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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2021
567.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 150

ALLEGATO 1

5-05327 Quartapelle Procopio: Sulle attività in corso
per garantire la didattica in presenza nelle scuole.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Quartapelle Procopio, questo Governo ha profuso il massimo impegno per garantire, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, la messa in sicurezza delle scuole in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, come da ultimo disposta con il decreto-legge di aprile.
  Solo con il decreto-legge Sostegni, adottato lo scorso marzo, sono stati stanziati 300 milioni per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica.
  In particolare, 150 milioni sono destinati all'acquisto di ulteriori dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, come ad esempio: dispositivi di aerazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie e per la predisposizione di servizi per la sicurezza di studentesse, studenti e personale; le risorse anzidette possono essere utilizzate anche per potenziare i servizi professionali per l'assistenza psicologica e pedagogica; per la messa a punto di presidi medico-sanitari volti a supportare le scuole nella somministrazione facoltativa di test diagnostici e all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti. Queste risorse sono già a disposizione delle istituzioni scolastiche.
  Oltre ai finanziamenti per la ripresa in sicurezza di tutte le attività in presenza, sono stati stanziati altri 150 milioni per il potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, per il consolidamento delle discipline e il recupero delle competenze di base e della socialità.
  L'implementazione delle risorse ha pertanto consentito di disporre – come sopra accennato – con l'ultimo decreto-legge la ripresa delle attività didattiche in presenza, limitando l'uso della didattica a distanza alle sole situazioni «estreme» caratterizzate da una particolare gravità del rischio epidemiologico.
  Il provvedimento infatti prevede che dal sette aprile e fino alla fine del mese, sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.
  Per i successivi gradi di istruzione è previsto lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca nelle zone cosiddette arancioni mentre nelle zone rosse le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  Infine, quanto alle precedenti misure, si rappresenta che sono già stati stanziati 30 milioni a favore degli enti locali per l'adeguamento degli spazi alle esigenze Covid-19. Ad oggi il 91 per cento degli interventi è stato attuato e concluso e circa il 9 per cento degli interventi è in corso o in fase di completamento. Successivamente, sono stati rimodulati per l'emergenza sanitaria 330 milioni di fondi strutturali del Programma operativo nazionale PON «Per la Scuola» 2014-2020 i cui interventi risultano ad oggi definitivamente rendicontati nel 48 per cento dei casi. La restante percentuale riguarda interventi conclusi, ma non ancora tutti rendicontati. Ulteriore azione posta in essere è quella che ha previsto lo stanziamento di più di 100 milioni per affitti e noleggi di ulteriori spazi per la didattica e relativi adeguamenti edilizi. Il monitoraggio effettuato fa registrare che tutti gli interventi sono in corso e per il 50 per cento di essi sono anche state liquidate le relative mensilità per le quote di affitto e noleggio.

Pag. 151

ALLEGATO 2

5-05399 Bucalo: Sulla partecipazione a selezioni pubbliche dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bucalo, l'iscrizione dei docenti diplomati, ovvero dei cosiddetti insegnanti tecnico pratici, nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, è disciplinata dall'articolo 3, comma 6, lettera b) punto ii dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020: «Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

   ii per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

    1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017;

    2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017;

    3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.».

  Sul sito del Ministero, inoltre, è pubblicata la FAQ n. 12, reperibile nella sezione dedicata alla procedura per l'inserimento nelle GPS che chiarisce:

   «Il decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020, e in particolare l'articolo 1, comma 7, ultimo periodo ha disposto che: “Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”».

  Tale previsione di ammissione con riserva non può, pertanto, trovare applicazione nel caso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze trattandosi di procedure per soli titoli. Si ricorda inoltre che il titolo di studio, comunque, da solo non sarebbe sufficiente, perché occorrerebbe possedere uno degli altri titoli congiunti riportati nell'ordinanza.
  Si rappresenta infine che la procedura di istituzione delle GPS è stata avviata immediatamente dopo la conversione del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020, nella legge n. 41 del 6 giugno 2020. L'Ordinanza n. 60 è stata adottata in data 10 luglio 2020, fissando termini ristretti per la presentazione delle istanze: dal 22 luglio al 6 agosto 2020. Ciò per consentire agli uffici territoriali di completare le valutazioni dei titoli entro la fine del mese di agosto 2020 e di costituire le graduatorie per garantire il corretto conferimento delle supplenze al personale docente in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Pag. 152

