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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 settembre 2021
648.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 26

ALLEGATO 1

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, sopprimere il comma 1;

   b) sopprimere l'articolo 6.
1.70. Lollobrigida, Meloni, Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Mollicone.

  Sopprimerlo.
*1.1. Sodano.
*1.2. Cunial.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Reclutamento del personale sanitario)

  1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.
  2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al comma 1 e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022.
  3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.
1.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli, Testamento.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Cunial.
*2.2. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti guariti dall'infezione da non più di sei mesi e per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, la quarantena precauzionale eventualmente applicata dall'autorità sanitaria a seguito di contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 si considera ultimata dopo un periodo di cinque giorni dall'esposizione al caso, al termine Pag. 27del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.».
2.9. Zoffili, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
2.14. Provenza.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;.
2.4. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: 50 casi ogni 100.000 abitanti con le seguenti: 100 casi ogni 100.000 abitanti e le parole: tre settimane consecutive con le seguenti: due settimane consecutive;

   b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: 50 casi ogni 100.000 abitanti con le seguenti: 100 casi ogni 100.000 abitanti;

   c) alla lettera a), numero 2.1), sostituire le parole: uguale o inferiore al 15 per cento con le seguenti: uguale o inferiore al 20 per cento;

   d) alla lettera a), numero 2.2), sostituire le parole: uguale o inferiore al 10 per cento con le seguenti: uguale o inferiore al 15 per cento;

   e) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: pari o superiore a 50 e inferiore a 150 con le seguenti: pari o superiore a 100 e inferiore a 200;

   f) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: superiore a 150 con le seguenti: superiore a 200;

   g) alla lettera b), numero 2.1), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   h) alla lettera b), numero 2.2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   i) alle lettere c) e d), sostituire le parole: superiore a 150 ovunque ricorrano, con le seguenti: superiore a 200.
2.10. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.
*3.12. Cunial.
*3.48. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
*3.319. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
*3.404. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo l'articolo 9 è inserito il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 2, lettera b), dopo le parole: «con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la possibilità di riprendere l'attività lavorativa,»;

   b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:.
3.397. Pini, Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri.

Pag. 28

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, alinea, dopo le parole: 6 agosto 2021 aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 2021.
3.435. Ceccanti, Butti, Corneli, Tomasi, Ferri, Paolo Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, alinea, sopprimere le parole: in zona bianca.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire la parola: anche con la seguente: esclusivamente.
3.276. Cavandoli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 9 comma 2, aggiungere le seguenti: o di una certificazione di avvenuto completamento del ciclo vaccinale con vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali rilasciata da uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale della sanità.

  Conseguentemente:

  a) al medesimo capoverso Art. 9-bis, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: verdi COVID-19 con le seguenti: di cui al comma 1

  b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e certificazioni OMS.
3.18. Ungaro, Migliore, Noja.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: all'articolo 9, comma 2, aggiungere le seguenti: o di esito negativo di un test salivare effettuato nelle 48 ore antecedenti, come da circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021,.
3.74. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), e), f), g), h) e i).

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente: b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi con un numero di spettatori superiore a 1.000.
3.321. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .
*3.3. Raduzzi.
*3.49. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
*3.58. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*3.317. Elisa Tripodi.
*3.322. Boldi, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Cavandoli, Minardo, Moschioni, Murelli, Giaccone, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.405. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: al chiuso aggiungere le seguenti: e sale da ballo.
3.375. Maraia.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione dei servizi di ristorazione collettiva nei luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici e privati e per gli studenti.
3.76. Spena, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Marrocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la deroga di cui al Pag. 29medesimo articolo 4, comma 1, secondo periodo.
3.75. Spena, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Marrocco, Nevi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esclusi i servizi di mensa nelle strutture ospedaliere e socio-assistenziali, nelle aziende e nelle scuole.
3.360. Manzo.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionamento o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari.
3.424. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dei servizi di ristorazione interni agli alberghi e ad altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che siano ivi alloggiati.
*3.13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.345. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
**3.239. Legnaioli, Claudio Borghi, Minardo, Moschioni, Murelli, Giaccone, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
**3.406. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora l'apertura non sia già disciplinata dalle precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima.
3.50. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
*3.51. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
*3.324. Lazzarini, Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Parolo, Giaccone, Legnaioli, Murelli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.407. Lollobrigida, Meloni, Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esclusi i parchi archeologici.
3.309. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).
*3.325. Paolin, Panizzut, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Murelli, Claudio Borghi, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.408. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche all'interno di strutture ricettive, con le seguenti: esclusi quelli all'interno di strutture Pag. 30ricettive, limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati.
3.77. Spena, Bagnasco, Marrocco, Nevi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).
*3.326. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Lucentini, Di Muro.
*3.409. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.
*3.246. Snider, Murelli, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*3.53. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione degli eventi organizzati dalle pro loco.
3.243. Di Muro, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione di sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, che si svolgono in spazi aperti e per i quali valgono gli indirizzi operativi contenuti nelle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» di cui all'ordinanza del 29 maggio 2021 del Ministro della salute.
*3.79. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
*3.432. Gagliardi.
*3.327. Boldi, Sutto, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella.
*3.264. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Frassini, Boldi, Di Muro, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Lucentini.
*3.387. Bonomo, Schirò.
*3.389. Buratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).
**3.247. Caffaratto, Caparvi, Murelli, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
**3.273. Cavandoli, Vanessa Cattoi, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella, Turri, Tateo.
**3.328. Zanella, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.
**3.410. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), dopo le parole: centri termali aggiungere le seguenti: , esclusi gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
*3.92. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
*3.269. Lucchini, Andreuzza, Frassini, Gerardi, De Angelis, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
*3.372. Ianaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , limitatamente alle attività al chiuso.
**3.371. Sut, Orrico, Masi.

