ALLEGATO
DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «leggi o atti aventi forza di legge»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti».
1.26. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni di cui al presente comma sono, comunque, consentiti i servizi di cura degli animali da affezione (Codice ATECO 96.09.04).
1.33. Ferro, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni di cui al presente comma sono, comunque, consentite le attività inerenti i servizi alla persona.
1.36. Maschio, Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.
Al comma 3, lettera b), dopo la parola: aree aggiungere le seguenti: , zone comunali o clusters territoriali,.
1.22. Ianaro.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alto rischio di diffusività o induce malattia grave con le seguenti: una trasmissibilità superiore del 37 per cento rispetto ai ceppi non varianti, risultante dall'indagine rapida per la valutazione della prevalenza delle varianti, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 17 marzo 2021, sui campioni notificati il 18 marzo 2021, corrispondenti a prime infezioni, da analizzare tramite sequenziamento genomico, oltreché induce ad un aumento della gravità di malattia, con maggiore rischio di ospedalizzazione e di decesso.
1.23. Ianaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure meno restrittive stabilite per la zona gialla o arancione nelle aree e nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.
1.14. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con Pag. 9esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
1.18. Rizzetto.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini e con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
1.24. Ruggiero.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È consentito in ogni caso raggiungere le imbarcazioni di proprietà anche al fine di effettuare operazioni di manutenzione.
1.21. Zolezzi, D'Ippolito.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona rossa, è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, l'attività di palestre, piscine, centri natatori e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
1.30. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sull'intero territorio nazionale sono consentite, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
1.31. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Del numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione si tiene conto in sede di calcolo dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi, al fine di riparametrare quest'ultimo dato e non penalizzare le regioni più virtuose nello svolgimento delle attività di tracciamento.
1.8. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
1.28. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Ferro, Rizzetto.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
1.29. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Ferro, Rizzetto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
1.27. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Rizzetto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine diminuire fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del COVID-19, attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per l'adesione al contratto o per il recesso dallo stesso».
1.2. Butti, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata «Mater Olbia», nel periodo 2021-2026 per la Regione Sardegna, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La Regione Sardegna, a tal fine, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere, dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
7-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 7-bis, all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7-quater. È consentito da parte della Regione Sardegna per un biennio il riconoscimento al predetto ospedale Mater Olbia dei costi di funzionamento nelle more della piena operatività della struttura. La Regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Tale riconoscimento è effettuato in deroga all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7-quinquies. Il Ministero della salute e la Regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'Ospedale Mater Olbia, della qualità dell'offerta clinica, della piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica e in merito all'atteso recupero della mobilità sanitaria passiva, nonché alla mobilità attiva realizzata. In tali termini il Ministero della salute redige annualmente una relazione di monitoraggio da inviare alla Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento.
*1.3. Gavino Manca.
*1.19. Cappellacci.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è sostituito dal seguente:
«1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con decreto-legge, previa comunicazione Pag. 11 alle Camere, al fine di conformarsi agli eventuali indirizzi dalle stesse formulati, nonché sentiti presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma possono essere adottati sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630».
7-ter. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato.
7-quater. All'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «adottate con decreto-legge».
1.15. Claudio Borghi, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di assicurare la tutela della salute pubblica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, per gli operatori sanitari e socio sanitari che svolgono la loro attività professionale a diretto contatto con i pazienti nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private facenti capo al servizio sanitario nazionale è obbligatoria e gratuita la vaccinazione anti SARS-CoV-2.
7-ter. In caso di rifiuto ingiustificato della vaccinazione, la Direzione aziendale destina l'operatore allo svolgimento di mansioni compatibili con l'attività svolta in precedenza. Ove, per il tipo di mansione svolta, non fosse possibile procedere secondo quanto previsto dal periodo precedente, l'azienda può ricorrere alla risoluzione del contratto di lavoro.
1.1. Bordo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:
«Art. 70-bis. – (Concessione di licenze obbligatorie in periodi emergenziali sanitari) – 1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e all'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.».
1.20. Grillo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la somministrazione dei vaccini, approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), contro il COVID-19 a tutti i cittadini residenti oppure dimoranti legalmente sul territorio Pag. 12nazionale, per ragioni di emergenza sanitaria, di pubblica utilità e di profilassi internazionale, con l'entrata in vigore della presente legge e fino al termine dell'emergenza pandemica sono sospese tutte le tutele derivanti dalla registrazione dei brevetti sui medesimi, che sono dunque a disposizione dello Stato italiano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i quindici giorni successivi, sono stabilite le modalità per corrispondere un equo indennizzo ai produttori dei suddetti vaccini, posto che la vita umana è preminente rispetto al profitto aziendale, in modo che di tali antidoti sia possibile l'immediata produzione in Italia, anche al fine di accelerare la ripresa economica generale.
1.4. Sapia, Colletti, Cabras, Maniero, Spessotto, Trano, Corda.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo. Per le finalità di cui al presente comma i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.
