ALLEGATO
Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità (C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Art. 1.
(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale).
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 17, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
b) all'articolo 26, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo»;
c) all'articolo 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione, per uso personale, di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella I di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis – La pena è della reclusione da 3 a 12 anni e della multa da euro 20.000 a 250.000 euro se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II di cui all'articolo 14.»
d) al comma 3 le parole «Le stesse pene» sono sostituite con le seguenti «Le pene previste dal comma 2 e dal comma 2-bis»;
Pag. 41e) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano le sostanze di cui alla Tabella II, si applica la pena della reclusione da 2 a 10 anni.»;
f) i commi 5 e 5-bis sono soppressi;
g) il comma 5-ter è soppresso;
h) il comma 7 è sostituito con il seguente:
«7. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti.»;
i) al comma 7-bis, le parole: «,fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,» sono soppresse.
Art. 3.
(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«Art. 73-bis. – (Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500,00 nei casi di cui comma 4 dell'articolo precedente.
2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'identificazione o la cattura dei concorrenti.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgi- mento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino Pag. 42di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione; il ricorso non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di minore età o ricorra la circostanza di cui al n. 11 ter dell'articolo 61 del codice penale».
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono soppresse.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «non inferiore a dieci» sono sostituite con le seguenti: «da 10 a 15»;
b) al comma 7, dopo la parola «o» sono aggiunte le seguenti: «per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovvero».
Art. 5.
(Illeciti amministrativi)
1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
b) il comma 1-bis è soppresso.