Pag. 31

**3.237. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
**3.249. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dei parchi faunistici, zoo e acquari.
*3.268. Andreuzza, Tateo, Racchella, Gerardi, De Angelis, Vanessa Cattoi, Raffaelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Di Muro, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Viviani, Zanella, Valbusa.
*3.91. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni, per i quali l'accesso a centri termali, parchi tematici e di divertimento rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.336. Turri, Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Snider.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 8-bis:

    1) al comma 2, le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse;

    2) il comma 2-bis è abrogato.
*3.368. Ianaro.
*3.430. Bologna, Mugnai.
*3.80. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Porchietto, Giacometto, Nevi.
*3.22. Toccafondi, Noja.
*3.390. Bonomo.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera i).
**3.52. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
**3.330. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Paolin, Sutto, Zanella.
**3.413. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone.
**3.250. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), dopo le parole: concorsi pubblici aggiungere le seguenti: banditi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.376. Sportiello.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. In ottemperanza al principio di uguaglianza e pari dignità di cui all'articolo 3 della Costituzione, per l'accesso alle prove concorsuali di cui al comma 1, lettera i), è fatto carico all'amministrazione che bandisce il concorso di garantire a tutti i partecipanti privi della certificazione attestante le condizioni di cui all'articolo 9, Pag. 32comma 2, lettere a) e b), l'effettuazione gratuita di test antigenico rapido o molecolare.
3.255. Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, limitatamente alle attività al chiuso.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: , nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono consentite le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e con la prescrizione che gli accessi siano riservati, per le attività al chiuso, al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
3.318. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: , nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

   b) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

   Per le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso e, comunque, il numero massimo di ingressi non può essere superiore a 2.000 all'aperto e 1.000 al chiuso.
3.383. Rossi, Rotta.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
3.354. Alemanno, Masi, Orrico.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   i-bis) luoghi adibiti all'esercizio di attività di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, al personale docente, ad esclusione di soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3.428. Vietina, Biancofiore.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) qualsiasi luogo adibito all'esercizio di funzioni pubbliche elettive, a tutti coloro che svolgono funzioni di cui all'articolo 54, comma 2, della Costituzione, ad esclusione di soggetti esenti sulla base di Pag. 33idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
*3.427. Vietina, Ripani.
*3.433. Carelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) trasporto passeggeri pubblico e privato a lunga percorrenza su treni, aerei, navi, traghetti e pullman, fermo restando l'obbligo d'indossare la mascherina protettiva per tutto il tempo di percorrenza a bordo, in modo da diminuire la distanza interpersonale da 1 metro a 50 centimetri, con un limite di capienza massima dei convogli all'80 per cento.
3.93. Mandelli, Saccani Jotti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) luoghi di culto al chiuso.
3.350. Zanichelli, Elisa Tripodi, Sut, Olgiati.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I partecipanti ai concorsi pubblici nonché i componenti delle commissioni concorsuali, qualora in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, sono esentati, ai fini della partecipazione ai medesimi concorsi, dal dover effettuare o dal dover presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto con esito negativo relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata o autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
3.94. Novelli, Giacometto, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d) e lettera f), limitatamente ai centri termali, si applicano anche ai lavoratori che operano in tali luoghi.
3.359. Grippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori di biglietti e titoli di accesso per le strutture di cui al comma 1, acquistati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.420. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, è estesa da quarantotto ore a settantadue ore.
3.293. Foscolo, Paolin, Boldi, Sutto, Panizzut, Lazzarini, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 91.
3.27. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1 è disposto esclusivamente con legge dello Stato e applicato in Pag. 34maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.
3.353. Mammì.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fino al completamento della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale.
3.419. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, De Toma.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Resta in ogni caso consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
3.261. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Frassini, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider, Di Muro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di certificazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che ha in carico il paziente.
3.339. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni.
*3.331. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Turri, Murelli, Claudio Borghi, Cavandoli, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.295. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
*3.7. Menga, Villarosa.
*3.238. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Snider, Cavandoli.
*3.47. Vallascas, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale aggiungere le seguenti: ai soggetti, di età superiore ai 12 anni, che abbiano manifestato episodi trombotici o che siano in una condizione clinica che dimostri una predisposizione ai fenomeni trombotici, ai soggetti minorenni che debbano cominciare o abbiano cominciato la fase di vaccinazione contro il papilloma virus, ai soggetti affetti da malattie rare, non incluse già nell'elenco degli aventi diritto, nonché.
3.399. Rotta.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale aggiungere le seguenti: , ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo e l'effettuazione di test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito con circolare del Ministero della salute,.
3.369. Sportiello.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale aggiungere le seguenti: , ai minori di anni 18.
3.417. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

Pag. 35

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: campagna vaccinale aggiungere le seguenti: , alle donne in gravidanza e in allattamento fino al terzo mese del bambino.
3.357. Villani, Nappi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti che siano in possesso d'idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio sanitario nazionale e convenzionato. In tal caso, la certificazione medica ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del medesimo decreto;

   b) all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;

   2) dopo le parole: «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;

   c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
*3.8. Menga, Villarosa.
*3.54. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso di certificazione rilasciata dal consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis del medesimo decreto.;

   b) all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono aggiunte le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;

   2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3».
3.9. Menga, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Pag. 36

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2021, previa adozione del decreto di cui al comma 3.
3.384. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: Nelle more dell'adozione del predetto decreto,.
*3.394. Siani, Carnevali, De Filippo, Pini, Lepri.
*3.16. Moretto, Noja.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero il documento di riconoscimento in corso di validità in caso di minore di 12 anni.
3.95. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.
3.199. Vanessa Cattoi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Binelli, Parolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nei casi di soggetti minorenni dei quali è stato disposto l'affidamento presso istituti di assistenza pubblici o privati o presso comunità di tipo familiare, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai genitori che incontrano i figli secondo le modalità stabilite nel provvedimento di affidamento. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai genitori che esercitano il diritto di visita di figli minorenni a qualsiasi titolo ospitati presso servizi o strutture a gestione pubblica o privata, ivi ricomprese le comunità terapeutiche.
3.274. Cavandoli, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I soggetti che sono muniti di prescrizione all'attività fisica per fini terapeutici, rilasciata dal medico competente, sono esentati dalla esibizione della certificazione verde per l'accesso alle strutture sportive.
3.374. Tuzi, Olgiati, Spadafora.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività formative, alle iniziative extrascolastiche, alle visite guidate e alle uscite didattiche, comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito delle quali l'accesso ai servizi e alle attività elencati al medesimo comma 1 rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.344. Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider, Colmellere, Belotti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sopprimere il comma 4.
*3.66. Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*3.414. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.

