ALLEGATO
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvata dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 2115, approvata dal Senato, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;
segnalato come le finalità del provvedimento consistano nella valorizzazione e nella promozione della produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti da produzioni aziendali e riconoscibili attraverso una specifica indicazione in etichetta;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile (in particolare con riferimento all'istituzione del logo «PPL – piccole produzioni locali» prevista dall'articolo 4) alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla materia «alimentazione», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia «agricoltura», di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
segnalato come l'agricoltura rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale, né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;
richiamato tuttavia come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza esclusiva regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti sul comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti, riferendosi, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limitano sia la potestà statale sia quella regionale, nonché alle materie di competenza esclusiva statale – di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – quali: la tutela della concorrenza (lettera e); l'organizzazione amministrativa (lettera g); l'ordinamento civile e penale (lettera l); la profilassi internazionale (lettera q) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s);
considerato altresì che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
preso atto, in tale complesso quadro, come il provvedimento contempli comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare Pag. 26per quanto riguarda l'articolo 4, comma 1, che prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo «PPL» e l'articolo 11, che richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto attuativo previsto dal medesimo articolo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.