1.35. Cirielli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.34. Gemmato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Neuropsichiatra infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
1.32. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Rizzetto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica generale, non sono soggetti alle limitazioni e alle misure di contenimento Pag. 13tutti i cittadini residenti oppure dimoranti legalmente sul territorio nazionale che dimostrino di essere stati immunizzati contro il COVID-19, fermo restando l'obbligo di portare la mascherina e di mantenere il distanziamento nei locali pubblici o all'aperto. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disposte le misure per consentire la riapertura in sicurezza delle attività economiche e la libera circolazione dei soggetti già immunizzati.
1.5. Sapia, Colletti, Cabras, Maniero, Spessotto, Trano, Corda.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte in forma individuale con istruttore, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale, all'aperto o anche presso palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri e circoli sportivi, studi di yoga, pilates o altre discipline, in conformità a protocolli di igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature utilizzate.».
1.10. Fogliani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è comunque consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
1.9. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia» sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso.
1.16. Dara, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. È sempre consentito ai soggetti affetti da patologie per cui è riconosciuta l'esenzione dal ticket effettuare attività fisica adattata ed esercizio fisico strutturato all'interno dei percorsi, parchi e palestre della salute, o delle associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche purché in presenza di un chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate.
1.25. Tuzi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Sono in ogni caso consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 50 chilometri dai relativi confini, a prescindere dalla classificazione attribuita alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con Pag. 14modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1.11. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure di contenimento sono applicate nelle regioni in base alla corrispondente zona di rischio ad esse attribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1.6. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'accesso del pubblico ai bioparchi, ai giardini zoologici e agli altri luoghi ad essi assimilabili è regolato dalle medesime disposizioni previste dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici.
1.17. Racchella, Valbusa, Andreuzza, Comencini, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Entro tre giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri delibera la data di riapertura, non prorogabile, delle attività economiche soggette a restrizioni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
1.44. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'applicazione delle misure previste per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020 non può essere stabilita sulla base del solo parametro relativo all'incidenza cumulativa settimanale dei contagi.
1.7. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le attività economiche che si svolgono all'aperto, a prescindere dal codice ATECO, sono sempre consentite purché avvengano nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento o dei relativi protocolli.
1.38. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In ogni caso nelle zone arancioni di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020, è garantita la riapertura di tutte le attività economiche a prescindere dal codice ATECO, purché nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale.
1.37. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Il Ministero della salute pubblica mensilmente i dati, divisi per tipologia, fascia d'età e per territorio, circa le problematiche di salute mentale registrate sul territorio nazionale.
1.41. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute pubblica i dati, divisi per fascia di età e territorio, relativi alle problematiche di salute mentale registrate dal Servizio sanitario nazionale.
1.40. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Ministero della salute pubblica mensilmente le attività e i risultati del tavolo tecnico sulla salute mentale istituito con decreto del 26 gennaio 2021.
1.42. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «il primo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «i primi otto mesi».
1.12. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. In ogni caso l'attività sportiva è sempre consentita in luoghi privati o pubblici. Gli operatori sportivi non sono soggetti alle restrizioni di cui al presente articolo.
1.39. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: «parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici» sono abrogate.
1.13. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le restrizioni alle attività economiche non sono ulteriormente prorogabili.
1.43. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 1.1. – (Misure applicabili nella “zona gialla”) – 1. Nella “zona gialla” di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), sono vietati gli spostamenti dalla propria residenza, domicilio o abitazione nella fascia oraria individuata dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Sono comunque consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
2. Nella zona gialla i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno la facoltà di limitare, sulla base dei dati epidemiologici, la possibilità di spostamento verso abitazioni private abitate a uno spostamento in ambito regionale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nella fascia oraria individuata dai medesimi provvedimenti, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la Pag. 16responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 sono adottate, per la “zona gialla”, le ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'epidemia da COVID-19 previste ai sensi dell'articolo 1 nonché dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 25 marzo 2019, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.
Art. 1.2. – (Misure applicabili nella “zona arancione”) – 1. Nella “zona arancione” di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis per la “zona gialla”:
a) è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dalle regioni o province autonome collocate nella zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Nella zona arancione i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 hanno la facoltà di limitare, sulla base dei dati epidemiologici, la possibilità di spostamento verso abitazioni private abitate a uno spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nella fascia oraria stabilita dai medesimi provvedimenti, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
3. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 sono adottate, per la “zona arancione”, le ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'epidemia da COVID-19 previste ai sensi dell'articolo 1 nonché dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 25 marzo 2019, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.
Art. 1.3. – (Misure applicabili nella “zona rossa”) – 1. Nella zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis per la “zona gialla”, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni o province autonome collocate nella zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro Pag. 17presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti direttamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Nella zona rossa i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 hanno la facoltà di autorizzare, sulla base dei dati epidemiologici, lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nella fascia oraria prevista dai medesimi provvedimenti, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 sono adottate, per la “zona rossa”, le ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'epidemia da COVID-19 previste ai sensi dell'articolo 1 nonché dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 25 marzo 2019, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124».
1.01. Dori, Ceccanti, Corneli, Ferri, Butti, Paolo Russo, Aresta.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono premesse le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi da 16-bis a 16-septies»;
b) al comma 3, sono premesse le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi da 16-bis a 16-septies».
