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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2021
607.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 62

ALLEGATO

7-00423 Vacca, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali.

RISOLUZIONE APPROVATA

   La VII Commissione,

   premesso che:

    la cultura è senza dubbio uno dei principali motori di sviluppo per il nostro Paese: risulta dunque essenziale promuovere una riflessione per cui è necessario ripartire dalla cultura intesa come prezioso bene comune e come occasione di condivisione;

    l'Italia, nell'implementare la direttiva 2019/790/EU sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, deve avere un ruolo centrale per garantire il giusto equilibrio tra le posizioni giuridiche dei titolari dei diritti e quelle della collettività, quale fruitore della cultura;

    il considerando 3 della direttiva 2019/790 invita gli Stati membri a considerare i rapidi sviluppi tecnologici che continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori, al fine di adeguare la legislazione in materia alle esigenze future, in modo da non limitare l'evoluzione tecnologica;

    il contesto del recepimento della suddetta normativa europea rappresenta l'occasione per rispondere e chiarire, all'interno del nostro ordinamento giuridico, la portata delle istanze volte al riconoscimento della facoltà di libera riproduzione di immagini di beni culturali in pubblico dominio;

    la recente riorganizzazione del Ministero della cultura, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, prevede la costituzione dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library – che cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, elaborando, a tal fine, il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e curandone l'attuazione, oltre ad essere chiamato ad esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia;

    la direttiva 29/2001/CE, all'articolo 5, lettera h), prevede già la facoltà per gli Stati membri di porre eccezioni al diritto di riproduzione quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici, ma il carattere facoltativo di tale eccezione non ha favorito, come in altri settori, l'armonizzazione sul territorio del mercato unico digitale, dando adito a possibili incertezze nell'applicazione delle norme regolatrici della materia;

    l'articolo 14 della direttiva 2019/790 prevede che: «Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore», al fine di agevolare la promozione e la conoscenza delle riproduzione dell'opera dell'arte visiva alla scadenza della protezione garantita dalla legge sul diritto d'autore;

    il recepimento dell'articolo 14 della direttiva 2019/790 all'interno dell'ordinamento giuridico italiano offre la possibilità di superare le incertezze sopra segnalate;

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    è necessario valutare la opportunità di un coordinamento di tale norma con l'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, che limita il riuso per fini commerciali di riproduzioni di beni culturali seppure in pubblico dominio;

    si rende pertanto necessario un impegno del Governo volto a sostenere un programma di digitalizzazione e a valutare le possibili modalità di divulgazione delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale;

    la possibilità di divulgare riproduzioni di beni culturali pubblici e di pubblico dominio, attraverso il web, rappresenta una leva fondamentale per rafforzare le politiche di valorizzazione e tutela territoriale e per la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, anche in chiave turistica, se si considera che la fotografia di un bene culturale su Wikipedia – l'enciclopedia libera tradotta in oltre 280 lingue, pubblicata con licenza Creative Commons Share Alike (licenza di diritto di autore che consente a qualunque utente di usare, modificare e condividere l'opera oggetto di licenza avendo come limite, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione dell'opera e di condividerla allo stesso modo) – diventa virale e circola in tutto il mondo, con milioni di visualizzazioni al giorno, come ampiamente attestato;

    tale divulgazione risulta ancora scarsa e inefficace se rapportata al potenziale delle bellezze artistiche, storiche e architettoniche del nostro Paese;

    è in crescita il numero di Paesi europei che esplicita nel proprio ordinamento eccezioni al diritto d'autore per permettere a chiunque la riproduzione di edifici e opere visibili dalla pubblica via, come i recenti casi in Belgio ed in Francia e nell'iter della nuova direttiva europea sul diritto d'autore;

    il Parlamento europeo e la Commissione europea (COM(2016) 592 final, 14 settembre 2016) hanno indicato «la libertà di panorama» come un'eccezione importante da armonizzare e quindi da estendere a livello europeo;

    in Italia, al momento, ancorché siano stati già proposti diversi strumenti legislativi, non esiste una simile eccezione al diritto di autore e nella prassi quotidiana degli uffici ministeriali non sempre le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative alla diffusione di immagini di beni culturali pubblici e di pubblico dominio sono attuate in maniera omogenea;

    l'ampliamento della sfera di libero accesso e riuso del patrimonio culturale digitalizzato a scopo di tutela, prevenzione dei rischi, promozione editoriale, comunicazione, educazione, sviluppo della fruizione per potenziare processi di longlife learning, gamification, merchandising e promozione turistica è stato riconosciuto prioritario nell'utilizzo del Recovery Fund, come si legge nel parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati il 29 settembre 2020 sullo schema di relazione all'Assemblea sulle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund;

