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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2021
607.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 151

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06222 Ciaburro: Iniziative a tutela del comparto vitivinicolo italiano, in relazione alla regolamentazione del vino dealcolato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  il nostro Paese, con oltre 500 vini a DOCG, DOC e IGT, è il primo produttore mondiale di vino e il primo esportatore in volume. L'intero comparto rappresenta, pertanto, uno dei settori trainanti della nostra economia, non solo a livello nazionale.
  È quindi interesse del Governo tutelare l'intero comparto e il contesto della trattativa per la riforma della PAC rappresenta un'occasione particolarmente idonea.
  Ricordo che dal 2018, anno di presentazione da parte della Commissione europea degli schemi di Regolamento per la riforma della PAC, è in atto un acceso dibattito in merito alla proposta di introdurre una nuova categoria di prodotti «dealcolati», da usare congiuntamente al termine «vino».
  L'Italia si è sempre dichiarata contraria a tale proposta, dal momento che i trattamenti di dealcolazione privano il prodotto vino di gran parte delle sue caratteristiche organolettiche e ne modificano la composizione compromettendo, tra l'altro, il legame con il territorio.
  Il prodotto finale così trattato, inoltre, non è più conforme alla definizione di «vino», stabilita dal Regolamento di base che lo definisce come «prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di uve o mosti avente un titolo alcolometrico non inferiore a 8,5 per cento di volume».
  Alla ferma opposizione dell'Italia, la Commissione europea ha risposto con un testo di compromesso, anch'esso ritenuto insoddisfacente in quanto salvaguarderebbe solo in minima parte le produzioni di qualità, vietando la dealcolizzazione totale per i vini con denominazioni di origine (DOP) e ad indicazione geografica (IGP) ma non quella parziale. Pertanto, i vini a IG potrebbero essere trattati ed etichettati unicamente come «parzialmente dealcolati».
  In tale contesto, è stato altresì fatto presente che la definizione dei prodotti parzialmente dealcolati proposta, risulterebbe in completo contrasto anche con la vigente definizione adottata in ambito internazionale dall'OIV (Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino) che definisce il «prodotto parzialmente dealcolato» quello «cui è stato tolto al massimo il 20 per cento del grado alcolico posseduto dal vino prima della dealcolizzazione e che possiede un grado alcolico superiore al grado alcolico minimo del vino». In tal senso, il ricorso alla pratica della dealcolizzazione risulta ammissibile esclusivamente per effettuare piccole correzioni del grado alcolico dei vini.
  Peraltro, considerando che la possibilità di utilizzare le DOP e IGP per i prodotti vitivinicoli parzialmente dealcolati viene ricondotta nell'ambito della pertinente sezione vini DOP e IGP del Reg. 1308/2013, detta opportunità d'uso deve in ogni caso essere prevista negli specifici disciplinari di produzione al fine del mantenimento della denominazione.
  In tal senso, spetta ai produttori delle specifiche DOP e IGP la scelta finale di avvalersi o meno di questa nuova possibilità produttiva, in relazione alle particolari esigenze commerciali.
  Detto questo, assicuro l'interrogante che continueremo a sostenere con forza la nostra contrarietà all'assimilazione con le bevande dealcolizzate intervenendo a difesa del prodotto «vino», sia a livello comunitario che presso le competenti istituzioni internazionali (OIV), nel più ampio contesto di tutela e salvaguardia delle nostre produzioni di qualità.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06223 Gadda: Sull'avvenuto blocco sino al 31 dicembre 2021 della pesca dei gamberi di profondità per le unità di pesca di lunghezza superiore a 24 metri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  rilevo in premessa che, l'intento del Ministero è di individuare, in linea con la normativa europea e sovranazionale, le attività prioritarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera pesca, tenuto conto del primario interesse della tutela delle biodiversità marine e, contestualmente, della necessità di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
  Certamente, tale azione deve pur essere informata al rispetto dei tempi e degli indirizzi dettati dalle numerose disposizioni unionali che segnatamente trattano le tematiche relative alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse marine, in conformità alla politica comune della pesca e, nel caso in esame, il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021.
  Ciò posto, ritengo altresì necessario puntualizzare che la chiusura temporanea delle attività di pesca dei gamberi di profondità – nel rispetto delle citate disposizioni europee – si è resa necessaria quale risultato del superamento della quota di sforzo disponibile per il relativo segmento di pesca (371 giorni per il 2021).