1.02. Dori, Ceccanti, Corneli, Ferri, Butti, Paolo Russo, Aresta.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Mobilità dirigenti scolastici)
1. A partire dalle assegnazioni di incarico relative all'anno scolastico 2021/2022 e nelle more della definizione del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca, alla mobilità interregionale a domanda dei dirigenti scolastici è destinato almeno il 50 per cento complessivo dei posti annualmente vacanti. La mobilità è consentita in via straordinaria ai dirigenti scolastici anche in costanza di incarico ed in deroga ai vincoli di permanenza previsti nella vigente normativa. Non è richiesto il consenso del Direttore regionale di provenienza.
1.04. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Assegnazione provvisoria anno scolastico 2021/2022)
1. L'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022 può essere richiesta anche dai docenti assunti in ruolo con decorrenza 2020/2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, Pag. 18n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
1.03. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Vincolo quinquennale)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dall'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
2. Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal numero 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
3. Si dispone la proroga dei termini fino al 15 maggio 2021 per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022.
1.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Mobilità straordinaria e blocco quinquennale)
1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria fino al 15 maggio 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
1.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Mobilità straordinaria e blocco quinquennale)
1. Per l'anno scolastico 2021/2022 è disposta la mobilità interprovinciale del personale docente su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, prorogando il comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015.
2. Si dispone la proroga dei termini fino al 15 maggio 2021 per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022.
1.08. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i dirigenti scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.
1.010. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo di solidarietà sociale per l'emergenza COVID-19)
1. In via transitoria per il triennio 2021-2023, al fine di attenuare l'emergenza sociale Pag. 19 da COVID-19, i lavoratori pubblici e privati possono effettuare una donazione mensile di una quota pari a euro 1 della propria retribuzione complessiva, manifestando il proprio consenso mediante sottoscrizione di apposito modulo consegnato dal datore di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo di solidarietà sociale per l'emergenza COVID-19», finanziato con le entrate derivanti dal comma 1 e destinato al sostegno economico dei lavoratori che abbiano subito la riduzione, sospensione o interruzione del proprio rapporto di lavoro.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate ai Comuni le risorse di cui al presente articolo e stabiliti i criteri di ripartizione delle medesime, nonché i criteri per l'individuazione degli aventi diritto. Entro trenta giorni dal termine di cui al primo periodo, i Comuni provvedono al pagamento diretto del contributo a domanda del lavoratore. L'istanza di cui al periodo precedente ha valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente; in caso di dichiarazione mendace, il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
1.013. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la realizzazione delle stanze degli abbracci)
1. Al fine di favorire la continuità degli accessi di parenti e visitatori presso le strutture di ospitalità e lungo degenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative e le altre strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalla normativa regionale, che erogano prestazioni in favore di anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per la realizzazione delle stanze degli abbracci», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.012. Di Muro, Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Ulteriore parametro di pericolosità del contagio)
1. Per tutto il periodo di applicazione delle misure per fronteggiare la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, viene considerato come ulteriore parametro per la definizione delle zone delle regioni e delle province autonome in merito al rischio di contagio il livello degli inquinanti rilevati in atmosfera. Pag. 20
2. L'Ispra e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente comunicano al Ministero della salute, con cadenza almeno mensile, gli indici di inquinamento dell'aria riferiti alle zone di competenza e determinati nel rispetto del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
1.014. D'Ippolito, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di vaccinazione dei soggetti esposti ad amianto)
1. I soggetti che sono stati o risultano tuttora esposti all'amianto sono ricompresi nelle categorie prioritarie ai fini dell'accesso alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.
2. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede a integrare la «Categoria 1: Elevata fragilità» delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021, al fine di recepire quanto previsto dal comma 1.
1.011. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.018. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:
Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di sostegno ai lavoratori)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 2124 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021»;
b) all'articolo 26:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
3) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».
1.019. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato)
1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione, da parte dei candidati, alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 giorni.
2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.
1.017. Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
1.016. D'Arrando.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole «tecnico ed amministrativo» sono sostituite dalle seguenti «tecnico, amministrativo e socio-sanitario».
2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
1.015. D'Arrando.
ART. 2.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro, svolto in presenza ovvero in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. In caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio convivente minore di anni quattordici al genitore lavoratore dipendente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, e 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) al comma 4, sostituire le parole: di durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio con la seguente: nonché;
c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di infezione da SARS-CoV-2 dei figli di cui al presente comma, al genitore lavoratore dipendente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, e 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
d) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per i casi di cui al comma 1 con le seguenti: per i casi di cui al comma 2, primo periodo e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: ai commi 1, 2 con le seguenti: ai commi 2;
e) al comma 7, sopprimere le parole: svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o e sostituire le parole: di cui ai commi da 1 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 2 a 6;
f) al comma 10, sostituire le parole: ai commi 1, 2 con le seguenti: ai commi 2.
2.7. Palmieri, Zangrillo, Bagnasco, Cannatelli.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,;
b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, con le seguenti: , in alternativa ai periodi di astensione o congedo fruiti ai sensi dei commi 2, 3 e 4,.
2.109. Varchi, Maschio, Lucaselli, Bellucci, Ferro, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, anche in regime di part time, di figlio convivente, minore di anni diciotto, anche cumulativamente all'altro genitore, dipendente pubblico o privato, nei casi di figlio con gravi ed accertate disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per un periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio. Analoga facoltà per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, è consentita, con le medesime modalità, in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio, fino a completa guarigione, certificata come per legge, o di quarantena dello stesso, disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, Pag. 23 a seguito di contatto ovunque avvenuto.