Pag. 37

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.
3.415. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti il modulo di autocertificazione Green Pass di cui all'allegato 1 della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto il seguente allegato:

   Allegato 1

   Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (articolo 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'articolo 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127 dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche e integrazioni)

   Il/la Sottoscritto/a –_________________________ nato/a a –________________________ (_____) il___/___/___, residente a –______________________ (_____) in______ –______________________ n° –___ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
   DICHIARA
   AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG
   AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE
   ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI
   AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE

   Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

   _________________, li____________

   ______________________________

   Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

   * La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato
3.67. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Ai fini dell'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, il soggetto di cui al medesimo comma 1, è tenuto a mostrare all'entrata una delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9, comma 2, al titolare o gestore o ad altra persona delegata, che deve prendere semplice visione della medesima certificazione. Il controllo sulla validità della suddetta certificazione verde, e la verifica che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, compete ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, come disposto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel rispetto delle modalità indicate dal decreto Pag. 38del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021.
3.81. Novelli, Giacometto, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Porchietto.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Ai fini dell'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a mostrare all'entrata una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui al comma 1, o la condizione di esenzione o esclusione di cui al comma 3. Il controllo sulla validità della suddetta certificazione verde, e la verifica che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, compete ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, come disposto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel rispetto delle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021.
3.82. Novelli, Bagnasco, Giacometto, Versace, Bond, Brambilla, Porchietto.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare le certificazioni verdi mediante la lettura del codice a barre e utilizzando l'applicazione mobile descritti dal predetto decreto, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario. Il controllo dei documenti di identità comprovanti la corrispondenza delle generalità contenute nella certificazione verde è di esclusiva competenza dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni: l'intestatario, al momento dell'accesso ai servizi ed alle attività per le quali è obbligatorio essere muniti di certificazione verde, esibisce tale certificazione rispondendo sotto la propria responsabilità della corrispondenza delle generalità in essa contenute con la propria persona o con quella dei minori o altri soggetti posti sotto la sua tutela.
*3.17. Marco Di Maio, Noja.
*3.352. Alemanno, Sut, Masi, Orrico.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di verifica per l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Tale verifica, in ogni caso, non può comportare nuovi o maggiori oneri e responsabilità a carico dei titolari o gestori dei medesimi servizi e attività.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera f).
3.382. Prisco, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, sostituire le parole: I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 con le seguenti: i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
3.349. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, dopo le parole: I titolari o i gestori dei servizi aggiungere le seguenti: o un loro dipendente o un preposto anche dipendente Pag. 39 di altra società incaricata del servizio dal titolare o dal gestore.
3.361. Marino.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, primo periodo, dopo la parola: verificare aggiungere le seguenti: , anche attraverso la sottoscrizione di un'autodichiarazione,.
3.351. Gallinella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando la facoltà di richiedere ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3.373. Penna.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché a garantire a tutte le persone vaccinate in Italia, incluse le persone non iscritte al Servizio sanitario nazionale quali i cittadini iscritti all'AIRE, cittadini stranieri, immigrati irregolari e personale diplomatico e degli organismi internazionali, la possibilità di ottenere rapidamente, tramite collegamento al sito istituzionale www.dc.gov.it, la certificazione verde COVID-19.
3.19. Ungaro, Migliore, Noja.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.
*3.388. Buratti.
*3.431. Gagliardi.
*3.341. Bitonci, Gusmeroli, Fiorini, Andreuzza, Micheli, Binelli, Galli, Colla, Dara, Snider, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Coin.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari o i gestori di cui al primo periodo non sono in ogni caso legalmente responsabili nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
3.30. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

  4-bis. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al comma 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo.
3.378. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le attività di cui al comma 1, lettere b) ed e), i controlli dovranno essere svolti alle medesime condizioni indicate al precedente comma 4, dall'organizzatore o da un suo preposto.
3.362. Marino.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sopprimere il comma 5.
*3.366. Provenza.
*3.10. Menga.
*3.416. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone.

Pag. 40

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 5 con i seguenti:

  5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione dei commi da 1 a 4 del presente articolo.
  5-bis. A bordo degli autobus in servizio di noleggio con conducente e autorizzato di linea commerciale è consentita l'occupazione di sedili attigui ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. Restano ferme le ulteriori deroghe al distanziamento interpersonale di un metro previste per il trasporto a bordo degli autobus indicati al periodo precedente dall'Allegato tecnico alle linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico di cui all'Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
**3.89. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla, Spena.
**3.393. De Filippo, Carnevali, Siani, Pini, Lepri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in tutti i luoghi in cui è richiesta l'esibizione della certificazione verde COVID-19, sono istituiti dei presidi medico-sanitari per la effettuazione di tamponi antigenici-rapidi o salivari, totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale.
  1-ter. I tamponi vengono forniti dalla regione o dalla provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dal Comitato tecnico scientifico. A tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un fondo con dotazione di 150 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse economiche di cui al presente comma, nonché le modalità attuative del presente comma.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3.1. Sodano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Laddove, anche in base all'andamento della diffusione del SARS-CoV-2, risultino necessarie le certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, ai fini della frequentazione in presenza all'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti è comunque sufficiente presentare l'esito negativo di un test salivare effettuato nelle 48 ore antecedenti.
  1-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero della salute, con proprio decreto stabilisce criteri e modalità attuative della disposizione di cui al comma 1-bis.
3.85. Spena, Marrocco, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «i bambini di età inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».
*3.14. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 41

