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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 novembre 2021
686.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 49

ALLEGATO

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali.
1.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: civile, aggiungere le seguenti: delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex articolo 13, legge n. 349 del 1986,.
1.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , i cui contenuti sono illustrati alle competenti Commissioni parlamentari prima dell'adozione del decreto stesso.
1.3. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

  4-sexies. Le regioni, nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria.
1.2. Sarli.

ART. 1-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1-ter.1. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, allo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nei limiti dei posti disponibili.
  1-ter. L'assenza ingiustificata del candidato alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o la mancata partecipazione per due volte alle medesime prove per motivi sanitari certificati comportano l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove per motivi sanitari certificati comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico.
  1-quater. Al fine di velocizzare le procedure di reclutamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale volontario di cui al comma 1-bis, idoneo anche alla procedura di cui al comma 1, è chiamato alla visita di idoneità sanitaria senza la necessità di ripetere la prova di idoneità professionale.
1-ter.2. Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Foti.

Pag. 50

ART. 2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. In particolare:

   a) il personale appartenente al ruolo degli operatori riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

   b) il personale appartenente ai ruoli degli assistenti e degli ispettori riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

  3-ter. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente: «Articolo 212-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui agli articoli 153, 162, 171, 178, e 188, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».
2.1. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente: «Articolo 212-bis. La nomina a primo dirigente logistico gestionale, informatico e della comunicazione di cui all'articolo 142, comma 4 avviene, anche in fase di prima applicazione, secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 160, 169 e 148 del decreto legislativo n. 217 del 2005».
  3-ter. L'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato.
2.2. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ripristino del corpo forestale dello Stato)

  1. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è ricostituito il Corpo forestale dello Stato.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità attuative per la ricostituzione del medesimo Corpo forestale dello Stato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di trasferimento al Corpo forestale dello Stato delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite ai corpi ed enti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017.
  4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11.
  5. Il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo le medesime qualifica e sede di servizio. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la propria permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio Pag. 51necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
2.01. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni inerenti la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2.02. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata pubblicazione degli aggiornamenti senza motivata giustificazione, l'ente locale competente procede nei confronti dei dirigenti responsabili alla riduzione della loro retribuzione di risultato in una percentuale compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione della gravità del ritardo o della mancata pubblicazione.
3.3. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. In caso di mancata approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Comune inadempiente si applica una sanzione pari a 100 mila euro. I proventi delle sanzioni sono destinati alla copertura degli oneri degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.
3.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I comuni che, sebbene diffidati dagli organi statali o regionali competenti, continuino a non rispettare le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e non garantiscono la conformità del loro operato alla legge n. 353 del 2000, sono esclusi dalla possibilità di ricevere finanziamenti eurounitari.
3.2. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

ART. 4.

  Al comma 2, dopo le parole: delle aree periurbane, aggiungere le seguenti: e potenziamento della viabilità forestale.
4.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Pag. 52

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un ammontare non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2.
4.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: I piani regionali di cui al comma 1 e.
4.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I Piani operativi nazionali di cui al comma 4 rafforzano la capacità operativa nelle attività di lotta agli incendi, includendo l'utilizzo di mezzi e attrezzature finalizzate al soccorso degli animali coinvolti negli incendi boschivi.
4.1. Sarli.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.
5.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.
5.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «È inoltre vietato, per tre anni, il pascolo e la caccia nelle aree non boscate percorse dal fuoco».
5.2. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «È inoltre vietato, per tre anni, il pascolo nelle aree non boscate percorse dal fuoco».
5.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), a-bis), a-ter) e b) con la seguente:

   a) L'articolo 423-bis è così modificato:

   «1. Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
   2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
   3. In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 25 mila a euro 125 mila per ogni ettaro di terreno incendiato.
   4. Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma precedente, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.
   5. A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 3, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore.
   6. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
   7. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».
6.6. Lombardo.

Pag. 53

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

   a.1) all'articolo 423 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo comma è aggiunto il seguente periodo «In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 20 mila a euro 100 mila per ogni ettaro di terreno incendiato»;

    2. dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

   «Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma 1, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.
   A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 1, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore».

    3. al quarto comma, le parole: «la disposizione precedente» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni precedenti».
6.5. Lombardo.

  Al comma 1), dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

   a-bis.1) all'articolo 423-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.
6.1. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-ter (Pene accessorie)», alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente:

   «Dalla condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, consegue inoltre di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza nonché di qualunque strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo fiscale erogato in favore del condannato, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
6.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1), lettera c), capoverso «Art. 423-quater», primo comma, sostituire le parole: primo comma con le seguenti: primo e secondo comma.
6.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   «Art. 423-quinquies (Interdizione dai pubblici uffici). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.».
6.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le aree vincolate in quanto di interesse archeologico o paesaggistico.
8.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.