2.59. Sapia, Colletti, Cabras, Maniero, Spessotto, Trano, Corda.
Al comma 1, sostituire le parole: Il genitore con le seguenti: Ciascun genitore e sopprimere le parole: alternativamente all'altro genitore,.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, con le seguenti: Anche nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile,;
b) sostituire le parole: il genitore con le seguenti: ciascun e sopprimere le parole: alternativamente all'altro genitore,;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale disposizione è valida fino al mese di dicembre 2021.
2.79. Ascari.
Al comma 1, sopprimere la parola: convivente.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: convivente.
2.93. Ianaro.
Al comma 1, dopo le parole: minore di anni sedici aggiungere le seguenti: o maggiore di anni sedici e comunque minore di anni diciotto se disabile.
2.87. Marino.
Al comma 1, dopo le parole: in presenza del figlio aggiungere le seguenti: disposta con provvedimento dell'autorità competente e sostituire le parole da: , alla durata dell'infezione sino alla fine del comma con le seguenti: . Nelle ipotesi in cui il figlio contragga l'infezione da SARS-CoV-2 o sia soggetto a un provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, entrambi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per il periodo corrispondente alla durata dell'infezione o della quarantena.
Conseguentemente:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in presenza del figlio aggiungere le seguenti: disposta con provvedimento dell'autorità competente e sostituire le parole da: , alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. con le seguenti: . Nelle ipotesi in cui il figlio contragga l'infezione da SARS COVID-19 o sia soggetto a un provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, entrambi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata dell'infezione o della quarantena.;
b) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il genitore lavoratore dipendente non può fruire della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o dell'astensione di cui ai commi 2 e 5 o del bonus di cui al comma 6, quando l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
2.78. D'Orso.
Al comma 1, sopprimere le parole: alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio.
Conseguentemente:
a) al comma 2, sopprimere le parole: alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio;
Pag. 24b) al comma 4, sopprimere le parole: di durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio;
c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio convivente, minore di anni 16, al genitore lavoratore dipendente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, e 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.8. Bagnasco, Zangrillo, Palmieri, Cannatelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'azienda sanitaria locale (ASL) assicura al minore adeguata assistenza e supporto psicologico nel rispetto delle «Indicazioni ad interim per il supporto psicologico telefonico di secondo livello in ambito sanitario» predisposte dall'Istituto superiore di sanità il 26 maggio 2020.
2.13. Versace, Bagnasco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi «DSA» riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di ogni età, nonché, in linea con la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012, agli alunni con bisogni educativi speciali, in tutti i casi previsti dal comma 1 ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio e indipendentemente dallo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile da parte dell'altro genitore, per la durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
b) al comma 10, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 con le seguenti: commi 1, 1-bis, 2, 3.
2.31. Noja, D'Alessandro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È riconosciuto alla lavoratrice o al lavoratore che, ai sensi del comma 1, svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
2.76. Invidia.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni undici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. In caso di figli conviventi di età compresa fra 11 e 14 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità Pag. 25 agile. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
2.33. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,.
Conseguentemente:
a) al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: commi 1, 2, con le seguenti: commi 2,;
b) al comma 7, sopprimere le parole: svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o.
2.73. Rizzetto.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,.
*2.19. Epifani, Stumpo.
*2.34. Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.
*2.43. Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Soverini, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini.
*2.55. Gribaudo.
*2.66. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
*2.128. Quartapelle Procopio.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile con le seguenti: Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1.
Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: operatori socio-sanitari, aggiungere le seguenti: i lavoratori dipendenti che fruiscono della misura di cui al comma 1, e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.
2.62. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Al comma 2, sostituire le parole da: di figlio convivente minore fino alla fine del comma con le seguenti: , pubblico o privato, anche in regime di part time, del figlio convivente, minore di anni diciotto, può, anche cumulativamente all'altro genitore, nei casi di figlio con gravi disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio nonché alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al presente comma è comunque riconosciuto ai genitori di figli con grave disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, oppure che risultino ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
2.60. Sapia, Colletti, Cabras, Maniero, Spessotto, Trano, Corda.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anni quattordici con le seguenti: anni sedici.
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere il comma 5;
2) sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I soggetti di cui al comma 2, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 16, nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.;
3) al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai commi 2 e 5 con le seguenti: al comma 2 e sostituire le parole: anni quattordici con le seguenti: anni sedici;
4) al comma 10, sostituire le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7;
5) al comma 11, sostituire le parole: 293 milioni con le seguenti: 330 milioni;
b) all'articolo 3, comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 293,14 milioni con le seguenti: 330,14 milioni.
2.82. Invidia.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anni quattordici con le seguenti: anni sedici.
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere il comma 5;
2) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: anni 14 con le seguenti: anni 16;
3) al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai commi 2 e 5 con le seguenti: al comma 2 e sostituire le parole: anni quattordici con le seguenti: anni sedici;
4) al comma 10, sostituire le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7;
5) al comma 11, sostituire le parole: 293 milioni con le seguenti: 333 milioni;
Pag. 27 b) all'articolo 3, comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 293,14 milioni con le seguenti: 333,14 milioni.
