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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2021
611.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 116

ALLEGATO 1

5-06291 Sangregorio: Nomine ed incarichi di vertice presso la Società SOSE SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle nomine e agli incarichi di vertice della SOSE S.p.A anche alla luce degli articoli di stampa che ne hanno sollevato dubbi circa la relativa genuinità e trasparenza.
  Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.
  Occorre, anzitutto, premettere che con l'approvazione del Bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea degli azionisti tenuta in data 11 maggio 2021 è venuto a scadenza il Consiglio di amministrazione della SOSE S.p.A.. Il precedente C.d.A., nominato a dicembre 2018, era composto dal prof. Vincenzo Atella (Amministratore delegato), dal dr. Antonio Dorrello (Presidente) e dalla professoressa Laura Serlenga (Consigliere di Amministrazione).
  La SOSE è una società in house del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali costituita nel 1999 (ai sensi dell'articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146) per l'elaborazione degli studi di settore (ora, Indicatori sintetici di affidabilità fiscale) nonché per ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria. Successivamente sono stati attribuiti alla SOSE ulteriori compiti, tra cui quelli previsti dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, di attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, relativi alla elaborazione, monitoraggio e revisione dei costi e fabbisogni standard delle funzioni e dei servizi resi (escluso il settore della sanità) dalle regioni e dagli Enti locali.
  Il Dipartimento delle finanze esercita i diritti dell'azionista SOSE (con l'88,89 per cento delle azioni, mentre l'11,11 per cento è posseduto dalla Banca d'Italia), ed è il titolare della funzione di controllo analogo.
  Il controllo analogo si sostanzia nell'esercizio di una «influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata», dunque tale influenza si estrinseca soltanto al livello della cosiddetta alta amministrazione della società controllata, senza annullare cioè l'autonomia gestionale ed esecutiva del suo organo amministrativo.
  Tanto premesso, con riferimento alla questione sollevata dagli Onorevoli interroganti relativamente alla circostanza che in capo al Prof. Atella si sono cumulate la carica di amministratore delegato e quella di direttore generale, si osserva che l'accorpamento delle due cariche in capo ad una medesima persona è ammesso dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP).
  Il Consiglio di amministrazione di SOSE, nominato il 3 dicembre 2018, ha ritenuto di dover rivedere l'organizzazione aziendale per far fronte ai nuovi compiti che la attendevano, in particolare l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in sostituzione degli studi di settore, introdotti poco tempo prima dal legislatore. In tale contesto, ha ritenuto indispensabile accorciare la catena di comando, prevedendo la nomina di un direttore generale con funzioni direttamente operative, anziché gestionali come quelle che spettano all'amministratore delegato. Se la SOSE si fosse rivolta all'esterno per l'individuazione del direttore generale, il suo emolumento si sarebbe inevitabilmente sommato a quello già riconosciuto all'Amministratore delegato; la società ha invece optato per l'accorpamento dei ruoli, e l'Amministratore delegato ha rinunciato all'emolumento spettante. Inoltre, nel novembre 2018 era cessato dall'attività un dirigente, che percepiva compensi di poco inferiori a quelli poi Pag. 117riconosciuti al Direttore Generale. Tali fatti hanno consentito un complessivo risparmio di spesa.
  Con riferimento, invece, alla questione relativa all'affidamento al dottor Pier Luigi Semiani di «incarichi di consulenza» nonostante il divieto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta «legge Severino»), si ricorda che l'articolo 1, comma 42, lettera l), della citata «legge Severino» ha aggiunto il comma 16-ter all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sostanza, viene stabilito il «divieto di pantouflage» relativamente a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni.
  Dal curriculum vitae del soggetto interessato, pubblicato nella sezione «Società trasparente» del sito web di SOSE, non risulta che egli sia mai stato dipendente di una pubblica amministrazione. La norma applicabile al caso di specie è il vigente articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Tale normativa prevede il divieto di conferimento, a titolo oneroso, a personale in quiescenza di incarichi di consulenza, di studio, dirigenziali, direttivi, o di cariche in organi di governo delle PP.AA. e degli enti e società da essi controllati.
  L'incarico cui si riferisce l'esposto non è una «consulenza» ma un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza interazioni con la gestione aziendale. Anche l'affidamento di tali tipologie di incarico riguarda scelte di natura organizzativa e gestionale di competenza della società, che tengano conto della natura dei compiti richiesti. Risulta infine che per l'affidamento dell'incarico sono state seguite le norme in materia di trasparenza e pubblicità.
  In conclusione, il Dipartimento delle finanze segnala che non emergono indizi sintomatici di mal funzionamento della società, o che presentino profili di violazione o lesione delle regole di integrità aziendale. Va, infine, ribadito che nessun elemento di criticità è mai stato rappresentato dagli organi di controllo e di revisione.