  Conseguentemente, l'azione intrapresa deve essere inquadrata nel contesto degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione centrale finalizzati a ridurre l'impatto ambientale ed economico dell'attività di prelievo e a tutelare la risorsa che costituisce la fonte di guadagno delle stesse imprese.
  Occorre, inoltre, tener presente che la disapplicazione della misura condurrebbe il Paese al superamento della quota totale nazionale, sancendo a quel punto la non conformità dell'Italia alle normative sovranazionali, con conseguente e inevitabile avvio della procedura di infrazione e contestuale rischio di comminazione di sanzioni pecuniarie assai elevate.
  Detto questo, informo l'interrogante che, è stato predisposto un sistema di monitoraggio dello sforzo di pesca, al fine di poter comunicare agli operatori, con anticipo, l'approssimarsi delle soglie di sforzo per segmento di flotta ed evitare così una interruzione repentina delle attività.
  Rilevo, infine che sono in corso di valutazione possibili soluzioni per una ripresa almeno parziale dell'attività di pesca, anche attraverso compensazione di sforzo.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06224 Golinelli: Sull'applicazione del decreto ministeriale del 6 agosto 2020 relativo all'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza delle carni suine trasformate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  la tutela dei nostri prodotti agroalimentari è una priorità assoluta che il MIPAAF persegue costantemente da tempo, sostenendo con forza la necessità di un'etichettatura trasparente sull'origine delle materie prime degli alimenti che renda pienamente consapevole il consumatore delle scelte da compiere.
  Come rilevato dall'interrogante, per alcuni dei nostri prodotti, tra cui le carni suine trasformate, abbiamo già introdotto in via sperimentale l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle materie prime.
  Sotto questo profilo l'Italia è quindi un'avanguardia in Europa dove è sempre più necessario procedere con l'attuazione della Strategia «Farm to Fork». Proprio per questo stiamo implementando l'azione a livello di Unione europea con l'obiettivo di favorire un'evoluzione della normativa comunitaria attraverso la revisione del Regolamento (UE) n. 1169 del 2011.
  Siamo a conoscenza della questione rappresentata dall'interrogante ovvero che, a causa di una lacuna del citato Regolamento europeo, è possibile eludere l'obbligo di etichettare gli alimenti imballati nei luoghi di vendita.
  Pertanto, considerato che è nostra intenzione prorogare i decreti, attualmente in essere, che recano l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle materie prime, valuteremo anche l'estensione ad ulteriori alimenti.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06225 L'Abbate: Sul riconoscimento di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  l'individuazione di una valevole organizzazione interprofessionale per l'olio d'oliva è un passo determinante per il futuro del settore.
  Unire il comparto con l'organizzazione interprofessionale di filiera italiana contribuisce ad una gestione congiunta e alla valorizzazione di tutta la filiera dell'olio, e rappresenta un mezzo che può contribuire efficacemente e sostanzialmente al miglioramento e al potenziamento del settore, sia a livello quantitativo che qualitativo.
  Come citato dallo stesso interrogante, ai sensi del Regolamento n. 1308/2013, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale di un settore specifico, a fronte della rappresentatività diretta dei soggetti esercenti attività di produzione, trasformazione o commercio, a condizione che questa costituisca una quota significativa delle attività economiche pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.
  Pertanto, la verifica della rappresentatività è un valore discriminante per il mantenimento o il possesso del riconoscimento.
  In vista della scadenza del 30 giugno 2021, il Ministero sta valutando, da un lato, il mantenimento dei requisiti della rappresentatività dell'OI CEQ (Consorzio Extravergine di Qualità) e, dall'altro, il possesso dei requisiti di rappresentatività da parte dell'OI FOOI (Filiera Olivicola Olearia Italiana).
  Dall'esame della documentazione fornita dai soggetti interessati, sembrerebbe che il requisito della rappresentatività non sussista, né in capo al CEQ, né in capo al FOOI che ha presentato istanza di riconoscimento come OI.
  Pertanto, valuteremo l'opportunità di farci promotori di un intervento diretto a promuovere un accordo per la creazione di un'unica OI in grado di essere rappresentativa del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sia a livello nazionale che internazionale.
