ALLEGATO 1
DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (C. 2972 Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
evidenziato come il decreto-legge sia stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori, e che a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;
ricordato, in proposito, che l'articolo 18, comma 1, lettera b), del richiamato decreto legislativo n. 27 del 2021, disponeva l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni – ovvero gli articoli 7, 10 e 22 – e che con il decreto – legge in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie;
rilevato infatti come, il decreto – legge, all'articolo 1, comma 1, lettera a), modifichi la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottraendo all'abrogazione anche le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962, nonché gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283;
rilevato inoltre come, per finalità di coordinamento normativo, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame intervenga sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, prevedendo che è «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22» della legge n. 283 del 1962;
considerato che alla legge n. 283 del 1962 – e quindi ai testé richiamati articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della medesima legge – è stata data esecuzione con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, che consta di 79 articoli e 4 allegati;
preso atto delle modifiche intervenute in sede referente, in ragione delle quali sono stati inseriti nel decreto-legge gli articoli 01 e 01-bis – che intervengono sulla disciplina della controperizia e della controversia prevista agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021 – nonché l'articolo 1-bis, che interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di modificare la disciplina della diffida nel settore agroalimentare;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione Pag. 135riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rilevando altresì, per quanto riguarda le disposizioni sui controlli, le materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con precisione quali siano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962, di cui al DPR n. 327 del 1980, destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate.
ALLEGATO 2
Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno (C. 2663).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione
esaminata la proposta di legge C. 2663, recante «Proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno», nel testo risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione;
rilevato come il provvedimento preveda la proroga al 31 agosto 2026 della concessione per l'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno;
evidenziato come la gestione della predetta linea ferroviaria sia disciplinata dalla «Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola» del 12 novembre 1918, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 16 dicembre 1923, n. 3195;
rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, essendo volto a prorogare l'affidamento di una rete ferroviaria la cui gestione è disciplinata da un trattato internazionale, appaia riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, primo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso);
rilevato come, unitamente al DEF, il Governo abbia presentato, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, una Relazione al Parlamento con la quale richiede di elevare il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per quest'anno e di modificare il sentiero di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) per i prossimi anni;
evidenziato, sotto il profilo macroeconomico, come il DEF 2021 evidenzi che l'andamento dell'economia italiana e internazionale continua ad essere condizionato dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
rilevato, in particolare, come il 2020 si sia chiuso con una caduta del PIL pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali, in linea con quanto previsto nella Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) e non lontano da quanto prospettato nel DEF 2020;
considerato che, anche in conseguenza del crollo del PIL, il rapporto fra lo stock di debito pubblico e il prodotto ha subìto un aumento al 155,8 per cento, rispetto al valore del 134,6 per cento registrato nel 2019;
evidenziato peraltro come gli interventi di politica economica nel 2020 abbiano comportato complessivamente una spesa pari a 108 miliardi (6,5 per cento del PIL), oltre agli ulteriori interventi di sostegno all'economia riguardanti la moratoria su prestiti e mutui bancari in essere e le garanzie dello Stato sull'erogazione di nuovi prestiti;
rilevato come la previsione macroeconomica tendenziale del DEF 2021 incorpori gli effetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), nonché del recente «decreto-legge sostegni», con una previsione di crescita annua del PIL per il 2021 pari al 4,1 per cento, mentre nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL sarebbe pari al 4,5 per cento nel 2021, al 4,8 per cento nel 2022 e al 2,6 per cento nel 2023;
rilevato, quanto alla strategia di rientro del debito, come il DEF prefiguri un'impostazione della politica di bilancio espansiva nel prossimo biennio, tramite un forte impulso agli investimenti, per poi intraprendere un graduale percorso di consolidamento fiscale dal 2024 in poi, a condizione che le ipotesi epidemiche e sulle condizioni di contesto internazionale dello scenario di base restino valide, con un traguardo del 3,0 per cento di deficit per il 2025 e un rapporto fra debito lordo della pubblica amministrazione e PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento) per la fine del decennio;
sottolineato inoltre come, grazie anche alle notevoli misure di stimolo introdotte con il predetto «decreto-legge sostegni», nonché alla spinta agli investimenti pubblici e privati fornita dal PNRR, il PIL, nel già citato scenario tendenziale, salirebbe comunque del 4,3 nel 2022, del 2,5 per cento nel 2023 e del 2,0 per cento nel 2024;
sottolineata, a tale riguardo, l'esigenza di rafforzare le iniziative per uscire dalla crisi utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di vaccinazione, Pag. 138 all'impulso alla ricerca medica e al rafforzamento del Sistema sanitario nazionale, nonché, in campo economico, dai sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali;
condivisa la necessità che il notevole stimolo al rilancio dell'economia fornito dal PNRR sia integrato da ulteriori interventi che rafforzino la capacità di risposta dell'economia nella fase di ripresa, in primo luogo attraverso l'accesso alla liquidità e capitalizzazione e il sostegno al mercato del lavoro, all'occupazione e al ricollocamento dei lavoratori;
considerato che, grazie al nuovo scostamento di bilancio proposto dalla Relazione annessa al DEF 2021, potrà essere utilizzato un ammontare di risorse superiore a quanto prefigurato nella NADEF e nella legge di bilancio 2021, atteso che il PNRR in senso stretto sarà dotato di circa 222 miliardi, cui si aggiungono gli strumenti del Next Generation EU e le risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi;
evidenziato in tale contesto come, al fine di perseguire gli obiettivi di ripresa economico – sociale del Paese sia imprescindibile realizzare le riforme di contesto previste dal PNRR, che riguardano in particolare la pubblica amministrazione, la giustizia, la concorrenza e la revisione del sistema fiscale;
evidenziato inoltre, per quanto concerne i profili di stretta competenza della I Commissione, come il DEF sottolinei opportunamente l'esigenza di procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la pubblica amministrazione;
preso atto della decisione del Governo di non inserire quest'anno nel DEF il PNR (Programma nazionale di riforma) previsto dai regolamenti del Semestre europeo e dalla normativa nazionale, e di procedere successivamente alla trasmissione al Parlamento del solo PNRR, il quale sarà poi presentato alla Commissione europea nei termini previsti;
rilevato come il DEF 2021 preannunci l'integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle amministrazioni statali (per circa 0,2 miliardi dal 2021) e l'autorizzazione di nuove assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (per circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024);
segnalato altresì come, nell'ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica, il DEF contempli lo stanziamento di risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035);
richiamato quindi come il DEF indichi 22 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio nel periodo 2022-2024, tra i quali alcuni disegni di legge che investono i profili di competenza della I Commissione, in materia di:
«Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
«Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»;
«Implementazione delle forme di raccordo tra amministrazioni centrali e regionali, anche la fine della riduzione del contenzioso costituzionale»;
«Revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'opportunità che il Governo verifichi l'effettiva necessità di presentare Pag. 139 alle Camere un numero particolarmente ampio di provvedimenti collegati, indicati dal DEF nel numero di 22, in ragione delle possibili difficoltà che ciò potrebbe determinare sui lavori delle stesse Camere, procedendo a tal fine a una più chiara individuazione degli interventi effettivamente prioritari anche al fine di un utilizzo più razionale, e quindi di una valorizzazione, dell'importante strumento normativo dei provvedimenti collegati;
b) si segnala l'esigenza di individuare adeguate modalità di coinvolgimento del Parlamento rispetto alle problematiche che avrebbero dovuto essere oggetto del PNR, il quale quest'anno non è stato inserito nel DEF, in considerazione della prossima trasmissione del PNRR alle Camere.