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ALLEGATO 2

5-06286 Ungaro: Esenzione dell'IMU per la prima casa per componenti di nuclei familiari residenti in immobili diversi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) in materia di IMU, chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione IMU per la prima casa con particolare riferimento ai nuclei familiari disgiunti aventi due immobili nello stesso comune o in comuni diversi.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova precisare, innanzitutto, che il citato comma 741 prevede che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
  Di conseguenza, in siffatta ipotesi, per espressa dizione normativa, l'agevolazione è sempre riconosciuta seppure applicabile a un solo immobile, emergendo in tal modo la volontà del Legislatore di dare alla norma un'impronta espressamente restrittiva, che costituisce l'eccezione rispetto alla regola secondo cui le agevolazioni possano essere riconosciute per tutti gli immobili, nel caso in cui siano ubicati in comuni diversi.
  Sennonché, tale interpretazione, che inizialmente era condivisibile anche per la Corte di cassazione, successivamente ha subito una diversa evoluzione giurisprudenziale ad opera, ad esempio, delle ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020, in cui la Corte di Cassazione statuisce che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso.
  In particolare, la Suprema Corte ritiene che la previsione normativa di cui al comma 741 «comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente», motivo per il quale è stato rigettato il ricorso della contribuente essendo stato accertato che «solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune ...mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune».
  Il Dipartimento delle Finanze non può che prendere atto dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, alla quale è affidato in ultima istanza, nel nostro ordinamento giuridico, il compito di fornire l'interpretazione della legge.
  Tanto premesso, a fronte delle difformità di applicazione dell'esenzione tra i diversi comuni, alla quale si riferisce l'interrogante, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono disponibili, ove sussistesse la volontà politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza.

