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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2021
595.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05836 Viscomi: Applicazione ai lavoratori autonomi titolari di contratto di collaborazione o parasubordinati della detassazione delle indennità erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 il quale, relativamente ai contributi e alle indennità erogati a seguito dell'emergenza COVID-19 spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, prevede che dette erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
  Gli Onorevoli rilevano che in merito a detta disposizione l'Agenzia delle entrate, in sede di risposta ad interpello n. 273 del 2021, ha precisato che non siano da sottoporre a tassazione le erogazioni a beneficio dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, di coloro che esercitato un'arte o una professione, e in genere di tutti coloro che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione quand'anche autonomi senza partita Iva, con contratto occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore.
  L'Agenzia delle entrate ha anche ritenuto che siano, invece, assoggettati a tassazione i benefici ricevuti dai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione e i lavoratori cosiddetti parasubordinati iscritti alla Gestione degli interventi assistenziali.
  Pertanto, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda precisare che il beneficio relativo alla detassazione delle indennità riconosciute in ragione dell'emergenza epidemiologica, sia da riferire a tutti i lavoratori autonomi a prescindere dalla qualificazione e dal trattamento fiscale dei redditi ordinariamente prodotti.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Agenzia delle entrate si rappresenta quanto segue.
  Come rilevato dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate, nella citata risposta n. 273 del 2021 ha evidenziato che non siano da sottoporre a tassazione le erogazioni a beneficio dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, di coloro che esercitato un'arte o una professione, e in genere di tutti coloro che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione, quand'anche autonomi senza partita Iva, con contratto occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore.
  In particolare, il menzionato interpello n. 273 del 2021 ha ad oggetto erogazioni di iniziativa regionale in sostituzione di redditi di lavoro autonomo e di redditi di lavoro dipendente per le quali l'Interpellante richiedeva l'esclusione dalla tassazione in forza dell'articolo 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.
  L'Agenzia, in detta risposta, ha riconosciuto l'esclusione dal reddito per i contributi a favore di lavoratori autonomi, anche non professionali, mentre non è stato possibile estendere tale esclusione a fattispecie inquadrate dalla legislazione fiscale nella categoria del lavoro dipendente, non essendo quest'ultima categoria reddituale citata dall'articolo 10-bis.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che, qualora si ritenesse opportuno ampliare la portata dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, prevedendo l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile anche dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in favore Pag. 101 dei lavoratori dipendenti, occorrerebbe valutare se riconoscere l'applicazione retroattiva alla nuova disposizione.
  In tal caso, sarebbe altresì necessario disciplinare la restituzione, da parte del sostituto, della ritenuta subita dal titolare del reddito di lavoro dipendente o ad esso assimilato, ovvero la restituzione della maggiore imposta versata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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ALLEGATO 2