*3.398. De Filippo, Carnevali, Siani, Lepri, Pini, Sani, Benamati, Bonomo, Gavino Manca.
*3.262. Andreuzza, Binelli, Carrara, Vanessa Cattoi, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Snider.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di evitare che le disposizioni di cui al presente articolo comportino disuguaglianza sociale, nell'ottica di garantire l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, ai cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, il Fondo di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.
3.254. Iezzi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato ed è fatto divieto a chiunque di disporne un impiego differente.
3.365. Provenza.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. È comunque garantito il diritto all'indennizzo e agli altri benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tutti i casi in cui, a causa della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, derivino la morte ovvero menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica.
  2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
3.343. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Turri, Murelli, Cavandoli, Tateo, Claudio Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «settantadue».
3.44. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a coloro che ne facciano richiesta e che abbiano completato il ciclo vaccinale all'estero anche Pag. 42 con vaccini non riconosciuti dall'Unione europea.
3.395. Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a coloro che abbiano partecipato alla sperimentazione del vaccino Grad-Cov2 (ReiThera).
3.396. Siani, Carnevali, De Filippo, Pini, Lepri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La certificazione verde di cui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è comunque rilasciata anche ai soggetti che hanno aderito volontariamente alla seconda fase della sperimentazione del vaccino anti-COVID ReiThera e ai quali è stato conseguentemente somministrato il medesimo vaccino.
3.83. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati.
3.426. Bignami, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La validità della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, rilasciata a seguito di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, può essere prorogata, al termine della sua durata, in presenza di un risultato positivo a seguito di un test sierologico che rilevi la presenza di anticorpi neutralizzanti. Con ordinanza del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3.392. Carnevali, De Filippo, Siani, Lepri, Pini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:

   «10-ter. I presidenti delle giunte regionali, i sindaci e i datori di lavoro non possono estendere l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, nemmeno per l'accesso in luoghi privati.».
3.11. Giuliodori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle regioni denominate zona rossa e zona arancione, l'attività venatoria e di controllo faunistico è sempre consentita.
*3.86. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*3.96. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)

  1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni Pag. 43o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
3.0172. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.
3.07. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Nuove disposizioni in materia di tax credit vacanze)

  1. L'agevolazione di cui all'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applica ai soggetti che alla data del 6 agosto 2021 non abbiano completato il ciclo vaccinale e non siano muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  2. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al riconoscimento del tax credit vacanze, fino a un importo massimo di 1.000 euro, in favore dei soggetti sotto i trenta anni di età che abbiano completato il ciclo vaccinale e siano muniti della certificazione verde COVID-19.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi i soggetti non compresi per età nella campagna vaccinale, nonché i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.0104. Giacomoni, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. L'ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti non è sottoposto all'isolamento fiduciario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, a condizione che abbiano completato il ciclo di vaccinazione e dimostrino l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 nelle quarantotto ore precedenti all'arrivo.
3.01. Ungaro, Migliore, Noja.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.8. Cunial.
*4.19. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Pag. 44

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 30 agosto 2021, nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.».
4.174. Ceccanti, Butti, Corneli, Tomasi, Ferri, Paolo Russo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nonché dei reparti con le seguenti: , nonché di accedere e permanere nei reparti.
4.175. Lepri, Pini, Carnevali, Siani, De Filippo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.
4.151. Grippa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei dipartimenti di salute mentale e di neuropsichiatra infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
4.161. Bellucci, Gemmato, Bucalo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. È garantito ai familiari dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, lo svolgimento delle visite ai loro congiunti ricoverati, con cadenza giornaliera e secondo regole prestabilite consultabili da parte degli stessi. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.».
4.11. Noja.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. È altresì consentito l'accesso di parenti e visitatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, a strutture ospedaliere, di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali Pag. 45 di cui al capo IV e di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione, in conformità alle linee guida emanate dal Ministero della salute, e ad assicurare l'accesso di cui al precedente periodo, pena la revoca dell'accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.
4.147. Lorefice.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 e dei successivi protocolli, per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19.».
4.15. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e in altri locali o spazi anche all'aperto.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi all'aperto non è previsto il distanziamento interpersonale di un metro.
4.168. Nitti.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,.
4.167. Nitti, Rossi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sia per il personale, aggiungere le seguenti: per gli spettacoli di cui al presente comma al di sopra di 300 spettatori,.
4.159. Bruno.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: e l'accesso fino alla fine del periodo.
*4.6. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.
*4.22. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle arene estive all'aperto per le proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali nel rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.
4.171. Pini.

Pag. 46

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
4.165. Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In zona bianca non sono previsti limiti di capienza.
4.38. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Micheli, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
4.10. Noja.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: In zona bianca e gialla le regioni e le province autonome, d'intesa con il Ministro della salute, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti, possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori nei propri territori.
4.169. Nitti.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

  2. In zona bianca la capienza consentita per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati, è del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 10.000 per gli impianti all'aperto e a 5.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico. Quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
4.153. Olgiati, Tuzi, Buffagni, Valente, Currò.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sopprimere le parole da: le misure di cui fino a: si applicano anche;

   b) al primo periodo, dopo le parole: da quelli sopra richiamati, aggiungere le seguenti: l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso con le seguenti: 75 per cento di quella Pag. 47massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.
*4.172. Lotti, Rossi, Prestipino, De Luca.
*4.173. Barelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: . L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso con le seguenti: 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.
4.170. Rossi, Lotti, Prestipino.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), premettere i seguenti:

    01) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'effettuazione di un test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2»;

    02) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia»;

    03) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) effettuazione di test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2»;

   b) dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-bis), ha una validità di sei mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di cui al presente comma rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione stessa, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2».
4.137. Boldi, Tiramani, Billi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Lucentini, Raffaelli, Morrone, Lucchini, Claudio Borghi, Cavandoli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider.

  Al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «test Molecolare» sono aggiunte le seguenti: «, anche salivare».
4.27. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti Pag. 48parole: «ivi inclusi i vaccini Gam – Covid – Vac “Sputnik V” e ReiThera».
4.3. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino anti-SARS-CoV-2»;

   b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2»;

   c) alla lettera c), dopo la parola: «rapido», sono aggiunte le seguenti: «, mediante tampone nasale o salivare,».
4.155. Ianaro.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

   «c-bis) una risposta immunitaria alta anche a seguito di una sola dose di vaccino;

   c-ter) un valore elevato di IGG a seguito di positività al Covid 19».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e) dopo il numero 1) inserire il seguente:

  1-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), ha una validità di 3 mesi dall'effettuazione del test sierologico.».
4.158. Nappi.

