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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2021
607.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 54

ALLEGATO 1

5-05978 Martinciglio: Semplificazione delle procedure per l'accesso all'agevolazione fiscale del «Superbonus» ed estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di intervento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che il Superbonus 110 per cento è una misura introdotta con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 («Decreto Rilancio»), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e senz'altro rappresenta una boccata d'ossigeno per l'edilizia duramente colpita dalla crisi sanitaria, generando effetti positivi oltre che di carattere economico anche ambientale – dal momento che i lavori realizzati per migliorare la classe energetica degli immobili comporteranno una notevole contrazione dei costi gestionali degli stessi dovuta alla diminuzione delle dispersioni, nonché un incremento di valore degli immobili, compensando così il crollo dei prezzi che è stato registrato a seguito della crisi causata dal COVID-19.
  Gli Onorevoli lamentano tuttavia che le criticità dettate dalla lentezza della burocrazia, dalla complessità delle procedure e dai rischi finanziari connessi al mancato rispetto dei tempi limite, potrebbero notevolmente depotenziare l'efficacia della misura, soprattutto a fronte del tempo ridotto della sua vigenza.
  Gli Onorevoli evidenziano che dette criticità descritte scoraggiano la maggior parte dei cittadini che, in molti casi, rinuncia all'agevolazione del 110 per cento con ciò ridimensionando l'efficacia dell'incentivo; nella relazione deliberata dalla Commissione bilancio sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, con riferimento alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica» è stato proposto di «garantire la proroga delle agevolazioni fiscali al 110 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Superbonus) fino al 2023».
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono se «si intenda adottare iniziative per estendere il Superbonus 110 per cento 2023 per tutte le tipologie di interventi» e se «nell'ottica di azionare la “catena virtuosa” di cui in premessa e di incentivare i cittadini ad accedere alla misura nonostante le disfunzioni burocratiche registrate, si ritenga di valutare l'opportunità di adottare iniziative per semplificare la procedura ed estendere ulteriormente la misura anche al 2024».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero della transizione ecologica, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di risposta ad un'interrogazione a risposta immediata presentata nel corso della seduta di question time svoltasi il 26 maggio scorso in Aula Camera, il cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio n. 34, è stato introdotto quale strumento per rilanciare rapidamente le attività dell'intero comparto dell'edilizia e far ripartire i cantieri dopo la brusca frenata dovuta al lockdown.
  Detta agevolazione è, inoltre, importante per accelerare la transizione energetica del Paese, in vista degli obiettivi indicati anche in sede europea.
  Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Superbonus rappresenta una delle principali proposte progettuali.
  L'ammontare complessivo delle risorse previste, tra PNRR e Fondo complementare, è di oltre 18 miliardi di euro.
  Il recente decreto-legge n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per Pag. 55gli investimenti, ha modificato il menzionato articolo 119.
  Ai sensi del nuovo comma 8-bis dell'articolo 119, introdotto dal citato decreto-legge n. 59 del 2021, è prevista la proroga della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati dai condomini e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, purché alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  Inoltre, per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» e realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  Il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici.
  È opportuno ricordare anche che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è definito l'obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l'efficienza energetica attraverso l'isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l'autoproduzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti. L'obiettivo fissato dall'Unione europea è di raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025.
  In relazione alla richiesta di adottare iniziative per semplificare l'accesso alla procedura del Superbonus, devono richiamarsi le novità introdotte dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
  Il menzionato articolo apporta ulteriori modifiche al menzionato articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilendo che la detrazione al 110 per cento si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico.
  In particolare, poi, al fine di affrontare le numerose criticità, connesse relative alle attestazioni richieste per l'utilizzo del Superbonus e accelerarne l'utilizzo essenziale per l'efficientamento energetico e antisismico, il cennato articolo 33 sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che gli interventi ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d'inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 con l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.
  Ai sensi del nuovo comma 13-ter, il Superbonus potrà essere revocato solo per mancata presentazione della CILA; per interventi realizzati in difformità dalla CILA; per assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio; non corrispondenza al vero delle attestazioni.

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ALLEGATO 2

5-06048 Nardi: Regime di tassazione per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 – in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale – il cui comma 4, ha stabilito che dal «1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500».
  L'Onorevole evidenzia che «tale provvedimento rischia, però, di penalizzare fortemente altre attività che rientrano comunque nei nuovi limiti di spesa fissati per legge, come ad esempio gli esercenti di spettacoli viaggianti che sarebbero ad oggi costretti a versare 2.500 euro paradossalmente anche per l'installazione sul lungomare di una piccola giostra.».
  A tal riguardo, l'Onorevole richiama l'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 secondo cui «Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale» e che, in riferimento a quest'ultima disposizione, l'Agenzia del demanio avrebbe chiarito che la legge n. 337 del 1968 «intendeva assimilare alle tariffe del suolo pubblico solo le tariffe del demanio comunale e non marittimo».
  Tanto premesso l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per stabilire una tassazione equa, sostenibile e coerente con gli spazi occupati, per le attività dello spettacolo viaggiante nell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  Giova anzitutto ricordare che, in ragione dei molteplici aspetti che la materia investe, le questioni portate all'attenzione dall'Onorevole interrogante attengono alle competenze (ulteriormente ridisegnate nelle deleghe a seguito della formazione del nuovo Governo Draghi) di numerosi Ministeri, non limitandosi al solo Ministero dell'economia e delle finanze.
  Si evidenzia, al riguardo, che l'articolo 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), prevede espressamente che «Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime».
  A seguito del conferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 112/1998, tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo sono state trasferite alle regioni ed ai comuni, salvo che non siano funzioni relative ad usi specifici nazionali. Pag. 57
  In virtù di tale trasferimento di funzioni, agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete, tra l'altro, l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi, essendo competente l'Agenzia del demanio, su richiesta dei medesimi enti e sulla base dei dati dagli stessi forniti, all'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, comma, 274 legge 311/2004 in caso di mancato pagamento.
  Tanto premesso, l'Agenzia del demanio fa presente che le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 fanno espresso ed esclusivo riferimento all'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di proprietà dei Comuni (cfr. artt. 9 e 11).
  Tale normativa, difatti, ha ad oggetto le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale e non trova applicazione relativamente al demanio pubblico dello Stato, il cui utilizzo è invece disciplinato dalle specifiche leggi di settore che prevedono diversi criteri di quantificazione dei relativi canoni (cfr. articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).
  Si precisa, poi, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, «sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento».
  Tanto premesso, una possibile diversa interpretazione potrebbe essere giustificata dalla genericità del riferimento contenuto nell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 al suolo demaniale, così che si potrebbe concludere nel senso che tutte le occupazioni effettuate dai soggetti in questione – comprese, quindi, anche quelle effettuate sul demanio marittimo (art. 822 c. c.) – siano assoggettate al canone patrimoniale istituito dai comuni ai sensi dei citati commi 816 e seguenti della citata legge n. 160 del 2019. Per la verità, tuttavia, nell'interpretazione si dovrebbe anche tenere adeguato conto di quanto previsto dall'articolo 9 della predetta legge n. 337 del 1968.
  Stante, quindi, la complessità del descritto quadro normativo, si potrebbe valutare un intervento legislativo chiarificatore rispetto al quale andrebbe, tuttavia, valutata la portata degli effetti finanziari.