5-06000 Zanichelli: Iniziative per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di valute virtuali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al fenomeno delle cosiddette «valute virtuali», e segnalano anzitutto la necessità e l'urgenza di introdurre una specifica normativa anche fiscale in grado di consentire agli investitori di operare su un tessuto legislativo adeguato, superando le assimilazioni delle criptovalute alle valute estere e permettendo, al contempo, agli operatori del settore di consolidare il proprio modello di business e attrarre investimenti e opportunità, anche a fronte di fenomeni crescenti come mining, staking, yeld-farming e NFT.
  A tale proposito, gli Onorevoli interroganti, nell'analizzare il fenomeno delle cripto valute quale possibile elemento per il rilancio dell'economia, chiedono anzitutto di sapere se si condivida la considerazione che le carenze della normativa fiscale sul tema possano costituire un freno per le imprese del settore, sfavorendo gli investimenti nel nostro Paese e quali iniziative si intendano intraprendere, al fine di sostenere lo sviluppo del settore imprenditoriale innovativo connesso alle valute virtuali e ai crypto-asset in genere, stabilendo un quadro di regole all'interno della disciplina tributaria di riferimento, chiaro e semplice, a beneficio dei contribuenti e della giustizia tributaria del nostro Paese.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  A livello nazionale, come evidenziato dagli stessi interroganti, il quadro fiscale è delineato sia dagli interventi interpretativi forniti dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 72/E del 2016, Interpelli nn. 956-39 2018 e 903-47/2018) che da quanto determinato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
  Detti orientamenti interpretativi prevedono la possibilità di assoggettare a tassazione tanto le somme percepite dagli investitori quanto l'attività di intermediazione delle criptovalute svolta in modo professionale ed abituale.
  La tassazione dei proventi derivanti da operazioni in criptovalute realizzati da parte delle persone fisiche, detenute al di fuori del regime d'impresa, ricade nell'ambito della disciplina della tassazione dei redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).
  In particolare, la lettera c-ter del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR individua quali redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti chiarendo, anche, che si deve considerare cessioni a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente. Inoltre, il comma 1-ter dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 del TUIR dispone che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui. Inoltre, occorre ricordare come l'attività di intermediazione delle criptovalute svolta in modo professionale ed abituale costituisce un'attività rilevante anche agli effetti dell'Ires e dell'Irap. Pag. 103
  A livello internazionale, va inoltre segnalata l'esistenza di un serrato dibattito sul tema della tassazione delle criptovalute e dei cripto-asset che viene affrontato anche dall'Italia nell'ambito della istituzionale partecipazione ai lavori sviluppati presso l'OCSE. È, infatti, in corso di discussione un quadro normativo internazionale volto a rafforzare la trasparenza fiscale attraverso regole condivise che permettano lo scambio di informazioni sui proventi generati dall'utilizzo e trasferimento di cripto valute. In tale contesto è stato recentemente pubblicato il rapporto dell'OCSE «Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale», presentato alla riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 del 14 ottobre 2020, che analizza le diverse caratterizzazioni delle cripto-attività ai fini fiscali.
  Nei prossimi mesi, poi, la Commissione europea presenterà una proposta per la modifica della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC) per permettere lo scambio di informazioni sui proventi generati dall'utilizzo e trasferimento di cripto valute.
  È importante segnalare, altresì, che l'Italia, in qualità di Stato Membro dell'Unione Europea, sta partecipando all'introduzione di un pacchetto di proposte sulla finanza digitale, nel cui ambito vi sono due bozze di Regolamento circa i mercati delle cripto-attività (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 593) ed un regime pilota sulle infrastrutture di mercato della tecnologia di registro distribuito (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 594).
  Più in dettaglio, il 24 settembre 2020 è stata presentata dalla Commissione europea una proposta di regolamento UE (cd. MiCA, Markets in crypto-assets) per l'elaborazione di un quadro giuridico solido e armonizzato a livello dell'Unione europea volto a rispondere alle sfide e ai rischi posti dalle cripto-attività, così da tutelare i cittadini e la stabilità del sistema finanziario. Tale proposta di regolamento è attualmente oggetto di negoziato in seno al Consiglio UE. Nelle more dell'adozione del predetto framework regolamentare europeo e della conseguente applicazione a livello nazionale, giova sottolineare gli elevati rischi connessi con l'operatività in cripto-attività (crypto-asset), come segnalato anche da Banca d'Italia e Consob da ultimo con il comunicato stampa del 28 aprile 2021. Occorre evidenziare, in particolare, come il Bitcoin non sia una moneta digitale, bensì una criptoattività di natura altamente speculativa, senza alcun sottostante a sostegno del suo valore e non regolamentata. A questi rischi si aggiunge l'impatto ambientale di Bitcoin, dovuto alla notevole quantità di energia richiesta per il funzionamento dell'infrastruttura.
  L'eventuale approvazione ed entrata in vigore di tali proposte di Regolamento avrebbe effetto direttamente sul quadro normativo italiano in ragione del fatto che i Regolamenti, sulla base di quanto disposto dall'articolo 288 TFUE, hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
  Infine, nell'ottica della previsione di una regolamentazione del settore, occorre tenere in debita considerazione i rischi connessi a tali peculiari strumenti, anche dal punto di vista della tutela dei consumatori.

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ALLEGATO 3

5-06005 Ribolla: Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 «Sostegni», per i titolari di partite IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (DL Sostegni) riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario relativamente al quale l'Agenzia delle entrate ha, di recente, aggiornato la Guida.
  In proposito, gli interroganti rappresentano che a molti richiedenti è stata preclusa la possibilità di inviare la legittima istanza poiché «sospesa» per «Incocrenza fatturato-corrispettivi 2019» così come segnalato da un messaggio di risposta automatica del sistema.
  Gli Onorevoli chiedono, pertanto, di sapere quali iniziative si intendano assumere per procedere celermente alla definizione delle domande già inoltrate in considerazione del fatto che la sospensione sembra spesso sia legata all'assenza delle comunicazioni periodiche Iva – perché nel frattempo il contribuente è diventato forfettario e non ha ancora presentato la dichiarazione per comunicare l'opzione – ma anche perché dovute ad imprecisioni che purtroppo non sono correggibili dal sistema centrale, ma sarebbero modificabili solo con l'interlocuzione tra contribuente e intermediario.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  A seguito della trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del DL n. 41 del 2021, che può avvenire attraverso la procedura web presente nel portale dell'Agenzia delle Entrate o mediante il canale telematico Fisconline/Entratel, sono previste le seguenti fasi di lavorazione automatizzata della stessa:

  1) il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate effettua i controlli formali verificando tra l'altro la correttezza ed esistenza dei codici fiscali riportati nell'istanza e la compilazione di tutti i campi obbligatori presenti nella stessa. In caso di superamento di detto controllo, che dura poche ore, il sistema restituisce – al soggetto che ha trasmesso l'istanza – una ricevuta di presa in carico della stessa. In caso di esito negativo, viene rilasciata una «ricevuta di scarto»;