ALLEGATO 3

5-05427 Fassina: Sull'assunzione nelle scuole del personale
delle imprese private incaricate dei servizi ausiliari.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Fassina, il decreto interministeriale cui si fa riferimento nell'interrogazione in discorso, disciplina i requisiti di partecipazione, i termini per la presentazione delle domande, nonché le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 69 del giugno 2013.
  Secondo la previsione del medesimo decreto, la procedura in esame è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento degli anzidetti servizi. Come è noto, l'adozione del decreto sconta la complessa modalità procedimentale connessa all'attuale quadro normativo, nonché la necessità di far fronte ai ritardi accumulatisi, in ragione dell'emergenza epidemiologica, nello svolgimento delle fasi procedurali di assunzione precedentemente attuate.
  Tant'è che l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, cosiddetto «mille proroghe 2021», ha rinviato al 1° marzo scorso il termine originariamente fissato al 1° gennaio per poter procedere all'immissione in ruolo del personale selezionato in esito alla procedura di cui all'articolo 58, comma 5-sexies.
  Nondimeno, si rappresenta che il procedimento di formalizzazione del decreto interministeriale di disciplina della selezione di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, si appresta a concludersi, essendo pervenuti i concerti dei Dicasteri coinvolti nell'adozione del decreto in parola.
  Conseguentemente, è prossima l'indizione della procedura selettiva, la quale, come noto, è destinata al personale con anzianità almeno quinquennale maturata alle dipendenze di imprese ex affidatarie del servizio di pulizia presso le istituzioni scolastiche nazionali.

Pag. 153

ALLEGATO 4

5-05653 Vietina: Sui mutui BEI per interventi di edilizia scolastica.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Vietina, come da Lei evidenziato, la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico è una delle priorità del Ministero dell'istruzione.
  È, infatti, fondamentale garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati. Consapevole dell'importanza della sicurezza delle scuole, il Ministero dell'istruzione nel solo mese di marzo 2021 ha previsto con decreto del Ministro uno stanziamento di 1,125 miliardi per la riqualificazione e sicurezza delle scuole superiori e un bando da 700 milioni per la messa in sicurezza e costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia. Proprio per raggiungere l'obiettivo della sicurezza, occorre fare presto e utilizzare tutte le risorse che lo Stato sta mettendo a disposizione, comprese quelle derivanti dai mutui con la Banca europea degli investimenti che, come noto, hanno una loro tempistica precisa, legata alla scadenza del contratto di mutuo.
  Ricordo che i comuni da Lei indicati sono stati autorizzati al finanziamento con un contratto di progetto sottoscritto nel 2018 e con successivo decreto interministeriale 1° febbraio 2019, n. 87, e quindi prima dell'emergenza pandemica e ricordo anche la possibilità concessa a tutti gli enti finanziati di disporre di semplificazioni e poteri commissariali per accelerare le procedure e le progettazioni, anche per l'acquisizione di pareri e nulla osta.
  Inoltre, non sfuggirà, che proprio in considerazione dell'emergenza sanitaria, questa linea di finanziamento è già stata oggetto di 3 proroghe dei termini e che i termini del 30 giugno 2021 e del 31 agosto 2021, rispettivamente per progetti di messa in sicurezza e per progetti di nuova costruzione, si riferiscono solo all'adozione di un atto di aggiudicazione provvisoria dei lavori. Non è richiesta, infatti, entro quella data né l'aggiudicazione definitiva né tantomeno la stipula del contratto. Per cui un ulteriore differimento rischierebbe di compromettere l'intera ed efficace attuazione del piano di mutui con la Banca europea degli investimenti e anche la difficoltà di perdere tutte le risorse derivanti dalle economie di gara, per le quali non ci sarebbe il tempo per una riassegnazione a favore di altri enti, come già fatto proficuamente per i piani 2015 e 2016 con la BEI.
  Infatti, il caso richiamato nella Sua interrogazione riferito al parere della Banca europea degli investimenti riguardava proprio una proroga eccezionale, intervenuta in pieno lockdown, per gli interventi autorizzati non all'inizio dei piani 2016, ma proprio a seguito del citato reinvestimento delle economie di gara, lì dove gli enti locali avevano avuto obiettivamente circa 1 anno e mezzo sia per l'aggiudicazione sia anche per il completamento e la rendicontazione dei lavori e si sono trovati contemporaneamente, in quello stesso anno, anche con un blocco dei cantieri di opere pubbliche per circa 4 mesi.
  Invece, su questa linea di finanziamento dei mutui BEI 2018 sono già intervenute, come anticipato, n. 3 proroghe dei termini. Infatti, il termine di aggiudicazione provvisoria, inizialmente fissato al 2 novembre 2019, è stato già prorogato prima con decreto ministeriale 18 ottobre 2019, n. 960, poi con decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 188 e infine con decreto ministeriale 26 novembre 2020, n. 163.
  I termini fissati sono ora 30 giugno 2021 per tutti gli interventi e 31 agosto 2021 per i soli interventi di nuova costruzione. Purtroppo, tali termini non sono ulteriormente prorogabili attesa la durata del mutuo, gli impegni formali assunti con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti e considerato che sono decorsi Pag. 154ormai già oltre 2 anni e mezzo dall'autorizzazione degli interventi.
  Si rappresenta comunque che sono attive molteplici linee di finanziamento cui gli enti locali possono accedere e che è in corso di definizione la nuova programmazione triennale nazionale 2021-2023 in materia di edilizia scolastica, utile anche in vista delle risorse che saranno destinate alla sicurezza delle scuole con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, proprio nella consapevolezza della necessità di assegnare tutte le risorse disponibili ma anche di garantire il rispetto delle tempistiche per un efficace utilizzo delle risorse pubbliche.