  Al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

    01). Al comma 3, primo periodo, le parole: «validità di nove mesi» sono sostituite con le seguenti: «validità di dodici mesi».
*4.176. Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri.
*4.135. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con i seguenti:

    1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino», sono aggiunte le seguenti: «al quindicesimo giorno successivo»;

    1-bis) al comma 3, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La certificazione verde COVID-19 è rilasciata altresì dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), e ha una validità di 12 mesi. Entro tale termine, ai fini del processo decisionale vaccinale, i soggetti che vorranno sottoporsi al vaccino dovranno eseguire il test sierologico quantitativo per gli anticorpi totali SARS-Cov-2 anti-RBD, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, presso laboratori di analisi abilitati dal Servizio sanitario nazionale;».
4.157. Ianaro.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 3, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità di nove mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente Pag. 49entro i 6 mesi dalla documentata pregressa infezione da SARS-CoV-2 e, comunque, non oltre 12 mesi dalla guarigione. La durata della validità delle certificazioni già emesse per i soggetti per i quali sia stata somministrata una prima dose e a cui, in base al nuovo criterio posto dalla presente disposizione nonché dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, non venga effettuata la seconda somministrazione, è prorogata nei termini di cui precedente periodo».
4.148. Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Nappi, Villani.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità di nove mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata pregressa infezione da SARS-CoV-2 e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. La certificazione verde COVID-19 è comunque rilasciata, anche per coloro che hanno effettuato il prescritto ciclo, solo previa verifica della copertura anticorpale certificata da esame sierologico quantitativo IgG».
4.150. Villani, Nappi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), attestante il completamento del prescritto ciclo vaccinale, è altresì rilasciata ai soggetti che hanno ricevuto una dose singola di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, anche nel caso in cui la somministrazione della dose singola di vaccino avvenga o sia già avvenuta oltre i sei mesi dalla data di guarigione. Le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma hanno validità di dodici mesi a decorrere dal giorno della somministrazione della dose singola di vaccino. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni di cui al presente comma, da completare a cura del Ministero della salute entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano la guarigione da una precedente infezione da SARS-CoV-2 e la somministrazione di una dose singola di vaccino, la cui valenza è equiparata a tutti gli effetti alla certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a).».
4.134. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: al comma 3, aggiungere le seguenti: , secondo periodo, dopo le parole: «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino», sono aggiunte le seguenti: «al termine massimo consentito dal tipo di vaccino, per la somministrazione della seconda dose e il completamento del ciclo vaccinale e».
4.156. Ianaro.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 aggiungere le seguenti: accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (igG positive) effettuato nei mesi antecedenti con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute.
4.130. Noja, Marco Di Maio.

Pag. 50

  Al comma 1, lettera e), al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di test sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da COVID-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccinoprofilassi pur ancora in corso di riconoscimento.
4.23. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 4, le parole: «sei mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;.
4.163. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: «ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione» sono sostituite dalle seguenti: «ha una validità di dodici mesi a far data dall'avvenuta guarigione».
4.136. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Su richiesta dell'interessato, la validità delle certificazioni rilasciate sulla base delle condizioni previste dal comma 2, lettere a) e b), può essere prorogata una o più volte, fino a un massimo di ulteriori nove mesi, a seguito di test sierologico anticorpale attestante la presenza di una quantità sufficiente di anticorpi anti-SARS-CoV-2, secondo criteri definiti con circolare del Ministro della salute. La certificazione prorogata ai sensi del presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.».

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: della legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere le seguenti: nonché di test sierologici anticorpali.
4.138. Boldi, Tiramani, Billi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Raffaelli, Morrone, Lucchini.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), attestante il completamento del prescritto ciclo vaccinale, è rilasciata anche ai cittadini italiani che hanno ricevuto, in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, la somministrazione di un vaccino utilizzato nell'ambito del Piano strategico nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Nelle more del rilascio delle certificazioni di cui al presente comma, i documenti rilasciati negli Stati membri o nei Paesi terzi, in formato cartaceo o digitale, attestanti la somministrazione di un vaccino anti-SARS-CoV-2 utilizzato nell'ambito del predetto Piano strategico nazionale, sono equiparati a tutti gli effetti alle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, lettera a).».
4.140. Bianchi, Zoffili, Ribolla, Vanessa Cattoi, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider, Raffaelli, Morrone.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   4-bis. I cittadini italiani che all'estero abbiano ricevuto una doppia dose di vaccino Pag. 51 o una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, possono essere inseriti nella Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale – DGC) per l'emissione della certificazione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), previa attestazione dell'avvenuta vaccinazione da parte delle autorità sanitarie dei Paesi nei quali essa è stata effettuata. Il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, con propria ordinanza definisce le modalità del riconoscimento delle attestazioni presentate, del loro inserimento nella Piattaforma nazionale – DGC e del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 ai cittadini vaccinati all'estero.
4.7. La Marca, Schirò.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 5, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono aggiunte le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».
4.149. Ianaro.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Prima dell'effettuazione della vaccinoprofilassi COVID-19 e ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione da diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge.».
4.24. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Le certificazioni verdi COVID-19, di cui al comma 2, lettera b), possono essere rilasciate anche a soggetti che presentano un test anti-RBD della proteina Spike relativa al virus SARS-CoV-2 positivo, nonché dispongono in data successiva al suddetto test, di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.».
4.2. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

   «9-bis. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la certificazione resa dal medico curante attestante l'esistenza di controindicazioni alla vaccinoprofilassi esenta e tiene luogo della certificazione verde COVID-19 per il pieno esercizio delle relative facoltà previste dalla legge, esclusa qualsivoglia limitazione.».
4.25. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
*4.4. Suriano, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

Pag. 52

*4.26. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
*4.131. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Coin, Furgiuele.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: , ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.».
**4.58. Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
**4.132. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
**4.166. Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e devono garantire la possibilità di visita da parte dei familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente».
4.01. Noja.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e per identificare e tipizzare nuove varianti genetiche, presso l'Istituto superiore di sanità è istituita la Rete nazionale per il sequenziamento genomico costituita dai laboratori di microbiologia e da centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. La Rete di cui al precedente periodo condivide i dati a livello nazionale e internazionale nell'ambito di tutti gli organismi di ricerca preposti a raccogliere e analizzare i dati fondamentali necessari ad agevolare interventi mirati ed efficaci».
4.037. Provenza.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

  1. Per l'intero anno scolastico 2021-2022, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne Pag. 53l'applicazione a specifiche aree del territorio.
  2. Nei limitati casi di deroga alla didattica in presenza di cui al comma 1, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.
  3. Le istituzioni scolastiche adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza all'intera popolazione studentesca.
4.038. Casa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure volte a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 e la didattica in presenza)