  2) successivamente alla presa in carico dell'istanza, il sistema informativo effettua ulteriori controlli automatizzati più approfonditi, che possono richiedere qualche giorno, al fine di valutare la coerenza di massima tra i dati presenti nell'istanza e quelli dichiarati dal soggetto richiedente (dichiarazione dei redditi 2019, dichiarazione IVA o Comunicazioni di Liquidazione Periodica IVA) e di intercettare e bloccare preventivamente eventuali tentativi di frode. Nel lasso di tempo tra la presa in carico dell'istanza e il termine dei predetti controlli automatizzati, nell'area «Consultazione esito» del portale Fatture e Corrispettivi è presente la dicitura «Istanza in lavorazione»;

  3) al termine dei predetti controlli, in caso di esito positivo (assenza di incoerenze tra i dati in esse riportati e i dati dichiarativi) il sistema emette il mandato di pagamento del contributo spettante oppure riconosce il credito di imposta. L'esito finale di elaborazione con le relative date del mandato di pagamento (da quel momento Pag. 105al momento dell'accredito in conto corrente possono trascorrere pochi giorni) o del riconoscimento del credito di imposta sono esposti tempestivamente al link «Consultazione esito» nella sezione «Contributo a fondo perduto» del portale «Fatture e Corrispettivi».

  Qualora in seguito all'esecuzione dei controlli automatizzati emergano delle incoerenze, l'Agenzia delle entrate espone – nell'area «Consultazione esito» – la tipologia di anomalia e procede a controlli più puntuali, mantenendo la «Istanza in lavorazione». In quest'ultimo caso, l'utente è chiamato a verificare la coerenza dei dati riportati nell'istanza con i dati dichiarati (dichiarazione dei redditi 2019, dichiarazione IVA 2019 e/o 2020, se già presentata, Comunicazioni di Liquidazione Periodica IVA) ed, eventualmente, a trasmettere una nuova istanza corretta.
  Alla data odierna le istanze sospese rappresentano il 5,7 per cento del totale.
  Grazie ai canali di assistenza attivati sin dalla data di avvio del processo di riconoscimento dei contributi a fondo perduto, l'Agenzia delle Entrate ha potuto supportare gli utenti per i quali i controlli automatizzati hanno evidenziato le anomalie citate, approfondendone i motivi e risolvendo, nella gran parte dei casi, le criticità. In particolare, anche le situazioni di anomalia segnalate dagli Onorevoli interroganti relative ai soggetti con regime forfettario ovvero ai soggetti la cui partita IVA deriva da operazioni straordinarie (confluenze, conferimenti e altro) sono state individuate e risolte.
  Per le istanze sospese per le quali nonostante gli interventi effettuati persistono incoerenze con i dati presenti in Anagrafe Tributaria, si procederà a fornire esito negativo, ferma restando la possibilità per le imprese di presentare eventualmente istanza di autotutela all'Ufficio territorialmente competente.

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ALLEGATO 4

5-06050 Marco Di Maio: Estensione del bonus facciate anche agli edifici non ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama la disciplina relativa al cosiddetto Bonus facciate che consente, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, di fruire, per un importo pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, della detrazione dell'imposta lorda da ripartire in 10 quote annuali costanti.
  In proposito, l'interrogante chiede di sapere se si intenda estendere il «bonus facciate» a tutti gli edifici, compresi quelli al di fuori delle zone A e B di cui al citato decreto ministeriale.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Negli ultimi anni, sono state introdotte una serie di agevolazioni fiscali preordinate al recupero del patrimonio edilizio, al ripristino del decoro urbano e all'efficientamento energetico degli edifici, misure finalizzate anche a rilanciare l'economia italiana ed il settore edilizio, oltre che a rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali.
  In particolare, al ripristino del decoro urbano è volto il bonus facciate, agevolazione che consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per, tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  Alle altre finalità sopra indicate, risponde invece l'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, cd. Superbonus, che intende perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
  Tanto premesso, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è previsto l'obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l'efficienza energetica attraverso l'isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l'autoproduzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti.
  In questo contesto saranno promossi interventi di riqualificazione complessiva degli edifici, in un'ottica di sostenibilità che interessi vari ambiti quali: il recupero ed il restauro degli edifici, l'efficientamento energetico, l'ambito tecnologico connesso alla digitalizzazione dello stesso e al dialogo con le altre infrastrutture quali quella dei trasporti; la sicurezza dell'infrastruttura, specie sotto il profilo del rischio sismico; l'ambito ambientale connesso agli spazi verdi, al risparmio idrico, alla sostenibilità dei materiali utilizzati e delle tecniche costruttive, considerando l'intero ciclo di vita dell'edificio.