    nel corso dell'audizione informale di Icom Italia presso la XIV Commissione permanente del Senato della Repubblica Italiana, è stato presentato uno studio dove si è potuto dimostrare che i ricavi provenienti dalla vendita delle immagini in rete risultano inferiori rispetto ai costi di gestione, a fronte, viceversa, dei benefici per gli istituti culturali in termini di visibilità e ovviamente per la collettività dei fruitori in termini di occasioni di crescita culturale, sociale ed economica;

    la convenzione di Faro, di cui recentemente il Parlamento ha autorizzato la ratifica, pur includendo la tutela e la conservazione del patrimonio culturale (agli articoli 1 c, 5 b, 9 c) fra le azioni prioritarie, focalizza l'attenzione anche su altri temi, tra cui il diritto al patrimonio culturale come facoltà di partecipare all'arricchimento o all'incremento del patrimonio stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti, con riferimento agli ideali e principi fondatori del Consiglio d'Europa, e al Pag. 64diritto della persona a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani (Parigi, 10 dicembre 1948) e garantito dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Parigi, 16 dicembre 1966);

    per gli istituti culturali che hanno introdotto un regime di libero riutilizzo delle immagini delle proprie collezioni è possibile registrare benefici in termini di valorizzazione dei beni e della loro di divulgazione e conoscenza a fronte della modesta entità degli introiti derivanti dai canoni di riproduzione;

    le iniziative di valorizzazione online delle collezioni o delle fonti storiche promosse da musei, archivi e biblioteche rendono sempre più opportuna una cognizione precisa delle opportunità e dei limiti connessi al riuso delle immagini sia per l'ente promotore che, a maggior ragione, per l'utente fruitore, ponendo fine a uno stato di incertezza sulla legittimità degli utilizzi delle riproduzioni dei beni culturali,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per promuovere, partendo dal recepimento della direttiva 2019/790/EU, una sistematizzazione ed un ammodernamento del quadro giuridico del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di rimuovere i cosiddetti diritti connessi nel caso di riproduzione di opere delle arti visive di pubblico dominio non aventi carattere originale, come previsto dall'articolo 14 della direttiva UE 790/2019;

   ad adottare iniziative per adeguare e completare l'attuale quadro normativo, salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, garantendo il diritto alla libera manifestazione del pensiero e, allo stesso tempo, consentendo un'adeguata valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, così da proseguire nel percorso di liberalizzazione della riproduzione dei beni culturali e della divulgazione delle immagini, avviato con la modifica dell'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

   ad affrontare quindi un coordinamento tra la disciplina del diritto d'autore e quella delle riproduzioni, intesa non solo da un punto di vista della tutela del patrimonio, ma in quanto promozione dello sviluppo della cultura;

   ad adottare iniziative anche normative volte a favorire il libero riutilizzo e la libera divulgazione di immagini di beni culturali pubblici visibili dalla pubblica via, per qualsiasi finalità, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore (anche prevedendo forme di eccezioni, quali la «libertà di panorama temperata»);

   a fornire indicazioni, anche tramite l'istituto della Digital Library, agli istituti centrali e periferici del Ministero della cultura in ordine alle modalità di divulgazione in rete di immagini di beni culturali di pubblico dominio;

   ad adottare iniziative volte alla costituzione di un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di esperti in materia e delle associazioni più rappresentative delle professioni dei beni culturali e dei principali stakeholder, allo scopo di proporre una riformulazione dell'articolo 87 della legge 22 aprile 1941, n. 633 («protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («codice dei beni culturali e del paesaggio»), che risulti conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva europea 2019/790/EU. Tale gruppo di lavoro avrà anche il compito di valutare l'impatto culturale ed economico sotteso all'eventuale applicazione del libero riuso delle immagini del patrimonio culturale e di fornire supporto informativo agli istituti centrali e periferici del Ministero della cultura;

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   ad adottare iniziative per valorizzare la tutela del ruolo dei creativi e degli autori, considerando la loro centralità nei processi di creazione culturale ed autoriale del nostro Paese, a partire dalla fase emergenziale legata all'epidemia durante la quale tali figure professionali hanno particolarmente patito prima il blocco delle manifestazioni culturali e conseguentemente una lenta e sottodimensionata ripartenza.
(8-00126) «Vacca, Belotti, Piccoli Nardelli, Mollicone e Aprea».