2.81. Invidia.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici.
2.112. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: anni quattordici aggiungere le seguenti: o maggiori degli stessi anni e comunque minore di anni diciotto se disabile,.
2.88. Marino.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alternativamente all'altro genitore.
2.111. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche per i periodi corrispondenti alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Conseguentemente:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 2, aggiungere le seguenti: , primo periodo;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, secondo e terzo periodo, da parte di genitori di figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta in luogo della retribuzione, e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione stessa. Per i genitori lavoratori dipendenti, l'indennità di cui al presente comma, aumentata all'80 per cento della retribuzione, è calcolata ai sensi comma 3. Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, l'indennità di cui al presente comma è calcolata, per ciascuna giornata indennizzabile, in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. L'indennità di cui al presente comma è altresì riconosciuta ai genitori lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.;
c) al comma 8, sostituire le parole: 282,2 milioni di euro con le seguenti: 302,2 milioni di euro;
d) sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9 si provvede, quanto a 293 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 3 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.65. Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
2.68. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Pag. 28 Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai figli con disabilità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, anche in zona rossa, in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Quando ciò non fosse possibile, nell'attività a distanza, è garantito, in ogni caso e attraverso i Centri territoriali di supporto, l'intervento di Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione o Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità e con bisogno educativi speciali.
2.94. Ianaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Per gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale la fruizione sarà valutata anche in relazione alla effettiva possibilità di adozione delle misure necessarie per consentire l'espletamento delle attività correlate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e al contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2.17. Stumpo, Epifani.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
*2.27. Moretto, Noja, D'Alessandro.
*2.113. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 90 per cento.
2.114. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento e sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
2.35. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Lucaselli.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento.
*2.20. Epifani, Stumpo.
*2.84. Sportiello.
*2.115. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.
2.44. Carnevali, Viscomi, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
2.116. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 3, sostituire le parole da: , calcolata fino alla fine del comma con le seguenti: . I suddetti periodi, tenuto conto delle particolari contingenze economiche legate alla pandemia da COVID-19, sono coperti da contribuzione effettiva, valida ai fini del trattamento di quiescenza e dei Pag. 29trattamenti di fine rapporto e di fine servizio.
2.61. Sapia, Colletti, Cabras, Maniero, Spessotto, Trano, Corda.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel limite massimo complessivo di importo pari a 1.600 euro mensili.
Conseguentemente, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali con le seguenti: nel limite massimo complessivo di 1.000 euro mensili;
b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il bonus è riconosciuto anche per le prestazioni rese dai familiari.
2.80. Barzotti, Davide Crippa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi in cui sia presente un solo genitore, genitori separati o divorziati o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, si ha diritto all'intera retribuzione.
2.36. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In alternativa alla prestazione di cui ai commi 2 e 3 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione del bonus di cui al comma 6.
2.56. Gribaudo.
Al comma 4, dopo le parole: del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 aggiungere le seguenti: e gli eventuali periodi di ferie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213.
2.124. Quartapelle Procopio, Gribaudo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I benefici di cui ai commi da 1 a 4 sono cumulabili con i permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021».
2.102. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni.
2.119. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 5, dopo le parole: In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni aggiungere le seguenti: o maggiori degli stessi anni e comunque inferiori ai diciotto anni se disabili.
2.89. Marino.
Al comma 5, sostituire le parole: uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto con le seguenti: i genitori hanno diritto.
2.117. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 5, sopprimere le parole: alternativamente all'altro.
2.118. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 5, sostituire le parole: senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa con le seguenti: con corresponsione di retribuzione o indennità all'80 per cento della retribuzione stessa e riconoscimento di contribuzione figurativa.
2.106. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Al comma 5, sopprimere le parole: né riconoscimento di contribuzione figurativa.
2.37. Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari con le seguenti: I lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: 282,8 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
b) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A quota parte degli oneri di cui all'articolo 2, comma 8, pari a 1.717,2 milioni di euro si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del Programma 1.2 – Cooperazione allo sviluppo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.101. Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: i lavoratori autonomi a: operatori sociosanitari con le seguenti: i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, polizia locale e municipale, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti al personale esercente le professioni sanitarie, ivi inclusi gli assistenti sanitari, e degli operatori sociosanitari, nonché gli operatori dei servizi pubblici essenziali.
2.28. Noja, D'Alessandro.
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: impiegato con le seguenti: , trasporti, i lavoratori dipendenti anche a tempo determinato impiegati
2.90. Marino.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: soccorso pubblico aggiungere le seguenti: e della polizia locale.
*2.3. Bologna.
*2.10. Pella, Zangrillo, Bagnasco, Cannatelli.
*2.16. Stumpo, Epifani.
*2.67. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
*2.100. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
*2.110. Berardini.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: da COVID-19, i lavoratori aggiungere Pag. 31 le seguenti: appartenenti alle professioni sanitarie e sociosanitarie e sopprimere le parole: appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.
2.48. Carnevali, Viscomi, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: lavoratori dipendenti del settore sanitario aggiungere le seguenti: e sociosanitario.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari con le seguenti: appartenenti alle categorie dei medici, degli esercenti le professioni sanitarie, infermieristiche, di ostetrica, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione, degli esercenti le professioni sociosanitarie e degli operatori sociosanitari.
