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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2021
567.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 116

ALLEGATO 1

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (C. 2945 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2945, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

   preso atto che il provvedimento rimodula sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, allo scopo di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia, prevedendo altresì disposizioni relative alla possibilità di ricorrere al lavoro agile o al congedo straordinario per i lavoratori con figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza;

   richiamata l'esigenza, per quanto attiene alla formulazione dell'articolo 3, comma 1, recante le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, di sostituire il riferimento, erroneo, al comma 3, lettera a), del medesimo articolo, con quello al comma 2, lettera a);

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto-legge in esame appaia riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento civile» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h, l) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

   ricordato che, con la sentenza del 24 febbraio 2021 della Corte costituzionale sulla legge della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste n. 11 del 9 dicembre 2020 – legge sospesa in via cautelare con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021 – la Corte ha svolto alcuni chiarimenti sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni sugli interventi legislativi di contenimento e contrasto della pandemia; in tale occasione la Corte, accogliendo il ricorso del Governo, ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

   ribadita l'opportunità, già espressa in occasione dell'esame di analoghi decreti – legge sull'emergenza da COVID-19, di avviare, alla luce dell'esperienza maturata, una riflessione sul superamento dello strumento del DPCM, atteso che, mentre inizialmente i DPCM contenevano le misure dettagliate di contrasto all'epidemia individuate all'interno del catalogo di misure adottabili previsto prima dal decreto-legge n. 6 del 2020 e quindi dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, a partire dal DPCM del 3 novembre 2020 essi a loro volta definiscono il quadro delle misure generali da applicare nelle diverse zone individuate sulla base della diffusione del contagio («zona gialla»; «zona arancione»; «zona rossa» e, da ultimo, «zona bianca»), mentre la concreta individuazione dei territori è rimessa ad ordinanze del Ministero della salute;

Pag. 117

   considerato che il predetto quadro normativo si è dimostrato tendenzialmente stabile negli ultimi mesi e che anche per la definizione del dettaglio delle misure di contrasto, gli stessi DPCM fanno ormai riferimento in molti casi ad altri atti (quali protocolli ecc.);

   segnalata quindi, a tale, proposito, l'opportunità di ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – il quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone;

   richiamato, in proposito, l'ordine del giorno n. 8, accolto dal Governo con una riformulazione nella seduta dell'11 marzo 2021, nel corso della discussione alla Camera del decreto-legge n. 2 del 2021, il quale, come riformulato, facendo seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato per la legislazione, impegna il Governo a «valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19)»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si segnala, in linea generale, l'opportunità che il Parlamento e il Governo avviino una riflessione sulla possibilità di spostare nella fonte legislativa le disposizioni di più diretta attinenza con le libertà fondamentali, quali la libertà di circolazione;

   b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, provvedano le Commissioni di merito a sostituire il riferimento al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, in luogo di quello, erroneo, al comma 3, lettera a).

Pag. 118

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (Testo unificato C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C. 2069).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C. 2069, recante «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la VII Commissione;

   preso atto che il testo unificato in esame prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, disposta dal secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933, introducendo, conseguentemente, una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le materie università e diritto allo studio non siano espressamente citate nell'articolo 117 della Costituzione e come, con riferimento alla materia diritto allo studio universitario, a livello legislativo ordinario, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 68 del 2012 abbia affidato alle regioni la competenza esclusiva, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale;

   osservato, quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, che l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

   ricordato, al riguardo, che, con la sentenza n. 383 del 1998, la Corte costituzionale, richiamando preliminarmente che «L'accesso ai corsi universitari è materia di legge», ha sottolineato che l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione assume una funzione di «cerniera», attribuendo al legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria, sottolineando che «La “riserva di legge” assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative “secondarie”, sia imponendo all'autorità normativa “primaria” di non sottrarsi al compito che solo a essa è affidato»;

   osservato che nella medesima sentenza n. 383 del 1998 – richiamata, più di recente, nella sentenza n. 423 del 2004 – la Corte, tuttavia, ha ritenuto che la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge, ma comporta, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'Esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università;

   evidenziata l'esigenza di valutare la compatibilità con tale contesto normativo e Pag. 119giurisprudenziale dell'articolo 4, comma 2, del provvedimento, che demanda ad un regolamento – da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – la definizione dei criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale;

   segnalato che la necessità del possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai corsi di studio è stabilita sia, in termini generali, dal comma 3 dell'articolo 2, sia dal comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 2, per le fattispecie considerate in tale ultima disposizione;

   rilevato come il comma 3, primo periodo, dell'articolo 4 stabilisca che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti, e come il secondo periodo del medesimo comma 3 specifica che «Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11» del DPR n. 121 del 2005;

   rilevato come il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 4 disponga che «Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dall'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010», il quale è abrogato dal comma 7 dell'articolo 2,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a valutare la compatibilità della previsione recata dall'articolo 4, comma 2, con l'articolo 33, sesto comma, della Costituzionale e con la giurisprudenza costituzionale in materia;

   e con le seguenti osservazioni:

    a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare formulazione del comma 3 dell'articolo 2, il quale sancisce in termini generali la necessità del possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai corsi di studio, con quella del comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo, il quale ribadisce specificamente la necessità di tale possesso per le fattispecie considerate in quest'ultima disposizione;

    b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, al fine di chiarire se la previsione «Tale disposizione si applica» si riferisca al primo periodo del medesimo comma 3;

    c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 con quella del comma 7 dell'articolo 2, individuando con maggiore precisione il termine dal quale decorre l'abrogazione dell'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010.

Pag. 120

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince» (Testo unificato Doc. XXII n. 47, Doc. XXII n. 49 e Doc. XXII n. 51).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 47 Andrea Romano, Doc. XXII, n. 49 Potenti e Doc. XXII, n. 51 Berti – adottato come testo base nella seduta del 7 aprile scorso e non modificato in sede referente dalla Commissione di merito – che ha ad oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»;

   sottolineata l'esigenza di porre in essere tutti gli strumenti affinché si possano accertare le cause della collisione del traghetto «Moby Prince» con la petroliera «Agip Abruzzo», avvenuta il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, e le circostanze della morte di centoquaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza della collisione;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE