ALLEGATO
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di dottorato di ricerca e procedure di reclutamento del personale impiegato nella ricerca presso università ed enti pubblici di ricerca, nonché disposizioni inerenti la trasparenza nelle procedure concorsuali bandite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della presente legge:
a) per università si intendono tutte le università, statali, non statali o telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;
b) per enti pubblici di ricerca si intendono tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 2.
(Borse di ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate «borse di ricerca».
2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive modificazioni.
3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento d'Ateneo che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza resa pubblica sul portale di cui all'articolo 6 e che prevede, altresì, la costituzione di una Commissione composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'Ateneo. Al termine della suddetta procedura di selezione, la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria generale di merito mediante l'attribuzione a ciascun candidato del relativo punteggio conseguito.
5. Le borse di ricerca sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi. La durata complessiva della fruizione delle borse di ricerca non può superare in Pag. 24ogni caso complessivamente i 18 mesi, anche se con più università o enti pubblici di ricerca. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Le borse di ricerca non possono comportare l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le università e con gli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole «e per attività di ricerca post laurea e post dottorato» sono soppresse.
Art. 3.
(Dottorato di ricerca)
1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato per ogni nuovo ciclo di dottorato sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, verificatasi rispetto all'anno precedente.
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 262, le parole: «che non sono beneficiari di borsa di studio» sono soppresse;
b) al comma 265, le parole «del comma 255» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 255 e 262».
3. Nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle aziende speciali e istituzioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali per i quali è richiesta la laurea, al titolo di dottore di ricerca è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori lauree o lauree magistrali, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post-laurea di durata annuale. Il periodo di ricerca del dottorato, se pertinente alla posizione lavorativa bandita dall'amministrazione pubblica di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di selezione, come esperienza lavorativa pregressa.
Art. 4.
(Assegni di ricerca)
1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione, con esclusione del personale di ruolo, o assunto a tempo determinato o indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «ad esclusione del periodo» sino alla fine del periodo sono soppresse;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'importo degli assegni nonché le condizioni di impiego del personale di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro coerentemente alle figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di Pag. 25lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca” applicato a “ricercatori e tecnologi”»;
d) al comma 9, al primo periodo, le parole «e dei contratti di cui all'articolo 24,» sono soppresse e la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 5.
(Ricercatori universitari)
1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole «diploma di specializzazione medica» sono inserite le seguenti: «purché conseguito da non più di sei anni dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «dal servizio», sono inserite le seguenti: «sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle donne con prole di età non superiore a 18 anni e alle persone con disabilità»;
c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori in servizio presso università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio automatico operato dall'Ateneo, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati nazionale composta dalle liste di cui al precedente articolo 16, comma 3, lettera h), con l'aggiunta dei professori associati e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti»;
d) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) al termine dei lavori della commissione di selezione il consiglio di amministrazione delibera la chiamata del vincitore. La stipula del contratto subordinato di ricercatore universitario avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L'espletamento del contratto di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.»;
f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal quarto anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;
2) al secondo periodo, le parole «alla scadenza dello stesso» sono soppresse;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «procedura di valutazione.», è inserito il seguente periodo: «L'eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al profilo scientifico del ricercatore universitario.»;
Pag. 26g) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'Ateneo si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione»;
h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono soppresse;
i) al comma 9 le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse;
j) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: «9-quater. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è affidato all'ANVUR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, il compito di definire, anche con il contributo delle diverse comunità scientifiche, i requisiti qualitativi e quantitativi minimi necessari per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al presente articolo nonché per la periodica valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta»;
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «lettera b)» sino alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, le parole: «lettera b)» sono soppresse.
Art. 6.
(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti, pena la nullità della procedura concorsuale, a pubblicare, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ogni bando di concorso relativo alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, agli assegni di ricerca di cui all'articolo 4 e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge.
2. Il portale è accessibile dal sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca ed è indicizzato per istituzione che bandisce la selezione pubblica, per settore scientifico di riferimento e per tipologia di posizione messa a bando e consente lo svolgimento dei sorteggi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c).
3. Per l'inserimento dei bandi, le università e gli enti pubblici di ricerca accedono direttamente al portale tramite i propri uffici.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono, pena la nullità della procedura concorsuale, a pubblicare sul portale tutte le informazioni relative allo svolgimento di eventuali procedure di valutazione, nonché i nominativi e i curricula dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei candidati di ciascun concorso.
Art. 7.
(Norme transitorie e finali)
1. L'erogazione di borse di studio è prevista esclusivamente in favore di studenti iscritti a un corso di studio, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2 della presente legge.
2. La disposizione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d) non si applica a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già instaurato Pag. 27rapporti ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cui continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni.
3. Le università possono emanare bandi e stipulare contratti in applicazione dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) non si applica a chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca negli anni dal 2008 al 2020.
5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro i quali siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.