2.64. Sutto, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: pubblico e privato a: socio-sanitari,.
2.21. Epifani, Stumpo.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: appartenenti alle categorie dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica con le seguenti: appartenenti al personale esercente le professioni sanitarie.
2.123. Menga.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari con le seguenti: categoria dei medici, dei dirigenti sanitari, e dei profili sanitari e sociosanitari.
2.14. Bond, Bagnasco, Zangrillo.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dei medici con le seguenti: dei dirigenti medici e sanitari.
2.54. Rizzo Nervo.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: , degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari con le seguenti: e alle categorie sanitarie e sociosanitarie.
*2.1. Bologna.
*2.4. Menga.
*2.11. Bagnasco, Zangrillo, Cannatelli.
*2.95. Mammì, Ianaro.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: infermieri, aggiungere le seguenti: farmacisti e tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari, operanti in strutture pubbliche e private.
2.12. Mandelli, Bagnasco.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: degli operatori sociosanitari, aggiungere le seguenti: i lavoratori del comparto della scuola pubblica o paritaria.
2.38. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: degli operatori sociosanitari, aggiungere le seguenti: nonché i lavoratori dipendenti nei settori dei servizi pubblici essenziali e i lavoratori delle attività autorizzate a rimanere aperte, ubicate nei territori definiti «zone rosse» ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto- Pag. 32legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
2.45. Viscomi, Carnevali, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: degli operatori sociosanitari, aggiungere le seguenti: e degli assistenti sociali, anche se dipendenti dagli enti locali,.
2.47. Carnevali, Viscomi, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: degli operatori sociosanitari, aggiungere le seguenti: gli addetti alle vendite negli esercizi commerciali nella grande distribuzione organizzata e gli autisti del trasporto pubblico locale.
2.125. Quartapelle Procopio, Gribaudo.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: degli operatori sociosanitari, aggiungere le seguenti: i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori imbarcati della pesca professionale,.
2.74. Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: sociosanitari aggiungere le seguenti: , nonché i lavoratori del settore privato, che operano nei servizi pubblici essenziali, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2.77. De Carlo.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per i figli conviventi minori di anni quattordici aggiungere le seguenti: o maggiori degli stessi anni e comunque inferiori ai diciotto anni se disabili.
2.91. Marino.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 100 euro settimanali con le seguenti: 250 euro settimanali.
2.120. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 100 euro settimanali con le seguenti: 200 euro settimanali.
2.107. Bellucci, Gemmato, Varchi, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 100 euro settimanali con le seguenti: 150 euro settimanali.
2.85. Sportiello.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 100 euro settimanali aggiungere le seguenti: per ciascun figlio a carico.
2.108. Lucaselli, Ferro, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: prestazioni effettuate aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2.99. Ruggiero.
Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il beneficio di cui al presente articolo potrà essere fruito anche dalle categorie di lavoratrici e dai lavoratori diverse da quelle sopra indicate, qualora nessuno dei due genitori fruisca per lo stesso periodo delle misure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2.22. Epifani, Stumpo.
Al comma 6, sopprimere il terzo e quinto periodo.
2.9. Palmieri, Bagnasco, Zangrillo, Cannatelli.
Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, per i figli conviventi minori di anni 10.
2.30. Moretto, Noja, D'Alessandro.
Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, per i figli conviventi minori di anni 6.
2.29. Moretto, Noja, D'Alessandro.
Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: della legge 27 dicembre 2019, n. 160 aggiungere le seguenti: , salvo che siano presenti un solo genitore, genitori separati o divorziati o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2.39. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.
Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: commi 1, 2 con le seguenti: commi 2.
Conseguentemente, al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o;
b) sostituire le parole: commi da 1 a 6 con le seguenti: commi da 2 a 6;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, l'altro genitore può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5 o, in alternativa, del bonus di cui al comma 6.
2.86. Carbonaro, De Carlo.
Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: commi 1, 2, con le seguenti: commi 2.
*2.23. Epifani, Stumpo.
*2.41. Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui sia presente un solo genitore, di genitori separati o divorziati o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il bonus di cui al presente comma può essere fruito sempre.
2.40. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti per richiedere il bonus devono intendersi presenti al momento dell'acquisto del servizio di baby-sitting e non al momento della presentazione della domanda.