  1. Al fine di garantire l'avvio in sicurezza e la didattica in presenza dell'anno scolastico 2021/2022 il personale della scuola è tenuto ad essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  2. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stanziamento di 850 milioni di euro nel 2021,»;

   b) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

   «4-bis-1. Le risorse aggiuntive di cui al comma 4, sono destinate:

   a) all'acquisto di test salivari destinati agli studenti di ogni ordine e grado, esclusi dalla campagna vaccinale, da effettuare obbligatoriamente almeno due volte a settimana;

   b) alla distribuzione di dispositivi obbligatori di protezione individuale, tipo FFP, destinati agli studenti, a partire dalla scuola primaria, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina».
4.043. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Orfini, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Ciampi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
4.041. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: COVID-19 definisce, aggiungere le seguenti: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
5.23. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Pag. 54

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 30 settembre 2021 fino alla fine del periodo, con le seguenti: al 31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: b) al secondo periodo, le parole: , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023»;

   al comma 4, alinea, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 120 milioni, alla lettera a) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni e alla lettera b) sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 60 milioni.
5.99. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 settembre 2021 con le seguenti: alla cessazione dello stato di emergenza.
5.91. Terzoni, Emiliozzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi con le seguenti: 31 dicembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi e gratuiti e sopprimere le parole: a prezzi contenuti.
5.92. Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*5.5. Menga.
*5.17. Ciaburro, Caretta.
*5.22. Bagnasco, Spena, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.
*5.84. Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 con le seguenti: 31 ottobre 2021;

   b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i minori di età compresa 12 e i 18 anni con le seguenti: minori e studenti delle scuole superiori di secondo grado nonché i giovani fino a 30 anni che abbiano fatto la prenotazione per la somministrazione del vaccino, rendendo gratuito il test antigenico rapido;

   c) al comma 2 sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 90 milioni.
5.97. Lepri, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la somministrazione di test antigenici rapidi con le seguenti: la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e sopprimere le seguenti parole: a prezzi contenuti.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

  2. Al fine di assicurare la gratuità dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.18. Gemmato, Bellucci.

Pag. 55

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la somministrazione di test antigenici rapidi con le seguenti: la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e sopprimere le parole: , a prezzi contenuti.

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi con le seguenti: Al fine di assicurare la somministrazione gratuita dei test;

   b) al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro ovunque ricorrano, con le seguenti: 95 milioni di euro;

   c) al terzo periodo, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021
5.81. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: a prezzi contenuti aggiungere le seguenti: alla generalità della popolazione e in regime di gratuità ai soggetti di età non superiore a 30 anni, che sono in attesa di effettuare la vaccinazione.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo e terzo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   b) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: , a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 100 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) al comma 4, alinea, sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023;

   d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: quanto a 20 milioni di euro con le seguenti: quanto a 50 milioni di euro;

   e) al comma 4, lettera b) sostituire le parole: quanto a 25 milioni di euro con le seguenti: quanto a 50 milioni di euro.
5.11. Ungaro, Migliore, Noja.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo altresì la gratuità di un congruo numero di test antigenici rapidi per nucleo familiare.
5.6. Menga, Villarosa.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali test sono messi a disposizione gratuitamente per i candidati partecipanti ai concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i).
*5.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
*5.88. Villani.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il protocollo tiene conto, in particolare, della primaria esigenza di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, in modo da ridurre il costo del test del cinquanta per cento, salvo un numero massimo di tre test agevolati a beneficio di ciascun minore così individuato;

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 130 milioni di euro.
**5.69. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella, Murelli, Snider.

Pag. 56

**5.96. Buratti.
**5.102. Gagliardi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni con le seguenti: garantire la gratuità di tali test per i soggetti di età inferiore ai 18 anni.
5.7. Menga, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo a tali soggetti la gratuità della somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2;

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 47 milioni;

   b) sostituire il terzo periodo con il seguente: Al relativo onere, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.90. Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché, fino al 31 dicembre 2021, delle esigenze dei partecipanti ai concorsi pubblici, indetti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5.9. Mura, Lacarra, Carla Cantone, Gribaudo, Viscomi, Lepri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per i quali i test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, così come per tutti i minori di età, mentre per i maggiorenni l'esenzione è limitata a un numero di 20 test annuali.
5.19. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: assicurandone la gratuità nel caso in cui siano stati in contatto stretto, nelle aule scolastiche, con un caso accertato di COVID-19.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: contribuire al contenimento, aggiungere le seguenti: e alla gratuità.
5.89. Bella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, la somministrazione di test antigenici rapidi di cui al presente comma è a carico del Servizio sanitario nazionale.
5.3. Sarli, Ehm, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il protocollo deve altresì contenere misure per la maggiore diffusione dell'utilizzo di test antigenici rapidi mediante il prelievo di campioni salivari.
5.70. Cavandoli, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Piccolo, Sutto, Zanella, Snider.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono gratuitamente i test antigenici rapidi ai cittadini residenti in Italia, per accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, nonché per turismo.
5.8. Ehm, Sarli, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.

Pag. 57

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, d'intesa con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le misure atte a gestire la presa in carico dei cittadini stranieri in transito in Italia che risultino positivi ai test antigenici per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, ovvero ai test molecolari e sierologici.
5.25. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   d-bis) la prestazione di diagnostica mediante test molecolare, anche salivare, antigenico rapido e sierologico per SARS-CoV-2 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5.21. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al contenimento dei costi con le seguenti: alla somministrazione gratuita.
5.1. Sodano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 105,5 milioni;

   b) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Al relativo onere, pari a 105,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui ai commi 2-bis e 3.

