzo risparmiatori-FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo del comma 496 le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle parole: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati»;

   b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle parole: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati».
210. 014. (Nuova formulazione) Raduzzi, Giuliodori, Maniero, Manzo, Zanichelli.

  All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere daranno 2021 con le seguenti: 797,84 milioni di euro per l'anno 2021 e di 497,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua Pag. 103italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

   CP: + 2.160.000;

   CS: + 2.160.000.

   2022:

   CP: + 2.160.000;

   CS: + 2.160.000.

   2023:

   CP: + 2.160.000;

   CS: + 2.160.000.
Tab.A.10. (Nuova formulazione) Schirò, La Marca, Fassino.

  All'articolo 165, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:
   5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta una apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.

   b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «530 posti» con le seguenti: «1000 posti» e, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, comprese quelle corrispondenti a 470 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021,»;

   c) dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

   «12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca».
   12-ter. Per l'attuazione del comma 12-bis è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».
165.7. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Villani.

  All'articolo 27, comma 5, secondo periodo, le parole: «per 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022,».

Pag. 104

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   «5-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.»;

   all'articolo 5, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.»;

   all'articolo 40, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.»;

   all'articolo 76, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per l'attuazione del comma 1 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»;

   all'articolo 77, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per l'attuazione dei commi 1 e 2 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021.»;

   all'articolo 80, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 1, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.»;

   all'articolo 89, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

   all'articolo 184, comma 1, le parole: di 34.775 milioni di euro per l'anno 2021, di 41.305 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite con le seguenti: di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022.
27. 14. Il Governo.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

   Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 11, Giurisdizione e controllo dei conti pubblici, U.d.V. 1.10:

   2021:

   CP: +1.815.490;

   CS: +1.815.490;

   Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1, Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità, U.d.V. 1.1:

   2021:

   CP: +10.000.000;

   CS: +10.000.000;

   Missione 30, Giovani e sport, Programma 1, Attività ricreative e sport, U.d.V. 18.1:

   2021:

   CP: +2.000.000;

   CS: +2.000.000.

   2022:

   CP: +2.000.000;

   CS: +2.000.000.

Pag. 105

   2023:

   CP: +2.000.000;

   CS: +2.000.000.

  Conseguentemente:

   alla Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 10, Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, U.d.V. 1.8:

   2021:

   CP: –10.000.000;

   CS: –10.000.000;

   alla Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1:

   2021:

   CP: –3.815.490;

   CS: –3.815.490.

   2022:

   CP: –2.000.000;

   CS: –2.000.000.

   2023:

   CP: –2.000.000;

   CS: –2.000.000.
Tab.2.1. Il Governo.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: + 3.550.000;
   2022: + 3.500.000;
   2023: + 2.000.000.

   Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: +6.500.000;

   Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

   2021: + 1.000.000;
   2022: + 1.000.000;
   2023: + 1.000.000.
Tab.A.12. Il Governo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della regione Siciliana determina, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima regione, i costi derivanti dalla condizione di insularità.
125.8. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Trizzino.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale recante le informazioni di cui al comma 6, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal soggetto gestore e delle spese di gestione e delle commissioni trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.
186.3. (Nuova formulazione) Tabacci, Pastorino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali».
*2.4. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*2.5. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Pag. 106

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

  1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. All'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis le parole: «nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali».

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole 110 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2022.
41.025. Tabacci, Pastorino, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, Pag. 107 previa presentazione di documentazione e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente e sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4».
85.08. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Ficara, Scerra.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Bonus TV 4.0)

  1. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a decorrere dall'annualità 2021 il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, così come modificato dal presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1039, così come modificato dal presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare la seguente variazione:

   2021: – 100.000.000;
101.014. Luciano Cantone, Scagliusi, Termini, Barbuto, Serritella, Grippa, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Spessotto, Manzo.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
*157.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*157.2. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la Pag. 108maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
166.016. (Nuova formulazione) Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. All'articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160».
52.023. Del Sesto, Manzo, Topo, Villani.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di garantire la corresponsione dell'indennità di comando di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri, impiegato in incarichi di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale, a decorrere dal 2021, le rispettive risorse necessarie sono incrementate di euro 7,6 milioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
160.05. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Ubaldo Pagano, Manzo, Del Barba, Tabacci, Garavaglia, Pastorino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti Pag. 109 dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

  2. L'individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio di cui al comma 1 è demandata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Ai fini dall'adeguamento della piattaforma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
35.046. (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Expo Dubai)

  1. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di Presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6,2 milioni di euro per l'anno 2021
115.019. (Nuova formulazione) Di Stasio, Suriano, Manzo.

Pag. 110

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.

COMPOSIZIONE DELLA SPESA DEI PROVVEDIMENTI DI URGENZA ADOTTATI IN PROSSIMITÀ O SUCCESSIVAMENTE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO