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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 294

ALLEGATO 1

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione di farmaci orfani (S. 2255, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, del disegno di legge S. 2255, già approvato dalla Camera, recante Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione di farmaci orfani;

   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta dell'11 novembre 2020;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e);

    a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 6, comma 2, a seguito del recepimento di un'osservazione contenuta nel parere precedentemente espresso dalla Commissione, richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro sul funzionamento del fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare; l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 295

ALLEGATO 2

DL 120/2021 Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (S. 2381 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2381 di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile e rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale «tutela dell'ambiente» (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alla materia di competenza concorrente «protezione civile» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

    a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni designati dalla Conferenza Unificata partecipino al comitato tecnico istituito dalla norma; il successivo comma 3 prevede poi l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del DPCM di approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il ruolo dei comuni e, in via sostitutiva, delle regioni, è inoltre richiamato all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto del soprassuoli percorsi dal fuoco; l'articolo 4 prevede infine il potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, data la rilevanza e importanza dei fondi resi disponibili dal provvedimento, l'opportunità che questi vengano rigidamente vincolati ai fini previsti anche attraverso misure di controllo e rendicontazione analitiche secondo procedure che ricalchino quelle previste per gli investimenti del PNRR, anche in funzione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Pag. 296

ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo (C. 3091, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminata la proposta di legge C. 3091, recante «Istituzione della giornata nazionale dello spettacolo»;

   rilevato come, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

   rilevato altresì come le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 siano riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e come la Corte costituzionale, con sentenza n. 255 del 2004, abbia chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli;

   evidenziato come la Corte abbia fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, «ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (si veda, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016);

   evidenziato come l'articolo 9 della Costituzione disponga che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e come nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 la Corte costituzionale abbia affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;

   rilevato come l'articolo 3 della proposta in esame preveda l'istituzione del Premio nazionale dello spettacolo, rimettendo la definizione dei requisiti per concorrere e delle modalità di attribuzione a un decreto del Ministro della cultura, da adottare previo parere (e non previa intesa) della Conferenza unificata; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere in sede di Conferenza unificata quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 3, comma 1, le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

Pag. 297

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2021 (C. 3208) e rilevato che:

    il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, (articolo 117, secondo comma, lettere a), e) ed l) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, alimentazione, professioni (articolo 117, terzo comma) e le materie di competenza residuale regionale agricoltura e trasporto pubblico locale;

    il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/4 in materia di mangimi medicati (articolo 10) e (UE) 2019/1009 in materia di prodotti fertilizzanti (articolo 12);

    l'articolo 11 reca gli specifici i princìpi di delega per l'adozione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi; in particolare, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte (tutela della salute ed alimentazione), potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

    l'articolo 13 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone; tra i princìpi e criteri direttivi merita richiamare: la semplificazione degli adempimenti amministrativa connessi all'attività di trasporto su strada; la ridefinizione del sistema sanzionatorio; il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti coinvolti; con riferimento a tale disposizione, le regioni hanno richiesto l'inserimento della previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi e la Conferenza Stato-regioni ha recepito tale richiesta nel parere favorevole reso sullo schema di disegno di legge; si può ritenere che la richiesta derivi dalla valutazione dell'impatto che l'adeguamento ai regolamenti dell'Unione europea potrebbe avere sul settore del trasporto pubblico locale, materia riconosciuta come di residuale competenza regionale dalla sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito a:

    1) inserire, all'articolo 11, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi;

    2) approfondire, con riferimento all'articolo 13, il parere reso sul provvedimento dalla Conferenza Stato-regioni;

Pag. 298

    3) approfondire le modalità con le quali, nel recepimento del diritto dell'Unione europea, possano essere rafforzate le valutazioni di impatto della regolamentazione di recepimento attraverso un forte coinvolgimento degli enti territoriali, anche ai fini della riduzione degli oneri amministrativi.