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ALLEGATO 3

5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e bonus ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al modello di dichiarazione dei redditi 2021, segnalano come sia richiesto ai contribuenti di indicare in tre apposite sezioni – RS, RU, e RG – tutti i bonus e contributi ricevuti ed erogati per far fronte alle difficoltà economiche correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in forza dei vari provvedimenti legislativi emanati.
  In proposito, premesso che tali erogazioni costituiscono bonus esenti da tassazione per espressa previsione normativa e che il Fisco è già in possesso delle informazioni ad esse relative, gli Onorevoli interroganti fanno presente come eventuali errori di compilazione da parte del contribuente possano far sì che lo stesso possa incorrere nel rischio di accertamento così come nell'onere di sanare gli errori e le regolarità formali.
  Tanto premesso, gli Interroganti chiedono se si intendano adottare iniziative volte a prevedere un azzeramento o riduzione delle sanzioni o una sanatoria per eventuali dimenticanze ovvero a prevedere, da parte dell'Agenzia delle entrate, un'eventuale automatica e successiva integrazione dei dati mancanti o comunque non inseriti dal contribuente.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento ai quadri RF, RG e RE (che sono i quadri in cui sono determinati i redditi d'impresa o di lavoro autonomo), deve premettersi che, in linea generale, ad oggi, la vigente normativa non prevede che l'Agenzia delle entrate predisponga la dichiarazione dei redditi precompilata per i soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti e i pensionati per il 730 precompilato. Ciò in quanto molte informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione non sono nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria nei tempi richiesti per la predisposizione di un'ipotetica precompilata e anche perché le attuali regole di determinazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono molto articolate e richiedono una valutazione di situazioni di fatto conoscibili solo dall'operatore. Ciò premesso, l'indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, con appositi codici illustrati nelle istruzioni per la compilazione, è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contributi.
  In relazione ai soggetti in contabilità ordinaria (che compilano il quadro RF), alla luce del principio di derivazione dell'utile fiscale da quello civilistico (in virtù del quale in dichiarazione dei redditi, partendo dall'utile civilistico, si apportano le variazioni in aumento e in diminuzione, in applicazione delle norme fiscali, al fine di determinare il reddito imponibile), è necessario che i contributi ricevuti, per non essere considerati ricavi, siano indicati tra le variazioni in diminuzione.
  Per quanto concerne il quadro RU (che deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese), si premette che in esso vanno indicate solo le misure agevolative concesse sotto forma di credito d'imposta, contraddistinte dagli appositi codici individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro; con riferimento a tali misure agevolative, nel quadro RU sono richieste informazioni che non sono a conoscenza dell'Agenzia delle entrate. Pag. 120 In particolare, in tale quadro vanno indicati gli importi maturati, in base alle regole previste dalle norme istitutive di ciascun credito d'imposta, e i valori delle eccedenze che il contribuente intende riportare negli anni successivi.
  Infine, in relazione al prospetto degli aiuti di Stato, contenuto nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi, si evidenzia, in primo luogo, che le informazioni richieste – necessarie all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RIMA) – non sono tutte nella disponibilità dell'Agenzia, tenuto anche conto che le definizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato non coincidono con quelle nazionali.
  Ciò premesso, si osserva che i contributi in esame sono stati qualificati aiuti fiscali automatici da registrare a posteriori nel RNA ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato). L'articolo 10 anzidetto prevede testualmente che tali aiuti «si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati». Pertanto, proprio in virtù della qualificazione dei contributi in parola quali aiuti di Stato ex articolo 10, si è reso necessario prevederne l'evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali. In particolare, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Registro nazione degli aiuti di Stato, che non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell'Agenzia, ossia la dimensione e la forma giuridica dell'impresa, il settore dell'aiuto fruito e il codice ATECO corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto (le norme comunitarie fanno rinvio a definizioni e concetti che non sono allineati a quelli presenti nella normativa interna). Si precisa che i software di compilazione messi a disposizione dall'Agenzia, in caso di indicazione dei predetti contributi nei quadri di determinazione del reddito, prevedono la compilazione automatica dei medesimi dati nel prospetto degli aiuti di Stato, riducendo il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopra descritte di cui l'Agenzia non è a conoscenza (dimensione, forma giuridica, settore e codice attività).
  La mancata indicazione dell'importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall'articolo 17 del citato regolamento, il quale prevede al comma 2 che «l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento.... determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale».

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ALLEGATO 4

5-06287 Cancelleri: Iniziative per la riforma del sistema della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, evidenzia come i processi di riscossione messi in atto in ambito nazionale risultino troppo spesso inefficaci e inidonei a permettere di risolvere definitivamente l'annosa problematica dell'evasione fiscale in Italia, e segnala la necessità di un urgente intervento di riforma del sistema nazionale della riscossione che preveda «meccanismi meno farraginosi, tassazioni più comprensibili e soprattutto più sopportabili, per creare un rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente leale e trasparente».
  Pertanto l'Onorevole interrogante chiede se non si ritenga opportuno assumere iniziative, anche di natura normativa, per riformare il sistema di riscossione anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare le più recenti novità introdotte in materia di riscossione volte ad effettuare uno stralcio delle cartelle fiscali di minore entità.
  L'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto decreto-legge «Sostegni»), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede – nel comma 4 e ss. – l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  Detta misura riguarda i carichi ricompresi anche in precedenti procedure di definizione agevolata e gravanti su persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, o su soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel predetto periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
  Il successivo comma 5 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
  Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale che fisserà la data dell'annullamento automatico dei debiti è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
  Infine, il comma 10 del menzionato articolo 4 prevede espressamente che, ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, debba trasmettere alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
  Al riguardo si fa presente che la cennata relazione in esame è attualmente in corso di predisposizione e sulla base delle informazioni e indicazioni in essa contenute potranno essere individuati gli ipotetici interventi di riforma eseguibili in materia di riscossione.