2.126. Quartapelle Procopio, Gribaudo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fino al 30 giugno 2021, il genitore di figlio convivente di qualsiasi età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lavoratore dipendente, anche ove svolga la prestazione di lavoro in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto ovvero per il periodo di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, può chiedere, alternativamente all'altro genitore, la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel predetto periodo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale richiesto per le medesime motivazioni;
Conseguentemente:
a) al comma 8, sostituire le parole: di cui ai commi da 2 a 7 con le seguenti: di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il beneficio di cui al comma 6-bis è riconosciuto nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per le pari opportunità e la famiglia. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.;
c) al comma 10, sostituire le parole: 6 e 7 si applicano con le seguenti: 6, 6-bis e 7 si applicano;
d) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.32. Noja, D'Alessandro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fino al 30 giugno 2021, il genitore di figlio convivente minore di anni dieci, lavoratore dipendente, anche ove svolga la prestazione di lavoro in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di Pag. 35prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, può chiedere, alternativamente all'altro genitore, la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel predetto periodo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale richiesto per le medesime motivazioni;
Conseguentemente:
a) al comma 8, sostituire le parole: di cui ai commi da 2 a 7 con le seguenti: di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il beneficio di cui al comma 6-bis è riconosciuto nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per le pari opportunità e la famiglia. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.;
c) al comma 10, sostituire le parole: 6 e 7 si applicano con le seguenti: 6, 6-bis e 7 si applicano;
d) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.26. Moretto, Noja, D'Alessandro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In alternativa ai bonus previsti al comma 6, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Il congedo è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
2.58. Gribaudo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fino al perdurare della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 si dispone la sospensione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità per i portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il mantenimento di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura per quei Pag. 36soggetti in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, nonché la proroga delle misure di cui all'articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ossia il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario.
2.92. Marino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, nel caso di famiglia monogenitoriale, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 70 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2.49. Carnevali, Viscomi, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il limite di età di cui ai commi 1, 2 e 6 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
2.69. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Al comma 7, sopprimere le parole: svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o.
*2.24. Epifani, Stumpo.
*2.42. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.
*2.46. Viscomi, Carnevali, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Soverini, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini.
*2.57. Gribaudo.
*2.127. Quartapelle Procopio.
Al comma 7, sostituire le parole: l'altro genitore non può con le seguenti: l'altro genitore può.
2.121. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La condizione del coniuge che non può fruire del congedo straordinario è equiparata, in quanto soggetto convivente, in regime di quarantena precauzionale, alla condizione di malattia o di ricovero ospedaliero del lavoratore, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.98. Ruggiero.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, che svolge il lavoro in modalità agile ai sensi del comma 1, può scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1.
2.97. Ruggiero.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per l'anno scolastico 2020/2021 e fino al termine dell'attività didattica ed educativa il genitore di figlio convivente minore di anni dieci che abbia diritto a richiedere, a norma del presente articolo, Pag. 37la possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, può richiedere congiuntamente anche la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Qualora il figlio sia minore di anni sei questo deve essere iscritto ai servizi educativi per i bambini da zero a sei anni.
2.52. Viscomi, Carnevali, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Benamati, De Maria.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021.
7-ter. Il beneficio di cui al comma 7-bis è riconosciuto al personale sanitario, al personale delle Forze di polizia, della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, delle Forze armate, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente di appartenenza impegnato al contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto.
2.50. Viscomi, Carnevali, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui ai commi precedenti si applicano anche in ragione della sospensione dell'attività educativa dei bambini da zero a tre anni.
*2.25. Epifani, Stumpo.
*2.53. Carnevali, Viscomi, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria, alla gestione separata INPS e alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8-ter. L'indennità di cui al comma 8-bis è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 30 aprile 2021.
8-quater. L'indennità di cui ai commi 8-bis e 8-ter può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena.
8-quinquies. L'indennità di cui ai commi da 8-bis a 8-quater è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Pag. 38
8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quinquies, valutati in 80 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2.103. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
8-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
2.105. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire il sostegno agli infermieri dipendenti di enti pubblici non economici, i benefici concessi ai lavoratori genitori sono estesi anche a coloro che svolgono il ruolo professionale fatta salva la presenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle misure previste ed in vigore per il superamento della particolare fase di emergenza sanitaria.
2.83. Grippa.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «pubblici e» e dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono aggiunte le seguenti: «o figli con bisogni educativi speciali (BES)».
2.51. Viscomi, Carnevali, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Soverini, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Pini.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 5.000 euro per il 2021. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11-ter. Il contributo di cui al comma 11-bis è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
2.104. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, Pag. 39n. 232, le parole: «per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «per il pagamento di servizi per l'infanzia erogati da asili nido pubblici e privati, personale direttamente incaricato dalla famiglia, modelli alternativi o integrativi all'asilo nido, compresi, tra gli altri, micronidi, baby parking e asili familiari».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.63. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per tutto il periodo emergenziale, nel caso di sospensione dell'attività didattica l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali operano, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione.
*2.2. Bologna.
*2.5. Menga.
*2.96. Ianaro.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. A causa dell'emergenza da COVID-19 i lavoratori precoci che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020 possono presentare domanda di certificazione del diritto di pensione entro il 30 settembre 2021.
2.6. Plangger.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. A causa dell'emergenza da COVID-19 i lavoratori precoci che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020 possono presentare domanda di certificazione del diritto di pensione entro il 30 aprile 2021.
2.15. Plangger.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Ai minori di anni 16 è garantito un contributo pari a 300 euro mensili da spendere per attività sportiva o supporto psicologico.
2.122. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
Alla rubrica, premettere le parole: Lavoro agile,
2.72. Rizzetto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Aspettativa fino al 30 giugno 2021)
1. Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore e alle misure indicate all'articolo 2, nei casi riconosciuti al comma 2 dell'articolo 2 ovvero in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, può richiedere un periodo di aspettativa da fruire fino al 30 giugno 2021. Pag. 40
2. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il periodo di aspettativa non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nei casi indicati al comma 1 anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
4. La fruizione del beneficio riconosciuto ai sensi del presente articolo fino al 30 giugno 2021 non è cumulabile con altre forme di congedo o aspettativa.