  L'obiettivo del Ministero è proprio quello di valorizzare la qualità delle produzioni in un'ottica interprofessionale e di stimolare un dialogo costruttivo capace di anticipare le esigenze del settore e qualificare l'intera filiera.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06226 Bond: Sullo sviluppo degli impianti fotovoltaici su terreni a vocazione agricola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  come noto, il Green Deal si prefigge l'obiettivo di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e, a tal fine, per raggiungere l'ambizioso traguardo, la Commissione europea ha considerato il 2021 l'anno del passaggio dalla strategia all'azione.
  Una delle questioni chiave per la sostenibilità è senza dubbio la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conseguente necessità di ulteriori sforzi per ridurre le emissioni derivanti da attività agricole.
  Occorre, pertanto, migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, assistendo gli operatori del settore verso una gestione sostenibile del capitale naturale, recuperando o salvaguardando i paesaggi agrari secondo un equilibrio ecologico e tutelando gli habitat naturali e gli agroecosistemi.
  Nel processo sarà essenziale il contributo delle fonti rinnovabili, non solo per contrastare il cambiamento climatico ma anche per favorire la biodiversità.
  Le proposte del Ministero si sostanziano in una serie di progetti che si integrano tra loro, tra cui lo sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare e il sostegno alla diffusione di macchinari di nuova generazione.
  Con particolare riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili, concordo con l'Onorevole interrogante che l'installazione di pannelli fotovoltaici sul suolo agricolo implichi l'occupazione di aree agricole, impattando sul paesaggio e sulla conformazione del territorio.
  Ricordo, altresì, che la legislazione italiana attraverso il «decreto liberalizzazioni» limita la possibilità di incentivare impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.
  Come anticipato poc'anzi, il progetto Parco AgriSolare, inserito tra gli obiettivi del PNRR, mira a raggiungere l'ammodernamento e l'utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore e a contribuire al benessere degli animali.
  In particolare, il progetto intende incentivare l'installazione di pannelli ad energia solare su di una superficie complessiva senza consumo di suolo pari a 4,3 milioni di mq2 sfruttando le coperture degli immobili con destinazione agricola (stalle, fienili, granai, silos etc.).
  Concludo rappresentando di fare assieme un ragionamento sull'opportunità di prevedere una disciplina organica e coordinata in grado di contemperare adeguatamente le esigenze energetiche a quelle di tutela del territorio agricolo, al fine di non pregiudicarne l'integrità e la qualità.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti
(C. 2751 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, come chiarito nella relazione illustrativa, è volto ad attuare un fondamentale intervento di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

    a tal fine, si dispone una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, in modo da consentire ai giovani l'accesso a una preparazione più qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, nonché il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale;

    in particolare, proseguendo il percorso intrapreso con il D.L. 18 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), il cui articolo 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia, si prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di altri corsi di studio diventi anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio di quella determinata professione; si prevede, inoltre, la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni;

    la relazione illustrativa sottolinea che la semplificazione proposta non contrasta con il dettato dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, in quanto l'effettiva idoneità tecnica del candidato è sottoposta ad una duplice verifica, consistente, da un lato, nella valutazione positiva delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, interno al corso di studi, dall'altro, nella valutazione, da parte di esperti che integreranno la Commissione, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo;

   rilevato che:

    l'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, per prevedere che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale;

    l'articolo 4, relativo ad ulteriori titoli universitari abilitanti, prevede che possano essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, ovvero su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale;

Pag. 157

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di meglio definire l'ambito di applicazione dell'articolo 4, chiarendo se possono rientrarvi anche i collegi professionali degli agrotecnici e dei periti agrari, per l'iscrizione ai quali attualmente è richiesto lo svolgimento di un tirocinio successivo al conseguimento del diploma, necessario all'abilitazione professionale.