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) l'articolo 18-bis è abrogato;

   2) all'articolo 31, comma 7, la lettera g) è soppressa;

   3) l'articolo 50-quater è abrogato;

   4) all'articolo 67, i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater sono soppressi.
5.2. Raduzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera l-quater, è inserita la seguente:

   l-quinquies) le spese sostenute, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, per l'effettuazione di test molecolare, anche salivare, antigenico rapido e sierologico per SARS-CoV-2.
5.20. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di implementare sensibilmente l'attività di tracciamento della popolazione scolastica, indispensabile per il controllo della diffusione del SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un programma finalizzato a favorire una distribuzione capillare di test salivari in ambito scolastico, con particolare riguardo agli alunni e studenti del primo ciclo d'istruzione.
  4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, sono stanziati 10 Pag. 58milioni di euro di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.24. Giacometto, Bagnasco, Versace, Novelli, Spena, Porchietto, Marrocco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività sportiva dilettantistica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2021 per consentire la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 agli iscritti ad associazioni e società sportive dilettantistiche. Le modalità di somministrazione e rimborso sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri finanziari si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.101. Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per gli studenti e per il personale scolastico delle scuole del secondo ciclo d'istruzione ovvero scuole di secondo grado, già vaccinati con doppia dose e quindi muniti di certificazione verde COVID-19, le misure della quarantena ovvero dell'isolamento fiduciario, in via precauzionale, se venuti a contatto con ammalati da SARS-CoV-2, non si applicano previa presentazione di un test antigenico rapido con esito negativo.
5.87. Villani, Nappi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire un servizio di prossimità ai cittadini e ridurre il carico delle strutture delle aziende sanitarie locali e degli enti preposti alla vaccinazione nelle regioni e nelle provincie autonome, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, con le modalità di cui al comma 1, previa intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, le procedure e le condizioni con le quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dell'Istituto superiore di sanità, concorrono a tutte le campagne vaccinali per la stagione 2021-2022. Le disposizioni del predetto protocollo esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie.
5.26. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tamponi rapidi presso le istituzioni scolastiche)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti, nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio capillare di prevenzione, è autorizzata per l'anno scolastico 2021-2022 la spesa di 150 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi Pag. 59 nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:

   a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;

   b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;

   c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, effettuati in totale gratuità, e con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;

   d) le comunicazioni dei risultati di cui alle lettere a), b) e c) alle medesime Asl di cui al comma 2 competenti per territorio;

   e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
5.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test su campione salivare)

  1. Al fine di assicurare la somministrazione gratuita di test salivari per la diagnosi d'infezione da SARS-CoV-2 in favore di bambini e ragazzi minori di anni sedici, anziani, persone con disabilità, nonché in favore di persone sottoposte a ripetuti screening per motivi lavorativi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei test salivari, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'attuazione del comma 1, le regioni e le province autonome hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per agevolare la diffusione e la somministrazione gratuita o, comunque, a prezzi contenuti, dei test salivari in favore delle categorie di soggetti di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, dopo le parole: test antigenico rapido o molecolare sono aggiunte le seguenti: «, anche su campione salivare,».
5.02. Lucchini, Cavandoli, Piccolo, Panizzut, Foscolo, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Snider, Raffaelli.

Pag. 60

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)

  1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
5.03. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano di tracciamento nazionale)

  1. Al fine di garantire un efficace sistema di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, entro il 30 settembre 2021, il Ministero della salute dispone un Piano di tracciamento nazionale per la realizzazione di un sistema di sorveglianza mediante diagnostiche molecolari e metodiche di tracciamento innovative (network testing).
  2. Il Ministro della salute, con successivi provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, definisce le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5.04. Marin, Mugnai.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il contrasto all'insorgenza di nuove varianti)

  1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, entro il 30 settembre 2021, il Ministero della salute dispone un Piano per il contrasto all'insorgenza di nuove varianti, per la realizzazione di un sistema di sequenziamento genomico completo sui soggetti contagiati da SARS-Cov-2, con particolare riguardo allo sviluppo di nuove varianti.
  2. Il Ministro della salute con successivi provvedimenti di natura legislativa o regolamentare definisce le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5.05. Marin, Mugnai.

ART. 6.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 92, comma 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.
*6.3. Paita, Noja.
*6.7. Maccanti, Donina, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Capitanio, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
*6.9. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
*6.11. Gariglio.
*6.12. D'Ettore.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, allegato A, dopo il numero 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, Pag. 61 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi.

   b) all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sono fatti salvi i contratti stipulati dal 1° agosto 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato A, numeri 11-bis) e 14-bis), dell'articolo 6.
**6.1. Buratti.
**6.5. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Misure urgenti in materia di sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici.
6.10. Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Con particolare riguardo alle infezioni in ambiente ospedaliero e sanitario, e al fine di ridurre i rischi delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022, quale contributo per le strutture sanitarie, ospedaliere e socio sanitarie pubbliche e private accreditate, per l'attivazione di strumenti e attività di prevenzione delle infezioni a carico dei ricoverati nelle strutture nosocomiali, mediante efficaci interventi sulle condutture e sui sistemi di condizionamento, di umidificazione o di trattamento dell'aria.
  2. Con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti criteri e modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento agli obblighi in capo alle strutture sanitarie e alla rendicontazione delle misure da esse adottate.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6.01. Caon, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dall'articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si applicano fino al 31 dicembre 2023.
6.04. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella, Carnevali.

Pag. 62

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 24 con le seguenti: 24 e 25.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti in materia di processo civile, penale e amministrativo».
7.100. Noja, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti in materia di processi amministrativi, contabili e tributari)

  1. Le disposizioni di cui di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e degli articoli 4, comma 1 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.
7.07. Giuliano.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al comma 2, primo periodo dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza», e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.
9.31. Bologna, Mugnai.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate».
9.27. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «da patologie ostative certificate che non consentono l'effettuazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2».

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, sostituire la parola: ottobre con la seguente: dicembre;

   b) al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e e sostituire la parola: modificato con la seguente: modificati.
9.22. D'Arrando.

Pag. 63

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al comma 2 dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e dopo le parole: «della legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono aggiunte le seguenti: «e per i quali i competenti organi medico-legali attestino altresì condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti COVID-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa».