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ALLEGATO 5

5-06288 Giacometto: Iniziative per la riduzione dei costi di gestione e di prelievo delle carte di debito e credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro all'interrogazione relativa ai costi di gestione e di prelievo delle carte di credito, si segnala preliminarmente, come indicato anche da Banca d'Italia, sentita in ragione della competenza in materia, che le scelte relative all'apertura e localizzazione degli ATM (Automated Teller Machine) nonché all'applicazione delle commissioni legate all'uso di carte di debito e credito rientrano nell'autonomia imprenditoriale delle banche.
  Ciò premesso, con riferimento a quanto segnalato nell'interrogazione, si precisa che non sono pervenute segnalazioni in merito alla difficoltà di accesso al denaro contante, neppure durante l'attuale periodo di emergenza pandemica. Infatti, in generale, i livelli di accettazione del contante in Italia si aggirano intorno al 99 per cento delle operazioni (a fronte di una media europea del 98 per cento), e confermano come il denaro contante resti una delle modalità di pagamento più diffuse e accettate nel Paese.
  (Fonte: Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), dicembre 2020).
  Si aggiunge, con riferimento ai costi legati all'uso delle carte di debito e credito, che si registrano iniziative private lanciate da alcuni players della filiera dei pagamenti con carta volte ad azzerare le commissioni applicate agli esercenti per i micropagamenti effettuati con carta.
  Si citano, a titolo esemplificativo, l'azzeramento delle commissioni per le transazioni fino a 5 euro effettuate sul circuito Pago Bancomat e il rimborso delle commissioni per le transazioni fino a 10 euro effettuate con carta, prevista a favore dei piccoli esercenti titolari di un contratto di convenzionamento con Nexi o altra banca partner.
  Con specifico riguardo alla riduzione degli ATM, la Banca d'Italia ha inoltre fornito i seguenti elementi informativi.
  In Italia sono presenti oltre 48.000 sportelli ATM bancari e postali, pari a 81,5 ATM ogni mille abitanti, poco sotto il dato medio europeo (83,6). L'operatività per sportello, pari a 17.000 prelievi per ATM, è inferiore al dato europeo (25.000) ma con importi medi prelevati superiori (oltre 200 euro a fronte di 150 euro nella UE). Dall'ultima indagine condotta dalla BCE sull'utilizzo degli strumenti di pagamento presso le famiglie, non si registrano particolari disagi circa l'adeguatezza della rete di accesso al contante nel confronto internazionale.
  Tuttavia il numero di ATM per abitante è diminuito negli ultimi cinque anni in Europa e in Italia (-1 per cento l'anno); nel 2020 la riduzione nel nostro paese è di -1,4 per cento rispetto al 2019. La riduzione è seguita a quella, molto più marcata, degli sportelli bancari (-4 per cento in media nel quinquennio).
  In calo anche il numero di prelievi di contante dal sistema bancario, soprattutto nel 2020 per effetto della pandemia (-20 per cento sul 2019; -3 per cento l'anno dal 2015), sebbene la quota dei prelievi da ATM rispetto al totale dei prelievi da sportello sia aumentata ulteriormente negli ultimi cinque anni: dall'82 all'87 per cento nel numero.
  La Banca d'Italia conclude precisando che i prelievi con carta di debito presso la banca del cliente titolare sono generalmente gratuiti. Nel caso dei prelievi con carta di credito, le commissioni sono generalmente espresse in percentuale dell'importo e tengono conto della funzione creditizia dell'operatività delle carte.

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ALLEGATO 6

5-06289 Albano: Chiarimenti sull'applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento alle disposizioni in materia di società di comodo contenute nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e delle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, comma 36-decies e 36-undecies del decreto-legge n. 138 del 2011.
  In particolare gli Onorevoli rilevano che non esiste una norma che ne prevede espressamente la disapplicazione ricorrendo determinate circostanze e che l'applicabilità della causa di esclusione prevista nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 87956/2012 – relativo all'individuazione di situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica e in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo – appare dubbia e non automatica.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, in considerazione delle condizioni straordinarie legate all'emergenza da COVID-19, sia possibile ritenere operante la disapplicazione automatica e generalizzata della normativa richiamata.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Come ricordato dagli stessi interroganti, il tema della sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo (articolo 30 della legge n. 724 del 1994) e in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge n. 138 del 2011) in ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica (tali da ritenere sussistenti condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica) è stato oggetto di una proposta di modifica normativa, non approvata, anche in ragione dei negativi effetti di gettito alla stessa ascritti dalla Ragioneria Generale dello Stato.
  Ciò premesso, anche in considerazione dell'eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l'Agenzia delle entrate fa presente che potrà comunque valutare caso per caso, in base alle previsioni rispettivamente recate dall'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge n. 138 del 2011, gli interpelli presentati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al precedente comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.