5. All'individuazione delle patologie specifiche nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, si provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
2.018. Invidia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. In alternativa a quanto previsto all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che hanno almeno un figlio da 0 a 6 anni d'età, possono utilizzare il Bonus asilo nido, per servizi integrativi e innovativi privati, quale il «nido di famiglia», gestito dalla «tagesmutter o mamma di giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione i predetti minori, purché in possesso di comprovata idoneità a svolgere assistenza materna, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2.08. Invidia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Estensione della durata dei permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili entro il 30 giugno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 604,7 milioni di euro per l'anno 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro Pag. 41la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2.010. Segneri.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Lavoro agile per i lavoratori della Pubblica amministrazione all'estero)
1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, il comma 4 dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
2.02. Siragusa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Lavoro agile per i lavoratori della Pubblica amministrazione all'estero)
1. Il comma 4 dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «4. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è regolata dall'Amministrazione di riferimento, tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore e appurate le garanzie igienico-sanitarie locali, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19 qualora risultino maggiormente cautelative per la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È comunque riconosciuto il diritto al lavoratore di richiedere all'Amministrazione di riferimento lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) di cui al comma 4-bis.».
2.01. Siragusa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Flex work in favore delle lavoratrici madri)
1. In alternativa alla prestazione lavorativa in modalità agile, di cui al comma 1 dell'articolo 2, i datori di lavoro privati possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative delle dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, secondo le seguenti modalità:
a) la lavoratrice madre può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
b) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita.
2.09. Invidia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga in materia di lavoro agile nei settori pubblico e privato)
1. I termini di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, Pag. 42n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dall'allegato 1 al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 21, n. 21, sono prorogati al 30 settembre 2021.
2.04. Zangrillo, Bagnasco, Palmieri, Cannatelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 501-bis del codice penale, in materia di contrasto a manovre speculative su merci)
1. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se i fatti sono commessi in tempi di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti».
2.011. Palmisano.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) il comma 4-quater è soppresso.
*2.03. Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.
*2.07. Rizzetto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Esonero contributivo nuove iscrizioni imprenditoria agricola)
1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle iscrizioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2.012. Grippa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di visite alle persone detenute)
1. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato e quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute psichica delle persone detenute o internate, possono essere svolti in presenza, in numero non superiore a quattro al mese, indipendentemente dalle misure restrittive adottate al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2.016. Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di visite alle persone detenute)
1. Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere costituiscono motivi di necessità, ai sensi della legislazione legata al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2.017. Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della Regione Molise)
1. Il Commissario ad acta per l'attuazione degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Molise, nominato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, opera con poteri aggiuntivi conferiti dalle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare, nella Regione Molise, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) secondo gli standard delle prestazioni a livello nazionale e garantire il fondamentale diritto alla salute.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per assicurare la tempestiva ed efficace prosecuzione del piano di rientro, sono attribuite al Commissario ad acta le attività di gestione tecnico-amministrativa di rilevanza regionale e le funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale finalizzate alla tempestiva adozione e attuazione del nuovo Programma Operativo e del piano di rientro dai disavanzi sanitari di cui al comma 1. Il Commissario esercita tutti i poteri di gestione necessari per conseguire l'obiettivo del riequilibrio finanziario economico e contabile del Servizio sanitario regionale.
3. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo.
4. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è affiancato da un sub commissario di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.
5. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di 5 unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, Pag. 44controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di 8 unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 651.808 per l'anno 2021 e di euro 1.077.718 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 335.681 per l'anno 2021 e a euro 555.025 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione e del programma operativo COVID previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
7. Il Commissario ad acta informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che può formulare al riguardo proposte non vincolanti. Informa altresì mensilmente la medesima conferenza dei sindaci, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di attuazione del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19. La conferenza dei sindaci può formulare proposte non vincolanti con riferimento alle attività volte a integrare la strategia di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.
8. La Regione Molise mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi compiti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In caso di ritardo o di inerzia della Regione, il Commissario ad acta individua con proprio decreto le risorse umane e strumentali necessarie all'attuazione delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso il Commissario si avvale direttamente del supporto del Dirigente generale e dei dirigenti degli uffici della Direzione generale della salute della Regione Molise cui può impartire ordini e direttive necessari all'attuazione del programma operativo vigente, del piano di rientro e di ogni ulteriore intervento previsto dal presente articolo.
2.013. Federico.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Supporto dell'AGENAS alla struttura commissariale della Regione Molise)
1. Il Commissario ad acta della regione Molise nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di dieci unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti Pag. 45 dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 250.000 per l'anno 2021, di euro 554.800 per l'anno 2022 e per l'anno 2023, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.
2. AGENAS è autorizzata ad incrementare le risorse relative al trattamento accessorio riferito alla nuova dotazione organica determinata ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ammontare previsto nel bilancio di previsione 2021 approvato. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di euro 831.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.
2.014. Federico.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*2.06. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*2.015. Stumpo.
ART. 3.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 3, lettera a) con le seguenti: comma 2, lettera a).
3.1. Rizzetto.