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;

   b) al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e.

   c) al comma 3 sostituire le parole: 173,95 milioni di euro con le seguenti: 217,45 milioni di euro;

   d) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole. 16,950 milioni di euro con le seguenti: 60,450 milioni di euro;

   e) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 8,475 milioni con le seguenti: 51,975 milioni.
9.5. Noja.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro con le seguenti: 190,9 milioni di euro;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro con le seguenti: 33,9 milioni di euro;

   d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 8,475 milioni di euro con le seguenti: 16,950 milioni di euro.
9.15. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Caparvi, Murelli, Giaccone.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;

   b) al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 26, comma 2-bis con le seguenti: di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis.
9.7. Stumpo, De Lorenzo.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 26, comma Pag. 642-bis con le seguenti: di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis.
9.8. Stumpo, De Lorenzo.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021». Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 100,8 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021.».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.11. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla, Spena.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 282,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.
  1-bis. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 282,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.
9.30. Bologna, Mugnai.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

Pag. 65

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A integrazione della copertura per i maggiori oneri di cui al presente articolo, stimati in 282,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) nei limiti di 150 milioni a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) mediante riduzione nei limiti di 116 milioni per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   c) nei limiti di 7 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) nei limiti di 10 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.10. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Spena.

  Al comma 1, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e e sostituire la parola: ottobre con la seguente: dicembre.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e e sostituire la parola: modificato con la seguente: modificati.
9.20. D'Arrando.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 2-bis con le seguenti: commi 2 e 2-bis.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: comma 2-bis sono sostituite con le seguenti: commi 2 e 2-bis;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro con le seguenti: 184,95 milioni di euro;

   c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole 16,950 milioni di euro con le seguenti: 27,950 milioni di euro;

   d) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 8,475 milioni con le seguenti: 19,475 milioni.
9.4. Noja.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro, con le seguenti: 185,95 milioni di euro;

   b) al comma 4, alinea, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro, con le seguenti: 28,950 milioni di euro e alla lettera a), sostituire le parole: per 8,475 milioni di euro, con le seguenti: per 20,475 milioni di euro.
9.28. Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021.

Pag. 66

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro, con le seguenti: 182,425 milioni di euro;

   b) al comma 4, alinea, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro, con le seguenti: 25,425 milioni di euro e alla lettera a), sostituire le parole: per 8,475 milioni di euro, con le seguenti: per 16,950 milioni di euro.
9.2. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*9.9. Stumpo, De Lorenzo.
*9.17. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.
*9.29. De Toma, Bellucci, Gemmato.
*9.32. Baldini.

  Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: e dopo le parole: «anche da remoto» sono inserite le seguenti: «Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, il lavoratore fragile che abbia effettuato la vaccinazione anti-SARS, qualora lo richieda, può svolgere la prestazione lavorativa anche in modalità ordinaria.».
9.18. D'Arrando.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.
(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)

   1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, fino alla revoca dello stato di emergenza, è fatto divieto ad ogni imbarcazione che ha compiuto attività di soccorso di stranieri in mare, di fare ingresso nei porti italiani prima dell'espletamento dei controlli per verificare la sicurezza a bordo. Gli stranieri eventualmente presenti sull'imbarcazione non possono scendere a terra prima che si sia conosciuto l'esito dell'espletamento dei controlli antigenici».
9.04. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi)

  1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,».
9.015. Bologna.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento. Pag. 67
  2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
9.012. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in materia di insegnanti di sostegno)

  1. Per consentire la ripresa in presenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a beneficio degli alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2021/2022, i posti di sostegno sono incrementati del 20 per cento. Gli istituti scolastici sono in ogni caso autorizzati ad istituire appositi elenchi per la copertura dei posti di sostegno disponibili e vacanti.
9.014. Ruffino.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
*11.2. Raduzzi.
*11.9. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
11.1. Sodano.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni culturali musicali.
11.3. Trizzino.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
11.70. Ruffino.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota, pari a 5 milioni di euro, delle risorse di cui al periodo precedente, è destinata in via esclusiva alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
11.68. Alemanno, Masi, Orrico.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera a), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.13. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Pag. 68Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Gusmeroli, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera d), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.19. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera f), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.23. Boldi, Paolin, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sostegno straordinario alle associazioni sportive)

  1. Per consentire la ripresa delle attività sportive, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. L'importo di cui al comma 1 è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche Pag. 69 che utilizzano impianti di proprietà di comuni, province e città metropolitane
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.05. Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per la ripresa delle attività sportive)

  1. Per consentire la ripresa delle attività sportive, gli impianti attualmente destinati a centri per le vaccinazioni anti COVID-19 sono al più presto rimessi a disposizione di associazioni e società sportive dilettantistiche, valutando sedi alternative.
  2. In attesa della restituzione degli impianti di cui al comma 1, alle associazioni e società sportive dilettantistiche sono in ogni caso messi a disposizione a titolo gratuito spazi alternativi per la ripresa delle attività.
11.06. Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale)

  1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

   «e-quater) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;».
11.07. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

ART. 12.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando che ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano le restrizioni relative agli spostamenti tra regioni ed all'interno della stessa regione, nonché quelle inerenti le preclusioni degli spostamenti in determinati orari, previste per le zone gialla, arancione e rossa.
12.2. Marco Di Maio, Noja.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «finalizzati al recupero degli apprendimenti», sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Pag. 70per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti».
12.11. Casa.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
13.01. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
13.02. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

Pag. 71

ALLEGATO 2

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 3

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
*3.75. (Nuova formulazione). Spena, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Marrocco, Nevi.
*3.13. (Nuova formulazione). Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.345. (Nuova formulazione). Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
*3.261. (Nuova formulazione). Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Frassini, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere le parole: , 8-bis, comma 2,;

   b) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 8-bis:

    1) al comma 2, le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse;

    2) il comma 2-bis è abrogato.
**3.368. (Nuova formulazione). Ianaro.
**3.430. (Nuova formulazione). Bologna, Mugnai.
**3.80. (Nuova formulazione). Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Porchietto, Giacometto, Nevi.
**3.22. (Nuova formulazione). Toccafondi, Noja.
**3.390. (Nuova formulazione). Bonomo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.
3.365. (Nuova formulazione). Provenza.

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ALLEGATO 3

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
*3.75. (Nuova formulazione). Spena, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Marrocco, Nevi.
*3.13. (Nuova formulazione). Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.345. (Nuova formulazione). Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
*3.261. (Nuova formulazione). Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Frassini, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), dopo le parole: centri termali inserire le seguenti: , salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche,.
**3.92. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
**3.269. Lucchini, Andreuzza, Frassini, Gerardi, De Angelis, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella, Bellucci, Gemmato.
**3.372. Ianaro, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Rosato, Stumpo.