ALLEGATO 1
Conversione del decreto-legge n. 121 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278 Governo).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3278 di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e rilevato che:
il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza; sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; ordine pubblico e sicurezza; coordinamento informativo statistico e informatico; tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), h), r) e s) della Costituzione) e alla materia di competenza concorrente governo del territorio (articolo 117, terzo comma);
sul provvedimento sono stati auditi, nel corso dell'esame in sede referente, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'UPI, l'ANCI e l'ANPCI;
l'articolo 10, comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (c.d. switch-off per l'accesso ai servizi online della PA); in particolare, si prevede che – con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione – sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire la previsione del parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto provvedimento attuativo; infatti la disposizione sull'utilizzo esclusivo dello SPID varrà anche nei confronti dei servizi erogati dalle amministrazioni degli enti territoriali, che sono organizzati nell'ambito dell'autonomia regolamentare di tali servizi ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;
l'articolo 12 – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità Pag. 205di prevedere l'intesa con le regioni interessate ai fini dell'adozione del previsto DPCM di riparto (capoverso articolo 6-quater, comma 3);
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'UPI, dall'ANCI e dall'ANPCI;
e con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
a) aggiungere, all'articolo 10, comma 7, dopo le parole: «la digitalizzazione» le seguenti: «da adottarsi sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) aggiungere, all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater, comma 3, dopo le parole: «da adottarsi» le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate»;
ALLEGATO 2
DL 127/2021: Svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (S. 2394 Governo).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2394 di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e rilevato che:
il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;
il provvedimento appare volto ad integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire, in particolare con i protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni; il coinvolgimento degli enti territoriali è inoltre contemplato all'articolo 1, comma 1, capoverso art. 9-quinquies, comma 5, attraverso la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione delle linee guida sull'applicazione dei controlli sugli obblighi di certificazione verde per i dipendenti delle amministrazioni di regioni e comuni;
dal punto di vista della formulazione, potrebbe risultare opportuno fare riferimento, nella disposizione da ultimo richiamata, anche alle province autonome;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-quinquies, comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «Per le regioni» le seguenti: «, le province autonome».